Società benefit

Diletta Lenzi
23 Luglio 2019

Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 376 a 384, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) è stata introdotta in Italia, quale primo e al momento unico ordinamento in Europa, la società benefit (SB). La società benefit è definita come le società «che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (comma 376).
Inquadramento

Con la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 376 a 384, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) è stata introdotta in Italia, quale primo e al momento unico ordinamento in Europa, la società benefit (SB).

Le società benefit sono definite come le società «che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (comma 376). Si qualifica come società benefit, quindi, la società che, nell'esercitare un'attività economica, si caratterizza per:

a) il perseguimento di uno scopo mutualistico o lucrativo;

b) il perseguimento di un «beneficio comune»; e

c) una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholders.

Essa nasce negli Stati Uniti, su iniziativa dell'ente non-profit “B Lab”, principale promotore a livello politico delle società benefit, il quale, tra le altre cose, ha elaborato un modello di disciplina volto a favorire la diffusione dell'istituto nei vari ordinamenti. Tale modello ha inspirato la prima legislazione USA in tema di SB, adottata dallo stato del Maryland nel 2010; è stato adottato (con minime variazioni) dallo stato di Washington; ed è stato parzialmente superato dalla disciplina delle “public benefit corporation (PBC)” nello stato del Delaware (v., ad esempio, Cummings, Hacker, Hemphill-Cullar, Hiller, Lenzi-Zorzi (par. 2), Loewenstein-McDonnell, Mirzanian). Ad oggi, 34 Stati USA hanno disciplinato la benefit corporation.

La nozione di beneficio comune

Il beneficio comune è definito espressamente dal comma 378, lett. a), come «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»; il comma 376 prevede un lungo elenco di potenziali beneficiari, ovvero «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociale, enti e associazioni» e si conclude con la generica formula «ed altri portatori di interessi». Questi ultimi sono definiti dal comma 378, lett. b) come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»; si tratta di interessi tra loro anche potenzialmente confliggenti.

L'ampiezza della previsione normativa di qualifica del beneficio comune – che può consistere sia in un impatto positivo sia in una riduzione di un impatto negativo e può riferirsi a una gamma di beneficiari estremamente estesa – dovrebbe trovare una più precisa determinazione nelle previsioni dello statuto societario, che è chiamato a determinare specificamente le finalità a cui la SB decide di orientare il proprio operato (così il comma 377, il quale richiede che le finalità siano «indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit» e il comma 379, secondo cui «[l]a società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire»).

Si osserva però una diffusa tendenza a non specificare le finalità di beneficio comune nell'atto costitutivo, limitandosi a riportare letteralmente la formula legislativa, o persino a introdurre interessi quali «la felicità di chi entri in contatto con la società» (cfr. Bianchini-Sertoli, 211; Lenzi, 906-907). Simili prassi rischiano di alterare la natura stessa della società benefit. Il comma 376 richiede, infatti, che il beneficio comune, come declinato nello statuto, sia perseguito «mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto». Tale disposizione impone quindi agli amministratori di considerare, nell'esercizio delle loro funzioni, interessi ulteriori rispetto a quello di massimizzazione del profitto (nel breve o lungo periodo), ma una indicazione eccessivamente vaga del beneficio comune rischia di espandere i poteri degli amministratori in misura tale da non consentirne il controllo in ordine all'effettivo perseguimento del beneficio comune, così sviando l'effettiva applicazione della disciplina in questione (v. infra, par. successivo).

Non sembra tuttavia cheuna generica indicazione del beneficio comune determini di per sé l'invalidità dell'atto costitutivo o comunque la fuoriuscita della società del genus benefit, ma è certamente opportuno che lo statuto operi una scelta tra i possibili interessi terzi da perseguire, circoscrivendo per quanto possibile il beneficio comune, senza limitarsi a riportare l'intera formula legislativa ed evitando di ricorrere a interessi non valutabili né misurabili, come la felicità, così da permettere alla SB di acquisire una caratterizzazione specifica e credibile sul mercato, e costruirsi una immagine “sociale” capace di attrarre investitori e consumatori attenti a simili istanze. In ogni caso il legislatore ha rimesso all'autonomia privata la definizione del beneficio comune, nonché la declinazione di un maggior grado di specificità, e dunque in ultima istanza la decisione circa la connessa vincolatività del beneficio comune sull'operato degli amministratori e sulla minoranza dei soci (cfr. Denozza-Stabilini, ma anche Tombari, 71).

