Procedimento di amministrazione di sostegno

17 Maggio 2016

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nell'ordinamento un istituto rivoluzionario come l'amministrazione di sostegno ed una nuova attenzione per l'individuo.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

La legge 9 gennaio 2004, n. 6, non ha soltanto interpolato o riscritto alcuni articoli del codice civile (precisamente il Titolo XII del libro I), ma ha introdotto nell'ordinamento un istituto rivoluzionario come l'amministrazione di sostegno ed una nuova attenzione per l'individuo, per i suoi «bisogni ed aspirazioni» (come recita l'art. 410, comma 1 c.c.), per gli aspetti non soltanto patrimoniali ma «esistenziali», che attengono alla «cura» della persona, come afferma l'art. 408, comma 1 c.c.

Fuori dal corpus codicistico, inoltre, resta l'art. 1 della novella legislativa, il cui obiettivo e valore di guida, sia per l'operatore nella soluzione di casi pratici, sia per lo stesso giudice tutelare nella scelta delle misure di protezione più adatte, è evidente: «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

Si tratta di un capovolgimento di prospettiva rispetto alle risposte precedentemente offerte dal nostro codice nel trattamento dei disabili e degli infermi psichici, che ben può ritenersi ancora attuale, a oltre dieci anni di distanza, a fronte di una importante ed oramai generalizzata applicazione giurisprudenziale dell'istituto. L'area di intervento dell'ADS è peraltro vastissima, posto che oltre ad affrontare le tradizionali infermità psichiche, la giurisprudenza di merito ne ha raccolto l'utilizzo quale strumento idoneo a far fronte a deficit motori, disabilità di ordine fisico, nuove dipendenze. Le possibilità applicative hanno inoltre raggiunto tematiche quali le fondamentali scelte in tema di cura della persona, trattamenti sanitari e «fine vita», dando altresì luogo a un dibattito acceso, non di rado condizionato dalle opzioni etiche o ideologiche individuali.

Tale generalizzata applicazione è stata altresì favorita da alcune regole procedurali innovative, fondate sull'attribuzione di questo procedimento al Giudice tutelare invece che al Tribunale in composizione collegiale, su una semplificazione e deformalizzazione del rito applicabile, sulla possibilità di revisione e di adattamento, anche d'ufficio, dei provvedimenti emessi dal G.T. al mutare dei bisogni e delle esigenze dell'interessato, sul riconoscimento della legittimazione ad agire allo stesso beneficiario, anche personalmente, nonché sulla valorizzazione dell'esame e del contatto diretto di questi con il giudice.

Ad uno strumento sostanziale nuovo, in grado di non annullare la capacità dell'infermo e del soggetto debole, in definitiva, ha fatto pendant un procedimento altrettanto nuovo in questo ambito, fondamentalmente riconducibile ai procedimenti in camera di consiglio e solo in quanto ciò sia compatibile (art. 720-bis c.p.c.) disciplinato dal richiamo ad alcune disposizioni processuali proprie del giudizio di interdizione/inabilitazione.

In evidenza

L'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento nel gennaio del 2004 ed è stata fortemente ispirata dagli studi del Prof. Cendon e da una bozza di riforma dallo stesso ispirata nel corso degli anni ottanta. L'istituto si propone di dare una risposta positiva alle persone (siano esse inferme psichiche o fisiche) prive in tutto o in parte della propria autonomia gestionale, senza privarle della capacità di agire se non nella misura e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario alla loro migliore tutela. Le applicazioni dell'istituto, concretamente tradotte nella nomina di un amministratore di sostegno con poteri modellati sul caso concreto ed in relazione alle effettive esigenze del beneficiario, sono oramai vastissime e validate da una giurisprudenza di legittimità consolidatasi nel ritenere l'interdizione come del tutto residuale rispetto all'ADS, affermando che l'ambito di applicazione dell'ADS va individuato con riguardo «non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa» (differenza funzionale e non quantitativa).

