Deposito telematico del ricorso: conseguenze del mancato deposito della copia cartacea d'obbligo
06 Marzo 2017
Con ordinanza pubblicata il 3 marzo 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ricorso presentato dalla parte appellante senza il deposito della relativa copia di cortesia richiesta dall'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016.
Il Collegio rileva che, tra le diverse opzioni interpretative, deve ritenersi corretta, nell'ambito di una interpretazione teleologica dell'art. 7, comma 4, la ricostruzione della c.d. intenzione del legislatore nei termini implicati dal generale “principio di conservazione” degli effetti dell'atto normativo. Tale principio è positivamente codificato nell'art. 1367 c.c. in materia di contratti ma, come da conforme insegnamento di Cons. Stato 9 gennaio 2017, n. 22 e di Cass., S.U., 5 giugno 2014, n. 12644, per la sua natura e il suo contenuto può essere utilizzato, «fra l'altro, quale canone di declinazione di una corretta interpretazione teleologica anche in relazione agli atti normativi e, dunque, nella specie, dell'art. 7, comma 4».
Scopo della prescrizione contenuta nella disposizione citata è quello di consentire una più agevole lettura degli atti processuali tramite l'obbligatorio deposito di “almeno” una copia cartacea (da qualificarsi, pertanto, come “copia d'obbligo”) non essendo preclusa la possibilità del deposito di una o più copie ulteriori (copie di cortesia). Non si porrebbero, quindi, in corretta relazione con l'effettiva finalità della norma né un'esegesi che considerasse del tutto omesso il deposito fino al versamento in atti della “copia d'obbligo” (con potenziali conseguenze in merito a ricevibilità del ricorso o costituzione), né una che, al contrario, considerasse completamente irrilevante, sul piano processuale, l'omissione di tale adempimento (in quanto considerato “doveroso” dalla legge), ovvero che ne consentisse la realizzazione anche in udienza o in camera di consiglio in limine rispetto alla trattazione della questione (eventualità cui osterebbero l'art. 55, comma 5 e 8, c.p.a. per i procedimenti cautelari e l'art. 73, comma 1 c.p.a. per gli altri).
È corretto, pertanto, secondo il Consiglio di Stato, considerare il deposito della copia cartacea d'obbligo da parte del ricorrente condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall'udienza camerale ex art. 55, comma 5, c.p.a. con conseguente impossibilità che tale udienza sia fissata prima dell'inizio del decorso ovvero che, qualora la fissazione sia già avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del termine. Quanto al giudizio di merito, il deposito della copia cartacea è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all'art. 71, comma 3, c.p.a.: in caso di fissazione già avvenuta, il ricorso deve comunque essere trattato in un'udienza pubblica o camerale anteriore al decorso del termine a ritroso di 40 giorni ex art. 73, comma 1, c.p.a..
Anche opinando che l'omissione del deposito della copia cartacea non preclude l'eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. né la conseguente fissazione obbligatoria (art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d'obbligo nel termine dilatorio fissato dalla norma da ultimo citata sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (anche se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale ex art. 56, comma 4, II periodo, c.p.a.). |