Titolo esecutivoFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 282
13 Maggio 2020
Inquadramento IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE Nel nostro sistema processuale l'esistenza di un valido titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per dare corso all'esecuzione e deve persistere sino alla conclusione della stessa, almeno in capo ad uno dei creditori (VACCARELLA, 106). Il titolo esecutivo deve essere relativo ad un diritto certo (requisito che si apprezza nell'esecuzione in forma specifica), liquido (ossia determinato o determinabile in ordine alla quantificazione del diritto) ed esigibile, in quanto non sottoposto a termine o a condizione. I titoli esecutivi si distinguono in giudiziali e stragiudiziali. Tale distinzione assume precipua rilevanza ai fini dei motivi deducibili in sede di opposizione all'esecuzione che sono molto limitati nel primo caso in ragione del principio di conversione dei vizi del provvedimento in motivi di impugnazione dello stesso (Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2011, n. 21293). Inoltre, i titoli stragiudiziali di natura cambiaria e le scritture private autenticate devono inoltre essere integralmente trascritti nell'atto di precetto. Principio nulla executio sine titulo
Come evidenziato, la sussistenza di un valido titolo esecutivo costituisce condizione necessaria e sufficiente per procedere ad esecuzione forzata. Ciò implica che il creditore deve essere munito del titolo sin dall'inizio dell'esecuzione, non assumendo rilevanza l'eventuale sopravvenienza dello stesso nel corso della procedura esecutiva (tale non può considerarsi in ogni caso la correzione dell'errore materiale del titolo posto a fondamento dell'esecuzione: Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17349 ). Il difetto di titolo esecutivo può essere denunciato in sede di opposizione all'esecuzione ed essere altresì rilevato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione nonché in ogni stato e grado del giudizio di opposizione all'esecuzione (ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione: Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13249). La caducazione del titolo prima della conclusione dell'esecuzione forzata ne determina l'inefficacia, con effetti ex tunc, facendo quindi venir meno gli atti già compiuti ( Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15363 ).
Il generale principio per il quale la sussistenza di un valido titolo esecutivo è condizione sufficiente per procedere ad esecuzione forzata potrebbe essere peraltro incrinato laddove si consolidasse l'orientamento, affermato di recente in sede di legittimità, per il quale nell'ipotesi in cui il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell' art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi exart. 111 Cost. e art. 6 CEDU ( Cass. civ., sez. III, n. 3 marzo 2015 , n. 4228 ).
La portata del generale principio nulla executio sine titulo deve essere considerata anche alla luce della possibilità che nel corso della procedura esecutiva intervengano creditori muniti di titolo esecutivo.
In particolare, si pone la questione se sia configurabile l'insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal procedente quando il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia ( Cass. civ., sez. III, ord. 30 gennaio 2013, n. 2240 , in Giust. Civ., 2013, n. 1, 61, ed in Foro it., n. 6, 1951, con nota di MAJORANO).
Sulla questione si era formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Invero, una parte della giurisprudenza, sull'assunto per il quale i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene, affermava che il pignoramento autonomamente eseguito avesse un effetto indipendente sia da quello che lo ha preceduto, sia da quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento, riteneva che, in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493, se, da un lato, il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato «integrato» da pignoramenti successivi ( Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531 in Giust. Civ., 2010, n. 9, 2033, con nota di FARINA).
Nella giurisprudenza tradizionale della medesima S.C. si riteneva, invece, che, dovendosi attribuire rilevanza meramente oggettiva alle attività spiegate per l'impulso e lo sviluppo del processo esecutivo (con totale indifferenza, dunque, rispetto a quale dei creditori muniti di titolo esecutivo le abbia poste in essere), il processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, sarebbe insensibile alle vicende relative al titolo invocato dal procedente (anche in mancanza di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito), purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia (Cass. III, n. 427/1978).
Pertanto, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore intervenuto titolato, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61).
L' art. 474 c.p.c. stabilisce che il diritto sostanziale contenuto nel titolo esecutivo deve essere certo, liquido ed esigibile.
Il requisito della certezza può essere propriamente individuato nell'esecuzione in forma specifica dove tiene luogo di quello della liquidità proprio dell'espropriazione forzata: ad esempio, nell'esecuzione per rilascio la certezza attiene alla precisa individuazione dell'immobile oggetto della procedura (LUISO, 17).
Il presupposto dell'esigibilità del diritto sussiste quando lo stesso non è assoggettato ad un termine o ad una condizione sospensiva, che può consistere anche in una controprestazione o altra attività da eseguirsi da parte del creditore o di un terzo (ad esempio, il pagamento dell'indennità per l'avviamento commerciale di cui all' art. 34 della l. 27 luglio 1978, n. 392 , al conduttore al fine di eseguire il provvedimento di rilascio dell'immobile locato: Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2014 , n. 4443 ). È rilevante che il diritto sia esigibile non al momento di formazione del titolo bensì quando lo stesso viene posto in esecuzione (MASSARI, 38), di talché può essere notificato l'atto di precetto sebbene il termine o la condizione non si siano ancora verificati ( Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1999, n. 9293 ): qualora l'esecuzione sia iniziata prima del verificarsi del termine o della condizione l'esecutato potrà dedurre tale circostanza in sede di opposizione all'esecuzione ( Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1998 , n. 6055 ).
