Solo deposito telematico per il foglio di precisazione delle conclusioni
29 Febbraio 2016
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'avvocato di una delle parti ha chiesto di poter depositare le proprie conclusioni in formato cartaceo poiché, non risultando il suo nominativo nella relativa anagrafica, non era abilitato alla visione del fascicolo telematico. Il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta poiché «l'inserimento nell'anagrafica è rimesso alla scelta della parte, che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario». Si intendono quindi precisate le conclusioni già rassegnate in atti. |