Nell'ambito del rapporto subordinato o parasubordinato in capo al datore di lavoro, nel momento in cui questo utilizza le prestazioni lavorative del dipendente, sorge l'obbligo di versare la contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e ai fini assicurativi agli Enti preposti. Per quel che riguarda gli obblighi previdenziali e assistenziali per il lavoro subordinato, l'Ente preposto è l'INPS.
L'onere del pagamento cade sempre sull'datore di lavoro che ha diritto di esercizio della rivalsa delle quote di contributo a carico dei lavoratori.
L'imposizione contributiva è calcolata in quota percentuale sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore. La percentuale varia al variare del settore e della classe di attività dell'impresa.
Mensilmente, il datore di lavoro è obbligato a redigere e inviare telematicamente all'INPS la dichiarazione Uniemens con la quale denuncia l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e i relativi contributi versati.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali avviene per mezzo della contribuzione calcolata in percentuale sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori.
Annualmente l'INPS, con propria circolare comunica, relativamente all'anno in corso, i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
L'obbligo assicurativo previdenziale sorge nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Tre sono i soggetti coinvolti:
L'obbligo assicurativo previdenziale grava:
N.B.: È nullo qualsiasi patto tra datore di lavoro e lavoratore volto ad eludere l'obbligo assicurativo previdenziale.
L'Ente di previdenza svolge i compiti di:
Sono gli Enti preposti:
Enti di previdenza |
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Ente o istituto |
Dipendenti assicurati |
Prestazioni assistenziali e assicurative effettuate |
Datori di lavoro assicuranti |
INPS |
Tutti i dipendenti |
Pensione Disoccupazione e Naspi Garanzia TFR Assegno per il nucleo familiare Cassa integrazione Indennità malattia Indennità maternità |
Tutti i datori di lavoro privati |
PREVINDAI |
Dirigenti di aziende industriali |
Pensione Integrativa |
Aziende industriali |
FASI |
Dirigenti di aziende industriali |
Assistenza sanitaria integrativa |
Aziende industriali |
INPGI |
Giornalisti |
Pensione Disoccupazione e NASpI Garanzia TFR Assegno per il nucleo familiare Cassa integrazione Indennità malattia (sostitutive delle prestazioni INPS; è esclusa la maternità) |
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CASAGIT |
Giornalisti |
Assistenza sanitaria integrativa |
Industria giornalistica-editoriale |
Ex ENPALS (Confluita nell'INPS) |
Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti |
Pensione |
Aziende dello spettacolo e Società Sportive professionistiche |
Fondo M. Negri |
Dirigenti di aziende commerciali |
Pensione Integrativa |
Aziende commerciali |
FASDAC |
Dirigenti di aziende commerciali |
Assistenza sanitaria integrativa |
Aziende commerciali |
Per inquadramento previdenziale si intende il settore merceologico ed economico a cui viene assegnata l'azienda in seguito alla presentazione della denuncia di inizio attività. Dall'inquadramento previdenziale dipende il regime contributivo applicabile.
Il datore di lavoro, all'inizio dell'attività, viene inquadrato in diversi settori individuabili come segue:
L'INPS provvede alla classificazione analitica e alla codificazione di tutte le attività economiche, armonizzandole in base ai criteri stabiliti dall'ISTAT.
I datori di lavoro con lavoratori dipendenti, all'inizio dell'attività, devono chiedere al proprio ente di appartenenza l'apertura di una posizione contributiva (in via telematica con la comunicazione unica o, nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività d'impresa, tramite il canale telematico INPS).
In generale, la posizione contributiva è unica anche qualora il datore di lavoro si trovi a costituire nuove unità operative.
L'INPS, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione (unica o telematica INPS), provvede a notificare all'impresa i dati relativi alla posizione assicurativa.
In via generale, nel caso di due aziende facenti capo ad un unico imprenditore ma esercenti attività diverse, è possibile il duplice inquadramento qualora le singole attività siano svolte per fini distinti; se, invece, una di esse ha carattere sussidiario o complementare rispetto all'altra e da sola non trova una sua specifica realizzazione nel mercato, salvo contrarie disposizioni normative, deve applicarsi l'inquadramento proprio dell'attività principale.
L'INPS ha provveduto alla classificazione analitica e alla codificazione di tutte le attività economiche, armonizzandole in base a criteri elaborati dall'ISTAT.
L'attribuzione della posizione può essere successivamente riesaminata, su richiesta dell'azienda o per iniziativa diretta dell'INPS, sulla base di nuovi elementi tali da determinare un diverso inquadramento.
Il nuovo inquadramento decorre:
Nel caso di errore iniziale originato da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, la legge dispone la retroattività del provvedimento di variazione dell'inquadramento.
A seguito di particolari mutamenti determinati da operazioni societarie, la posizione contributiva può essere variata.
In generale non rilevano i mutamenti soggettivi dell'impresa (titolare, forma giuridica) se non muta anche l'attività sociale.
Le variazioni societarie comportano l'attribuzione di un nuovo numero di matricola quando risulti che la nuova società ha assunto tutte le responsabilità patrimoniali e civili della precedente, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi.
Fa eccezione la trasformazione delle società.
La variazione dell'inquadramento è retroattiva nel caso di errore iniziale originato da inesatta dichiarazione del datore di lavoro.
Le variazioni non determinate da errore iniziale decorrono in modo diverso a seconda che le variazioni siano disposte dall'INPS o su istanza dell'azienda:
In evidenza: procedura iscrizione azienda (Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet – Istruzioni INPS), Denuncia Inizio Attività/Sospensione/Riattivazione/Cessazione |
In evidenza: accentramento contributivo, Posizione Contributiva Unica. |
I datori di lavoro in possesso di più matricole contributive con carattere omogeneo e/o titolari di più unità operative devono chiedere la costituzione di una Posizione Contributiva Unica.
In tal senso va avanzata una richiesta di autorizzazione all'accentramento delle posizioni contributive all'INPS attraverso i consueti canali:
A seguito dell'accoglimento della richiesta, le posizioni contributive verranno chiuse d'ufficio e confluiranno in un'unica posizione “accentrata”, generalmente coincidente con la sede legale dell'azienda se coincide con la sede amministrativa ovvero con la sede amministrativa (se non coincidente) nella quale si svolgono le attività di gestione dell'azienda. Può anche accadere che l'accentramento contributivo avvenga presso una sede operativa nella quale si svolgono le attività gestionali di maggior rilievo. |
La nozione di retribuzione da assoggettare a contributi fa riferimento alla definizione di reddito di lavoro dipendente valida ai fini fiscali.
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze, e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Rientrano tutti i compensi aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza il vincolo di una rigida corrispettività con la prestazione lavorativa.
Per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi occorre considerare tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto la forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.
Nonostante l'armonizzazione tra imponibile fiscale e previdenziale, rimangono alcune differenze sostanziali: in particolare, per la determinazione dell'imponibile contributivo si applica il principio di competenza, in base al quale sono compresi anche i lavori dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale sebbene non ancora corrisposti.
Fanno eccezione al principio di competenza, nella determinazione dell'imponibile contributivo:
In evidenza: base di calcolo e contrattazione collettiva |
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo della contribuzione è generalmente pari a quello fissato dalla contrattazione collettiva di settore. Se a seguito di diversi accordi sindacali ovvero il contratto individuale di lavoro prevedano una retribuzione superiore, la contribuzione deve essere parametrata a quest'ultima.
Nota bene: La contrattazione collettiva di qualsiasi livello può prevedere che compensi erogati a vario titolo non siano computabili nella retribuzione da prendere a base per il calcolo degli istituti diretti e indiretti (esempio: ferie, lavoro straordinario, ecc…), con l'eccezione degli istituti per i quali la legge ha fissato che il compenso venga commisurato alla retribuzione globale di fatto, comprensiva di tutti gli elementi retributivi, ricorrenti e continuativi (esempio: festività, tredicesima mensilità). La contrattazione collettiva di qualsiasi livello può altresì prevedere che compensi erogati a vario titolo siano già comprensivi dell'incidenza sugli istituti diretti e indiretti (in tal caso la facoltà si estende anche agli istituti di legge, come da esempi sopra indicati).