Al perseguimento di tale beneficio comune, infine, deve necessariamente accompagnarsi la considerazione di tutti coloro sui quali la SB possa esercitare un impatto (così, comma 378). Il legislatore sembra così aver voluto imporre alla SB di considerare l'impatto sulla collettività nella quale l'impresa si inserisce (intenzione confermata dall'onere imposto alle SB di redigere una relazione di impatto, dal contenuto alquanto esteso; infra). Si tratta di un profilo distinto e ulteriore rispetto al perseguimento del beneficio comune, come declinato nello statuto, al punto che vi è chi ha segnalato la necessità di un bilanciamento “trino” (così Denozza, 45).

Oggetto e scopo

Il carattere peculiare delle società benefit è quindi il perseguimento di un beneficio comune diretto a produrre un impatto positivo, o a ridurre l'impatto negativo, su una o più categorie di “portatori di interessi”, così come individuati nell'atto costitutivo. Nel farlo, la SB (diversamente dalle imprese sociali) può esercitare qualsiasi attività economica e l'oggetto della società può dunque essere liberamente determinato dai soci, purché integrato con l'indicazione del beneficio comune perseguito. Il perseguimento del beneficio comune non costituisce attività autonoma, distinta dall'attività d'impresa (così Bartolacelli, 261; ma si veda anche Lupoi, 831), ma l'attività economica esercitata deve essere funzionale alla creazione del beneficio comune. Ciò si deduce dall'espressione «nell'esercizio di una attività economica», di cui ai commi 376 e 387, lett. a). Non integrerebbe, quindi, i requisiti richiesti dalla legge l'impresa che decidesse di destinare parte degli utili alla beneficienza o al finanziamento di attività di beneficio comune esercitate da altri.

Il beneficio comune deve essere perseguito «oltre allo scopo di dividerne gli utili» (comma 376); formulazione che si deve ritenere ricomprendere sia lo scopo lucrativo sia lo scopo mutualistico (cfr. comma 377 che ammette la costituzione di società benefit in forma di società cooperativa).

La “duplicità” di scopi che caratterizza la società benefit determina incertezza circa l'interesse in funzione del quale la SB debba essere amministrata; si dubita cioè se gli interessi dei soci e dei terzi debbano ritenersi pariordinati ovvero se il beneficio comune debba essere perseguito soltanto se, e nei limiti in cui, sia coerente e funzionale al soddisfacimento dell'interesse dei soci.

Vi è chi sostiene che tra i due interessi esista un rapporto di strumentalità/funzionalità secondo cui il perseguimento del beneficio comune è legittimo nei limiti di compatibilità con lo scopo lucrativo (considerato nel lungo periodo). Tale orientamento rinviene un referente normativo nel comma 376, ove si stabilisce che le finalità di beneficio comune devono essere perseguite oltre allo scopo di lucro (oggettivo). Da una simile espressione vi è chi ha dedotto la “sovraordinazione” dello scopo lucrativo/mutualistico al beneficio comune, interpretazione che risulterebbe coerente con il dettato normativo dell'art. 2247 c.c., che esclude la neutralità del tipo societario, il cui interesse lucrativo (o mutualistico) è al contrario già determinato dal legislatore. La necessità che lo statuto della SB dia evidenza del beneficio comune nella definizione dell'oggetto sociale, quindi, implicitamente manterrebbe inalterato lo scoposociale; la previsione statutaria del beneficio comune è rivolta agli amministratori della società, in ogni caso tenuti a gestire la società in funzione della generazione di profitti. Il perseguimento del beneficio comune è dunque legittimo solo in quanto inserito in un programma di gestione orientato alla lucratività o mutualità (così Palmieri, ma anche Mosco e Stanzione).

