Fondo di garanzia INPS

Stefano Lapponi
26 Luglio 2023

Il fondo di garanzia Inps è costituito presso l'istituto di previdenza per la liquidazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione e TFR, ai lavoratori privati insinuati nello Stato Passivo del Datore di Lavoro fallito, laddove l'attivo del fallimento non risulti sufficiente al soddisfacimento del credito vantato dai medesimi lavoratori. Oltre all'ipotesi di fallimento il Fondo di Garanzia interviene nei casi di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.I presupposti per la liquidazione del Tfr da parte del fondo sono la cessazione del rapporto a prescindere dalla causa, l'inadempimento datoriale e la conseguente sussistenza di un credito, l'apertura della procedura concorsuale o, se il datore di lavoro non vi è assoggettabile, il tentativo di esecuzione individuale nonché l'assenza di garanzie patrimoniali.

Inquadramento

Il Fondo di garanzia INPS è costituito presso l'Istituto di previdenza per la liquidazione delle somme spettanti a titolo di retribuzione e TFR, ai lavoratori privati insinuati nello Stato Passivo del Datore di Lavoro fallito, laddove l'attivo del fallimento non risulti sufficiente al soddisfacimento del credito vantato dai medesimi lavoratori. Oltre all'ipotesi di fallimento il Fondo di garanzia interviene nei casi di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

I presupposti per la liquidazione del Tfr da parte del fondo sono la cessazione del rapporto a prescindere dalla causa, l'inadempimento datoriale e la conseguente sussistenza di un credito, l'apertura della procedura concorsuale o, se il datore di lavoro non vi è assoggettabile, il tentativo di esecuzione individuale nonché l'assenza di garanzie patrimoniali.

Presupposti

L' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l'Inps il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, al fine di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime 3 mensilità di retribuzione, ai lavoratori o ai loro aventi diritto.

Recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito che gli aventi diritto non sono solo gli eredi del prestatore di lavoro come indicati nell' art. 2122 c.c. (comma 1) ma, in generale, gli aventi causa del lavoratore. (Cassazione n. 25262/201025261/201025260/2010). L'Inps, alla luce della consolidata Giurisprudenza interviene con una sua circolare Inps (Circolare INPS n. 89 del 26.06.2012) chiarendo che tra gli aventi diritto a fruire del Fondo di Garanzia sono, oltre agli eredi, anche le società finanziarie e i cessionari a titolo oneroso del TFR. In presenza di cessione sorge un onere di attivazione da parte del cessionario, il quale dovrà adempiere come coloro che normalmente richiedono l'intervento del fondo di garanzia.

Il Fondo di garanzia gestito dall'Inps opera quando ricorrono i seguenti presupposti:

  • Insolvenza del datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale

  • Cessazione del rapporto di lavoro

  • Apertura di una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria).

Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, il lavoratore deve preventivamente tentare l'esecuzione forzata. In caso di infruttuosa esecuzione, interviene il Fondo di Garanzia.

Il diritto al versamento dell'indennità spetta:

  • Ai lavoratori dipendenti di aziende private che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi

  • Ai soci delle cooperative di lavoro (dal 01.07.1997).

Il fondo di garanzia interviene anche nei casi di trasferimento di azienda, quando cessa un appalto di servizi con il subentro di un nuovo appaltatore che svolge lo stesso servizio presso il committente in virtù di un contratto di appalto. In questo caso la legge dispone che l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda ( art. 29 comma 3, d.lgs. n. 276/2003) con la conseguenza che il passaggio dei lavoratori da una azienda all'altra in caso di cambio di appalto può avvenire senza riconoscere l'anzianità del lavoratore, La sua retribuzione o il suo livello di inquadramento (fatte salve diverse disposizioni e condizioni di maggior favore a norma di CCNL, che può, ad esempio, disporre che il rapporto di lavoro possa continuare a parità di condizioni con il nuovo appalto).