Per quanto riguarda gli emolumenti introdotti a seguito di accordi integrativi aziendali, in aggiunta a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, possono essere ricompresi (su disposizione degli stessi accordi) tra quelli non incidenti sugli istituti retributivi diretti e indiretti, compresi quelli definiti dalla legge. Le clausole di determinazione contrattuale sono valide se gli accordi collettivi sono stati depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro nonché presso la competente sede degli Enti previdenziali interessati entro 30 giorni dalla data di stipulazione. |
Base imponibile contributiva |
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Tipologia di lavoro |
Imponibilità al 100% |
Prestazione di lavoro |
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Assenze |
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In evidenza: l'imponibile contributivo sull'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti |
Le indennità per ferie e per permessi non goduti, avendo carattere retributivo, sono da considerare imponibili secondo le regole per la retribuzione.
Occorre però individuare il momento in cui sorge l'obbligo impositivo in caso di mancata fruizione dei permessi non goduti, dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e dei permessi per ex festività.
In alcuni casi la contrattazione collettiva prevede il termine entro il quale il datore di lavoro deve corrispondere una indennità sostitutiva dei predetti istituti. In tale fattispecie, la scadenza per l'obbligazione contributiva corrisponde a tale termine e questo anche in caso di mancata corresponsione della stessa indennità.
Se, in un momento successivo all'assolvimento dell'obbligo contributivo, il permesso viene fruito, il datore di lavoro ha la possibilità di recuperare i contributi pagati tramite la denuncia contributiva mensile di riferimento.
Quando la contrattazione collettiva (ovvero le parti sociali) non prevedono alcun termine per la corresponsione dell'indennità sostitutiva né per il godimento dei permessi, quest'ultimi possono essere gestiti senza stabilire una scadenza per il calcolo e il versamento dei contributi.
Per il pagamento dei contributi sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute sono previste particolari modalità per l'individuazione del momento impositivo.
L'indennità sostitutiva delle ferie deve essere assoggettata a contribuzione nel termine stabilito dalla legge o eventualmente dalla contrattazione collettiva per la funzione delle ferie o il pagamento della medesima.
Quando non si è provveduto a regolamentare l'istituto della indennità per mancata fruizione delle ferie, il momento impositivo coincide con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie (6 mesi dall'anno successivo all'esercizio di riferimento); il termine resta sospeso in presenza di cause legali, quali la malattia o la maternità, per un periodo pari a quello dell'evento e riprende a decorrere al termine del medesimo.
Nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, dove effettivamente il datore di lavoro ottempera al pagamento della somma corrispondente ai permessi non goduti e alle ferie non godute, ci si trova di fronte ad una sfasatura temporale tra il versamento INPS dei contributi sulle ferie non godute e il momento del pagamento della relativa indennità sostitutiva, che coincide con la cessazione del rapporto di lavoro.
In tal caso, infatti, il datore di lavoro ha già versato i contributi relativi alle ferie non godute che andrà a pagare in sede di liquidazione dell'ultima “busta paga”. In tale fattispecie, è necessario effettuare i conguagli idonei al recupero della contribuzione già versata e alla sistemazione della posizione contributiva del lavoratore.
Il datore di lavoro:
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L'attività svolta in trasferta può essere compensata mediante:
In evidenza: imposizione contributiva delle indennità di trasferta |
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Elementi della retribuzione |
Imponibilità contributiva |
Rimborso analitico delle spese di trasferta nell'ambito del comune sede di lavoro. |
Imponibile interamente. Non sono imponibili le spese analitiche relative a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (taxi, tram, ecc). |
Rimborso analitico delle spese di trasferte in Italia fuori dall'ambito del Comune sede di lavoro, riferite alle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio o trasporto. |
Esenti. |
Rimborso analitico delle spese di trasferta in Italia fuori dall'ambito del comune sede di lavoro, non documentate ma attestante dal dipendente, |
Esenti fino ad un importo giornaliero di euro 15,49. |
Rimborso analitico delle spese di trasferta sostenute all'estero, riferite alle spese documentate di vitto alloggio, viaggio trasporto, |
Esenti. |
Rimborso analitico delle spese di trasferta sostenute all'estero, non documentabili ma analiticamente attestate dal dipendente. |
Esenti fino a un importo giornaliero di euro 25,82. |
Indennità forfettaria di trasferta nel comune della sede di lavoro. |
Imponibile interamente. |
Indennità forfettaria di trasferta in Italia fuori dal comune sede di lavoro. |
Esente fino a un importo giornaliero di euro 46,48 al netto delle spese di viaggio e trasporto. |
Indennità forfettaria di trasferta all'estero. |
Esente fino a un importo giornaliero di euro 77,47 al netto delle spese di viaggio trasporto. |
Indennità forfettaria per spese di viaggio e trasporto in Italia con fornitura gratuita o rimborso analitico di vitto e alloggio. |
Esente fino ad un importo giornaliero di euro 30,99. |
Indennità forfettaria per spese di viaggio e trasporto all'estero con fornitura gratuita o rimborso analitico di vitto e alloggio. |
Esente fino ad un importo giornaliero di euro 51,65. |
Il lavoratore può vedersi corrisposta una indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sia esso frutto di un accordo collettivo aziendale con le rappresentanze sindacali, sia stabilita in modo individuale con il lavoratore medesimo.
In entrambi i casi, perché sia applicabile il regime di esenzione contributiva, l'indennità non deve superare i limiti stabiliti dalla legge e nel caso solo quota eccedente dovrà essere assoggettata a contribuzione.
Le somme corrisposte con frequenza abituale agli autotrasportatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, non legate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti, rientrano nella base imponibile ai fini contributivi nella misura eccedente gli importi stabiliti dalla legge.
Nota bene |
Il datore di lavoro, per potersi avvalere dell'esenzione contributiva sui rimborsi chilometrici corrisposti, non è obbligato a fornire una prova analitica degli stessi mediante, ad esempio, una scheda mensile per ciascun dipendente con il dettaglio dei viaggi giornalieri compiuti, delle località di partenza e di destinazione e dei chilometri percorsi. |
In evidenza: imposizione della indennità per i lavoratori c.d. trasfertisti, per i lavoratori percipienti "assegni di sede” e per le indennità di trasferimento (la recente giurisprudenza sostiene che il regime dei trasfertisti possa venir applicato indipendentemente dal fatto che le somme erogate siano di importo fisso o dal fatto che il contratto di lavoro contenga l'indicazione della sede di lavoro) |
I trasfertisti sono i lavoratori che non svolgono la propria attività lavorativa nella sede aziendale ma in luoghi variabili e diversi; nella lettera di assunzione a tali lavoratori non viene attribuita una sede fissa di lavoro, indicando generalmente la sede ai fini amministrativi, ma un'area operativa (più o meno estesa) nella quale i medesimi vengono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa.
A tali lavoratori viene generalmente corrisposta una indennità ovvero una maggiorazione retributiva che concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% dell'ammontare.
Tale indennità o maggiorazione non rientra specificatamente nell'alveo delle indennità per trasferta in quanto non legate ad una singola o più trasferte di lavoro, ma attribuita alla disponibilità ad operare in una zona più o meno ampia diversa dalla sede lavorativa.
Qualora al trasfertista venga corrisposta la somma non al titolo di indennità bensì quale rimborso analitico, quest'ultima viene considerata imponibile al 100%.
Rientrano in tale categoria di lavoratori, ad esempio, i commessi viaggiatori, gli asfaltisti e i terraioli dell'edilizia. Anche le indennità di volo e di navigazione, nonché l'indennità di comando per i comandanti e i direttori di macchina dei traghetti concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. |
Per l'INPS, il lavoratore trasfertista deve soggiacere alle seguenti condizioni:
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Trasfertisti |
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Imponibile contributivo |
50% dell'ammontare dell'indennità o della maggiorazione retributiva |
I lavoratori percipiente gli “assegni di sede” sono dipendenti residenti in Italia chiamati a svolgere la propria attività all'estero non in via continuativa, ma per un periodo di tempo determinato. Gli assegni di sede, al pari a delle indennità per i trasfertisti, sono imponibili nella misura del 50% del loro ammontare: unica condizione è che l'attività all'estero non costituisca oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.
Le indennità di trasferimento e di prima sistemazione sono imponibili nella misura del 50% del loro ammontare. La legge ha però fissato alcuni limiti massimi oltre i quali la le indennità risultano imponibili al 100%. La percentuale di esenzione può essere applicata solo per il primo anno del trasferimento, anche se il datore di lavoro corrisponde la somma (riferita al medesimo trasferimento) in più anni.