La liquidità riguarda la quantificazione, in misura determinata, nel titolo del diritto del creditore. La portata di tale requisito era già temperata dalla giurisprudenza consolidata nel senso che lo stesso era integrato anche nell'ipotesi in cui l'entità della somma dovuta fosse determinabile attraverso un mero calcolo aritmetico compiuto sulla scorta dei dati risultanti dal titolo, i.e. dal dispositivo integrato dalla motivazione (v., tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 01 agosto 2014 , n. 18537 ).
Peraltro, resta fermo che un titolo esecutivo giudiziale che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori «dal dì del dovuto», senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, in quanto tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell'oggetto, viene meno alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile - cioè specifica e determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile - dell'esatta ragione del beneficiario della condanna e dell'oggetto di questa (Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8576, in Foro it., 2014, n. 3, 916, con nota di BRUNIALTI). Sentenze e provvedimenti
Costituiscono, in primo luogo, titoli esecutivi le sentenze che, peraltro, devono intendersi come sentenze di condanna ovvero che, sebbene implicitamente, si risolvano in un provvedimento di condanna (VACCARELLA, 156; v., in tema di revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare,Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 , in Dir. fam., 2012, n. 4, 1484, con nota di NAVARRINI): entro questi limiti è provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado ai sensi dell' art. 282 c.p.c. , dovendo per le sentenze di mero accertamento e per quelle costitutive attendersi invece il passaggio in giudicato.
È peraltro discusso in quale misura le sentenze costitutive di primo grado possano essere assoggettate ad esecuzione provvisoria, rectius se alcuni capi di tali sentenze possano ritenersi immediatamente esecutivi. Secondo una prima tesi, infatti, le sentenze costitutive sono provvisoriamente esecutive ex c.p.c. poiché occorre distinguere tra l'immutabilità della situazione giuridica sostanziale che si determina solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza exart. 2909 c.c. e l'efficacia esecutiva della stessa che potrebbe invece essere provvisoriamente anticipata ad un momento anteriore rispetto al predetto passaggio in giudicato (IMPAGNATIELLO, 751).
È peraltro dominante, anche in giurisprudenza, l'opposta tesi restrittiva: invero, in accordo con la giurisprudenza più recente, l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso:Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010 , n. 4059 ), mentre è consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 l. fall.) : Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737 .
Sotto altro profilo, la decisione sulle spese del processo poste a carico di una delle parti costituisce sempre pronuncia di condanna, anche laddove acceda ad una sentenza costitutiva o di accertamento mero ( Cass. civ., sez. III, 20 aprile2010 , n. 9363 ). Il comma 2, n. 1, dell' art. 474 c.p.c. stabilisce, inoltre, che costituiscono titoli esecutivi i provvedimenti, diversi dalla sentenza, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Tra questi possono ricordarsi, a titolo solo esemplificativo, le ordinanze anticipatorie di condanna ex artt. 186-bis/quater, i decreti ingiuntivi di pagamento nelle ipotesi in cui siano muniti della clausola di esecuzione provvisoria ai sensi degli artt. 642 e 648, nonché il decreto di ingiunzione pronunciato ex art. 611 nell'esecuzione per rilascio ed ai sensi dell'art. 614 nell'esecuzione forzata per gli obblighi di fare, l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto e l'ordinanza provvisoria di rilascio, il decreto di liquidazione del compenso in favore del custode e degli altri ausiliari di giustizia come i consulenti tecnici ex art. 65 e 52 ss. disp. att..
Peraltro, è comune opinione che efficacia esecutiva possa essere attribuita anche ad altri provvedimenti del giudice ai quali siffatta qualità non sia attribuita espressamente dalla legge: esempio tipico è l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 che costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19363 ). L'inserimento, ad opera della l. 14 maggio 2005, n. 80 , del riferimento, nell'ambito dei titoli giudiziali, anche agli altri «atti» del Giudice, posto che, di regola, il termine utilizzato è «provvedimenti» ha indotto la dottrina dominante a ritenere lo stesso riferito al verbale di conciliazione giudiziale, la cui collocazione tra i titoli giudiziali era in precedenza incerta (nel senso del carattere negoziale di tale titolo v.Cass. civ. sez. II, n. 6333/1987 ). La direzione nella quale si è mosso il legislatore, ossia quella di far rientrare il verbale di conciliazione giudiziale nell'ambito dei titoli di natura giudiziale, era suggerita da un'importante decisione interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale. In particolare, era stata ritenuta non fondata, in riferimento agliar t t. 3, 10, 24, 111 e113 Cost. , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612, nella parte in cui escluderebbe che il verbale di conciliazione possa costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, atteso che tale articolo può essere interpretato nel senso che esso consente il procedimento di esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non ex post, cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse preesistono, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente (C. Cost., 12 luglio 2002, n. 336, in Giust. Civ., 2003, I, 1459, con nota di FINOCCHIARO).Titoli di credito
Costituiscono titoli esecutivi, inoltre, ai sensi del comma 2, n. 2, dell' art. 474 c.p.c. , le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.
