Esame cassazionisti: gli errori da evitare. Un decalogo per il ricorso in materia civile.

Mauro Di Marzio
06 Settembre 2016

È fissata al 12 settembre la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2016: alcune regole basilari per la redazione del ricorso in materia civile.
Introduzione

È fissata al 12 settembre la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2016. Si indicano qui di seguito alcune regole basilari per la redazione del ricorso in materia civile. Regole che possono farsi precedere da una modesta indicazione di massima: ciascun professionista dovrebbe redigere il ricorso per cassazione con i medesimi caratteri di sintesi, precisione e chiarezza che vorrebbe incontrare se doveste essere chiamato a leggerlo senza sapere nulla — com'è per la Corte — della precedente vicenda processuale.

1. La Corte di cassazione esercita un controllo sulla legalità della decisione impugnata

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio mediante il quale far valere la eventuale mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si caratterizza come rimedio impugnatorio, a critica vincolata (possono essere cioè denunciati i soli vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.)ed a cognizione limitata in dipendenza delle censure proposte (la Corte pronuncia cioè di regola nell'ambito dei soli vizi denunciati, non oltre), diretto nel complesso a realizzare l'uniforme interpretazione e l'unità del diritto oggettivo nazionale, ovvero, come si suol dire, la funzione nomofilattica.

In tale prospettiva si collocano i motivi di impugnazione, i quali sono volti a far valere errori nell'applicazione del diritto sostanziale ovvero di quello processuale, con esclusione delle questioni e degli errori di fatto.

Nell'impostare il ricorso per cassazione, pertanto, occorre esporre le ragioni in forza delle quali si debba ritenere che la decisione impugnata sia incorsa nell'errore denunciato:

  • dal versante dell'applicazione delle norme sostanziali nella decisione del caso concreto,
  • dal versante dell'applicazione delle norme processuali nello svolgimento del procedimento,
  • dal versante dell'eventuale vizio di motivazione.

In generale, un criterio utile a distinguere «a naso» i motivi ammissibili, perché concernenti la legalità, nell'accezione più ampia, della decisione impugnata si può così riassumere: se i motivi sono volti alla formulazione di principi suscettibili di essere applicati non solo nello specifico caso, ma in ogni caso analogo o simile, essi sono ammissibili, altrimenti no.

Se il giudice del merito è incorso in uno degli errori previsti dall'art. 360 c.p.c., la Corte di cassazione, in ossequio al congegno rescindente che presiede al funzionamento dell'impugnazione, cassa, cioè cancella, annulla la decisione impugnata, che ritorna così dinanzi al giudice del merito per un nuovo esame. Il ricorso per cassazione contiene perciò di regola la domanda di cassazione della decisione con rinvio.

Tuttavia, ferma la natura rescindente dell'impugnazione per cassazione, è altresì possibile che essa si concluda non già con il rinvio al giudice del merito, bensì con una decisione di merito adottata direttamente dalla Corte di cassazione qualora non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione della previsione del secondo comma dell'art. 384 c.p.c.. In tal caso, nel redigere il ricorso per cassazione occorre non soltanto concludere perché la Corte decida nel merito, ma, soprattutto, chiarire le ragioni che rendono non necessari nuovi accertamenti di fatto, alla luce delle risultanze istruttorie già precedentemente acquisite.

2. Provvedimenti impugnabili per cassazione

Sono impugnabili per cassazione le sentenze d'appello e quelle pronunciate in unico grado, nonché i provvedimenti decisori e definitivi. Quanto alle sentenze d'appello, occorre dire che l'impugnazione deve essere rivolta contro di esse anche nell'ipotesi in cui tali sentenze si siano limitate a confermare la decisione di primo grado. Quanto ai provvedimenti decisori, deve farsi riferimento al precetto costituzionale fissato dall'art. 111 Cost., in forza del quale ogni provvedimento giudiziale, avente carattere decisorio (e definitivo) su diritti, può essere impugnato per cassazione per violazione di legge. Vi è in proposito una vastissima giurisprudenza, il che rende impossibile elencare qui tutti i provvedimenti impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost.. Il ricorso per cassazione previsto dalla citata norma costituzionale è attualmente pienamente equiparato, quanto ai motivi deducibili, al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c.