Non forma base imponibile:
Limite di importo |
Tipologia di trasferimento |
Fino a € 1549,37 |
Trasferimento sul territorio nazionale |
Fino a € 4648,11 |
Trasferimento da o per l'estero |
Fino a € 6197,48 |
Trasferimento nel medesimo anno in Italia e all'estero |
Di seguito si riporta il trattamento contributivo relativo agli altri compensi, diversi dalle retribuzioni “tabellari” e convenzionali.
Elementi della retribuzione |
Imponibilità contributiva |
Compensi legati alla produttività |
Sono importi variabili, stabiliti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale legati ad incrementi di produttività, alla qualità della prestazione e ad altri elementi indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Gli importi, così come definiti, sono soggetti a sgravi contributivi determinati da leggi e regolamenti. |
Compensi da terzi |
Sono imponibili i comensi erogati da terzi o dal datore di lavoro per conto di terzi, esclusivamente se connessi alla prestazione lavorativa prestata in azienda. Si ha riguardo, in particolare, al comando e al distacco presso un altro datore di lavoro ove le prestazioni attinenti sono assoggettate interamente a contribuzione. |
Indennità di cassa e di maneggio denaro |
Le indennità di cassa e di maneggio denaro sono assoggettate interamente a contribuzione. |
Rimborsi spese |
I rimborsi spese a piè di lista di spese sostenute per il lavoro sono assoggettati a contribuzione, salvo quanto previsto in caso di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile contributive le spese telefoniche sostenute dai lavoratori soggetti a regime di reperibilità, che utilizzano il telefono per adempiere alla propria prestazione lavorativa. |
Anticipazioni in denaro per conto del datore di lavoro |
Escluse dalla base imponibile. |
Mance |
Le somme percepite dal datore di lavoro a titolo di mancia sono interamente soggette a contribuzione. |
Mance dei Croupiers |
Sono imponibili nella misura del 75% del loro ammontare. |
Trattamento di famiglia |
Sono esclusi dalla retribuzione imponibile:
Sono interamente assoggettati a contribuzione i trattamenti di famiglia corrisposti dal datore di lavoro nei casi non previsti dalla legge, o in misura eccedente i trattamenti previsti in regime di previdenza obbligatoria. |
Corrispettivo di rinunce e transazioni |
Sono soggette a contribuzione le somme erogate a titolo transattivo o di rinuncia che trovano la propria origine nel rapporto di lavoro. In tal senso sono interamente imponibili sia le transazioni intervenute durante il rapporto di lavoro, che quelle contratte dopo la sua cessazione. Sono escluse dalla base imponibile contributiva tutte le erogazioni a titolo transattivo aventi titolo autonomo e distinto dal rapporto di lavoro in essere (o cessato). In particolare, sono sempre imponibili i, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danno consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte. Essi costituiscono, infatti, redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti |
Proventi conseguiti in sostituzione di redditi, indennità in forma assicurativa, risarcimenti per danni consistenti nella perdita di reddito da lavoro |
Sono sempre imponibili. Sono esclusi i risarcimenti per danni da invalidità permanente o da morte. |
Arretrati di retribuzione a causa di disposizioni retroattive, errori di contabilizzazione o non corretta corresponsione dell'importo della retribuzione medesima |
Costituiscono retribuzione imponibile contributiva.
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Arretrati di retribuzione a causa di sentenze o di vertenza sindacale |
Occorre determinare se gli importi che il datore di lavoro siano di natura retributiva o se comprendono elementi di diversa natura. In generale, le somme corrisposte aventi natura “risarcitoria” sono sempre escluse dalla retribuzione imponibile. In tal senso rientrano nella fattispecie esposta le somme corrisposte per rivalutazione monetaria ed interessi e le somme corrisposte a titolo risarcitorio nei casi di conversione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato. |
Mentre la legge esclude espressamente il trattamento di fine rapporto (TFR) dagli elementi costituenti la base imponibile contributiva, per altri elementi disciplina in modo differente il regime di contribuzione.
Istituto giuridico |
Imponibilità contributiva |
TFR |
TFR è escluso dall'imponibile contributivo anche nel caso di destinazione totale o parziale alla previdenza complementare. |
Incentivazioni all'esodo |
Al fine di favorire l'esodo del personale dalle aziende, si ricorre a forme di incentivazione, con l'erogazione di somme ad integrazione del TFR. Tali somme non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali se lo scioglimento del rapporto sia desumibile da volontà espressa contrattualmente. |
Premi anzianità e altre somme corrisposte in aggiunta al TFR con carattere obbligatorio |
Sono soggette a contribuzione . |
Premi anzianità e altre somme corrisposte in aggiunta al TFR con carattere di liberalità da parte del datore di lavoro |
Non sono soggette a contribuzione. |
Retribuzione a titolo di “Patto di non concorrenza” in aggiunta alla normale retribuzione mensile ovvero corrisposta in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro |
Ha natura retributiva ed è quindi soggetta a contribuzione.
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Indennità sostitutiva del preavviso |
È imponibile ai fini contributivi. |
Ratei e mensilità aggiuntive |
I ratei mensili maturati relativi alle mensilità aggiuntive liquidati e corrisposti all'atto della cessazione del rapporto sono imponibili ai fini contributivi. |
Indennità per il licenziamento illegittimo |
La sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento può dar luogo alla corresponsione di somme aventi, ai fini dell'imponibilità contributiva, trattamenti diversi. In tal senso occorre individuare se le somme corrisposte:
Nel primo caso le somme corrisposte sono assoggettate a contribuzione, nel secondo caso sono considerate esenti da contributi. |
In evidenza: indennità sostitutiva di preavviso |
L' indennità sostitutiva del preavviso è quella corrisposta dal datore di lavoro nei seguenti casi:
L'indennità, così come definita, fa parte dell'imponibile contributivo. Ai fini del calcolo dei contributi, l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere aggiunta all'ultimo periodo di paga; quanto all'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, essa va attribuita al periodo cui essa si riferisce.
Se l'indennità ha lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza, essa è esente da contribuzione. Ciò può avvenire in caso di:
Il dipendente che si dimetta senza rispettare il periodo di preavviso, deve al datore di lavoro una somma corrispondente alla retribuzione del periodo non lavorato. Anche questa somma ha natura di “indennità sostitutiva del preavviso”, ma non costituisce retribuzione in quanto non proviene dal datore di lavoro, ma ha carattere risarcitorio, a carico del lavoratore, per la mancata prestazione di lavoro. La somma (a titolo di penale) viene trattenuta dal datore di lavoro al dipendente mediante una compensazione di partite di opposta natura. Essa, pertanto, non comporta la diminuzione dell'imponibile previdenziale della retribuzione corrente, ma viene trattenuta dal datore di lavoro sulle competenze nette del dipendente. |
In evidenza: indennità per il licenziamento illegittimo |
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Indennità di reintegro con il pagamento di tutte le retribuzioni perdute. |
La somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata in sede transattiva, è soggetta a contribuzione. |
Indennità sostitutiva di reintegrazione pari al 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. |
La somma corrisposta al lavoratore è esente. |
Indennità di reintegro con pagamento a titolo risarcitorio di una somma pari a 12 mensilità massimo. |
La somma corrisposta al lavoratore è esente. Il lavoratore ha diritto alla ricostruzione della contribuzione ai fini pensionistici. |
Indennità risarcitoria per mancata riassunzione. |
Indennità è esclusa da contribuzione. |
Importi che non concorrono a formare l'imponibile contributivo per il 2018 |
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Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in formato cartaceo |
€ 5,29 |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa in formato elettronico |
€ 7,00 |
Fringe benefit (tetto) |
€ 258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
€ 46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
€ 30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
€ 15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
€ 77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
€ 51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
€ 25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
€ 1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
€ 4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
€ 2.065,83 |
Il pagamento in natura e l'elargizione di beni non monetari, sono trattati alla stessa stregua della retribuzione e quindi considerati imponibili ai fini contributivi. La quantificazione monetaria dei beni o dei servizi in natura concessi al lavoratore viene determinata con il procedimento del valore normale. Il valore normale corrisponde al prezzo o al corrispettivo che mediamente viene praticato per i beni e i servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza nei medesimi luoghi (o luoghi più vicini) e nel medesimo periodo di tempo. A tal proposito occorre aver riguardo anche degli usi commerciali e degli sconti che vengono applicati ai beni e dello stadio di commercializzazione degli stessi.
Tale principio generale è in realtà oggetto di eccezioni e deroghe.
Il datore di lavoro può concedere i dipendenti un veicolo aziendale ad uso privato parziale o totale.