In particolare, l' art. 63, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, stabilisce che la cambiale tratta ed il vaglia cambiariosono titoli esecutivi per il capitale e gli accessori. La legittimazione a procedere ad esecuzione spetta a colui il quale è portatore legittimo degli stessi in base alla girata risultante dal titolo ( Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1991, n. 7584 ).
Qualora la cambiale sia priva dei requisiti previsti dalla legislazione speciale perché possa costituire titolo esecutivo (ad esempio, bollatura: Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 1995, n. 11333 ) o sia decorso il termine triennale dalla scadenza entro il quale essa ha tale efficacia, nondimeno vale come prova del credito ai fini dell'emissione, ad esempio, di un decreto ingiuntivo di pagamento.
È inoltre attribuita efficacia esecutiva all'assegno bancario, purché corredato di data (e non post-datato: Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069), ed all'assegno circolare.
I titoli di credito devono essere integralmente trascritti nell'atto di precetto (e tale omissione è deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi: Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2005 , n. 5168 ). È stato peraltro precisato che il precetto deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1990 , n. 3593 ). Scritture private autenticate
La l. 28 dicembre 2005, n. 263 , intervenendo sull' art. 474 c.p.c. , ha accomunato nella medesima categoria delle cambiali e degli altri titoli di credito anche le scritture private autenticate, limitandone l'efficacia esecutiva alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, ed ha disposto altresì, come già per le cambiali e per gli altri titoli di credito, l'obbligo ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, di trascrivere integralmente le dette scritture nell'atto di precetto ( CASTORO, 23).
È sorta la questione interpretativa se possa intendersi estensivamente la relativa locuzione al fine di attribuire efficacia esecutiva anche alle scritture private riconosciute in giudizio, questione che si risolve a seconda che si ritenga o meno tassativa l'elencazione contenuta nella disposizione in commento (SALETTI, 194 ss.) .Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
Sino alla riforma realizzata dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 , tali atti avevano efficacia esecutiva solo con riguardo alle obbligazioni di somme di denaro, mentre attualmente possono essere utilizzati per dare corso ad ogni forma di esecuzione forzata, anche in forma specifica. L'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo, relativamente ad un'obbligazione pecuniaria deve contenere l'indicazione degli elementi strutturali dell'obbligazione medesima che sono indispensabili in relazione alla funzione esecutiva assegnata all'atto tra cui quelli afferenti l'esistenza di un'obbligazione ( sez. III, 19 luglio 2005, n. 15219 ; conf. Trib. Milano, 12 febbraio 2007 n. 1758 in tema di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria). Pertanto, costituisce opposizione all'esecuzione quella diretta a porre in discussione l'autorità di accertamento nell'atto notarile dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1983, n. 477).
È stato recentemente precisato che poiché l'atto notarile, che contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede e non in dipendenza dell'efficacia probatoria dell'atto medesimo, è irrilevante la mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine dell'atto o di quello attestante la conformità del documento all'originale (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014 , n. 19738 ). Verbale dell'accordo raggiunto tra le parti nell'ambito della mediazione e della negoziazione assistita
L' art. 12 d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 , in tema di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale, stabilisce che ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale qualora gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, dovendo, in difetto di tali presupposti, essere richiesta l'omologa dell'accordo allegato al verbale al Presidente del tribunale che concede l'exequatur con decreto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (sulle modalità del controllo operato dal Presidente del Tribunale v. Trib. Modica, 9 dicembre 2011 ).
Analogamente, l' art. 5 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 , prevede che in materia di negoziazione assistita l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Sia nell'ipotesi di mediazione obbligatoria che di negoziazione assistita l'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell' art. 480, comma 2, c.p.c..
Anche in ragione di tale indicazione nonché dell'assenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini della formazione di tali titoli non sussiste alcun dubbio in ordine alla natura di titoli esecutivi stragiudiziali degli stessi di talché in sede di opposizione all'esecuzione potranno essere dedotti in via di eccezione anche fatti anteriori alla formazione del titolo. Riferimenti
CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 13a ed., Milano 2015, 23 ss.; Impagnatiello, Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutività, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 751;
LUISO, Diritto processuale civile, III, 8a ed., Milano 2015; Massari , Titolo esecutivo, Nss. D.I., XIX, Torino, 1973, 375;
SALETTI , Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata, Riv. dir. proc., 2006, 194; VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino 1993. Potrebbe interessarti |