Competenza

La competenza territoriale è collegata dall'art. 404 c.c. in via esclusiva al luogo di residenza o domicilio del beneficiario, così rimarcando quell'esigenza di prossimità e facilità di accesso al giudice monocratico investito delle richieste di sostegno. L'utilizzo dei concetti di «residenza» e «domicilio» non desta particolari perplessità interpretative: va tuttavia rimarcato come l'aver previsto in via alternativa paritaria e non sussidiaria il criterio del domicilio rispetto a quello della residenza (v. il diverso ordine previsto in genere dall'art. 139, ult. comma c.p.c.), possa comportare in concreto un maggior numero di procedimenti avanti al Giudice tutelare del luogo ove l'anziano o il disabile è ricoverato o assistito rispetto a quello della sua (soltanto formale) residenza, e tanto anche in collegamento con la legittimazione ad agire che, come si vedrà, è riconosciuta dall'art. 406, comma 3 c.c. ai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Il problema del rapporto fra dimora abituale e residenza, che in termini letterali può sembrare paritariamente alternativo, costituisce oggi questione su cui è intervenuta una recente decisione della S.C.: Cass. civ., 17 aprile 2013, n. 9389 ha infatti stabilito la prevalenza del criterio della «dimora abituale» di cui anche all'art. 407 c.c., stante le ineludibili esigenze di contatto diretto fra il beneficiario ed il G.T. a lui più prossimo in via effettiva e non meramente anagrafica, ritenendo che la prevalenza di dati meramente formali finirebbe per precludere o, comunque, rendere estremamente difficoltosa quell'esigenza di interlocuzione diretta del beneficiario che le norme mostrano, in più punti, di voler favorire. Si è altresì sottolineato come nella Convenzione dell'Aja per la protezione degli adulti incapaci del 13 gennaio 2000 si parli di «residenza abituale» per individuare la competenza giurisdizionale nelle controversie transfrontaliere e come in questa materia non possa porsi un problema di perpetuatio jurisdictionis, ma semmai, al contrario, un'esigenza di aggiornamento e di effettiva vicinanza del foro competente rispetto al luogo in cui il soggetto beneficiario è chiamato — anche in corso di procedura o dopo la nomina iniziale — ed esprimere i propri bisogni e necessità, dimora effettivamente ed abitualmente.

Ci si è chiesti, altresì, se all'ADS sia applicabile l'art. 343, comma 2 c.c., che regola il trasferimento di competenza al modificarsi del domicilio del tutore: decidendo un regolamento d'ufficio di competenza, Cass. civ., 16 novembre 2007, n. 23743 ha risposto negativamente.

Sul problema dell'individuazione della competenza a provvedere alla nomina dell'ADS rispetto al cittadino residente all'estero va invece ricordata C. Cost. 18 febbraio 2010, n. 51, la quale ha attribuito al console, in via interpretativa, il potere di provvedere alla nomina dell'amministratore, avendo la corte ritenuto non condivisibile l'interpretazione della norma contenuta nell'art. 34 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, nella parte in cui attribuisce a detto organo le funzioni di giudice tutelare, riferendosi espressamente ai soli cittadini minorenni, interdetti, emancipati ed inabilitati, ma non anche i soggetti beneficiari della nuova misura di protezione.

Il ricorso e la legittimazione

Al contenuto dell'atto introduttivo è dedicato il solo art. 407 c.c., ove si afferma che «il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario».

Accanto alla necessaria identificazione del soggetto beneficiario della misura, quindi, il contenuto minimale sembra richiedere unicamente (oltre alla logica individuazione delle generalità del ricorrente e della sua relazione con la persona priva di autonomia, al fine di una elementare verifica della legittimazione) la mera esplicitazione delle ragioni per cui si domanda il sostegno e l'indicazione di eventuali parenti, coniuge e/o convivente.

Quanto al primo aspetto, un elementare dovere di collaborazione della parte con il giudice porta a ritenere la necessità di produrre eventuali certificati medici o relazioni dei servizi sociali che hanno in cura l'interessato, al fine di chiarire in modo succinto ma sufficientemente preciso e documentare la natura non meramente esplorativa del ricorso e l'esistenza concreta di presupposti o situazioni tali da limitare l'autonomia del soggetto, ferma restando la centralità dell'audizione e quindi delle notizie ed impressioni che il G.T. è in grado di ricavare dall'esame diretto e dal confronto con il beneficiario.

