Creazione del documento informatico
24 Febbraio 2016
Per creare un documento informatico è necessario avere una firma digitale?
Assolutamente no. Il d.P.C.M. 13 novembre 2014 (recante le Regole Tecniche sul documento informatico) all'art. 3 prevede che il documento informatico è formato nei seguenti modi alternativi: a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
L'apposizione della firma digitale svolge, invece, una funzione diversa, come disposto dall'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale: attribuire paternità al documento, nonché l'efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c.. |