Giurisdizione italiana non esclusa anche se il debitore non ha residenza, dimora o domicilio in Italia

Redazione scientifica
04 Ottobre 2016

In tema di giurisdizione, la circostanza che il debitore non abbia in Italia residenza, domicilio o dimora non è, di per sé, tale da escludere la giurisdizione italiana.

In tema di giurisdizione, la circostanza che il debitore non abbia in Italia residenza, domicilio o dimora non è, di per sé, tale da escludere la giurisdizione italiana: con particolare riguardo all'espropriazione presso terzi (il cui oggetto è il credito), la giurisdizione deve essere valutata alla stregua dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva; così da salvaguardare nella massima misura il principio di c. d. “prossimità” (per effetto del quale la giurisdizione va individuata avendo riguardo al giudice che, in quanto in posizione di maggiore prossimità con la controversia, è in grado di assicurare la massima efficienza nell'amministrazione della giustizia, avuto anche riguardo alla necessità di svolgere attività istruttoria).

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