Tale concessione costituisce una forma di retribuzione in natura. Nella fattispecie, la concessione del veicolo in uso privato a titolo gratuito, in quanto retribuzione in natura e salvo patto contrario, incide su tutti gli istituti di legge quali il TFR, l'indennità sostitutiva del preavviso, le ferie e le festività nonché sugli istituti contrattuali come la tredicesima e le altre mensilità aggiuntive, gli scatti di anzianità, ecc..
Quando l'uso del bene è a titolo esclusivamente privato, l'intero valore del benefit costituisce retribuzione imponibile al netto di eventuali oneri a carico del lavoratore.
Se il bene è concesso ad uso promiscuo, sia per l'espletamento dell'attività lavorativa che per uso privato, la quantificazione del benefit viene effettuata in modo forfettario, tenendo conto di una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, assumendo quale reddito imponibile il 30% dell'importo corrispondente a tale “chilometraggio” desunto dalle tabelle predisposte dall'ACI per ogni anno per il calcolo del costo chilometrico. L'importo ottenuto rappresenta l'imponibile convenzionale annuo, da dividere per quote mensili da ragguagliare in relazione al periodo di tempo durante il quale il veicolo viene concesso in uso al dipendente.
Quando il veicolo viene utilizzato esclusivamente per uso lavorativo (per esempio esclusivamente per le trasferte aziendali) il bene non costituisce un benefit per il dipendente e quindi non andrà a far parte dell'imponibile contributivo.
In evidenza: la determinazione forfettaria del reddito imponibile per i veicoli concessi ad uso promiscuo al dipendente |
Il bene è concesso ad uso promiscuo, sia per l'espletamento dell'attività lavorativa che per uso privato, la quantificazione del benefit viene effettuata in modo forfettario.
Le condizioni necessarie per quantificare convenzionalmente l'uso del veicolo sono:
La quantificazione del fringe benefit viene effettuata in modo forfettario. Si desume il costo annuo di esercizio dalle tabelle ACI per una percorrenza annua di 15.000 km, assumendo quale reddito imponibile il 30% dell'importo corrispondente a tale “chilometraggio”. L'importo ottenuto rappresenta l'imponibile convenzionale annuo da dividere per quote mensili da ragguagliare in relazione al periodo di tempo durante il quale il veicolo viene concesso in uso al dipendente. Il valore dell'auto desunto come sopra è convenzionale e, quindi, qualsiasi altra valutazione dei costi effettivi di utilizzo del veicolo, nonché la percorrenza reale effettuata dal dipendente, è irrilevante ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo.
Esempio: se l'onere del carburante necessario all'uso privato del veicolo viene sostenuto dal datore di lavoro, detto onore non si traduce in un benefit aggiuntivo in capo al dipendente e quindi non genera ulteriore retribuzione imponibile rispetto al valore convenzionale assunto come sopra; se l'onere del carburante necessario all'uso privato del veicolo rimane a carico del lavoratore, la spesa sostenuta direttamente dal lavoratore per il carburante relativo all'uso privato del veicolo non riduce il valore convenzionale del benefit assoggettato a contribuzione. |
La cessione di beni e servizi al dipendente costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi quando il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati sia superiore a € 258,23. Tale valore è fisso e non viene ragguagliato al periodo in cui il lavoratore presta servizio presso il datore di lavoro cedente.
Quando tale limite viene superato, l'intero importo (non l'importo eccedente) viene assoggettata a contribuzione; in caso contrario (valore inferiore o pari a € 258,23) la cessione di beni in servizio al dipendente non costituisce retribuzione imponibile.
Quanto al valore del benefit, occorre determinare se il bene o il servizio ceduto è di produzione aziendale oppure acquisito all'esterno. È indubbio che in questo secondo caso il valore da prendere a base per il calcolo dei contributi sia il valore di acquisto del bene o del servizio. Quando, invece, il benefit è costituito dalla cessione agevolata al dipendente del prodotto dell'azienda, la determinazione del valore normale del benefit avviene considerando il prezzo che l'impresa applica mediamente all'ingrosso.
Ovviamente tale tipologia di determinazione del benefit trova campo esclusivamente se:
Se il dipendente partecipa con una propria quota all'acquisto del benefit, tale quota andrà detratta dalla base imponibile contributiva (Imponibile contributivo = prezzo praticato ai grossisti - importo pagato in quota dal dipendente).
Focus: cessione gratuita di un bene per incentivare l'acquisto di beni di produzione aziendale |
Quando il datore di lavoro cede gratuitamente ai propri dipendenti un bene come incentivo all'acquisto di un prodotto aziendale (esempio: una impresa produttrice di lavatrici che regala un televisore al dipendente che acquista una lavatrice in alternativa ad un ulteriore sconto in denaro sul prezzo di vendita del bene), la determinazione avviene avendo riguardo al prezzo pagato dal dipendente per l'acquisto del bene prodotto dal datore di lavoro.
Se il prezzo è inferiore al prezzo medio praticato al grossista, la retribuzione imponibile sarà calcolata sommando sia il valore del bene regalato sia dello sconto effettuato per l'acquisto del bene aziendale; qualora il prezzo praticato al dipendente per l'acquisto del bene sia superiore al prezzo all'ingrosso, nella determinazione della base imponibile viene calcolato solo il valore del bene regalato. In quest'ultimo caso, infatti, non sussiste alcuno sconto in denaro.
Qualora il bene acquistato e quello regalato non superino il € 258,23, la cessione non costituisce reddito assoggettato a contributi. |
Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato |
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La determinazione della base imponibile varia a seconda del tipo di fabbricato e della sua destinazione d'uso. |
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Tipologia di fabbricato |
Retribuzione imponibile |
Fabbricato iscritto al catasto strumentale all'attività lavorativa con obbligo di domicilio (es.: abitazione del custode) |
30% della differenza tra la rendita catastale aumentata delle spese* relative al fabbricato stesso e la somma corrisposta dal dipendente al datore di lavoro per l'uso dell'abitazione. |
Fabbricato iscritto al catasto non strumentale all'attività lavorativa (senza obbligo di domicilio) |
100% della differenza tra la rendita catastale aumentata delle spese* relative al fabbricato stesso e la somma corrisposta al datore di lavoro dal dipendente per l'uso dell'immobile. |
Fabbricato non iscritto al catasto |
100% della differenza tra il canone di locazione (stabilito in regime di vincolistico o, in mancanza in regime di libero mercato) e la somma corrisposta al datore di lavoro dal dipendente per l'uso dell'immobile. |
* si intendono tutte le spese inerenti al fabbricato comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore |
Buoni acquisto utilizzabili presso esercizi convenzionati |
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Compenso in natura traducibile nella distribuzione ai dipendenti di buoni acquisto utilizzabili presso esercizi convenzionati. |
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Tipologia del bene |
Retribuzione imponibile |
Buono acquisto |
100% del valore nominale del buono |
Assegnazione di azioni e titoli ai dipendenti |
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Tipologia di titolo |
Retribuzione imponibile |
Azioni emesse:
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Escluse dalla base imponibile contributiva le assegnazioni di azioni per un importo non superiore complessivamente a € 2065,83 nel periodo d'imposta, a condizione che:
Se i dipendenti versano un corrispettivo per l'acquisizione delle azioni, viene assoggettata a prelievo contributivo solo la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo pagato da dipendente se supera l'importo di € 2065,83 e per la parte eccedente tale limite.
Azioni cedute entro i tre anni dall'assegnazione: il valore delle azioni rientra nella base imponibile. L'importo escluso dall'imponibile è assoggettato a contribuzione nel periodo d'imposta nel quale avviene la cessione, quale compenso in natura di lavoro dipendente. Se il dipendente cede azioni ricevute in più assegnazioni e in diversi anni, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data meno recente.
Azioni riacquistate dal datore di lavoro: si recupera al prelievo anche il riacquisto delle azioni da parte del datore di lavoro e della società emittente, a prescindere dal periodo di possesso (quindi anche dopo trascorsi tre anni).
Obbligo del datore di lavoro: al momento dell'assegnazione agevolata, il datore di lavoro informa il lavoratore sull'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale cessione delle azioni.
Cessione coattiva delle azioni prima che sia trascorso il triennio: non si configura una operazione elusiva se in forza di disposizione di legge, il dipendente è obbligato a cedere le azioni precedentemente assegnategli; l'assegnazione, pertanto, rimane non imponibile (nei limiti sopra descritti).
Momento di imponibilità: secondo il criterio di cassa sono applicabili le aliquote contributive vigenti nel momento in cui si realizza l'imponibilità.
