Il pagamento diretto degli assegni della prole dopo l’intervento della l. n. 219/2012

05 Maggio 2015

Il Legislatore del 2012 ha introdotto, a tutela degli assegni di mantenimento per la prole, un terzo modello, diverso rispetto all'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. e allo strumento di cui all'art. 8 l. n. 898/1970
Massima

Il Legislatore del 2012 ha introdotto, a tutela degli assegni di mantenimento per la prole, un terzo modello, diverso rispetto all'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c. e allo strumento di cui all'art. 8 l. n. 898/1970; dal combinato disposto del comma 2 dell'art. 3 l. n. 219/2012 e dall'art. 8 l. n. 898/1970, deve desumersi che sarà il Giudice ad ordinare la distrazione e solo a seguito di tale ordine, che può essere emesso in caso di provata inadempienza, il creditore potrà attivare il procedimento di cui all'art. 8 l. n. 898/1970.

Il caso

Nell'ambito di un giudizio di modifica delle condizioni ex art. 710 c.p.c., la moglie, titolare di un assegno di mantenimento per i figli in forza di precedente verbale di separazione consensuale omologato, considerato l'inadempimento dell'obbligato, ha chiesto al Tribunale di ordinare al terzo datore di lavoro del marito di versarle direttamente gli importi dovuti, distraendoli da quelli che la società era tenuta a versare, a qualsiasi titolo, al marito inadempiente.

Costituitosi in giudizio, il marito ha svolto domanda di modifica sia in punto affido sia in punto determinazione degli oneri di contribuzione, chiedendo il rigetto dell'ordine di distrazione; con riferimento espresso al pregresso inadempimento, egli si è difeso assumendo che per un determinato periodo di tempo (comunque non totalmente coincidente con i mesi di inadempimento) uno dei due figli si era trasferito presso l'abitazione paterna.

Con decreto definitivo il Tribunale di Roma ha:

  • respinto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento, non essendo emersi in giudizio elementi tali da far propendere per la necessità del cambio di collocamento richiesto dal padre, anche e soprattutto alla luce della mancata comparizione dei minori all'udienza fissata per il loro ascolto;
  • ribadito che è diritto dei minori quello di rifiutarsi di esprimere la propria volontà in giudizio;
  • respinto la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, per evidente difetto di quid novi, giacché la situazione economica paterna non era peggiorata e il miglioramento di quella materna non poteva ritenersi significativo;
  • riqualificato la domanda e ordinato al datore di lavoro dell'obbligato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 219/2012 di versare direttamente alla madre un importo pari agli assegni di mantenimento dovuti per la prole, distraendo dette somme da quelle dovute al padre inadempiente.
La questione

Il Tribunale, con la decisione in esame, chiamato a decidere in merito all'applicazione dell'ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6, c.c., ha chiarito che l'unico strumento utilizzabile a garanzia dell'assegno di mantenimento per la prole non è né quello dell'ordine di pagamento diretto previsto a tutela dell'assegno per il coniuge separato (art. 156 comma 6 c.c.) né quello previsto a tutela dell'assegno per il coniuge divorziato (art. 8 l. n. 898/70) bensì quello introdotto dall'art. 3 l. n. 219/2012, in forza del quale «Il Giudice, può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro, all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898».

Le soluzioni giuridiche

Sino all'intervento della l. n. 219/2012, esistevano due strumenti differenti a garanzia dell'assegno di mantenimento per i figli di genitori in conflitto:

a) l'ordine di pagamento diretto, ex art 156, comma 6,c.c., che presuppone l'intervento giudiziale e permette all'avente diritto all'assegno di percepire l'intera somma stabilita a suo favore, tramite distrazione dagli importi dovuti dal terzo al debitore originale. L'ordine di distrazione può avere a oggetto somme superiori al 50% degli importi dovuti dal terzo (Cass. civ., 2 dicembre 1998, n. 12204; Cass. civ., 6 novembre 2006, n. 23368).

b) la richiesta di pagamento diretto, ex art. 8 l. n. 898/1970, che, invece, prescinde dalla pronuncia del Tribunale e non può avere mai a oggetto importi superiori al 50% delle somme dovute dal terzo all'inadempiente.

Entrambi gli strumenti -inizialmente applicabili solo per gli assegni di separazione e divorzio- sono stati poi estesi anche agli importi dovuti a titolo di mantenimento per i figli “non matrimoniali” (C. cost. 18 aprile 1997 n. 99).

L'art. 3 della l. n. 219/2012 ha complicato il quadro normativo, stabilendo che il Giudice, a garanzia degli assegni di mantenimento per la prole, possa ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. n. 898/1970.

La confusione è subita parsa evidente agli occhi dei commentatori, sia perché, per la prima volta, il legislatore non ha subordinato il pagamento del terzo al precedente inadempimento (che invece è presupposto sia per l'ordine di pagamento diretto sia per la richiesta di pagamento diretto) sia e soprattutto perché il legislatore ha richiamato una norma (art. 8 l. n. 898/1970) che prescinde dall'intervento del Giudice, innestandola in un procedimento (quello del pagamento diretto, assimilabile all'art. 156 comma 6 c.c.) che invece lo presuppone.