A un simile approccio si contrappone quella parte della dottrina che ritiene che gli amministratori siano tenuti a bilanciare lo scopo lucrativo e il beneficio comune considerandoli interessi equipollenti e pariordinati. Tale diverso orientamento si fonda non solo sull'interpretazione letterale del comma 380 e quindi sul concetto di “bilanciamento” in questo contenuto, ma anche su argomenti di interpretazione sistematica: se la legge introduttiva delle società benefit permettesse oggi di perseguire il beneficio comune solo quando ciò sia funzionale alle prospettive reddituali, essa non aggiungerebbe alcunché a ciò che già era possibile con una società non benefit (con riferimento alla possibilità pre-2016 di prevedere nello statuto degli elementi ideali senza con ciò svilire la natura lucrativa (o mutualistica) delle società, si veda per tutti Stella Richter, 2004, in particolare 242 ss.). Nemmeno sembra ricavabile dalla normativa in commento l'intenzione del legislatore di limitare la considerazione degli interessi degli stakeholders non finanziari alle sole società benefit, impedendo ossia alle società non benefit di perseguire interessi terzi anche laddove funzionali all'interesse sociale di lungo periodo (così Denozza; contra Marasà, in particolare 51-52). Se si sposa la “teoria” della pariordinazione, si deve all'opposto ritenere che il comma 379, secondo periodo – quando richiede alle società non benefit che «intendano perseguire anche finalità di beneficio comune» di modificare lo statuto – imponga non tanto un divieto per tali società di perseguire politiche orientate alla generazione di un impatto positivo per gli stakeholders, quanto di poterlo fare solo in modo funzionale/strumentale allo scopo di lucro oggettivo. L'opposta interpretazione andrebbe infatti a imporre alle società che vogliano adottare politiche di gestione “socialmente responsabili”, essendo obbligate e diventare SB, oneri maggiori in termini di rendicontazione e valutazione dell'impatto rispetto a quelli oggi esistenti (v. infra). Secondo la “teoria” della pariordinazione, quindi, tutte le società possono adottare politiche di responsabilità sociale di impresa finché coerenti con una strategia lucrativa, mentre le SB devono perseguire il beneficio comune, come declinato nello statuto, bilanciandolo con lo scopo lucrativo (o mutualistico).

La scelta di uno o l'altro approccio interpretativo non è priva di risvolti applicativi, in quanto solo secondo la “teoria” della pariordinazione gli amministratori saranno tenuti a operare secondo criteri che determinino un effettivo bilanciamento di interessi.

In ogni caso, qualunque sia l'approccio interpretativo prescelto, il perseguimento del beneficio comune deve esplicarsi nella complessiva programmazione dell'attività, senza la necessità che rilevi in ogni singola decisione gestoria (Angelici, 27).

Le considerazioni che precedono rilevano quando la SB è costituita in forma di società di capitali o società cooperativa, ossia quando la struttura organicistica del tipo societario impone di interrogarsi sul ruolo di ciascun organo. Simili considerazioni assumono minor rilievo, all'opposto, nelle società di persone (o anche nelle s.r.l. articolate in termini maggiormente personalistici), dove al più si porrà un problema di tensioni tra soci: è «quando la gestione è affidata a un “organo” formalmente distinto dai soci, [che] lo “scopo” e/o “l'interesse sociale” inevitabilmente si oggettivizzano» e, nel caso di una pluralità di interessi, è necessario individuare «i parametri di diligenza e lealtà» con cui gli amministratori possono procedere alla definizione di un simile equilibrio (così Angelici, 24). Al riguardo, si consideri che su 185 SB esistenti al 1° giugno 2018, 164 sono s.r.l., 11 s.p.a., 6 cooperative e 4 sono società di persone (Bianchini-Sertoli; l'analisi include solo le SB che abbiano modificato la denominazione sociale, ex comma 379 terzo periodo, ma non è possibile escludere l'esistenza di ulteriori SB che, lasciando invariata la denominazione sociale, non sono state incluse nell'indagine. Ad oggi, infatti, non esiste un elenco ufficiale delle SB).

La costituzione di società benefit. La “trasformazione” da e in società benefit

Può assumere la qualifica di società benefit qualsiasi società di cui al Libro V, titoli V e VI del codice civile, ovvero una qualsiasi tra le società di persone, società di capitali e società cooperative (comma 377). A differenza di quanto accade per le imprese sociali, per le società benefit non vi è una preclusione espressa per la costituzione in forma di s.p.a. o s.r.l. unipersonali, né questa pare deducibile implicitamente (Mosco, 84-85, nota 6).

Possono diventare SB non solo società di nuova costituzione, ma anche società esistenti. A tal fine è necessaria una modificazione dell'atto costitutivo (secondo le modalità richieste dal tipo societario prescelto), in particolare inserendo nell'oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune (la modificazione dell'oggetto sociale è requisito necessario e sufficiente per assumere la qualifica di società benefit, non essendo prevista come obbligatoria la modifica della denominazione sociale; v. infra). Tali modificazioni dovranno poi essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dagli artt. 2300 e 2436 c.c. per ciascun tipo di società (comma 379). Al riguardo, non sembra sussistere uno specifico dovere di iscrizione nel registro delle imprese della società benefit, ulteriore rispetto a quella del tipo societario prescelto (così anche Bartolacelli, nota 43).