Quanto all'indicazione del nominativo e domicilio degli altri soggetti legati da vincoli affettivi o di parentela con la persona destinataria della misura di protezione, può ritenersi applicabile — sia pure mutatis mutandis — un orientamento già formatosi in tema di interdizione, che considera detti soggetti non delle parti effettive del procedimento o, peggio ancora, dei litisconsorti, bensì unicamente degli informatori, soggetti destinati a rappresentare una fonte ulteriore di conoscenza per il giudice. Sotto questo aspetto, quindi, la mancata audizione di alcuni di questi soggetti non determina alcuna nullità insanabile ed il parente pretermesso non potrà di per sé solo impugnare il decreto del G.T. ma dovrà altresì allegare e dimostrare che la propria mancata audizione ha determinato un vulnus per l'attività cognitiva. Pertanto Cass. civ., 5 giugno 2013, n. 14190 ha rilevato che «nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale».

Non costituisce contenuto tipico del ricorso — pur se detta indicazione appare sempre opportuna — neppure la specificazione del nominativo del soggetto che si vorrebbe nominare quale ADS, così come affermato in motivazione da Cass. civ., 1 marzo 2010, n. 4866.

Al contenuto del ricorso si ritiene applicabile analogicamente, pur secondo un rapporto di compatibilità, l'art. 125 c.p.c., laddove indica in generale gli elementi del ricorso al giudice.

Ampio è, infine, il riconoscimento della legittimazione a proporre il ricorso per la nomina dell'ADS, come si desume dalla lettura dell'art. 406 c.c. e dal seguente schema:

LEGITTIMAZIONE A PROPORRE IL RICORSO

BENEFICIARIO

Le norme riconoscono una piena legittimazione processuale allo stesso soggetto interessato, il quale non soltanto ha la possibilità (riconosciuta dall'art. 408, comma 1 c.c.) di nominare il proprio futuro ADS per il caso in cui sopraggiunga la propria incapacità, ma altresì di proporre la propria richiesta al GT anche nel caso in cui tale incapacità o difetto di autonomia gestionale già sussista

CONIUGE, STABILE CONVIVENTE, PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO E AFFINI ENTRO IL SECONDO

Opera in questa parte il rinvio dell'art. 406 c.c. al successivo art. 417 c.c.

PUBBLICO MINISTERO

La legittimazione affidata al pubblico ministero si spiega,

oltre per la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, anche come norma di chiusura in grado di fornire una legittimazione concorrente in grado di garantire un'operatività effettiva all'istituto, anche di fronte ad eventuali ipotesi di assenza di parenti, di solitudine morale ed affettiva del beneficiario o di semplice inerzia

TUTORE E CURATORE

Come si evince dal secondo comma dell'art. 406 c.c., è possibile richiedere la nomina di un ADS anche alla persona che si trovi in stato di interdizione o di inabilitazione, purché in tal caso sia congiuntamente richiesta la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione avanti al giudice competente per quest'ultima misura

RESPONSABILI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

L'art. 406 ult. comma, c.c. impone a tali soggetti che hanno in cura l'interessato, ove a conoscenza di fatti o situazioni che rendano opportuna l'apertura del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, l'obbligo di proporre al Giudice tutelare il relativo ricorso o ad informarne il pubblico ministero

Difesa tecnica

Ampiamente discusso in dottrina è il tema della sussistenza o meno dell'obbligo di rappresentanza tecnica in questo tipo di procedimento. La natura «deformalizzata» del rito, la legittimazione riconosciuta al beneficiario ed ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, la modificabilità e revocabilità dei provvedimenti anche d'ufficio, sono elementi sicuramente a favore dell'inesistenza di un obbligo di munirsi del difensore. La rilevanza dei possibili effetti sullo status della persona, l'intervento del P.M. e la ricorribilità in Cassazione del provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo sono, viceversa, invocate da chi ritiene che la disciplina non introduca alcuna deroga all'obbligo generale di difesa tecnica che discende dall'art. 82 c.p.c.

Cass. civ., 29 novembre 2006, n. 25366, seguita da Cass. civ., 20 marzo 2013, n. 6861, hanno sostenuto invece che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

Si configura così, nel pensiero dei giudici di legittimità, una sorta di patrocinio legale «secundum eventum litis» la cui concreta realizzazione, in caso di mancanza di collaborazione dello stesso beneficiario (che potrebbe ad esempio rifiutarsi di nominare un difensore pur avendo compreso – ma non necessariamente – che il procedimento potrà privarlo di spazi di capacità giuridica) potrà essere ottenuta o mediante ricorso ex art. 78 c.p.c., o più semplicemente mediante la nomina di un ADS provvisorio che provvederà a rilasciare il mandato al difensore nell'interesse del soggetto debole.