Al fine di sbrogliare la matassa si sono contrapposte alcune differenti soluzioni interpretative:

a) l'ordine di pagamento diretto convive con la richiesta di pagamento diretto di cui alla legge divorzile (F. Tommaseo, La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali, Famiglia e Diritto, 3/2013, 251, 2013);

b) l'intervento del Giudice previsto dalla l. n. 219/2012 sostituisce l'invio della raccomandata previsto dall'art. 8 della l. n. 898/1970 (De Filippis, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, Famiglia e Diritto, 3/2013, 299, 2013);

c) per i figli non matrimoniali l'unico strumento attivabile è quello dell'art. 8 della l. n. 898/1970 (Trib. Milano, 24 aprile 2013); mentre per i figli di genitori separati continua ad applicarsi il modello di cui all'art. 156 comma 6 c.c. (Trib. Milano 15 novembre 2013).

Il Tribunale di Roma, nella decisione in esame, ha optato per una diversa soluzione, stabilendo che l'art. 3 l. n. 219/2012 non si innesta su un precedente modello ma ne crea uno completamente nuovo applicabile a garanzia degli assegni di mantenimento dovuti per tutti i figli, indipendentemente dalla relazione tra i genitori.

Tale modello prevede: il pregresso inadempimento dell'obbligato; il ricorso al Giudice che può emettere l'ordine; l'azionabilità, una volta ottenuto l'ordine giudiziale di distrazione, della procedura di cui all'art. 8 l. n. 898/1970, con la conseguente possibilità di azione esecutiva diretta nei confronti del terzo inadempiente.

Secondo la pronuncia in commento, infatti: «Il legislatore del 2012 ha introdotto un ulteriore modello nel già complesso quadro descritto: prevedendo che sia il giudice ad ordinare a terzi il versamento delle somme dovute all'obbligato. La norma contiene un richiamo all'art. 8, comma 2 ss., della l. n. 898/1970, ma il richiamo deve ritenersi operante per le parti per le quali la novella non abbia diversamente disciplinato, quali per esempio i limiti alla cessione di stipendi e salari e pensioni previsti nel comma sesto, dell'art. 8. Dal combinato disposto del comma 2, dell'art. 3 l. n. 219/2012 e dall'art. 8, comma 2 ss., della l. n. 898/1970, deve desumersi che sarà il giudice a ordinare la distrazione e solo a seguito di tale ordine, che può essere emesso in caso di provata inadempienza, il creditore potrà attivare il procedimento di cui all'art. 8 l. n. 898/1970».

Osservazioni

La premessa, ogni volta che si affrontano decisioni applicative dell'art. 3 l. n. 219/2012, è che tutte le soluzioni sino a oggi proposte sono valide dal punto di vista interpretativo, in considerazione dell'assoluta contraddittorietà della norma.

Quella suggerita dal Tribunale di Roma ha sicuramente il pregio di creare un modello unico applicabile a tutti i figli, indipendentemente dallo status dei genitori, ponendosi maggiormente in linea con lo spirito e la finalità della l. n. 219/2012 che l'ha introdotto.

Appare, invece, meno condivisibile il meccanismo di applicazione concreta: secondo i giudici romani, infatti, ottenuto l'ordine giudiziario, la parte potrà attivare l'intera procedura di cui all'art. 8 l. n. 898/1970, comprensiva di messa in mora del debitore-notifica del titolo al terzo - comunicazione al debitore principale; sembra invece più agevole ritenere che il ricorso al Tribunale renda inutile la preventiva messa in mora dell'obbligato al mantenimento, cosicchè l'ordine di distrazione sia in sé e per sé un atto autosufficiente.

Il Tribunale di Roma non chiarisce – né peraltro era tenuto a farlo - se, a fronte della novella del 2012, il modello di cui all'art. 8 l. n. 898/1970 debba ritenersi del tutto superato (per i figli) o se invece esso conviva con quello di nuovo conio.

Tra le due possibilità sembra preferibile quella che esclude la convivenza dei due modelli, giacché diversamente non si spiegherebbe l'utilità connessa all' aver introdotto un nuovo strumento di tutela che, peraltro, possiede delle caratteristiche differenti sia rispetto all'ordine di pagamento diretto ex art. 156 comma 6 c.c., sia rispetto all'ordine di pagamento diretto ex art. 8 l. n. 898/1970.

Infatti:

a) Il Legislatore del 2012 ha svincolato l'ordine di distrazione dall'esistenza di un pregresso inadempimento, presupposto invece del modello modello codicistico e di quello della legge divorzile. La ragione di tale omissione non può essere individuata in una svista ma semmai nella volontà del legislatore di approntare, a tutela dei figli, una tutela ancora più pregnante rispetto a quella prevista per l'assegno del coniuge. Di conseguenza si può sostenere che l'ordine di pagamento ex art. 3 l. n. 219/2012 possa essere impartito dal Giudice, anche in assenza di un pregresso inadempimento e sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze e del comportamento pregresso dell'obbligato.

b) Come correttamente rilevato dalla decisione in esame «il richiamo (all'art. 8 l. n. 898/70, n.d.a.) deve ritenersi operante per le parti per le quali la novella non abbia diversamente disciplinato» e dunque, si ritiene, solo con riferimento ai commi 4 (azione esecutiva diretta nei confronti del terzo) e 5 (competenza del Giudice dell'esecuzione) giacché il comma 3 (procedura) è incompatibile con la previsione dell'intervento giudiziale e il comma 6 (limiti quantitativi) non dovrebbe più applicarsi, in analogia con i principi giurisprudenziali elaborati nell'interpretazione del diverso – ma simile - procedimento ex art. 156 comma 6 c.c..

Guida all'approfondimento

- A. Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario, Famiglia e Diritto, 3/2013, 263, 2013;

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