La modificazione dell'oggetto sociale volta a configurare una società esistente quale società benefit non sembra configurare una trasformazione societaria. Ciò in base sia a un'interpretazione letterale della normativa in commento – non potendovisi rinvenire un'intenzione del legislatore in tal senso –, sia per il principio di tipicità dei modelli societari (art. 2249 c.c.). Di conseguenza, non troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 2498 ss. c.c. in tema di trasformazione (così, espressamente, Assonime, 18, Corso, nota 65, e Guida; incidentalmente, Gallarati, 810 e Stella Richter 2017, 66). La non configurabilità di una trasformazione eterogenea è tanto più pacifica se si interpreta restrittivamente l'interesse sociale, sostenendo che il perseguimento del beneficio comune è legittimo fintanto che sia strumentale allo scopo di lucro (oggettivo) (supra).

Nonostante non si qualifichi come trasformazione, il fatto che una società, mediante una modificazione del contratto sociale, si impegni a perseguire (anche) finalità di beneficio comune può, tuttavia, comportare una significativa variazione delle condizioni di rischio dell'investimento, ponendo problemi di tutela del socio che non abbia concorso alla modificazione (v. infra, prossimo paragrafo).

È dubbio, invece, se la “trasformazione” in società benefit possa porre problemi per i creditori sociali, i quali, diversamente da quanto accade in sede di trasformazione eterogenea – con riferimento alla quale l'art. 2500-novies c.c. prevede un diritto di opposizione dei creditori –, sono in questo caso sprovvisti di rimedi ulteriori rispetto a quelli di diritto comune. Un simile vuoto di tutela sembrerebbe voluto dallo stesso legislatore, il quale si premura di tutelare espressamente solo i consumatori o le imprese concorrenti (v. infra) e non anche i creditori, che potrebbero persino non essere informati della “trasformazione” in quanto la modificazione della denominazione sociale, volta a inserire la sigla “SB” o l'espressione “società benefit”, è meramente facoltativa (comma 379, terzo periodo).

(Segue) Il diritto di recesso del socio

La legge di stabilità non si esprime in tema di diritto di recesso del socio che non abbia concorso alla deliberazione di modifica dell'oggetto sociale volta a introdurvi il beneficio comune; questione che si pone con riferimento alle società di capitali, le società cooperative, e alle sole società di persone che permettano la modificazione del contratto sociale a maggioranza, ex art. 2252 c.c. Tuttavia, si deve ritenere che tale diritto possa sorgere in capo al socio dissenziente, assente o astenuto, ex art. 2437, comma 1, lett. a), ossia in caso di modificazione dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società, ovvero quando la previsione del beneficio comune comporti in concreto una variazione effettiva delle condizioni di rischio dell'investimento (Corso e Stella Richter, 2017). Similmente, non può escludersi la configurabilità della causa di recesso ex art. 2437, comma 1, lett g), laddove la modificazione incida, in concreto, sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell'attività (cfr. Stella Richter 2017). Se si aderisce all'interpretazione che non ritiene configurabile un'ipotesi di trasformazione, invece, non sembra potersi configurare nemmeno la connessa ipotesi di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. b), c.c.

Similmente, per le società di persone, al fine della configurabilità della giusta causa di recesso, si dovrà valutare in concreto se la previsione di quello specifico beneficio comune abbia comportato una variazione sostanziale delle condizioni di rischio dell'investimento del socio.

I doveri degli amministratori e le connesse responsabilità

Gli amministratori di società benefit sono tenuti:

(1) a bilanciare l'esercizio dell'attività economica con il beneficio comune (bilanciamento che dipenderà dall'interpretazione di interesse sociale prescelta; supra);

(2) ad amministrare la SB «in modo responsabile, sostenibile e trasparente» nei confronti di tutti gli stakeholders non finanziari; e altresì

(3) a rispettare i doveri derivanti dalla disciplina codicistica del tipo societario prescelto.