Amministratore di sostegno provvisorio

Pur rappresentando il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno un modello procedimentale snello, finalizzato ad una decisione celere (entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, come recita l'art. 405, comma 1 c.c.), nell'esclusivo interesse della persona interessata, la riforma si è preoccupata di consentire l'adozione di misure urgenti di sostegno, anche attraverso la nomina di un amministratore provvisorio. Tale possibilità, contemplata dall'art. 405, comma 4 c.c., trova del resto alcuni esempi pregnanti: l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, già aveva previsto la possibilità che «qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotti i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo»; mentre lo stesso art. 419, ult. comma, c.c. dispone che «dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando».

L'art. 405, comma 4 c.c. stabilisce pertanto che «qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere».

Deve ritenersi che la particolare natura dell'organo decidente (il G.T.), del procedimento camerale in cui l'adozione dei detti provvedimenti urgenti si colloca, nonché la stessa peculiarità dei presupposti, consenta di ascrivere le misure urgenti di cui all'art. 405, comma 4 c.c. nella categoria dei provvedimenti con cui si provvede alla tutela urgente non cautelare delle posizioni giuridiche soggettive, risultando perciò non esperibile avverso questi provvedimenti il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. Piuttosto, in linea con quanto previsto in generale dall'art. 44 disp. att. c.c.—sul potere del G.T. di convocare in qualunque momento tutore, curatore o amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti, dare istruzioni, ecc. — l'adozione dei provvedimenti urgenti in questa materia costituisce manifestazione di un potere del tutto interinale, sempre modificabile o revocabile anche d'ufficio purché nell'esclusivo interesse del beneficiario.

Procedimento e decisione

La possibilità di assumere atti istruttori nel corso del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è espressamente prevista dall'art. 407, comma 3 c.c., secondo cui: «il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione».

Assumere informazioni, sentire i soggetti variamente coinvolti, sono sicuramente espressioni elastiche proprie di un procedimento che si svolge in forma camerale e dominato dall'impulso ufficioso del giudice. Ciò è tanto vero che lo stesso art. 407 c.c. si preoccupa, al comma subito successivo, di chiarire che «il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno».

Il comma 3 dell'art. 407 c.c. sembra prevedere una sorta di istruttoria a formazione progressiva, nel senso che il giudice tutelare deve in primo luogo procedere all'esame del potenziale beneficiario della misura del sostegno, deve poi sentire i soggetti cui fa riferimento all'art. 406 c.c., potendo naturalmente desumere dalle dichiarazioni dei parenti e di coloro che più assiduamente partecipano alla vita del beneficiario elementi utili per la decisione. Ma questo può risultare insufficiente, ed ecco la progressione di cui si è detto, cioè la possibilità di disporre d'ufficio e provvedere all'assunzione di mezzi istruttori ulteriori (fra i quali deve ritenersi ammissibile anche una consulenza tecnica, eventualmente con forme semplificate).

L'audizione del beneficiario rappresenta un momento istruttorio essenziale e un ineludibile snodo procedimentale che permette il contatto diretto fra il giudice tutelare chiamato a nominare un amministratore di sostegno e la persona destinata ad essere supportata attraverso detta nomina. Non è un caso perciò che l'art. 407, comma 2 c.c., ove inizia a descrivere il procedimento del sostegno, preveda espressamente che «il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova».

La seconda parte del secondo comma in esame introduce, inoltre, uno stretto collegamento fra l'esame diretto del beneficiario e la decisione, prevedendo infatti che il giudice «deve tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa». Vi è quindi una stretta funzionalizzazione dell'esame diretto della persona con la necessità di tener conto dei suoi bisogni effettivi o economici o di salute, nonché delle sue eventuali richieste ai fini della decisione del giudice, naturalmente nei limiti in cui tali aspirazioni non appaiano «autolesionistiche» o contrarie all'interesse del beneficiario medesimo, il cui conseguimento rappresenta l'obiettivo fondamentale della decisione del G.T.