Determinazione del valore delle azioni:
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Attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e da società direttamente controllate da una start-up innovativa. |
Non concorre alla formazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Condizione: gli strumenti finanziari o diritti non devono essere riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. |
Assegnazione di stock options. Il datore di lavoro può riservare ad una determinata categoria di lavoratori o a singoli lavoratori il diritto di opzione per l'acquisto di azioni ad un prezzo prefissato nel rispetto di un termine iniziale e finale per l'esercizio dell'opzione stessa. |
Il reddito derivante dall'assegnazione di stock options ai dipendenti (vale a dire la differenza tra valore delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione e l'importo predeterminato corrisposto dal dipendente) è totalmente escluso dalla base imponibile ai fini contributivi. Il regime di esenzione applicabile anche all'attribuzione di diritti di opzione relativi ad assegnazione di azioni anche a titolo gratuito (nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi).
Condizioni:
* esempi di condizioni previste dai piani di azionariato:
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Prestiti concessi ai dipendenti |
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Tipologia del prestito |
Retribuzione imponibile |
Finanziamento |
50% della differenza tra l'ammontare degli interessi calcolati in base al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) in vigore al termine di ogni anno e quello effettivamente praticato al dipendente. Se il prestito viene concesso a tasso zero, il calcolo della retribuzione imponibile viene effettuato alla scadenza delle singole rate di ammortamento delle quote di capitale.
Modalità di calcolo dell'imponibile: il datore di lavoro calcola il benefit nel momento di pagamento di ciascuna rata del finanziamento prendendo quale riferimento il TUR dell'anno precedente. Alla fine dell'anno procederà al conguaglio sulla base del TUR vigente al termine del periodo di imposta. |
Finanziamenti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 |
Si applica il criterio del costo specifico. |
Finanziamenti di durata inferiore a 12 mesi concessi:
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Sono esclusi dalla imposizione contributiva. |
Servizi sostitutivi di mensa |
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Sono:
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Tipologia del servizio |
Retribuzione imponibile |
Somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro |
Esclusa dalla retribuzione imponibile. |
Somministrazione di pasti in mense gestite dal datore di lavoro |
Esclusa dalla retribuzione imponibile. |
Somministrazione di pasti in mense gestite da terzi per conto del datore di lavoro |
Esclusa dalla retribuzione imponibile se non si esplicita nel pagamento di un corrispettivo anche a titolo di rimborso “a piè di lista”. |
Buoni pasto – prestazioni sostitutive di servizio mensa - |
È imponibile il valore nominale del buono pasto che eccede l'importo di € 5,29 per giorno di lavoro (esenzione dalla contribuzione fino ad € 5,29 per ogni giornata lavorativa). |
Indennità di panatica per i lavoratori marittimi |
È imponibile il valore nominale del buono pasto che eccede l'importo di € 5,29 per giorno di lavoro (esenzione dalla contribuzione fino ad € 5,29 per ogni giornata lavorativa). |
Erogazione in denaro di indennità sostitutiva di mensa |
È imponibile per l'importo che eccede € 5,29 È ammessa solo nei seguenti casi:
Non è ammessa alcuna erogazione in denaro in tutti gli altri casi. |
L'esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa dalla retribuzione imponibile fino a € 5,29 giornalieri riguarda:
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Altri servizi forniti ai dipendenti |
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Tipologia del servizio |
Retribuzione imponibile |
Indumento di lavoro costituente strumento necessario di lavoro. |
Il valore dell'indumento non costituisce elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi. |
Servizio di trasporto consistente nella messa a disposizione a favore dei dipendenti da parte del datore di lavoro di un mezzo di trasporto da e verso l'azienda.
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Non partecipa alla formazione del retribuzione imponibile il costo del servizio di trasporto collettivo erogato dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti sia direttamente che tramite terzi anche esercenti di un pubblico servizio. N.B.: concorre alla formazione della retribuzione imponibile l'erogazione di una indennità sostitutiva del servizio. |
Il datore di lavoro può offrire ai dipendenti servizi a carattere sociale utili a migliorare la qualità della vita di quest'ultimi nonché dei loro familiari. In tal senso il legislatore ha previsto, per tali benefici, la esclusione dalla base imponibile contributiva.
È escluso dalla base imponibile (art. 1, comma 190, L. n. 208/2015):
Nota Bene: l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire anche attraverso documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale.
Per i lavoratori dipendenti sono previste tre diverse forme di previdenza o assistenza integrativa:
Versamenti a fondi di previdenza, assistenza sanitaria ed assicurazioni |
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Tipologia di versamento |
Retribuzione imponibile |
Accantonamenti presso Casse, Fondi e Gestioni* per la previdenza complementare e a Casse, Fondi e Gestioni di previdenza e assistenza integrativa. |
Sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi senza limiti di importo; Sono soggette ad uno specifico contributo di solidarietà.**
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Polizze assicurative per rischi extraprofessionali:
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Sono assoggettate a contribuzione.
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Polizze per rischi professionali. |
100% esenti da contribuzione (compreso il contributo di solidarietà del 10%). |
* Dal 1° gennaio 1998 la disciplina descritta si applica anche agli accantonamenti presso Casse, Fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contrattuali aventi finalità solidaristiche che gestiscono Casse per il sostegno alla retribuzione, il cui intervento consente la corresponsione di trattamenti economici ai lavoratori in determinati casi di difficoltà nel processo produttivo. |
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** Contributi di solidarietà. Sulle somme versate a favore dei Fondi, ad eccezione delle quote di accantonamento del TFR destinate alla previdenza complementare, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo di solidarietà pari al 10% della quota a proprio carico. In particolare, il contributo viene calcolato (base imponibile) sugli importi delle contribuzioni o delle somme versate dal datore di lavoro a Fondi, Casse, Gestioni e forme assicurative dichiarate esenti dall'imponibile previdenziale. Il contributo di solidarietà è dovuto anche per le categorie assicurative sulla base di retribuzioni convenzionali e per gli apprendisti in misura intera. Il contributo, per la sua natura di “solidarietà”:
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Il datore di lavoro mensilmente deve calcolare, sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori alle proprie dipendenze, i contributi previdenziali applicando le aliquote stabilite per legge e tenendo presente che una parte dei contributi rimarrà a carico del lavoratore.
Pertanto, il datore di lavoro provvede in sede di computo delle competenze mensili del dipendente a trattenere le quote di contribuzione a carico del medesimo, calcolando contestualmente i contributi a proprio carico.
Per il calcolo corretto dei contributi occorre tener presente alcune regole e limiti imposti dalla legge.
La legge impone infatti alcuni limiti da osservare:
Le leggi, i regolamenti e i contratti collettivi, ancorché accordi collettivi e contratti individuali, stabiliscono, per la generalità dei lavoratori dipendenti, un limite minimo di retribuzione sulla quale applicare l'aliquota contributiva stabilita per ciascun settore di appartenenza del datore di lavoro.
Quando la retribuzione imponibile risulta inferiore a quella stabilita dall'INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare i contributi su quest'ultimo importo. È l'INPS quindi che, con cadenza annuale, determina un valore minimo di retribuzione a cui tutti i datori di lavoro devono attenersi per il calcolo dei contributi. Il minimale ha validità di un anno.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La contribuzione previdenziale e assistenziale per la generalità dei lavoratori dipendenti è calcolata su imponibili giornalieri stabiliti dalla legge.
La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera.
Art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989 |
“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. |
In forza di tale disposto, tutti i datori di lavoro sono obbligati, per il calcolo e versamento della contribuzione, all'applicazione dei trattamenti retributivi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, dalle organizzazioni sindacali e dalla legge.
Il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, deve quindi essere adeguato al limite minimo di retribuzione giornaliera, quando inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In evidenza: Criteri di determinazione del minimale Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti |
L'INPS determina il minimale tenendo conto dell'aumento ISTAT del costo della vita e del nuovo minimo di pensione. Il minimale non può essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione INPS ed è espresso in valori giornalieri. |
Minimale anno 2018 (INPS, Circolare 26 gennaio 2018, n. 13) |
|
Trattamento minimo mensile di pensione |
€ 507,42 |
Minimale giornaliero (9,50% del trattamento minimo di pensione = 501,89 x 9,50% |
€ 48,20 |
Minimale anno 2019 (Circ. INPS n.6 del 25 gennaio 2019) |
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Trattamento minimo mensile di pensione |
€ 513,01 |
Minimale giornaliero (9,50% del trattamento minimo di pensione = 513.01 x 9,50% |
€ 48.74 |
Nota Bene: non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo.