Anche gli amministratori di società benefit saranno dunque tenuti a porre in essere solo (e tutti) gli atti necessari e inerenti al perseguimento dell'oggetto sociale. È evidente, tuttavia, che la discrezionalità gestoria risulterà ampliata rispetto alle società non benefit, con il conseguente presumibile incremento dei costi transattivi (Stella Richter 2017). Discrezionalità, inoltre, che è tanto più ampia quanto più genericamente il beneficio comune risulta declinato nell'atto costitutivo.

L'inosservanza dei suddetti obblighi può costituire inadempimento dei doveri gestori, comportando l'applicazione di «quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori» (comma 381). Il beneficio comune diviene dunque parametro di riferimento per valutare l'operato degli amministratori. Si ritiene conseguentemente che il mancato perseguimento del beneficio comune possa configurare giusta causa di revoca degli amministratori (così anche Angelici).

Il riferimento alla disciplina codicistica del tipo societario, di cui al comma 381, rende invece più complesso immaginare la sanzionabilità in termini risarcitori di tale inadempimento. Tale disciplina, infatti, è tutta costruita in una prospettiva “lucrocentrica”, che presuppone la sussistenza del danno al patrimonio sociale. Al contrario, al mancato o insufficiente perseguimento del beneficio comune potrebbe non conseguire un danno al patrimonio sociale, salvo ipotesi di danno reputazionale o di perdita di opportunità, con le connesse difficoltà, per quest'ultima ipotesi, di dimostrare il nesso di causalità. Ancora, l'osservata tendenza a non declinare specificamente il beneficio comune (supra) amplia la discrezionalità degli amministratori, conseguentemente riducendo lo spazio di responsabilità (cfr. Stella Richter 2017, 65). Ne consegue il rischio di vanificare il rimedio della responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e (ove possibile) dei creditori sociali (con riferimento specifico all'azione ex art. 2394 c.c. cfr. Angelici e Palmieri). L'ampia discrezionalità rimessa agli amministratori – intrinseca in qualsiasi bilanciamento d'interessi eterogenei e dunque propria di qualsiasi SB, ma che sarà tanto più ampia quanto più genericamente sarà definito il beneficio comune – sposta quindi la questione sul piano procedimentale, inerente alle modalità di assunzione delle decisioni, più che in termini di risultato finale (Angelici; Lenzi).

In conclusione, è dubbio se la disciplina sulla responsabilità civile degli amministratori riesca ad assicurare adeguata tutela agli stakeholders (così anche Denozza) e in particolare se sia configurabile la responsabilità ex artt. 2395 e 2476, comma 6, c.c. Per quanto sia vero che la società benefit nasce «per volontà di una sola precisa categoria di stakeholders non finanziari, vale a dire i soci» (Denozza-Stabilini, 5), è dubbio se, nel momento in cui le scelte di autonomia si manifestano all'esterno, queste non assumano rilievo per i terzi (rectius consumatori e creditori), facendo sorgere in capo agli stessi un legittimo affidamento circa la gestione della SB conformemente al beneficio comune come declinato nell'atto costitutivo. Ed è altresì dubbio se tale affidamento integri gli estremi di un interesse meritevole di tutela.

Il problema della configurabilità di azioni di responsabilità individuali ex art. 2395 c.c. si pone soprattutto in relazione alle ipotesi in cui emergano comportamenti opportunistici degli amministratori che ostentino la natura di società benefit al solo fine di attrarre investitori sensibili alle tematiche sociali o ambientali. In ogni caso, il loro esercizio sarebbe particolarmente complesso sotto il profilo probatorio, sia con riferimento alla configurabilità di un danno al patrimonio del terzo, sia in termini di accertamento del nesso causale (nel senso dell'astratta ammissibilità dell'art. 2395 c.c. v. Angelici; Lenzi; Rossi).

A quanto consta, tuttavia, non vi sono ancora pronunce giurisprudenziali in materia.

(Segue) Il responsabile del perseguimento del beneficio comune

Il comma 380 richiede che la società individui «il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità [beneficio comune]», senza null'altro precisare. Si ritiene che l'individuazione rientri tra le funzioni di gestione in senso lato (e di predisposizione di assetti adeguati) e in quanto tale sia rimessa agli amministratori. Tale funzione può essere attribuita a un amministratore (ed è in effetti questa l'ipotesi maggiormente ricorrente; v. Bianchini-Sertoli) esecutivo o non esecutivo (cfr. anche Calagna, 717), ma non può escludersi che sia possibile indicare come tale il direttore generale, altro dipendente, o persino un consulente esterno. L'attribuzione di tale funzione a soggetto diverso dagli amministratori, tuttavia, non fa venire meno la responsabilità di questi in caso di inadeguato perseguimento del beneficio comune.

