Prospettive e limiti del domicilio digitale, ovvero di cosa si possa notificare telematicamente e a chi

02 Dicembre 2016

La riflessione oggetto di queste righe prende le mosse da un vivace scambio di email fra i componenti la Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, originata dal seguente quesito: «posso utilizzare la PEC che la mia controparte ha per motivi professionali per notificargli un atto che nulla c'entra con la professione?».
Una questione pratica

La riflessione oggetto di queste righe prende le mosse da un vivace scambio di email fra i componenti la Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, originata dal seguente quesito: «posso utilizzare la PEC che la mia controparte ha per motivi professionali per notificargli un atto che nulla c'entra con la professione?».

Nella fattispecie, la collega doveva notificare un'intimazione di sfratto ad un avvocato, in relazione ad un immobile nel quale l'intimato non aveva il proprio studio professionale; peraltro, nel contratto di locazione, lo sfrattando avvocato aveva dichiarato di eleggere domicilio presso il proprio studio (si vedrà, alla fine, il rilievo di questa circostanza).

La premessa normativa

Come noto, in forza dell'art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, «i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»: dal 29 novembre 2009, pertanto, vige l'obbligo per ogni avvocato (come per ogni altro professionista) di dotarsi di una propria casella PEC e di farne comunicazione al proprio consiglio dell'ordine (obbligo ribadito dall'art. 7 l. 31 dicembre 2012, n. 247).

La PEC è altresì il cardine del sistema del processo telematico, poiché è tramite questo medium che scorre il flusso di dati tra gli uffici giudiziari e gli avvocati, e fra gli avvocati tra loro (nel caso delle notificazioni telematiche).

Gli ultimi aggiornamenti della l. 21 gennaio 1994, n. 53 hanno poi adeguatamente normato la procedura di notificazione in proprio dell'avvocato tramite la posta elettronica certificata (la cui disciplina è contenuta nell'art. 3-bis l. n. 53/1994), di talché, a determinate condizioni, il processo civile di cognizione può ritenersi ormai completamente digitalizzato (quantomeno, per i due gradi di merito; per il giudizio di cassazione i lavori sono ancora in corso).

In concreto, l'avvocato munito (come deve) di valido indirizzo PEC censito al

ReGIndE

(Registro degli Indirizzi Elettronici tenuto presso il Ministero della giustizia e alimentato dai Consigli dell'ordine degli avvocati, che trasmettono gli indirizzi PEC loro comunicati dagli iscritti; gli stessi indirizzi sono poi riportati anche nell'INIPEC, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata in uso ai professionisti e alle imprese, di cui all'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ossia il Codice dell'amministrazione digitale) può notificare atti giudiziali civili (e amministrativi, nonostante le dissenting opinions di alcuni TAR e Giudici di pace) in formato elettronico (rispettando gli standard tecnici dettati dal Provvedimento del Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014) allegandoli a un messaggio di posta elettronica certificata, purché diretto ad altro indirizzo PEC ugualmente censito in pubblici elenchi (

INIPEC

,

ReGIndE

, Indice delle PP.AA. accessibile dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia).

Le conseguenze pratiche, in generale

A quanto premesso nel numero che precede consegue che le notificazioni telematiche sono possibili nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC che debba poi a sua volta essere incluso in almeno uno dei pubblici elenchi di cui supra.

Nulla quaestio, pertanto, che sia perfettamente praticabile promuovere una causa nei confronti di un'impresa commerciale mediante notificazione dell'atto introduttivo secondo quanto previsto dall'art. 3-bis l. n. 53/1994.

Ugualmente è a dirsi nei riguardi dei professionisti per questioni inerenti la loro professione: il caso più rilevante concerne le cause in materia di responsabilità professionale, ma in tale prospettiva possono pure includersi questioni più “prosaiche” quali eventuali debiti contratti dal professionista relativamente all'esercizio della professione — quindi, forniture di beni strumentali e materiali di consumo, ma anche i canoni di locazione dello studio professionale o gli stipendi del personale e così via. Allo stesso modo, potranno notificarsi i titoli esecutivi e i precetti.

Si potrebbe, perciò, anche affermare che quanto supra appare perfettamente armonico col disposto dell'art. 139, comma 1, c.p.c., che individua il luogo della notificazione (che non avvenga a mani proprie del destinatario a opera dell'ufficiale giudiziario) «dove [il destinatario] ha l'ufficio o esercita il commercio»; tale affermazione, tuttavia, non può dirsi pienamente condivisibile e, anzi, potrebbe addirittura rivelarsi fuorviante.

