Tipologie di atto depositabili in via telematica
16 Febbraio 2016
Quali sono gli atti che devo depositare in via telematica?
Gli atti che devono obbligatoriamente depositarsi in via telematica sono solo gli atti delle parti già costituite e i ricorsi per decreto ingiuntivo nei procedimenti civili (anche lavoro), contenziosi o di volontaria giurisdizione pendenti presso i Tribunali e le Corti di Appello. Nelle procedure esecutive è obbligatorio il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e di tutti gli atti successivi, mentre per i soggetti diversi dal creditore è obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti successivi all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. Nelle procedure concorsuali le predette disposizioni si applicano esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. Non vi è alcun obbligo di deposito telematico per gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, che possono essere depositati sia con modalità cartacee che telematiche non essendo al momento previsto un termine per l'obbligatorietà. Tuttavia per alcune tipologie di atti, la cui natura di atto endoprocessuale o esoprocessuale è dibattuta in dottrina e giurisprudenza (ad es: reclamo, memoria integrativa nei giudizi di separazione e divorzio), è consigliabile optare sempre per il deposito telematico. Sono al momento esclusi dal Processo Civile Telematico la Corte Suprema di Cassazione e gli uffici dei Giudici di Pace, fatte salve le comunicazioni per via telematica inviate dalle cancellerie. |