Particolari tipologie di società
Per i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione imponibile è determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale.
Per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35, D.P.R. n. 797/1955 per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, si applicano le norme previste per la generalità dei lavoratori, comprese quelle relative al minimale di retribuzione giornaliera. La retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione.
In evidenza: come calcolare il minimale |
Il datore di lavoro deve moltiplicare il valore del minimale giornaliero per il numero di giorni (convenzionale) pari a 26. Il calcolo dei contributi andrà effettuato sul maggior importo tra il minimale così calcolato e la retribuzione lorda scaturita dall'effettivo calcolo delle competenze mensili.
In caso di assenze da parte del lavoratore, per le assenze non retribuite il minimale mensile si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per il numero dei giorni retribuiti totalmente e per le assenze retribuite con indennità a carico degli istituti previdenziali (malattia e/o infortunio), il minimale non viene applicato sugli importi che il datore di lavoro corrisponde a titolo di integrazione di indennità a carico dell'INPS e/o dell'INAIL. |
I valori minimi di retribuzione giornaliera, stabiliti dal legislatore per diversi settori, sono rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita e anch'essi vengono adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.
Valori minimi di retribuzione giornaliera - anno 2018 |
|
|
Industria |
Dirigente |
€ 133.34 |
Impiegato |
€ 48.20 |
|
Operaio |
€ 48.20 |
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Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni |
Dirigente |
€ 101.38 |
Impiegato |
€ 48.27 |
|
Operaio |
€ 48.20 |
|
Artigianato |
Dirigente |
--------- |
Impiegato |
€ 48.20 |
|
Operaio |
€ 48.20 |
|
Agricoltura |
Dirigente |
€ 106.69 |
Impiegato |
€ 56.26 |
|
Operaio |
€ 42.88 |
|
Crediti, assicurazioni e servizi |
Dirigente |
€ 133.34 |
Impiegato |
€ 48.20 |
|
Operaio |
€ 48.20 |
|
Commercio |
Dirigente |
€ 133.34 |
Impiegato |
€ 48.20 |
|
Operaio |
€ 48.20 |
Nota bene: Non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimi.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali è disposto dall'art. 1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981.
La misura della retribuzione minima giornaliera per i salari medi convenzionali (da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat) per il 2018 è pari a € 26,78.
Misure delle retribuzioni minime |
Anno 2017 |
Anno 2018 |
Anno 2019 |
Retribuzione convenzionale |
€ 26,49 |
€ 26,78 |
€ 27,07 |
Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca |
€ 26,49 |
€ 26,78 |
€ 27,07 |
Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
|
€ 26,49 |
€ 26,78 |
€ 27,07 |
Soci delle cooperative della piccola pesca (€ 26.49 x 25gg) |
€ 662,00 |
€ 670,00 |
€ 677,00 |
Retribuzione minima giornaliera per i lavoranti a domicilio |
€ 26,49 da ragguagliare ad € 47,68 |
€ 26,78 da ragguagliare a 48,20 |
€ 27,07 da ragguagliare a € 48,74 |
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti a tempo parziale la retribuzione deve essere ragguagliata al minimale imponibile se inferiore.
L'art. 9, D.Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Procedimento di calcolo del minimale
Orario settimanali |
Retribuzione minima oraria |
40 ore |
€ 48,74 x 6/40=€ 7,31
|
36 ore |
€ 47,74 x 5/36 = € 6,77
|
Pertanto, nell'ipotesi di un lavoratore a tempo parziale con orario settimanale contrattuale pari a 40 ore e con orario part-time pari a 5 ore al giorno la retribuzione giornaliera minima sarà così calcolata: € 48,74 x 6 /40 = € 7,31 x 5h = € 36,55 |
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Per l'anno 2019 detto limite è pari al 40% del trattamento minimo di pensione di € 513,01 pari quindi ad una retribuzione settimanale di € 205,20. Il limite annuo per l'accredito dei contributi scaturisce dal prodotto della retribuzione settimanale per il numero convenzionale di settimane pari a 52:
205,20 x 52 = 10.670,00
Il prodotto viene arrotondato all'unità
Trattamento minimo di pensione |
531,01 |
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%) |
205,20 |
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità |
10.670,00 |
Per il calcolo dei contributi, generalmente non è fissato alcun massimale di retribuzione imponibile.
In alcuni casi l'INPS ha fissato un massimale:
In entrambi i casi, l'INPS fissa annualmente un massimale di retribuzione assoggettabile a contributi.
Per il 2019 tale massimale è fissato in € 102.543,00.
L'importo del massimale non è frazionabile mensilmente e, pertanto, occorre sempre far riferimento al medesimo anche se l'anno è stato parzialmente retribuito.
In tal senso, il datore di lavoro ogni mese calcolerà i contributi sull'intera retribuzione fino al raggiungimento del massimale. Dal mese di raggiungimento del massimale in poi, la contribuzione non sarà più dovuta o sarà dovuta per le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale.
Quando si succedono due o più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite nei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale; sarà il dipendente a dover informare il datore di lavoro sulle retribuzioni ricevute in precedenza, consegnando a quest'ultimo la certificazione delle retribuzioni percepite.
In caso di due rapporti di lavoro simultanei, le relative retribuzioni si cumulano e i due datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Nel mese in cui il massimale viene superato, entrambi i datori di lavoro dovranno ridurre la quota di retribuzione imponibile fino al raggiungimento del massimale stesso.
Dovrà sempre essere il lavoratore ad informare e a documentare i datori di lavoro circa la retribuzione corrisposta dai medesimi per poter effettuare correttamente il calcolo del corretto imponibile contributivo.
Criteri di calcolo del massimale |
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, e rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. |
Massimale annuo della base contributiva |
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Anno 2019 |
€ 102.543,00 |
Massimale annuo della base contributiva previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. ex art. 3-bis, c. 11 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i |
|
Anno 2019 |
€ 186.919,00 |
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile (lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995.)
Anno 2019
Fasce di retribuzione giornaliera |
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile |
Giorni di contribuzione accreditati |
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da Euro |
ad Euro |
Euro |
|
748,01 |
1.496,00 |
748,00 |
1 |
1.496,01 |
3.740,00 |
1.496,00 |
2 |
3.740,01 |
5.984,00 |
2.244,00 |
3 |
5.984,01 |
8.228,00 |
2.992,00 |
4 |
8.228,01 |
10.472,00 |
3.740,00 |
5 |
10.472,01 |
13.464,00 |
4.488,00 |
6 |
13.464,01 |
16.456,00 |
5.236,00 |
7 |
16.456,01 |
In poi |
5.984,00 |
8 |
Sportivi professionisti
Sportivi professionisti: valori per l'anno 2019 per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri |
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Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
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Massimale |
€ 102.543,00 |
Contributo di solidarietà
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aliquota: 1,5% - 0,75% a carico del datore di lavoro - 0,75% a carico del lavoratore Dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 102.543,00 e fino all'importo annuo di euro 747.540,00
N.B.: a decorrere dall'1.1.2020, l'aliquota sarà pari a 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
|
|
Aliquota aggiuntiva |
Aliquota: 1% - a carico del lavoratore Si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2019 l'importo fissato è di € 47.143,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € € 3.929,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 102.543,00) L'applicazione del contributo aggiuntivo non tiene conto del superamento del tetto minimo di € 47.173,00 considerato che, a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso si può effettuare il conguaglio. |
|
Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31.12.1995.
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Massimale giornaliero |
€ 325,00 (massimale annuo/312).
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Contributo di solidarietà |
aliquota: 1,5% - 0,75% a carico del datore di lavoro - 0,75% a carico del lavoratore Dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 329,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.396,00 |
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Aliquota aggiuntiva |
Aliquota: 1% - a carico del lavoratore Si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2019, l'importo di € 151,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 329,00. L'applicazione del contributo aggiuntivo non tiene conto del superamento del tetto minimo di € 47.173,00 considerato che, a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso si può effettuare il conguaglio.
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Lavoratori dello Spettacolo
Valori per l'anno 2019 per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri |
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Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
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Massimale |
€ 102.543,00 |
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Contributo di solidarietà
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aliquota: 5% - 2.50% a carico del datore di lavoro - 2.50% a carico del lavoratore
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Aliquota aggiuntiva |
Aliquota: 1% - a carico del lavoratore Si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2019 l'importo fissato è di € 47.143,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € € 3.929,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 102.543,00) L'applicazione del contributo aggiuntivo non tiene conto del superamento del tetto minimo di € 47.173,00 considerato che, a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso si può effettuare il conguaglio. |
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Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31.12.1995.