La centralità di questo adempimento appare tale da poter viziare, ove ne derivi un concreto e non soltanto formale, vulnus per le esigenze di difesa del beneficiario e per la sostanziale correttezza della decisione. Pertanto, l'esame dell'interessato può anche essere omesso nei casi in cui appaia del tutto irrilevante, ad esempio perché lo stesso non è in grado di comunicare, oppure si trova in stato di coma e tali situazioni risultano medicalmente accertate e comprovate. Va altresì citato, quale ulteriore esempio ammissibile, il caso del procedimento trasmigrato avanti al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nel quale, assente il beneficiario all'udienza fissata per l'audizione, è stata considerata possibile l'omissione dell'incombente, motivando sul fatto che l'interessato era già stato esaminato dal giudice nel corso del procedimento di inabilitazione, come pure da parte del CTU che aveva depositato relazione scritta (Trib. Modena, 21 marzo 2005).

Si deve infine ritenere che la presenza del Pubblico Ministero non sia in concreto necessaria, a pena di nullità, nel corso dell'audizione del beneficiario, mentre è naturalmente obbligatorio consentirne l'intervento nel procedimento.

Fra le vicende “anormali” del procedimento di amministrazione di sostegno, viene in particolare considerazione la verifica in ordine alla sussistenza o meno del c.d. potere di «archiviazione» previsto in capo al Presidente dall'art. 713 c.p.c. Afferma il comma 1 di detta disposizione che «il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili».

L'art. 713 c.p.c. è fra quelle disposizioni processuali espressamente richiamate dall'art. 720-bis c.p.c. all'ADS, seppure nei limiti della «compatibilità». Detto potere va perciò riconosciuto al G.T. o, nei tribunali di dimensioni maggiori, al Presidente della sezione cui il G.T. risulta assegnato, dovendo naturalmente prospettarsi la reclamabilità alla Corte d'Appello del provvedimento di archiviazione adottato su richiesta dal P.M.

Il decreto del G.T. rappresenta, ad un tempo, il provvedimento di chiusura del procedimento iniziato per la nomina dell'ADS e, se di accoglimento, l'atto fondamentale volto a disciplinare i rapporti dell'interessato con lo stesso amministratore, nonché ulteriormente i poteri di quest'ultimo nel periodo successivo.

In ordine agli aspetti contenutistici, il provvedimento del G.T., seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 405 c.c., statuisce in ordine alle seguenti indicazioni:

a) deve individuare in primo luogo le generalità del beneficiario e della persona designata quale suo amministratore di sostegno;

b) deve stabilire la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo determinato, si può osservare che l'avverbio «anche» vale ad avvertire immediatamente l'interprete che la nomina a tempo indeterminato non è affatto una conseguenza automatica del procedimento ma, anzi, in ossequio al criterio fondamentale del sostegno con la minore limitazione possibile, potrà avere prioritariamente carattere temporale limitato, ove ci si trovi di fronte ad una situazione destinata a non riverberarsi necessariamente a tempo indefinito;

c) deve individuare l'oggetto dell'incarico e stabilire quali atti l'ADS può compiere in nome e per conto del beneficiario (espressa o per relationem attraverso categorie di atti);

d) deve indicate espressamente gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore: la norma evidenzia la perfetta legittimità di un sostegno che preveda l'attribuzione di poteri di rappresentanza «concorrenti» con quelli residui in capo del beneficiario (anche oltre a quelli comunque sempre assicurati collegati alla minima quotidianità: cfr. art. 409 c.c.), ma anche la possibilità, econdo il principio della minima limitazione in concreto necessaria, che i compiti ed i poteri attribuiti all'ADS abbiano un ruolo esclusivo e sostitutivo di quelli del beneficiario, contestualmente «espropriato», ma solo nell'ambito espressamente indicato, di capacità negoziale;

e) deve stabilire eventuali limiti di spesa, anche con forme di periodica determinazione (ad es. una certa somma mensile), in ordine alla gestione dell'ADS con i fondi di spettanza del beneficiario;

f) deve stabilire modalità e frequenza con cui l'ADS nominato deve riferire al G.T. (eventualmente stabilendo obblighi di rendicontazione periodica, generalmente annuale).