In caso di insolvenza del cessionario per ottenere l'intero TFR maturato il lavoratore può richiedere l'intervento del fondo di garanzia Inps (Circolare INPS 15 luglio 2008 n. 74).

La domanda

La domanda di intervento al Fondo di Garanzia del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR deve essere inoltrata esclusivamente attraverso:

  • Sito INPS – www.inps.it – servizi telematici accessibili mediante PIN

  • Patronati

  • Contact center (numero verde INPS)

Termini della domanda per la liquidazione del TFR da parte del Fondo di garanzia Inps

Presupposto

Condizione

Termini per la presentazione della domanda

  • Fallimento

  • Amministrazione straordinaria

  • Liquidazione coatta amministrativa

Ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo

Dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo

  • Concordato preventivo

il TFR deve essere maturato prima del decreto di apertura della procedura

Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione o del decreto che decide di eventuali opposizioni e impugnazione

  • Esecuzione individuale

Il diritto al Tfr deve essere stato accertato in giudizio

Dal giorno successivo alla data di pignoramento negativo o, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

Prestazioni del fondo

Il fondo liquida le somme spettanti a titolo di TFR compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

La liquidazione delle somme avviene entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.

Il fondo liquida altresì il credito del lavoratore relativo alla retribuzione, ivi compresi i ratei della tredicesima mensilità e delle altre mensilità previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e di maternità, maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che rientrino nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa; nella fattispecie:

Fallimento

Data di deposito in Tribunale del primo ricorso per l'istanza di fallimento

Liquidazione coatta amministrativa

Data del ricorso al Tribunale per la dichiarazione di insolvenza ovvero, se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dall'autorità amministrativa che ha la vigilanza dell'impresa

Concordato preventivo

Data del deposito del ricorso per l'apertura della procedura

Amministrazione straordinaria

Data del deposito in Tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza o la data della presentazione al Ministero delle Attività Produttive della domanda per ammissione alla procedura in caso di imprese di notevoli dimensioni

Nota bene

Se il lavoratore ha, prima delle date sopraindicate, agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede l'intervento del Fondo, la data di riferimento è quella di deposito del ricorso in Tribunale.

Nota bene: prosecuzione dell'attività dopo l'apertura della procedura concorsuale

I dodici mesi decorrono dal provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio dell'impresa.

Se la cessazione del rapporto di lavoro interviene durante la continuazione dell'attività dell'impresa i dodici mesi saranno calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore.

Esecuzione individuale

Nel caso di esecuzione su iniziativa individuale i dodici mesi decorrono dalla data di deposito del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.

Le somme diverse dal TFR sono erogate dal Fondo nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento CIGS mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

I presupposti e i termini della domanda per richiedere la copertura del Fondo per somme diverse dal TFR sono i medesimi previsti per il TFR.

Sono escluse dalla prestazione:

a) indennità di mancato preavviso;

b) importi relativi a ferie non godute;

c) indennità di malattia a carico dell'INPS (che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare).

Prescrizioni

Il diritto alla prestazione del fondo per il tfr si prescrive in 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il termine può essere interrotto con l'insinuazione allo stato passivo del credito del lavoratore, ricominciando poi a decorrere per l'intera sua durata (5 anni). Con lo stesso metodo viene calcolata la prescrizione per la liquidazione coatta amministrativa e

l'amministrazione straordinaria. Nel concordato preventivo non si ha alcun effetto interruttivo della prescrizione poiché la procedura non è soggetta ad alcuna verifica dei crediti.

Per i crediti riferiti alla retribuzione propriamente detta il diritto alla prestazione al fondo si prescrive in un anno decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi dalla data in cui è possibile presentare la domanda la fondo di garanzia. Se la domanda viene presentata oltre il termine, l'INPS prima di di respingerla, verificherà se sussistono azioni interruttive della prescrizione da parte del richiedente (Circolare Inps 26 maggio 2004 n.86).

Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di presentazione della domanda fino alla data del relativo pagamento.