(Segue) La relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune e la valutazione di impatto

Conformemente al dovere di trasparenza nei confronti degli stakeholders (ex comma 376), l'organo amministrativo deve redigere annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune (comma 382) volta a:

- descrivere gli obiettivi, le modalità e le azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché le eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato tale obiettivo;

- descrivere i nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo (in una sezione dedicata);

- predisporre una valutazione dell'impatto generato dalla società in termini di beneficio comune.

Tale valutazione d'impatto deve essere necessariamente redatta utilizzando uno standard di valutazione elaborato da un ente esterno alla società, e da questa indipendente («ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa», All. 4, par. 2), dotato delle necessarie competenze, richieste dall'Allegato 4, quali l'utilizzo di un approccio multidisciplinare e trasparente. Viene spesso fatto ricorso, ad esempio, al Global Reporting Iniziative (GRI), l'ISO 26000 o 14001, o al B Impact Assessment elaborato dall'ente B Lab (v. Corso, nota 119, ma anche Assonime, 29).

La valutazione d'impatto deve necessariamente comprendere le quattro aree di valutazione identificate nell'Allegato 5, ovvero: (1) il governo d'impresa, anche con riferimento al livello di coinvolgimento degli stakeholders non finanziari e al grado di trasparenza delle politiche e pratiche adottate dalla società; (2) le relazioni con dipendenti e collaboratori in termini di retribuzioni, formazione, qualità dell'ambiente di lavoro, flessibilità e sicurezza del lavoro; (3) le relazioni con gli stakeholders non finanziari, quali fornitori, territorio, catena di fornitura, etc.; (4) l'impatto ambientale, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo, etc (cfr. All. 5).

La relazione deve essere allegata al bilancio di esercizio e pubblicata sul sito web della società, se esistente. Essa sembra dunque prevista nell'interesse sia dei soci che dei terzi. Per esigenze di riservatezza è consentito omettere, nella relazione, alcuni dati finanziari.

Dall'obbligo di allegare la relazione al bilancio deve dedursi anche l'obbligo del suo deposito presso la sede sociale, ex art. 2429 c.c., come accade per qualsiasi relazione al bilancio d'esercizio (Riolfo, 820). Tale obbligo, tuttavia, non assicura la conoscibilità dei terzi, soprattutto nel caso in cui la società non abbia un sito web e non ci siano obblighi di deposito e pubblicazione del bilancio presso il registro delle imprese, ma solo di sua conservazione, come accade nelle società di persone. Il problema non si pone, ovviamente, per le società quotate, che sono di per sé soggette a oneri maggiori in termini di pubblicità.

Nonostante la disciplina delle SB dedichi molta attenzione alla declinazione del contenuto precettivo della relazione, non è prevista alcuna sanzione specifica in caso di omissione di un simile obbligo, che tuttavia potrà configurare un inadempimento dei doveri degli amministratori.

Nel silenzio della legge, infine, è possibile attribuire al responsabile del beneficio comune il compito di redigere la relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, e ciò anche laddove tale funzione sia affidata a un soggetto non amministratore (par. 6), in virtù della maggiore prossimità del responsabile alla materia oggetto della relazione (Bartolacelli, 267), ferma restando la responsabilità degli amministratori.

Le funzioni dell'(eventuale) organo di controllo interno sulla gestione

La disciplina delle SB non si esprime in ordine al ruolo dell'organo di controllo, laddove il tipo societario prescelto lo preveda. Gli obblighi e i doveri (nonché i poteri) di quest'ultimo rimangono quindi invariati.

L'unica differenza rispetto alle società non benefit è che l'organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, comitato per il controllo sulla gestione o consiglio di sorveglianza), nella sua valutazione di conformità dell'operato degli amministratori al rispetto delle norme di legge e di statuto, dovrà considerare anche le particolarità della SB e dunque il dovere di bilanciare il lucro oggettivo con il beneficio comune come declinato nello statuto, la doverosa predisposizione di assetti volti a garantire una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholders non finanziari, l'individuazione del responsabile per il beneficio comune, la predisposizione della relazione sopra descritta. Coerentemente, ne saranno influenzati i profili di responsabilità (cfr. Bartolacelli, 271).