Apparenze ed eccezioni

Parrebbe, dunque, che l'indirizzo PEC costituisca un vero e proprio “domicilio digitale” per quanti sono tenuti per legge a munirsene; del resto, non sembra casuale che l'art. 3-bis CAD denomini «domicilio digitale delle persone fisiche» (in precedenza, ante le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 179/2016, «domicilio digitale del cittadino») ciò che «inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche» (la norma non specifica esattamente in cosa debba consistere tale “domicilio digitale”, mentre nel testo previgente la succitata modificazione si indicava espressamente un «indirizzo di posta elettronica certificata quale […] domicilio digitale»; tale vaghezza appare funzionale ad armonizzare la normativa nazionale con quella europea, considerato che adesso il

CAD

viene in gran parte integrato dal c.d. Regolamento eIDAS).

Ciò che differenzia recisamente gli indirizzi PEC obbligatori per professionisti e imprese dal «domicilio digitale delle persone fisiche» consiste appunto nella mera facoltatività di quest'ultimo; considerato che il domicilio digitale facilita la vita ai professionisti e alle amministrazioni ma — dovendo essere utilizzato per le notificazioni — difficilmente lo stesso può dirsi per i privati cittadini, è da ritenere che l'art. 3-bis CAD troverà significativa attuazione soltanto quando l'adozione del domicilio digitale verrà imposta anche alle persone fisiche in quanto tali (o quantomeno verrà fortemente e irresistibilmente incentivata).

Una prima conclusione che si può trarre, dunque, è che le notificazioni telematiche ai privati cittadini non sono allo stato praticabili, difettando i pubblici elenchi dai quali attingere gli indirizzi del domicilio digitale (in ogni caso, quand'anche vi fossero cittadini che avessero indicato un proprio domicilio digitale, l'attuale mancanza degli elenchi pubblici osterebbe comunque alla regolare effettuazione della notificazione).

Quid, tuttavia, con riguardo perlomeno agli imprenditori individuali e ai professionisti?

In tali casi, la persona fisica coincide esattamente col soggetto che è qualificato dalla propria attività lavorativa (imprenditoriale o professionale), per cui non del tutto irragionevolmente si potrebbe ritenere che nei confronti di costoro la notificazione telematica sia esperibile anche per questioni esulanti dall'ambito dell'impresa o della professione.

E in effetti (è un ragionamento che è stato espresso), per la validità della notificazione è richiesto solo che l'indirizzo di destinazione sia presente in un pubblico elenco (si vedano gli artt. 3-bis l. n. 53/1994 e art. 149-bis c.p.c.), mentre nessuna norma esplicita limitazioni alla notificazione con riguardo alla materia trattata negli atti notificati.

A questa osservazione, tuttavia, è facile obiettare che il limite non risiede tanto nella qualità dell'indirizzo di destinazione, bensì nella natura dell'atto da notificare e nella sua compatibilità con l'attività che a tale indirizzo si ricollega (il che è quanto oggetto della disciplina dell'art. 139 c.p.c., al cui proposito ci soffermiamo poco più oltre e ivi dunque rimandiamo).

L'esperibilità di qualunque notificazione qualora il destinatario sia per qualsiasi ragione titolare di un indirizzo PEC censito in pubblici elenchi è tesi sostenuta con convinzione in un post apparso il 7 aprile 2016 sul blog «Per gli avvocati» della FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense) intitolato «Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC e gli eventuali limiti al relativo utilizzo» (www.pergliavvocati.it).

Il fondamento di tale tesi riposa sull'affermazione secondo cui «l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 non costituisce una mera elencazione fine a sé stessa né esplica un'efficacia meramente limitativa degli elenchi pubblici utilizzabili ai fini delle notificazioni telematiche in proprio dell'Avvocato, ma svolge (soprattutto) una funzione espansiva delle finalità di utilizzo da detti elenchi quale prevista da ciascuna norma istitutiva», sebbene l'estensore dell'articolo non si periti di giustificare un tanto altro che con la considerazione che le notificazioni dell'avvocato non potrebbero comunque rientrare nelle finalità anzidette [verbatim: «è evidente che le notificazioni dell'Avvocato non potrebbero giammai ricondursi allo scopo di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, così come non potrebbero giammai ridurre i costi amministrativi delle imprese (se non in via meramente indiretta e riflessa, in termini di ribaltamento di minori costi sull'impresa cliente) né, infine, “favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati”»].

