Indennità per morte dipendente
26 Luglio 2023
Premessa In caso di morte del prestatore di lavoro, l'art. 2122 c.c. dispone che l'indennità sostitutiva del preavviso (indicata all'art. 2118 c.c.) ed il TFR (indicata all'art. 2120 c.c.) devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima; in alternativa, e sempre in mancanza delle persone indicate dall'art. 2122 c.c., il prestatore di lavoro può disporre delle indennità indicate mediante testamento. Infine, se gli aventi diritto non si accordano, la ripartizione delle indennità deve svolgersi secondo il bisogno di ciascuno. Introduzione Il legislatore opera una distinzione degli elementi retributivi maturati in costanza del rapporto di lavoro dal dipendente deceduto, tenendo separate le indennità di fine rapporto da ogni altro elemento maturato e non corrisposto. Secondo quanto disposto dall'art. 2122 c.c., infatti, il TFR maturato e non percepito dal dipendente deceduto, ed un importo pari all'indennità sostitutiva del preavviso, dovranno essere corrisposti dal datore di lavoro agli aventi diritto rispettando l'accordo raggiunto dagli stessi o, qualora manchi l'accordo, a discrezione del datore, rispettando il bisogno di ciascuno. Gli aventi diritto identificati dal codice civile sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Ove manchino gli aventi diritto le stesse indennità dovranno essere corrisposte:
Ogni altro compenso diverso dal TFR e dall'indennità sostitutiva del preavviso, maturato e non percepito dal lavoratore defunto, come ad esempio la retribuzione dell'ultimo periodo di paga non concluso, i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, ecc., dovrà essere cumulato nell'asse ereditario ed essere conseguentemente corrisposto agli eredi testamentari nella misura a ciascuno spettante. Aspetti fiscali La diretta conseguenza di quanto detto sopra è che in caso di decesso del lavoratore dipendente sono previste diverse modalità di tassazione a seconda che si tratti delle somme già corrisposte al lavoratore o di somme spettanti agli eredi. I redditi da lavoro dipendente maturati dal de cuius, infatti, sono assoggettati a tassazione con la consueta procedura:
Questi importi, gravati sia dei contributi del datore di lavoro che di quelli del dipendente, devono essere compresi nel modello UniEMens dell'ultimo periodo di paga del dipendente deceduto. Una volta individuati correttamente gli aventi diritto ai quali corrispondere l'indennità di fine rapporto e gli eredi ai quali corrispondere, per successione, ogni altro emolumento e definiti in apposita busta paga (intestata al dipendente ceduto) gli importi lordi e le ritenute per TFR e indennità del mancato preavviso e per ogni altro emolumento spettante, il datore di lavoro provvede a dare a ciascuno la percentuale spettante del netto che ne risulta unitariamente a copia dello stesso prospetto paga. Se, per cause non proprie, il datore di lavoro non riesce a corrispondere tempestivamente le somme dovute agli aventi diritto o agli eredi, queste potranno essere depositate in un apposito conto corrente bancario o postale vincolato, e ne sarà data comunicazione agli interessati. Ciò permette al datore di lavoro di cautelarsi contro eventuali successive richieste per interessi e/o rivalutazioni; operando in tal modo, infatti, non si dovranno corrispondere altre somme diverse ed ulteriori rispetto all'interesse maturato sul conto medesimo, anche se questo dovesse risultare inferiore rispetto all'interesse legale.
Adempimenti Somme messe in pagamento, anche se materialmente non riscosse dal lavoratore, prima del decesso con effettivo versamento della ritenuta d'acconto. Per tali somme il datore di lavoro deve rilasciare un CUD intestato al lavoratore deceduto indicante:
Il calcolo dell'esatto ammontare avverrà in sede di dichiarazione dei redditi redatta a nome del lavoratore deceduto alla cui presentazione è tenuto uno degli eredi ai sensi del d.P.R. n. 600/73. Somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione Le seguenti somme devono essere assoggettate a tassazione separata in capo agli eredi:
Il datore di lavoro deve poi:
Le somme in questione risultano assoggettabili a tutte le ritenute previdenziali. Il CUD deve contenere:
Competenze maturate in costanza di rapporto Le competenze maturate in costanza di rapporto (quali, ad es. premi di produttività e straordinari) andranno tassate con aliquota del 10% a titolo di imposta sostitutiva. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/08 ha previsto l'applicazione della c.d. detassazione (alle condizioni normative previste in capo al de cuius) anche per le erogazioni agli eredi. L'applicazione dell'aliquota sostitutiva nella misura del 10% deve essere applicata in presenza delle condizioni soggettive che consentono l'applicazione della agevolazione in capo al de cuius (e non in capo all'erede). Decesso e assistenza fiscale Il decesso del contribuente fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti del modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli acconti. Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione. Si ricorda che, in caso di conguaglio derivante da assistenza fiscale sospesa o non effettuata, nel modello 770 dovrà essere indicato il codice c (decesso). Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso Il datore deve:
Nel campo delle indennità di fine rapporto deve indicare la quota spettante riferita all'erede al quale la certificazione è destinata, mentre i restanti punti devono essere redatti con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto. Gli eredi predisporranno la loro dichiarazione dei redditi computando ai redditi da essi prodotti, anche gli importi ereditati. Sulla risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore non si applica il ticket NASPI istituito dall'art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Successione legittima Esistono quattro categorie di soggetti chiamati dalla legge a partecipare alla successione:
Fasi della successione Il trapasso dei rapporti giuridici del deceduto al suo o ai suoi eredi avviene attraverso tre fasi:
Sentenze in materia La sentenza della Cass. 1 giugno 1974, n. 1560 sancisce che il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso vengono acquisiti dagli aventi diritto come diritto proprio e personale, e non come diritto successorio; per questo motivo il datore di lavoro non può compensare suoi eventuali crediti con le indennità che deve pagare, eccezion fatta per le anticipazioni sul TFR effettuate durante il rapporto. La sentenza della Cass., 22 giugno 2000, n. 8496 afferma, invece, che l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore, pertanto devono essere considerate anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, le indennità sostitutive di mensa e di alloggio ed ogni altro compenso di carattere continuativo, quindi anche le mensilità aggiuntive (l'unica esclusione è rappresentata dai rimborsi spese). Riferimenti Normativi: Art. 565 ss. c.c. Art. 2122 c.c. Legge 28 giugno 2012, n. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR Prassi Per i recenti orientamenti sul tema, v. INPS, Circolare 26 luglio 2023, n. 70 INPS, Circolare 22 marzo 2013, n. 44 Agenzia delle Entrate, Circolare 22 ottobre 2008, n. 59 Giurisprudenza: Cass. civ., 22 giugno 2000, n. 8496 |