3. Termine per proporre ricorso

Il termine per proporre ricorso per cassazione è alternativamente quello lungo semestrale previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., ovvero quello breve di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c.

Il primo decorre dal deposito della sentenza. Il secondo decorre dalla notificazione della sentenza. Entrambi sono sottoposti a sospensione dei termini feriali. Tali termini si applicano anche al ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

4. I motivi di ricorso in generale

I motivi devono anzitutto investire la motivazione della sentenza impugnata laddove detta motivazione abbia inciso sulle statuizioni con essa adottate: non possono essere impugnate, cioè, argomentazioni non decisive o comunque svolte ad abindantiam. Quando la sentenza impugnata è sostenuta da una pluralità di ragioni concorrenti, ognuna delle quali idonea a giustificare la decisione, il ricorso per cassazione deve essere specificamente rivolto contro ciascuna delle plurime rationes decidendi, altrimenti la decisione impugnata rimane in piedi sulla base della ratio non censurata ed il ricorso si considera conseguentemente inammissibile. Fondamentale è quindi, per la stesura di un ricorso per cassazione vincente, leggere (e rileggere) la decisione impugnata con la massima attenzione, al fine di identificare ciascuna ratio decidendi da sottoporre poi alla pertinente critica.

I motivi non possono inoltre concernere domande, eccezione e questioni nuove, e cioè non introdotte nei precedenti gradi di giudizio. Allo stesso modo non possono avere ad oggetto aspetti attinenti al primo grado e già coperti dal giudicato interno per mancanza di impugnazione in appello.

5. Ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione

Il ricorso per cassazione può essere proposto per vizi attinenti alla giurisdizione (n. 1 dell'art. 360 c.p.c.) sia quando la giurisdizione sia stata affermata, sia quando sia stata negata. Il motivo non può essere però (ri)proposto quando il ricorso ordinario sia stato preceduto dal regolamento di giurisdizione. Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione richiede l'indicazione delle disposizioni e i principi di diritto violati dalla decisione impugnata.

6. Ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza

Il ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza (n. 2 dell'art. 360 c.p.c.) è sottoposto ad analoghe regole. Resta inteso che sulla questione di competenza non deve essersi formato il giudicato interno per essere stata essa già sollevata e decisa in precedenza. Non deve trattarsi di decisione contro la quale è ammesso il solo regolamento di competenza.

7. Ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Con la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.) si giunge al cuore del ricorso per cassazione. Con detto motivo si denunciano gli errori giuridici commessi dal giudice di merito nell'individuazione e nell'interpretazione della fattispecie astratta: nella redazione del ricorso occorre considerare che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto concerne la ricerca e la valutazione del contenuto della norma applicata, non mai la correttezza della ricostruzione in fatto che ha condotto all'applicazione di quella norma, ricostruzione eventualmente censurabile, entro limiti ormai ristrettissimi, solo come vizio di motivazione.

Questo punto, per i fini della redazione di un buon ricorso per cassazione, è essenziale. Si intende in particolare per violazione di legge l'erronea affermazione o negazione dell'esistenza di una determinata norma ovvero l'attribuzione ad essa di un contenuto oggettivamente diverso da quello effettivo. Si intende per falsa applicazione il c.d. errore di sussunzione, il quale si verifica quando un determinato caso concreto venga inquadrato in una fattispecie astratta che, pur correttamente individuata ed interpretata, non sia idonea a regolare quel caso.

La violazione di norme di diritto ricorre non soltanto in caso di violazione di legge, ma anche di usi normativi, di disposizione di diritto straniero, di contratti e accordi collettivi di lavoro.