CREDITI DIVERSI DAL TFR – PROCEDURA PER L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Dies a quo: data dalla quale partire per ricercare utilmente l'arco temporale dei 12 mesi per il computo dei novanta giorni del rapporto di lavoro

Procedura

Dies a quo

Fallimento

Data della domanda diretta all'apertura del fallimento ovvero, qualora più favorevole, data del primo ricorso diretto all'apertura della procedura concorsuale indipendentemente dal soggetto che la propone.

In caso di lavoratori che continuano a prestare l'attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale di fallimento:

  • data del provvedimento di messa in liquidazione,
  • data di cessazione dell'esercizio provvisorio,
  • data di revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa
  • Quando la cessazione del rapporto di lavoro interviene durante la prosecuzione dell'attività di impresa, i dodici mesi vengono calcolati a far data del licenziamento o di dimissioni del lavoratore.

N.B. disposizione valida solo per i lavoratori che hanno effettivamente prestato la propria attività lavorativa dopo l'apertura del fallimento.

Se il lavoratore ha agito in giudizio personalmente per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi al fine del computo degli ultimi 90 giorni del rapporto corrisponde alla data di deposito in Tribunale del ricorso.

Tale possibilità è concessa esclusivamente a chi ha agito in giudizio; gli altri lavoratori non possono avvantaggiarsi del ricorso effettuato dal singolo lavoratore.

N.B.: non è considerata “iniziativa giudiziaria” la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 cpc) non resa esecutiva, in quanto in fase pre contenziosa.

Concordato Preventivo

Data del deposito del ricorso per l'apertura della procedura (art. 161 L.F.)

Se il lavoratore ha agito in giudizio personalmente per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi al fine del computo degli ultimi 90 giorni del rapporto corrisponde alla data di deposito in Tribunale del ricorso.

Tale possibilità è concessa esclusivamente a chi ha agito in giudizio; gli altri lavoratori non possono avvantaggiarsi del ricorso effettuato dal singolo lavoratore.

N.B.: non è considerata “iniziativa giudiziaria” la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (art.410 cpc) non resa esecutiva, in quanto in fase pre contenziosa.

Amministrazione straordinaria

Data di deposito in Tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza ovvero data di presentazione al Ministero delle Attività Produttive della domanda di ammissione alla procedura in caso di grandi imprese in crisi.

Se il lavoratore ha agito in giudizio personalmente per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi al fine del computo degli ultimi 90 giorni del rapporto corrisponde alla data di deposito in Tribunale del ricorso.

Tale possibilità è concessa esclusivamente a chi ha agito in giudizio; gli altri lavoratori non possono avvantaggiarsi del ricorso effettuato dal singolo lavoratore.

N.B.: non è considerata “iniziativa giudiziaria” la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (art.410 cpc) non resa esecutiva, in quanto in fase pre contenziosa.

Liquidazione coatta amministrativa

Data del ricorso in Tribunale per la dichiarazione di insolvenza (art. 196 Legge Fallimentare) o se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dall'autorità amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa.

Se il lavoratore ha agito in giudizio personalmente per ottenere le somme dovute, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi al fine del computo degli ultimi 90 giorni del rapporto corrisponde alla data di deposito in Tribunale del ricorso.

Tale possibilità è concessa esclusivamente a chi ha agito in giudizio; gli altri lavoratori non possono avvantaggiarsi del ricorso effettuato dal singolo lavoratore.

N.B.: non è considerata “iniziativa giudiziaria” la richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (art.410 cpc) non resa esecutiva, in quanto in fase pre contenziosa.

Esecuzione individuale

Data del deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.

Domanda di intervento al Fondo di Garanzia

Procedura

termini

presentazione

Allegati

Fallimento

Trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo, qualora non opposto ovvero

trascorsi 15 giorni dalla sentenza decisiva in merito all'opposizione

Nel caso di prosecuzione dell'attività lavorativa, dopo la sua cessazione. In tal caso il TFR maturato nella prosecuzione dell'attività è a carico della curatela fallimentare.