A differenza che nell'interdizione, i cui effetti sono radicali e «fissi», predeterminati, nell'amministrazione di sostegno è il decreto del G.T. a «modellare» in concreto l'operatività dell'istituto e l'invadenza dei poteri attribuiti in via concorrente od in via esclusiva all'ADS, come una sorta di «abito su misura»: ciò spiega altresì come il decreto stesso sia sempre modificabile o revocabile, anche d'ufficio, purché ovviamente nell'interesse esclusivo del beneficiario.

La scelta dell'amministratore

La valutazione che il giudice è chiamato ad operare nella scelta dell'ADS è fondata sul rilievo esclusivo dei vantaggi e degli interessi del beneficiario. Significativo è il richiamo concorrente, sullo stesso piano, che l'art. 408 c.c. effettua dei concetti legati alla «cura» ed agli altri «interessi» della persona debole: questo infatti sta a significare una pari dignità ed influenza sia degli interessi non patrimoniali che di quelli più tradizionalmente economici dell'interessato, segnandosi sotto questo profilo una ulteriore e rilevante differenza rispetto ai tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Sempre l'art. 408 c.c. prevede che lo stesso beneficiario possa designare il proprio amministratore, anche con scrittura privata o atto in pubblico, «in previsione della propria eventuale futura incapacità».

Il G.T. può discostarsi da tale designazione anticipata soltanto in caso di gravi motivi: possono indicarsi come esempi una sopravvenuta inimicizia del soggetto designato con l'interessato, particolari contrasti con la cerchia parentale, esigenze tecnico-contabili o giuridiche di forte rilievo ed inizialmente non adeguatamente apprezzate.

Lo stesso art. 408 c.c. (deve ritenersi per l'ipotesi che non vi sia stata designazione da parte dello stesso beneficiario) prevede ancora un ordine di preferenza successivo nella scelta dell'amministratore di sostegno, stabilendo che sia via via preferito il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale ordine non è tuttavia in alcun modo vincolante per il G.T., posto che a differenza del caso in cui l'organo giudicante si discosti dall'indicazione dello stesso amministrato (che può avvenire solo per «gravi motivi»), l'ordine di preferenza va seguito «ove possibile», in tale espressione rilevando altresì casi che non assurgono al rango di vera e propria incompatibilità, ma semplici considerazioni di opportunità o di tutela delle ragioni affettive e morali della persona debole. Questa stessa distinzione è presente all'ultimo comma dell'art. 408 c.c. ove si afferma che «il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea». Fra i casi in cui il G.T. ricorrerà alla nomina di una persona esterna alla cerchia parentale del beneficiario si pone, in primo luogo, quello della elevata conflittualità esistente fra i diversi candidati che si pongano in lizza per la nomina da parte del G.T.; rileva poi il caso di mancanza di soggetti idonei o le situazioni di abbandono, la necessità di gestire complessi patrimoni o risolvere questioni tecniche necessitanti l'apporto di un professionista esterno.

In base all'art. 408 c.c. possono essere nominati come ADS anche i legali rappresentanti delle fondazioni o delle associazioni, siano essere dotate o prive di personalità giuridica, mentre è importante evidenziare, infine, che secondo l'art. 408, comma 3 c.c. non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. La ratio del divieto è condivisibile: scindere la responsabilità assistenziale da quella di amministratore, infatti, significa garantire una certa terzietà per l'amministratore di sostegno e far sì che questi possa effettivamente vigilare sui servizi resi dal beneficiario; al contempo si vuole garantire allo stesso interessato una posizione di maggiore libertà che potrebbe essere compromessa — sino a divenire una sorta di sudditanza in non poche situazioni di marginalità — ove la erogazione del servizio assistenziale e di cura ed i poteri gestori e di vigilanza di ADS finissero per coincidere in capo ad una stessa persona. Può ritenersi consentito, in casi particolari, procedere alla nomina di una pluralità di ADS o di un coadiutore dell'ADS, specie nei casi in cui occorrano competenze specifiche gestorie o di carattere legale o l'integrazione di più professionalità diverse.

