Per contestare la donazione è sufficiente la momentanea alterazione delle facoltà mentali del donante
03 Agosto 2015
Un'anziana donna citava in giudizio la sua badante, assunta un anno prima affinché prestasse in suo favore assistenza infermieristica e di collaborazione domestica continuativa. In seguito alla minaccia di essere lasciata priva di assistenza, l'attrice aveva donato, in favore della convenuta, la nuda proprietà della propria abitazione, riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante e apponendo a carico della donataria l'onere di assistenza a suo favore e a favore anche di un'altra persona di gradimento della donante. La ricorrente lamentava di aver compiuto tale atto per esservi stata costretta mediante violenza psicologica, rendendo con ciò l'atto privo di causa. Sosteneva, inoltre, di essere affetta da tempo da patologie neurologiche, che le determinavano disturbi, quali stato di agitazione e disorientamento nel tempo e nello spazio e che l'onere apposto alla donazione, essenziale e determinante, era rimasto inadempiuto. Chiedeva, quindi, in via principale, l'accertamento della nullità della donazione dedotta in giudizio; in via subordinata, l'annullamento del contratto per incapacità naturale e per violenza morale, nonché la risoluzione del contratto per inadempimento dell'onere e, in ogni caso, la restituzione del bene donato e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Oristano accoglie la domanda di annullamento per incapacità naturale di agire, ritenendola fondata. L'azione di annullamento della donazione ex art. 775 c.c. (norma speciale) è attribuita a qualunque persona che «sebbene non privata della capacità legale d'agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità di intendere o di volere al momento del compimento della stessa» senza che siano richiesti gli ulteriori presupposti prescritti dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa. Elemento comune alle due impugnative è il presupposto dell'alterazione delle facoltà mentali per cui possono estendersi i relativi principi di diritto (consolidati in giurisprudenza) e in particolare «la riconosciuta possibilità che la menomazione rimanga circoscritta alla sfera intellettiva e volitiva, a condizione che risulti, comunque, grandemente diminuita la capacità della persona di determinarsi coscientemente al compimento dell'atto, in ragione di una perturbazione del processo di formazione della volontà, impedita da un grave affievolimento delle relative facoltà, sia pure senza necessità che si giunga a una totale privazione». Secondo la regola generale, incombe sull'attore l'onere di provare l'incapacità di cui afferma essere stato affetto mentre in presenza di infermità psichica permanente, l'onere probatorio ricade sul convenuto tenuto a dimostrare che l'atto è stato compiuto eccezionalmente in un momento di lucido intervallo. Infatti, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due momenti diversi e prossimi nel tempo «la sussistenza dell'incapacità anche nel periodo intermedio è sorretta da una presunzione iuris tantum con conseguente inversione dell'onere della prova». Nel caso di specie la CTU disposta d'ufficio ha accertato che la capacità di volere dell'attrice si è sempre più affievolita per le malattie invalidanti da cui è affetta ed esclude la sussistenza di momenti di pieno possesso delle facoltà mentali già anteriormente alla stipula della donazione. Accertata, quindi, l'incapacità naturale della donante al momento in cui la donazione è stata compiuta, il Tribunale annulla tale atto e condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'immobile donato. |