Dopo il decreto di ammissione al passivo se vi sia stata ammissione tardiva del credito

Sede territoriale Inps di residenza su modello Inps TFR/cl (SR50)

  • copia di documento di identità
  • modello cl(sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura
  • copia autentica (anche estratto) dello stato passivo; se ammesso tardivamente copia autentica di ammissione tardiva allo stato passivo
  • attestazione della cancelleria del Tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art.98 Legge Fallimentare comma 2 e 3
  • copia della domanda di ammissione al passivo
  • conteggi relativi alle retribuzioni e Tfr richiesti nella domanda di ammissione al passivo
  • se disponibili, copie delle buste paga del periodo considerato.

Concordato Preventivo

Dopo la pubblicazione del decreto di omologazione se non vi è stata opposizione;

In caso di opposizione, dopo la emissione della sentenza decisiva in merito all'opposizione.

Sede territoriale Inps di residenza su modello Inps TFR/cl (SR50)

  • copia di documento di identità
  • modello cl(sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura
  • copia autentica del decreto di omologazione
  • copie delle buste paga del periodo considerato.
  •  

Amministrazione straordinaria

Dopo la cessazione definitiva del rapporto di lavoro ferma la condizione che sia stato depositato lo stato passivo

Sede territoriale Inps di residenza su modello Inps TFR/cl (SR50)

  • copia di documento di identità
  • modello cl(sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura
  • copia autentica (anche estratto) dello stato passivo; se ammesso tardivamente copia autentica di ammissione tardiva allo stato passivo
  • attestazione della cancelleria del Tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'

    art.98 Legge Fallimentare

    comma 2 e 3
  • copia della domanda di ammissione al passivo
  • conteggi relativi alle retribuzioni e Tfr richiesti nella domanda di ammissione al passivo
  • se disponibili, copie delle buste paga del periodo considerato.

Liquidazione coatta amministrativa

Trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo, qualora non opposto ovvero

trascorsi 15 giorni dalla sentenza decisiva in merito all'opposizione.

Dopo il decreto di ammissione al passivo se vi sia stata ammissione tardiva del credito

Sede territoriale Inps di residenza su modello Inps TFR/cl (SR50)

  • copia di documento di identità
  • modello cl(sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura
  • copia autentica (anche estratto) dello stato passivo; se ammesso tardivamente copia autentica di ammissione tardiva allo stato passivo
  • attestazione della cancelleria del Tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'

    art. 98 Legge Fallimentare comma 2 e 3

  • copia della domanda di ammissione al passivo
  • conteggi relativi alle retribuzioni e Tfr richiesti nella domanda di ammissione al passivo
  • se disponibili, copie delle buste paga del periodo considerato.

Esecuzione individuale

Dopo il verbale di pignoramento negativo

Sede territoriale Inps di residenza su modello Inps TFR/cl (SR50)

  • copia di documento di identità
  • modello cl/SOST(sr55) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura
  • Certificato di residenza del datore di lavoro
  • Visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e del luogo di residenza del datore di lavoro
  • Decreto del Tribunale di reiezione della domanda di Fallimento
  • Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata
  • copia del ricorso per il quale si è ottenuto il titolo esecutivo con allegati e conteggi del credito
  • copia autentica del verbale di pignoramento negativo
  • conteggi relativi alle retribuzioni e Tfr richiesti
  • se disponibili, copie delle buste paga del periodo considerato.

Riferimenti

Normativi:

  • D.lgs. n. 186/2005

  • D.lgs. n. 80/1992

  • L. n. 297/1982

Prassi:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70

  • Circolare Inps 26 giugno 2012, n. 89

  • Circolare Inps 27 marzo 2012, n. 46

  • Messaggio Inps 19 novembre 2002, n. 856

Giurisprudenza:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284

  • Cass. 15 maggio 2003, n. 7604

  • Cass. 26 settembre 2002, n. 13991

  • Cass.16 giugno 1998, n. 6004