8. Ricorso per cassazione per errores in procedendo

Il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento (n. 4 dell'art. 360 c.p.c.) ha ad oggetto la violazione di norme dirette a regolare lo svolgimento del giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato. Intanto l'errore in procedendo può essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto esso sia stato già denunciato nelle fasi di merito e non sia stato oggetto di sanatoria nè del formarsi del giudicato interno. Occorre ancora che l'errore abbia avuto efficienza causale nella determinazione della decisione adottata: se l'errore non vi fosse stato, dunque, il giudice avrebbe pronunciato una decisione diversa da quella sottoposta ad impugnazione.

In caso di errores in procedendo la Corte di cassazione, come si suol dire, è giudice del fatto processuale e, cioè, può accedere al diretto esame del fascicolo processuale al fine di verificare il concreto andamento del processo: detto in breve, l'errore in procedendo o c'è o non c'è. Ciò nondimeno, la Corte di cassazione ha sovente applicato il principio di autosufficienza, di cui si parlerà tra breve, anche ai vizi del procedimento, sicché nel ricorso per cassazione occorrerà sempre circostanziare la censura proposta. Ad esempio, se si lamenta che il giudice non abbia pronunciato su una domanda o su una eccezione, ovvero che sia incorso al contrario in un vizio di extrapetizione o ultrapetizione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., occorrerà che il ricorrente individui le conclusioni prese nella fase di merito ed indichi l'atto in cui le stesse sono contenute.

9. Ricorso per cassazione per vizio di motivazione

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) è oggi circoscritto (dal 2012) all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ha in proposito stabilito la Corte, a Sezioni Unite, che la riformulazione del n. 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione. In genere è destinato a non sortire effetti il tentativo, alquanto frequente, di spacciare la semplice inadeguatezza della motivazione per vizio di violazione di legge, sotto il profilo della violazione delle norme concernenti la redazione della sentenza.

Uno dei più comuni errori che si rinvengono nei ricorsi per cassazione è la presentazione sotto forma di violazione di legge (n. 3) di censure concernenti lo svolgimento del procedimento (n. 4): è, questo, un errore da evitare assolutamente.

La censura concernente la mancata considerazione di questioni e tesi giuridiche, ovvero un'applicazione contraddittoria di norme, costituisce error in iudicando, il quale andrà denunciato ai sensi del n. 3, e, ove il dispositivo sia ciononostante conforme a diritto, darà luogo a semplice correzione della motivazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c..

Il ricorrente deve individuare con chiarezza le ragioni in base alle quali la sentenza impugnata è criticata, con l'illustrazione del carattere decisivo del fatto. In ipotesi di vizio di motivazione, inoltre, è precluso il diretto esame del fascicolo processuale: occorre attentamente rispettare il principio di autosufficienza.

Non costituisce vizio di motivazione il cosiddetto travisamento dei fatti da parte del giudice di merito. In tal caso occorre impiegare non già il ricorso per cassazione, bensì la revocazione ordinaria per errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395: ciò ogni qual volta la decisione presupponga uno o più fatti la cui verità risulti incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa ovvero quando emerga la loro sussistenza, e sempre che l'accertamento positivo o negativo della circostanza non abbia costituito punto controverso oggetto di pronuncia.

10. Requisiti del ricorso

L'art. 366 c.p.c. elenca alcuni requisiti che il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità e la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. Quanto all'indicazione delle parti (n. 1), ritiene la Corte che non siano rilevanti eventuali carenze nell'epigrafe dell'atto, se detta indicazione è desumibile dal complesso dell'atto e da quelli dei precedenti gradi di giudizio. Nondimeno, un buon ricorso per cassazione conterrà senz'altro l'esatta indicazione delle parti. Eguali considerazioni valgono per l'identificazione della decisione impugnata (n. 2).

