Le Sezioni Unite sciolgono il dubbio interpretativo sulla «prova nuova indispensabile»

Redazione scientifica
10 Maggio 2017

Prova nuova indispensabile ex art. 345, comma 3, c.p.c., previgente, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando qual che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato.

Il contrasto. A seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 22602/2016 (v. M. Di Marzio Quali prove sono ammissibili in appello perché indispensabili? In fase di aggiornamento) si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno dipanato la questione controversa circa l'interpretazione del concetto di «prova indispensabile» ex art. 345, coma 3, c.p.c., nel testo vigente prima della novella apportata da d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012.

Orientamento maggioritario

Orientamento minoritario

La «prova nuova indispensabile» ai sensi dell'art. 345, comma 3, previgente testo, è quella idonea a «eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando qual che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato». Ovverosia quella prova che appaia idonea a sovvertire la decisione di primo grado, «nel senso di mutare uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la pronuncia impugnata». (cfr. Cass n. 14133/2006; n. 13432/2013; n. 22464/2004; n.5346/1988).

«L'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si sia formata». Invero, «ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 353/1990, nel giudizio di appello sono qualificabili come indispensabili solo le nuove prove la cui necessità emerga dalla stessa sentenza impugnata, prove dalla quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel giudizio di primo grado» (cfr. Cass. 3654/2017; n. 7441/2011; n. 26020/2011; n. 3493/2013).

La soluzione. Il Collegio ritine di condividere a dare seguito all'orientamento prevalente, in sostanziale continuità della sent. n. 8202 e 8203/2005:

Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando qual che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia intercorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

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