Viene, invero, richiamata una pronuncia della Corte d'Appello di Torino (sent., 27 gennaio 2016, n. 128), asseritamente confermativa della tesi in esame: la Corte avrebbe, infatti, dichiarato la nullità di una sentenza dichiarativa di fallimento di una ditta individuale poiché la cancelleria del Tribunale non aveva effettuato la prescritta notificazione telematica alla fallenda (in quanto priva di indirizzo PEC perché risultante inattiva dal 1986) ma aveva proceduto ai sensi dell'art. 15, comma 3, R.D. n. 267/1942 (l. fall.), nel mentre la titolare della ditta era comunque munita di indirizzo PEC censito in pubblici elenchi in ragione della sua professione di consulente del lavoro.

Pervero, la pronuncia della Corte può ritenersi confermativa solo tramite un ragionamento a contrario, dal momento che ciò che viene affermato in via diretta concerne più la nullità delle altre forme di notificazione in concreto esperite che la validità di una notificazione telematica indirizzata a una casella PEC estranea all'attività imprenditoriale, per quanto riconducibile alla medesima persona fisica dell'imprenditore (e anche qui, sarebbe il caso di puntualizzare che si trattava di un ormai ex imprenditore).

Altri ragionamenti di tendenza favorevole ad ammettere indiscriminatamente la notificazione telematica, quando esista un indirizzo PEC censito in pubblici elenchi, si rifanno alla considerazione che l'art. 139 c.p.c. non porrebbe limiti relativamente alle finalità delle notifiche eseguite in luoghi diversi dall'abitazione, quindi il domicilio costituirebbe una valida alternativa; ma ciò può dirsi corretto soltanto ove residenza e domicilio coincidano quantomeno fisicamente: «poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c., comma 1 e 6, per la notifica — se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. — è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota» (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1753; segue il medesimo principio Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2013, n. 14338).

Bisogna, infatti, rammentare che la disciplina dell'art. 139 c.p.c. è dettata per l'ipotesi in cui la consegna dell'atto da notificare non avvenga a mani proprie del destinatario, bensì ad altra persona, la quale tuttavia possa ritenersi in relazione tale col destinatario da presumersi che l'atto verrà comunque sollecitamente rimesso nella sfera di conoscenza di quest'ultimo; e, parallelamente, che neppure la notificazione telematica avviene realmente a mani proprie.

L'orientamento appena citato, allora, andrebbe quantomeno corretto e limitato ai casi nei quali il destinatario imprenditore o professionista non risieda in un “luogo” diverso da quello ove conduce i propri affari (sede della ditta o studio professionale).

Ma, a voler essere proprio rigorosi, neanche con questi distinguo si può raggiungere una conclusione tranquillizzante, se non altro perché l'applicazione del concetto di “luogo fisico” alla notificazione telematica introduce in verità altri e non facilmente risolvibili problemi.

La comunicazione telematica, così come i documenti informatici, è “intangibile” ma non “immateriale”: essa si compone di impulsi elettronici debitamente organizzati, che si manifestano sotto forma di onde elettromagnetiche (nella fase del “tragitto”) e di registrazione di dati su adeguati supporti di memoria (tanto “in partenza”, quanto “in arrivo”); in concreto, l'arrivo a destinazione di una notificazione telematica si traduce nella memorizzazione di un determinato pacchetto di dati nei server del fornitore del servizio PEC in uso al destinatario della notificazione (rammentiamo che la posta elettronica, ordinaria come certificata, è strutturata alla stregua di un analogico “fermo posta” o “casella postale”); server che, a loro volta, possono essere situati in luoghi fisici diversi e distinti, né vi è una regola univoca circa le modalità di memorizzazione dei messaggi, così che un determinato messaggio PEC contenente (e veicolante) una notificazione telematica potrebbe venir memorizzato contemporaneamente da più parti (anche per elementari e intuibili ragioni di sicurezza), e/o addirittura frazionato fra più supporti fisici di memoria (è ciò che avviene, per esempio, utilizzando più dischi rigidi in modalità RAID 0).

Ecco, quindi, che — paradossalmente, forse — l'applicazione del criterio di cui all'art. 139 c.p.c. alla notificazione telematica si rivela del tutto inappropriata, anzi controproducente rispetto al fine dichiarato, dal momento che, in tal caso, viene a essere del tutto ignoto il “luogo” nel quale viene “materialmente” recapitato il messaggio (né la considerazione che tale “luogo/non-luogo” sia ovunque accessibile, a condizione che sia disponibile una connessione internet, a ben vedere, aiuta granché).