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Massimale retribuzione giornaliera imponibile |
€ 748,00. Anno 2019
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Contributo di solidarietà |
aliquota: 5% - 2.50% a carico del datore di lavoro - 2.50% a carico del lavoratore Dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione |
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Aliquota aggiuntiva |
Aliquota: 1% - a carico del lavoratore Si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2019, l'importo di € 151,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo alle fasce di retribuzione. L'applicazione del contributo aggiuntivo non tiene conto del superamento del tetto minimo di € 47.173,00 considerato che, a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso si può effettuare il conguaglio.
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Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato |
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anno 2019 |
€ 67,14 |
Le aliquote contributive sono le percentuali da applicare alla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi, sia a carico dell'azienda che dei dipendenti.
Le aliquote sono composte da tutte le voci che contraddistinguono le diverse gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Alcune voci sono dovute in misura diversa a seconda del settore economico di appartenenza, altre sono dovute in base alle dimensioni occupazionali.
Le voci che compongono le aliquote a carico del datore di lavoro, rappresentano i contributi a copertura delle seguenti assicurazioni:
I contributi CIG, CIGS e mobilità variano a seconda della dimensione occupazionale.
A carico del lavoratore risultano le seguenti voci:
N.b.: per i regimi pensionistici che non superano l'aliquota del 10% (a carico del lavoratore) è dovuta una ulteriore contribuzione pari all'1% calcolata sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per il 2019 è pari a € 47.143,00 che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.929,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 102.543,00)
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Le aliquote contributive descritte, in vigore per la generalità dei rapporti di lavoro, non si applicano all'apprendistato.
Modalità di calcolo
Imponibile contributivo (arrotondato all'unità di euro superiore se la frazione è pari o superiore ai cinquanta centesimi, oppure all'unità di euro inferiore se la frazione non raggiunge i cinquanta centesimi) |
X |
Aliquota corrispondente al settore o al ramo di attività di appartenenza del datore di lavoro (con eventuale suddivisione dimensionale) |
N.B.: Qualora l'ammontare dell'imponibile contributivo accertato sia inferiore al minimale e non sussista una delle cause che determinano l'esclusione del minimale, i contributi devono essere calcolati sul valore minimale corrispondente. |
FOCUS Modalità di calcolo in caso di malattia, maternità e infortunio |
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In determinate situazioni, il calcolo dei contributi avviene secondo criteri diversi rispetto alla regola generale sopra esposta. Quando si è in presenza di assenze che prevedono il pagamento dei trattamenti economici a carico degli istituti previdenziali e assistenziali (malattia, maternità e infortunio), i contratti collettivi statuiscono l'integrazione da parte degli enti previdenziali della retribuzione fino alla concorrenza della retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione.
In questi casi occorre determinare l'importo che il datore di lavoro deve aggiungere all'indennità riconosciuta dall'INPS, tendendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi.
Il datore dovrà, quindi, calcolare l'integrazione tenendo conto di calcolare il maggior valore dell'indennità a carico dell'Istituto di previdenza con un coefficiente detto ”coefficiente di lordizzazione”. Tale coefficiente serve a ridurre l'integrazione a carico del datore di lavoro per evitare che il dipendente percepisca di più durante la malattia rispetto a quando è in servizio.
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Denuncia contributiva mensile
Fino al 31 dicembre 2009, il datore di lavoro provvedeva alla denuncia contributiva mensile inviando all'INPS:
Dal 1° gennaio 2010 è operativa la procedura telematica “Uniemens individuale”, con la quale si trasmette in modo unitario i flussi contributivi e retributivi dei singoli lavoratori.
L'Uniemens raccoglie quindi i dati, per ogni singolo lavoratore, relativi a:
Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia Uniemens in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui la denuncia si riferisce.
Una volta determinatone l'ammontare, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi complessivamente dovuti per tutti i lavoratori dipendenti in forza all'azienda. In caso di lavoratori distaccati presso un altro datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi grava sul datore di lavoro distaccante.
L'obbligo di pagamento dei contributi sorge al momento in cui spetta il diritto a percepire una retribuzione. L'obbligo sussiste anche quando le retribuzioni non vengono pagate per causa imputabile al datore di lavoro. A nulla vale il fatto che il datore di lavoro versi in uno stato di crisi finanziaria o di dissesto. In tal senso infatti prevale il diritto alla posizione previdenziale strettamente correlato alla durata del proprio rapporto di lavoro e non derogabile per ragioni contingenti.
Il datore di lavoro, in caso di mancato pagamento dei contributi, sarà assoggettato a particolari sanzioni. Il datore di lavoro è civilmente e penalmente responsabile dell'obbligo di versamento dei contributi con le modalità e alle condizioni stabilite dalle leggi.
Il dipendente ha facoltà di verificare l'avvenuto versamento dei contributi mediante l'attestazione annuale rilasciata dal datore di lavoro, oppure richiedendo un estratto contributivo all'INPS.
Il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi anche se il rapporto di lavoro scaturisce da un contratto di lavoro illegittimo ed irregolare. Si prenda, ad esempio, il caso in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Aldilà dell'illecito penale cui incorre, il datore di lavoro deve pagare la prestazione di lavoro al lavoratore e i conseguenti contributi.
Il datore di lavoro versa, a mezzo modello F24, mensilmente, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva mensile, l'importo dei contributi dovuti in totale (sia per la quota a carico del lavoratore per la quale sussiste l'istituto della rivalsa direttamente in busta paga, che per la quota a proprio carico).
Per quanto riguarda l'istituto della rivalsa, il datore di lavoro nel calcolo della retribuzione netta dovrà sottrarre l'importo di contributi a carico del lavoratore anche quando si tratta di somme arretrate determinate dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Quando le somme arretrate dipendono da errori di calcolo imputabili al datore di lavoro, non è ammesso l'istituto della rivalsa.
La dilazione dei pagamenti
In alcuni casi la legge dispone la possibilità di sospendere o dilazionare o ancora di rateizzare i pagamenti dei contributi. Ovviamente in questi casi non scatta il regime sanzionatorio, ma sono dovuti gli interessi.
Particolari casi di differimento dei pagamenti |
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Provvedimento |
Casistica |
Sospensione a seguito di provvedimento amministrativo
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Eventi particolari, disastri ambientali (terremoto, alluvioni, ecc.). |
Differimento per ferie collettive |
Si può chiedere il differimento dei pagamenti dei contributi in caso di chiusura per ferie.
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Rateazione |
L'INPS può concedere la possibilità di rateizzare la posizione debitoria dell'azienda per contributi (anche per eventuali sanzioni) in caso di comprovate e temporanee difficoltà finanziarie. Crediti INPS in fase amministrativa: la rateazione è concessa dall'INPS previa domanda. |
Focus: differimento per ferie collettive |
Il datore di lavoro ha la facoltà di chiedere all'INPS un differimento a seguito di chiusura estiva per ferie. Il differimento per ferie può essere richiesto una sola volta nel corso di un anno solare, previa domanda da presentarsi entro il mese di maggio dell'anno in cui si deve procedere al differimento.
La domanda di differimento all'INPS deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i seguenti canali:
A seguito della domanda, il Comitato provinciale dell'INPS autorizza il differimento e contro un eventuale rifiuto è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione dell'INPS.
Il mese di scadenza della domanda è sempre il medesimo (maggio) anche quando la chiusura per ferie non coincide con la “consueta” chiusura estiva. Il termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento.
Ferie a cavallo di due mesi: anche in tal caso è consentito il differimento, ma solo per il mese di pagamento dei contributi in cui ricade la maggior parte del periodo feriale. Sulla somma versata con differimento l'azienda deve corrispondere gli “interessi di differimento”. |
Rateazione dei contributi – Piano di rateazione principale
L'INPS può concedere la possibilità di rateizzare la posizione debitoria dell'azienda per contributi (anche per eventuali sanzioni) in caso di comprovate e temporanee difficoltà finanziarie.
Quando i crediti sono ancora in fase amministrativa, l'azienda può richiedere all'INPS la rateizzazione fino a 24 mesi.
In particolari casi l'azienda può essere autorizzata ad una maggiore dilazione (fino a 60 mesi) dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. L'INPS è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'estensione della rateizzazione fino a 36 rate (competenza: Ministero del Lavoro).
