Mutamento di sesso: trattamento medico-chirurgico miglior mezzo per il conseguimento del benessere psicofisico
04 Gennaio 2017
Alla luce del recente orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, in conformità alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sebbene debba radicalmente escludersi un'interpretazione della l. n. 164/1982, confermata dalla disciplina di cui all'art. 31 d.lgs. n. 150/2011, intesa a configurare il trattamento medico-chirurgico quale presupposto al fine di ottenere una formale pronuncia di rettificazione anagrafica, tuttavia, proprio il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche, da un lato, ed il rispetto del diritto all'identità personale, dall'altro, implica un giudizio di irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso. Quest'ultima impone un rigoroso accertamento non solo sulle modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nella propria sfera psico-fisica e sociale, ma anche sulle motivazioni e sulle ragioni che sottendono detto percorso individuale. Sicchè, la mancanza di adeguamento nel tempo dei caratteri fisici e psichici ed il rifiuto della propria morfologia anatomica, nonché l'intenzione a conseguire un totale adeguamento delle caratteristiche fisiche alla propria identità sessuale vanno valutati quali indici che impongono l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico quale unico mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. |