Dovendo, pertanto, risolvere la questione secondo altre prospettive, a nostro parere occorre innanzitutto tener conto della circostanza che a professionisti e imprese è stata imposta l'attivazione degli indirizzi PEC (nonché la loro comunicazione alle competenti autorità) proprio in ragione dell'attività economica (o economicamente apprezzabile) da essi espletata, e per finalità che all'evidenza a essa attività si ricollegano, in un modo o nell'altro.

Del resto, se si osservasse il quadro dalla sola prospettiva delle pubbliche amministrazioni (poiché, storicamente, l'imposizione dell'obbligo della PEC nasce proprio per favorire e facilitare le comunicazioni ufficiali dalle amministrazioni ai soggetti de quibus; tant'è vero che gli elenchi in cui tali indirizzi PEC erano inclusi erano consultabili unicamente dalle pubbliche amministrazioni in parola, prima che fosse istituito l'

INIPEC

e l'utilizzo di tali indirizzi PEC fosse esteso anche alle notificazioni giudiziali), si dovrebbe quantomeno rilevare una poco ragionevole e altrettanto poco giustificabile disparità di trattamento nei confronti dei privati cittadini, per i quali non si comprenderebbe la ragione dell'esclusione (l'eventuale obiezione che l'adozione di un domicilio digitale comporterebbe per il cittadino l'onere di munirsi degli strumenti informatici necessari alla sua fruizione e gestione e di sopportarne i costi non tiene, perché non si comprenderebbe perché invece tali oneri sarebbero pianamente sopportabili da professionisti e imprese).

Sviluppando il ragionamento, allora, appare più plausibile che l'onere addossato a professionisti e imprese trovi la sua giustificazione in ciò, che appunto tale onere permane solamente in tanto in quanto i soggetti onerati continuino a svolgere tali attività che sono frutto di loro libera determinazione; per dirla un po' più facilmente, ogni persona fisica è libera di svolgere un'impresa o una professione e di cessarla quando ritiene (o quando deve), mentre non è altrettanto libera di cessare dal proprio status di persona fisica tout court.

Ecco allora che ritenere che gli indirizzi PEC di professionisti e imprenditori siano utilizzabili solo per le notificazioni inerenti l'attività professionale e imprenditoriale (nei termini accennati retro) si rivela come un limitazione che consegue logicamente (e necessariamente, aggiungeremmo) alla ratio dell'obbligo in parola.

Ulteriore conferma a questa linea di pensiero può rinvenirsi tracciando un parallelo con il corrispondente “analogico” della notificazione telematica, ossia la notificazione tramite il servizio postale

La conclusione da trarre da queste premesse, a parere di chi scrive, può quindi essere solo la seguente: agli indirizzi PEC di professionisti e imprese non possono essere validamente trasmesse le notificazioni telematiche di atti giudiziali aventi per oggetto materie estranee all'attività professionale o imprenditoriale; e le eventuali notificazioni pur inoltrate a tali indirizzi sarebbero da considerarsi quantomeno nulle, se non addirittura inesistenti.

Nullità o inesistenza?

Pervero, qualificare la notificazione telematica, effettuata all'indirizzo PEC obbligatorio di un professionista o di un imprenditore per questioni esulanti dall'attività professionale o imprenditoriale, nulla oppure inesistente non è questione che si limiti alla mera esattezza concettuale; al contrario, vi possono essere ricadute pratiche di certa importanza, se si considera che la nullità può, a certe condizioni, essere sanata, a differenza dell'inesistenza.

Ma come sceverare i due concetti?

Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916), «l'inesistenza della notificazione […] è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità».

Nel ragionamento della Suprema Corte, tali elementi costitutivi essenziali consistono:

«a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

«b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».

Di contro, l'art. 11 l. n. 53/1994 sanziona con la nullità rilevabile d'ufficio le notificazioni esperite ai sensi della medesima legge «se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica».

La notificazione telematica trasmessa all'indirizzo PEC obbligatorio di un professionista o di un imprenditore, avente a oggetto un atto giudiziario in materia non inerente l'attività professionale o imprenditoriale, deve quindi considerarsi, a nostro avviso, semplicemente nulla per violazione dell'art. 3-bis l. n. 53/1994.

Tale conclusione si comprende — malgrado l'apparente rispetto della lettera della legge — se si considera che il destinatario di quella particolare notificazione non è un “professionista” (o un “imprenditore”), ma una “persona fisica”, la quale non ha istituito un proprio “domicilio digitale” ai sensi dell'art. 3-bis CAD; e che l'indirizzo PEC utilizzato non può considerarsi valido quale “domicilio digitale” ex art. 3-bis ult. cit..

La realtà dei fatti e l'id quod plerumque accidit

Sin qui, abbiamo condotto un ragionamento rigoroso, ancorato alle norme e ai principi della materia, giungendo alla conclusione che non sia possibile effettuare una valida notificazione telematica ad una persona fisica, nonostante questa risulti titolare di un indirizzo PEC censito in pubblici elenchi, ma in forza di una norma che lo obblighi a dotarsene in ragione della sua attività professionale o imprenditoriale. La notificazione in tal modo effettuata è, dunque, secondo il nostro ragionamento, nulla.

Ma si tratta di una nullità pur sempre sanabile con la costituzione in giudizio del soggetto destinatario della notificazione.

Il dilemma, allora, potrebbe essere il seguente: vorrà l'avvocato, al quale il convenuto si sia rivolto, consigliare al proprio assistito di non costituirsi in giudizio, confidando che il giudice rilevi ex officio la nullità della notificazione? Vorrà davvero correre il rischio che il giudice non sia di questo avviso e dichiari pertanto regolarmente instaurato il contraddittorio e la contumacia del convenuto (con tutto quanto ciò comporta in termini di preclusioni e decadenze)?

A nostro sommesso avviso, ci pare uno scenario improbabile; se non altro, perché nessun avvocato vorrà mai rischiare un'azione di responsabilità professionale, considerando inoltre che, con tutte le irregolarità che si possono giustamente contestare, la notificazione avrebbe comunque raggiunto il suo scopo fondamentale, ossia far conoscere al convenuto la pendenza della causa e le domande che sono rivolte nei suoi confronti.

La vera morale che, allora, occorre trarre da queste considerazioni può così riassumersi: è vieppiù opportuno che il legislatore provveda a una regolamentazione davvero organica del processo (civile, ma non solo) come implementato dall'adozione delle tecnologie dell'informazione; in altre e più dirette parole, a una vera riforma del processo (augurandoci che, per farlo, voglia anche tenere nella giusta considerazione il contributo che può venire da quanto del processo telematico finora hanno fatto diretta esperienza, ossia avvocati, cancellieri e magistrati degli uffici giudiziari di merito).

Il caso che ha originato la discussione e la sua soluzione finale

Non possiamo concludere queste riflessioni senza pronunciarci sul quesito da cui hanno tratto le mosse. Nella realtà dei fatti, probabilmente la collega che ha posto la questione procederà comunque alla notificazione telematica; con altrettanta probabilità ciò si rivelerà assolutamente corretto.

Nel caso di specie, infatti, l'avvocato moroso aveva eletto domicilio per le questioni inerenti il contratto di locazione presso il proprio studio professionale; orbene, l'indirizzo PEC obbligatorio può venire - e in effetti viene considerato - equivalente al domicilio professionale, anzi è il domicilio digitale dell'avvocato.

A tal punto che, da un lato, la semplice presenza nel

ReGIndE

dell'indirizzo PEC dell'avvocato fa sì che non sia più necessario eleggere un domicilio fisico nel territorio di competenza dell'ufficio giudiziario adito (e ciò è stato ritenuto valevole anche per il giudizio di cassazione); dall'altro, che sia possibile effettuare la notificazione nella cancelleria solo quando non risulti tale indirizzo PEC (rimane comunque buona norma di prudente diligenza indicarlo espressamente nell'intestazione di qualunque atto giudiziale) oppure quando il difensore abbia espressamente eletto ivi il proprio domicilio (secondo Cass. civ., sez. VI, 10 novembre 2015, n. 22892, infatti, «è valida la notifica presso la cancelleria del giudice adito ove il difensore abbia eletto domicilio, anche se egli abbia altresì indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, giacché questa indicazione può surrogarsi ad una domiciliazione mancante, ma non può prevalere su una domiciliazione volontariamente effettuata»).

Considerando, dunque, che ove sia presente un'elezione di domicilio è possibile la notificazione nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 141 c.p.c., si deve concludere che, nel caso discusso dalla Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, la notificazione telematica all'avvocato anche per questione esulante dalla sua professione è senz'altro validamente praticabile.

Come avrebbe detto Bogart, «è il progresso, bellezza, e tu non puoi farci niente».

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