Fondamentale rilievo possiede poi l'esposizione sommaria dei fatti di causa e dei motivi per i quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Opera al riguardo il principio di autosufficienza che costituisce principale criterio da osservare nella tecnica di redazione del ricorso. Tale principio, frutto di elaborazione giurisprudenziale, ha trovato riconoscimento normativo nella previsione normativa del n. 6 del'art. 366 c.p.c., il quale impone la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Si ritiene che il requisito dell'autosufficienza non sia soddisfatto in caso di mero rinvio a precedenti scritti difensivi, nonché di riproduzione di argomentazioni difensive già svolte, ovvero di generici richiami a precedenti giurisprudenziali applicabili nel caso di specie.

È così inammissibile il ricorso per cassazione:

  • in caso di genericità o di mancanza di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata nella parte asseritamente viziata;
  • in caso di omessa menzione del contenuto delle scritture negoziali rilevanti ai fini dell'accoglimento della censura;
  • in caso di omessa menzione delle attività e dei documenti tali da dimostrare un error in procedendo;
  • in caso di omessa menzione degli atti processuali e dei documenti che, raffrontati con la motivazione adottata, dimostrino il vizio di motivazione.

Sussiste in proposito un preciso onere di «localizzazione» nel fascicolo degli atti richiamati, ossia di indicazione dell'atto o del documento e della sua specifica collocazione, ivi comprese le pagine contenenti i passi rilevanti.

L'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere per l'appunto sommaria: escluso dunque sia il rinvio a precedenti atti di causa nonché alla stessa sentenza impugnata, sia la giustapposizione (c.d. ricorso sandwich) di tali atti. Il ricorso non deve ripercorrere ogni circostanza della controversia trattata nelle precedenti fasi di giudizio, ma tutti i fatti e le relative fonti processuali necessari e sufficienti alla ricostruzione della vicenda, in funzione dei motivi di censura spiegati. Non occorre che l'esposizione sommaria dei fatti venga trattata separatamente dai motivi: non c'è dubbio, però, che un buon ricorso per cassazione debba contenere una separata ricostruzione della vicenda processuale, collocata anteriormente ai motivi.

Vanno indicate le norme di diritto su cui si fonda ciascun motivo. L'eventuale carenza non rende inammissibile il ricorso quando dal contesto complessivo dell'atto sia comunque possibile individuare il fondamento normativo delle censure, e, tuttavia, un ricorso per cassazione ben costruito conterrà certamente la precisa indicazione delle norme violate. La Corte di cassazione ammette perlopiù la formulazione dei motivi plurimi (ad esempio motivi con cui vengano simultaneamente denunciati sia la violazione di legge che il difetto di motivazione), anche perché, guardando al caso concreto, non sempre l'individuazione della linea di demarcazione tra l'uno e l'altro è facile. Anche in questo caso, tuttavia, deve suggerirsi, nell'ottica della realizzazione della massima chiarezza espositiva, la formulazione dei motivi singoli.

Ancora, è prevista l'indicazione della procura speciale conferita al difensore se rilasciata con atto separato, nonché dell'eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio (n. 5 dell'art. 366). È superfluo rammentare che la procura per il ricorso per cassazione deve possedere il requisito della specialità, requisito riguardo al quale la giurisprudenza più recente si mostra ormai abbastanza elastica, sicché una procura a margine o in calce al ricorso per cassazione viene considerata perciò stesso specifica.

L'elezione di domicilio in Roma costituisce un mero onere che, se non assolto, comporterà l'effettuazione delle notificazioni presso la cancelleria.

Vanno preferibilmente indicati gli atti e i documenti che devono essere depositati con il ricorso ex art. 369 c.p.c., con la precisazione che che saranno depositati nel termine previsto. È altresì opportuno indicare i documenti depositati ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ossia i documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso.

Ai fini della notificazione occorre fare applicazione dell'art. 330 c.p.c. in tema di luogo delle notificazioni dell'impugnazione.