Le sanzioni per concorrenza sleale

Nella disciplina della SB si rinviene una particolare attenzione alle misure di controllo pubblico (maggiore rispetto ai controlli di tipo privatistico trattati supra, finalizzate a garantire una comunicazione al mercato veritiera e corretta e, in ultima istanza, a impedire alla SB che non persegue realmente il beneficio comune di godere di vantaggi competitivi rispetto ad altre SB.

Laddove gli amministratori omettano di perseguire il beneficio comune, infatti, la società potrà essere sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione della disciplina in materia di pubblicità ingannevole (d.lgs. n. 145/2007) e del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), così come previsto al comma 384. Restano applicabili, si ritiene, anche le tutele previste dagli artt. 2598 c.c. ss. in caso di configurabilità di atti di concorrenza sleale.

Simili rimedi si pongono a tutela di consumatori (sul punto v. Stanzione, 531) e imprese concorrenti, ma non degli stakeholders non finanziari, con riferimento ai quali restano dunque ferme le problematiche già evidenziate. Se anche è vero, infatti, che gli stakeholders potrebbero presentare denuncia alla AGCM a fronte del mancato (o insufficiente) perseguimento del beneficio comune da parte della SB, la fattispecie sanzionabile permane essere l'inganno dei consumatori o lo sviamento di clientela da imprese concorrenti – quindi in fin dei conti la lesione all'integrità del mercato di riferimento – ma non il mancato perseguimento del beneficio comune (così anche Denozza, 40). Ciò nonostante, il legislatore non ha imposto l'adozione di alcuna specifica certificazione (Riolfo, 822).

Ad oggi, a quanto costa, l'AGCM non è mai intervenuta (così anche De Donno, 15).

La società benefit e la distinta categoria delle “BCorp”

La società benefit può inserire nella denominazione sociale (e negli atti e nella corrispondenza della società) le parole “società benefit”, o la sigla “SB” (comma 379). Per quanto mera facoltà, una simile decisione sembra opportuna: nel momento in cui una società limita la propria lucratività a vantaggio del perseguimento di un beneficio comune, sembra appropriato optare per la massima visibilità di tale scelta, così da assicurarsi i connessi vantaggi sul piano reputazionale (cfr. Calagna). Al contempo, la modifica della denominazione sociale non è elemento necessario affinché possa ritenersi applicabile la disciplina sopra esposta, essendo sufficiente la modificazione statutaria volta a indicare il beneficio comune.

Alla medesima esigenza di migliorare la reputazione sul mercato e accrescere la fiducia di consumatori e investitori è orientata la decisione di qualificarsi come “BCorporation” o “BCorp”. Quest'ultima è una certificazione, rilasciata da B Lab (v. supra) al superamento di un “B Impact Assessment”, che permette di identificare le imprese che volontariamente soddisfano determinati standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità. Una SB può sottoporsi alla valutazione e ottenere o meno la certificazione BLab, senza che ciò faccia venir meno la sua natura di società benefit. La diffusa confusione, che fa sì che si parli indistintamente di BCorporation e società benefit, può essere dovuta, non solo all'assonanza terminologica (in particolare tra le espressioni anglofone “benefit corporation” e “B corporation”), ma anche al fatto che lo stesso B Lab si è fatto promotore politico a livello mondiale della regolazione delle società benefit.

Profili fiscali

Non è previsto alcun incentivo fiscale per le società benefit. Si tratta di una soluzione evidentemente ispirata dall'esigenza di contenere opportunistiche costituzioni di SB ma che al contempo è additata come la principale causa della contenuta diffusione dell'istituto. Si sostiene tuttavia la deducibilità dei costi esplicitamente sostenuti per il perseguimento del beneficio comune, sulla base di un principio di inerenza rafforzato (per tutti Procopio; Setti).

Normativi:

  • Art. 1 commi da 376 a 384, legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Disegno di legge 1882 comunicato alla Presidenza il 17 aprile 2015 denominato “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”

Principale dottrina rilevante:

  • Angelici C., Società benefit, in Dalla benefit corporation alla società benefit, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Bari, 2018, 19 ss.
  • Assonime, La disciplina delle società benefit, circolare n. 19 del 20 giugno 2016
  • Bartolacelli A., Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro, in Non profit, 2017, 253 ss.
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