La notifica telematica e un caso di sua inesistenza
05 Maggio 2016
La mancanza della ricevuta telematica di avvenuta consegna rende inesistente la notifica?
La questione può risolversi attraverso l'esame della normativa di settore. Il comma 3 dell' art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53, come introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata (dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente) la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del medesimo d.p.r. La disponibilità della richiamata ricevuta di accettazione costituisce passaggio irrinunciabile del processo notificatorio telematico atteso che ai sensi del già citato art. 6, comma 1, d.p.r. n. 68/2005 essa contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. Allo stesso modo, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.p.r. n. 68/2005, prova della ricezione del messaggio presso l'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. È la produzione di entrambe le richiamate ricevute a costituire, quindi, condizione essenziale per ritenere perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec. Ciò quand'anche non sia possibile fornirne la prova con modalità telematiche. L'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 prevede, infatti, che, quando non sia possibile depositare telematicamente l'atto notificato, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, CAD. Il campo applicativo di tale disposizione, peraltro, è espressamente esteso dal comma 1-ter (aggiunto al testo dell'art. 9 in sede di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), a tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non possa a tali fini ricorrere a modalità telematiche. In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo pec ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero – quando non sia possibile – in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna. La loro mancanza però, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., applicabile infatti alle sole ipotesi di notificazione esistente, sebbene colpita da nullità. Nello stesso tempo si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità che, a fronte della mancata produzione (neppure per trasposizione cartacea) si adella ricevuta di avvenuta consegna sia di quella accettazione, ha concluso l'inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., 7 ottobre 2015, n. 20072).
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