Le impugnazioni

La norma principale in tema di impugnazioni dei provvedimenti del G.T. nel settore dell'amministrazione di sostegno è costituita dall'art. 720-bis c.p.c., secondo cui: «contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Si è posto il tema dell'applicabilità, all'impugnazione in esame, della norma contenuta nell'art. 719 c.p.c. — in tema di interdizione — la quale fa decorrere il termine per impugnare dalla notificazione della sentenza. La risposta deve ritenersi positiva. Tale disposizione, in primo luogo, è fra quelle richiamate per compatibilità dall'art. 720-bis c.p.c. In secondo luogo, pur se in questa materia non può parlarsi di una sentenza, non è men vero che il decreto che conclude il procedimento con la nomina dell'amministratore di sostegno ha contenuti anche decisori.

Quanto alla decorrenza, il rinvio all'art. 739 c.p.c., consente di ritenere in questa materia che il termine di 10 giorni decorra dalla notifica del provvedimento conclusivo, posto che si è in presenza di un decreto emesso nel contraddittorio di più soggetti e, quindi, emesso nei confronti «di più parti». Detto termine deve ritenersi perentorio, nonostante a norma dell'art.407, comma 4 c.c., non si possa parlare di un giudicato in senso tecnico.

Quanto alla legittimazione, la stessa spetta a coloro che avrebbero potuto proporre il ricorso, e, quindi, oltre che al pubblico ministero, anche a ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c. Deve inoltre ritenersi che tale facoltà processuale spetti, altresì, all'amministratore di sostegno nominato.

Il reclamo alla Corte d'appello viene deciso dalla stessa in camera di consiglio. Deve ritenersi che in sede di reclamo alla Corte valga la regola dell'onere del necessario patrocinio (argomento dirimente sembra trarsi dall'art. 347 c.p.c., secondo cui la costituzione deve avvenire con le stesse forme previste per i procedimenti davanti al tribunale).

In linea con altre decisioni rese dal S.C. in tema di ricorribilità per cassazione (su cui subito infra) un recente decreto emesso da Trib. Venezia, 15 novembre 2012 ha ritenuto che non ogni provvedimento emesso dal G.T. in tema di amministrazione di sostegno sia reclamabile alla corte d'appello, ma soltanto quei provvedimenti che abbiano natura effettivamente decisoria (in pratica il decreto che chiude il procedimento nominando o negando la nomina dell'ADS), restando altrimenti percorribile soltanto il reclamo al Tribunale di cui fa parte il G.T., che giudicherà in composizione collegiale, ex art. 45 disp. att. c.c.

In base all'art. 720-bis c.p.c. anche il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello in questa materia è, a sua volta, impugnabile avanti alla Cassazione. Tale disposizione costituisce una evidente deroga rispetto all'art. 739 c.p.c. il cui comma terzo afferma che «salvo che la legge non disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del Tribunale pronunciati in sede di reclamo». Il termine deve ritenersi quello di sessanta giorni, fissato in linea generale dall'art. 325 c.p.c.. In ordine alla decorrenza si pongono le stesse questioni già analizzate con riferimento al reclamo, ragioni di coerenza inducono a ritenere che il termine c.d. «breve» decorra dalla notificazione e non dalla sola comunicazione del decreto. Anche per il ricorso in Cassazione vige la regola della necessaria difesa tecnica, come si evince dalla disposizione espressa dell'art. 365 c.p.c.

La S.C. ha limitato i provvedimenti del G.T. in questa materia reclamabili alla Corte e poi effettivamente censurabili avanti la corte di legittimità. In particolare, secondo la Corte il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei confronti di quei decreti che hanno carattere decisorio, «quali quelli che dispongono la apertura o la chiusura dell'amministrazione», non anche nei confronti di quelli a carattere gestorio od amministrativo «quale è quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell'amministrazione di sostegno», sempre revocabili o modificabili dal giudice sulla base di sopravvenute considerazioni (sul punto Cass. civ., 12 gennaio 2012, n. 352; Cass. civ., 10 maggio 2011, n. 10187).

Va comunque ricordato che in base all'art. 407, comma 4 c.c. che «il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno».

Potrebbe accadere che, proposta richiesta di interdizione, il Tribunale adito non condivida tale impostazione ritenendo giustificata la misura più «blanda» dell''amministrazione di sostegno. Il caso è affrontato dall'art. 418 c.c., secondo cui «se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405». Si ritiene che tale passaggio sia più correttamente sancito attraverso una sentenza di rigetto ed una contestuale ordinanza di trasmissione degli atti del procedimento al G.T. ritenuto competente; da notare che in tale frangente il Tribunale può adottare provvedimenti urgenti nell'interesse del beneficiario.

L'ultimo comma dell'art. 418 c.c. prevede l'ipotesi inversa: anche in questa fattispecie si evidenzia il favor legislativo per l'ADS. Infatti, se il G.T. può anche d'ufficio disporre la cessazione della misura di sostegno, lo stesso organo non può direttamente interdire il beneficiario, ma deve limitarsi a riferirne al P.M., al quale spetta il potere di promuovere il giudizio di interdizione sottoposto alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale. In tale ipotesi poi, come avverte la norma, non opera alcuna cessazione

automatica dell'amministratore di sostegno.

L'art. 429 c.c., infine, si occupa del delicato tema della cessazione di un'interdizione già pronunciata, magari proprio a favore di una più duttile e meno «invasiva» misura di sostegno.

Casistica

CASISTICA

Rapporti con l'interdizione

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie, si trattava di un'impiegata in ufficio con mansioni esecutive). Ne consegue che non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962).

Parte del procedimento, assenza di litisconsorzio

Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice (Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17032).

Obbligo di procedere all'esame dell'interessato

Anche nel caso in cui l'esame non abbia luogo per il reiterato rifiuto dell'interdicendo a comparire innanzi al giudice istruttore, questi ha sempre l'obbligo di recarsi, con il pubblico ministero, a sentirlo nel luogo in cui si trova e, solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, soltanto allora il giudice - dato atto, nel verbale, del comportamento dell'interdicendo - può ritenersi sciolto dall'obbligo di procedere all'espletamento del mezzo istruttorio (Trib. Bari, 16 ottobre 2015).

Pluralità di amministratori

Pur nel silenzio della legge, la nomina di un coammministratore di sostegno deve ritenersi ammissibile e ciò alla luce della ratio che presiede al sistema di protezione delle persone prive di autonomia, tutta imperniata sulla cura e sulla tutela degli interessi della persona del beneficiario. Tale giudiziale facoltà resta tuttavia subordinata all'esistenza, in concreto, di particolari esigenze che giustifichino la nomina stessa, come, ad esempio, quella di evitare l'insorgenza (ovvero il procrastinarsi) di un conflitto di interesse tra beneficiario ed amministratore (cfr. l'art. 360 c.c.), come pure quella riscontrabile allorché il familiare più idoneo ad occuparsi della cura ed assistenza della persona non disponga tuttavia delle competenze specifiche necessarie alla gestione della sfera patrimoniale del beneficiario (Trib. Modena, 16 giugno 2014).

Reclamo in Corte d'Appello

Il reclamo contro il decreto del Giudice Tutelare che dispone l'apertura o chiusura dell'amministrazione (provvedimento decisorio) deve essere proposto dinanzi alla Corte di Appello a norma dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c., il reclamo contro il provvedimento del Giudice Tutelare di designazione/nomina/sospensione/revoca di un Amministratore di sostegno (provvedimento ordinatorio-gestorio) va proposto al Tribunale in composizione collegiale alla stregua del combinato disposto degli artt. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c., non rilevando in senso contrario che esso, come esattamente nel caso di specie, sia contestuale al provvedimento di apertura dell'amministrazione (App. Bologna, 9 febbraio 2015)

Ricorso in Cassazione

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio (Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2985).

Rigetto della nomina

In tema di apertura dell'amministrazione di sostegno, la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda (e priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento); l'intervento mirato dei soggetti istituzionali (su tutti, il servizio sociale) deputati all'ausilio delle persone variamente bisognose; la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell'aiuto proveniente dai predetti soggetti; la limitata difficoltà di compimento delle "attività di protezione", in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare si pongono concretamente alla stregua di vera e propria causa di esclusione dell'impossibilità, in capo al beneficiando, di attendere ai propri interessi, rendendo superflua ed inutilmente gravatoria l'apertura della misura di protezione, ed inducendo in definitiva il Giudice al rigetto del ricorso (Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015).

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