Ipotesi di Rateizzazione dei contributi |
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INPS |
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Ministero del Lavoro (di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze) |
Autorizza con decreto la dilazione di pagamento fino a 60 mesi. |
Ipotesi di mancato pagamento per:
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Ministero del Lavoro (di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze) |
Autorizza con decreto la dilazione di pagamento fino a 36 mesi. |
Cause:
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Procedura di rateizzazione |
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Domanda |
Il debitore deve presentare la domanda di rateizzazione all'INPS con modalità telematica, indicando tutti i debiti contributivi accertati alla data di presentazione della medesima. La domanda di rateazione viene valutata sulla base dei dati riportati nell'estratto contributivo e non può essere modificata dopo la sua sottoscrizione da parte del debitore.
La domanda è respinta se non contiene tutti i debiti contributivi maturati in fase amministrativa nei confronti di tutte le Gestioni dell'INPS.
L'INPS, nel termine di 15 giorni, definisce l'esito della domanda con provvedimento motivato.
N.B.: la revoca della rateizzazione comporta l'emissione di avviso di addebito da parte dell'Istituto e contestuale richiesta all'Agente della riscossione della successiva attività di recupero.
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Rateizzazione dei contributi a carico dei lavoratori |
Il datore di lavoro può rateizzare anche la dilazione di pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. L'Istituto ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria l'omesso versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori, se il datore di lavoro non provvede al versamento, nel termine di 3 mesi, di un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori. Se provvede non è punibile per il reato di omesso versamento delle ritenute contributive. Se non provvede potrà comunque regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute. |
Nell'ambito della rateizzazione, il datore di lavoro che si trova in una situazione di momentanea carenza di liquidità, può accedere ad un piano di rateazione breve che possa consentire il pagamento della contribuzione corrente senza incorrere nella revoca della rateizzazione “principale”.
Generalmente la rateazione breve viene concessa per un periodo non superiore ai 6 mesi. In tal modo il contribuente ha modo di poter adempiere al versamento delle rate accordate in via principale e allo stesso tempo versare regolarmente la contribuzione corrente.
La rateazione breve può essere utilizzata una sola volta nel corso della rateazione principale.
Rateazione breve – periodo dilazionabile |
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Debitore |
Periodo massimo dilazionabile |
Datore di lavoro |
3 mesi |
Lavoratori autonomi |
1 rata per trimestre |
Il mancato versamento o il versamento parziale di una delle rate determinate nel piano di rateazione breve provoca anche la revoca della rateazione principale.
In tal senso il debito residuo sia della rateazione principale che di quella breve sarà richiesto dall'Istituto mediante avviso di addebito consegnato per l'attività di recupero al competente agente della riscossione.
FOCUS L'avviso di addebito |
L'avviso di addebito è il documento con il quale l'INPS riscuote i contributi. L'avviso di addebito così come configurato ha valore di titolo esecutivo.
L'avviso di addebito deve essere notificato al debitore a mezzo di:
L'avviso di addebito deve contenere:
La mancanza di una sola delle sopra descritte condizioni comporta la nullità dell'avviso.
L'avviso di addebito deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
Con l'avviso di addebito si intima ad adempiere al pagamento delle somme a debito entro il termine perentorio di 60 giorni; l'avviso deve altresì contenere l'avvertenza che il mancato pagamento del debito comporterà l'automatica procedura di espropriazione forzata da parte dell'Agente della Riscossione.
Alla notifica al debitore segue la trasmissione dell'avviso di addebito, da parte dell'INPS, all'Agente di Riscossione competente. La trasmissione dell'avviso all'Agente della Riscossione comporta l'impossibilità, da parte dell'INPS, di sospendere gli effetti dell'avviso anche a seguito di proposizione di ricorso amministrativo.
Entro il termine di 40 giorni dalla notifica, il debitore può fare opposizione all'avviso di addebito. La proposizione dell'opposizione avviene dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede INPS che ha emesso l'avviso di addebito.
Ricorso amministrativo prima della formazione dell'avviso di addebito Per i debiti accertati successivamente ad una verifica ispettiva o a seguito di accertamento di ufficio, l'INPS può intimare al contribuente di adempiere al pagamento delle somme nel termine di 10 giorni dalla data della notifica prima di formare l'avviso di addebito. Avverso l'atto notificato e nei medesimi termini (entro 9 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida) il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l'atto notificato.
Nel caso di crediti rilevati a seguito di verifica ispettiva o di accertamento d'ufficio notificato con lettera di diffida, prima della formazione dell'avviso di addebito l'INPS intima al contribuente di adempiere il pagamento delle somme dovute entro 9 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida. Entro lo stesso termine, il soggetto intimato può proporre il ricorso amministrativo avverso l'atto notificato. Al ricorso non presentato nei termini ovvero al rigetto del ricorso seguirà la formazione dell'avviso di addebito.
L'accoglimento del ricorso ha come conseguenza l'annullamento dei debiti da parte dell'Istituto. |
Tasso BCE maggiorato del 6%.
Nota Bene: il tasso applicato alla data della concessione della dilazione non varia per tutta la durata della medesima dilazione, anche nel caso in cui successivi provvedimenti ministeriali o legislativi hanno determinato una variazione (in aumento o in diminuzione) del tasso.
Determinazione degli interessi = interesse giornaliero per numero giorni dilazione |
Interesse mensile = interesse annuo /12 |
Interesse giornaliero = interesse mensile /30 |
Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale, volto a punire il mancato pagamento dei contributi, prevede sanzioni civili e penali a seconda della gravità dei casi. In tal senso si distinguono le omissioni dai fenomeni di evasione contributiva.
Omissione contributiva:
Violazione
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Sanzione civile |
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Omissione |
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare può essere rilevato dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie. |
Somma maggiorata di interessi al tasso BCE + 5,5% entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti. |
Evasione |
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (omesso versamento non superiore all'importo mensile di € 2.582,28 ed inferiore al 50% dei contributi dovuti). |
Somma maggiorata del 30% entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti. |
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, denunciato spontaneamente prima di contestazioni da parte dell'ente impositore ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 gg. dalla denuncia medesima. |
Somma maggiorata di interessi al tasso BCE + 5,5% entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti. |
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Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, riconosciuto successivamente. |
Somma maggiorata di interessi al tasso BCE + 5,5% entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti. |
Violazione
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Sanzione penale |
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Evasione |
Mancato versamento di contributi o premi e registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero con omesso versamento superiore all'importo mensile di € 2.582,28 e non inferiore al 50% dei contributi dovuti.
N.B.: si devono verificare entrambe le condizioni contemporaneamente. |
Reclusione fino a due anni. |
Mancato versamento di contributi a carico del lavoratore ritenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione imponibile ivi comprese le trattenute ai pensionati che lavorano. Importo inferiore o pari a € 10.000 annui. |
Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000 (applicabile per le condotte poste in essere dal 6 febbraio 2016 ovvero in data antecedente se il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili – Ministero del Lavoro, Circolare 5 febbraio 2016). |
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Mancato versamento di contributi a carico del lavoratore ritenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione imponibile ivi comprese le trattenute ai pensionati che lavorano. Importo superiore a € 10.000 annui. |
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a € 1032,00. |
In relazione alle scritture contabili e alle voci di bilancio, i contributi previdenziali e assicurativi vanno registrati sotto la voce oneri sociali che in bilancio va nel Conto Economico sotto la voce B.9.b.
La scrittura contabile mensile per la rilevazione del costo per la previdenza e l'assistenza dei lavoratori dipendenti è la seguente:
xx/xx/xxxx |
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Oneri sociali |
B.9.b C.E. |
a |
Debiti v/INPS |
D.13 S.P. |
Pace contributiva
I lavoratori con contribuzione decorrente dal 1 gennaio 1996 potranno riscattare periodi di mancati versamenti per un massimo di cinque anni.
L'onere contributivo è detraibile al 50% dall'imposta lorda ripartita in cinque quote annuali costanti di pari importo. Nel caso in cui l'onere sia sostenuto dal datore di lavoro, lo stesso sarà deducibile dal reddito d'impresa (o dal reddito di lavoro autonomo).
Il riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili senza applicazione di interessi (le rate non devono essere di importo inferiore a 30 euro). I lavoratori, fino a 45 anni, hanno la facoltà di riscattare la laurea in modo agevolato.
Nota Bene- Condizioni
Normativi:
Giurisprudenza:
Prassi: