Notifica del ricorso per cassazione valida anche senza firma digitale del procuratore

Redazione scientifica
03 Gennaio 2017

Ai fini della regolarità della notifica del ricorso per cassazione, costituito da copia informatica dell'atto originariamente analogico, è sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale.

La Corte di Cassazione si è pronunciata, in via preliminare, sull'eccezione di nullità della notificazione del ricorso, presentata dalla resistente, in quanto non solo mancherebbero gli elementi formali essenziali previsti dalla l. n. 53/1994 ma la copia del ricorso notificata telematicamente non presenterebbe la firma digitale del procuratore.

Secondo la Suprema Corte l'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, l. n. 53/1994 ai fini della regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale poiché è sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale secondo le disposizioni vigenti ratione temporis.

Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia effettuato con modalità telematiche, ex art. 369 c.p.c., è necessario dare prova dell'avvenuta notificazione per via telematica mediante il deposito cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e avvenuta consegna con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.

Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che non vi sia alcun difetto di contraddittorio e che, pertanto, il ricorso sia ammissibile.

(Fonte: www.ilprocessotelematico.it)

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