Indennità per morte dipendente

26 Luglio 2023

In caso di morte del prestatore di lavoro, l'art. 2122 c.c. dispone che l'indennità sostitutiva del preavviso (indicata all'art. 2118 c.c.) ed il TFR (indicata all'art. 2120 c.c.) devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Premessa

In caso di morte del prestatore di lavoro, l'art. 2122 c.c. dispone che l'indennità sostitutiva del preavviso (indicata all'art. 2118 c.c.) ed il TFR (indicata all'art. 2120 c.c.) devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima; in alternativa, e sempre in mancanza delle persone indicate dall'art. 2122 c.c., il prestatore di lavoro può disporre delle indennità indicate mediante testamento.

Infine, se gli aventi diritto non si accordano, la ripartizione delle indennità deve svolgersi secondo il bisogno di ciascuno.

Introduzione

Il legislatore opera una distinzione degli elementi retributivi maturati in costanza del rapporto di lavoro dal dipendente deceduto, tenendo separate le indennità di fine rapporto da ogni altro elemento maturato e non corrisposto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2122 c.c., infatti, il TFR maturato e non percepito dal dipendente deceduto, ed un importo pari all'indennità sostitutiva del preavviso, dovranno essere corrisposti dal datore di lavoro agli aventi diritto rispettando l'accordo raggiunto dagli stessi o, qualora manchi l'accordo, a discrezione del datore, rispettando il bisogno di ciascuno.

Gli aventi diritto identificati dal codice civile sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In evidenza: Parenti ed affini

Con esclusivo riferimento ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, ai sensi dell'art. 2122 Codice civile, gli stessi hanno diritto all'indennità in questione solo se questi vivevano a carico del lavoratore deceduto.

Il requisito della "vivenza a carico" corrisponde ad uno stato di fatto che non implica necessariamente né la convivenza, né la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico (di mantenimento) in capo al lavoratore deceduto. È quindi sufficiente che quest'ultimo abbia contribuito, sia pure parzialmente, ma in modo regolare al mantenimento dell'interessato.

La condizione della "vivenza a carico" esclude invece che possano considerarsi beneficiari dell'indennità di morte "i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo" quando siano solo concepiti.

Ove manchino gli aventi diritto le stesse indennità dovranno essere corrisposte:

  • nel rispetto della successione legittima (art. 565 ss. c.c.)
  • ovvero alle persone espressamente indicate dal defunto nel proprio testamento come beneficiarie di queste indennità.

In evidenza: aventi diritto minorenni

Se tra gli aventi diritto vi sono dei minori d'età è indispensabile l'intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite, in quanto potrebbero sussistere dei conflitti di interesse tra genitore e figli.

Ogni altro compenso diverso dal TFR e dall'indennità sostitutiva del preavviso, maturato e non percepito dal lavoratore defunto, come ad esempio la retribuzione dell'ultimo periodo di paga non concluso, i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, ecc., dovrà essere cumulato nell'asse ereditario ed essere conseguentemente corrisposto agli eredi testamentari nella misura a ciascuno spettante.

Aspetti fiscali

La diretta conseguenza di quanto detto sopra è che in caso di decesso del lavoratore dipendente sono previste diverse modalità di tassazione a seconda che si tratti delle somme già corrisposte al lavoratore o di somme spettanti agli eredi.

I redditi da lavoro dipendente maturati dal de cuius, infatti, sono assoggettati a tassazione con la consueta procedura:

  • tassazione ordinaria, per gli emolumenti retributivi correnti. Su questi redditi il datore di lavoro/sostituto d'imposta opera una ritenuta d'acconto determinata con aliquota stabilita per il primo scaglione. L'imposta quantificata unitariamente sull'ammontare complessivo, sarà attribuita a ciascun erede proporzionalmente alla quota di spettanza;
  • tassazione separata, di cui agli artt. 16, 17 e 18 del TUIR per TFR, gli emolumenti arretrati e l'indennità sostitutiva del preavviso. La tassazione è effettuata sull'intero importo e l'imposta sarà attribuita a ciascun erede proporzionalmente alla quota di spettanza.

In evidenza: determinazione imponibile previdenziale

Ai fini assistenziali e previdenziali il TFR non è imponibile, mentre è imponibile l'indennità di preavviso corrisposta ai superstiti del lavoratore deceduto.

Nessuna esclusione dall'imponibile previdenziale è prevista, invece, per gli altri emolumenti (quali la retribuzione dell'ultimo periodo di paga, i ratei di mensilità aggiuntive maturati e non percepiti, le indennità per ferie, ecc.), che spettano agli eredi per successione.

Questi importi, gravati sia dei contributi del datore di lavoro che di quelli del dipendente, devono essere compresi nel modello UniEMens dell'ultimo periodo di paga del dipendente deceduto.

Una volta individuati correttamente gli aventi diritto ai quali corrispondere l'indennità di fine rapporto e gli eredi ai quali corrispondere, per successione, ogni altro emolumento e definiti in apposita busta paga (intestata al dipendente ceduto) gli importi lordi e le ritenute per TFR e indennità del mancato preavviso e per ogni altro emolumento spettante, il datore di lavoro provvede a dare a ciascuno la percentuale spettante del netto che ne risulta unitariamente a copia dello stesso prospetto paga.

Se, per cause non proprie, il datore di lavoro non riesce a corrispondere tempestivamente le somme dovute agli aventi diritto o agli eredi, queste potranno essere depositate in un apposito conto corrente bancario o postale vincolato, e ne sarà data comunicazione agli interessati.

Ciò permette al datore di lavoro di cautelarsi contro eventuali successive richieste per interessi e/o rivalutazioni; operando in tal modo, infatti, non si dovranno corrispondere altre somme diverse ed ulteriori rispetto all'interesse maturato sul conto medesimo, anche se questo dovesse risultare inferiore rispetto all'interesse legale.

In evidenza: documentazione necessaria

Il datore per effettuare l'erogazione dell'indennità di preavviso, del Tfr maturato e delle altre competenze, necessita da parte degli eredi/aventi diritto, la presentazione della seguente documentazione:

· il certificato di morte;

· il certificato di stato di famiglia del lavoratore defunto;

· il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun beneficiario;

· l'atto notorio indicante gli aventi causa del defunto (oppure la dichiarazione sostitutiva da cui risultino i beneficiari)ovvero la copia autentica del verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo o di registrazione di testamento pubblico;

· il decreto del giudice tutelare in caso di minori e/o incapaci di intendere e volere;

· il certificato (o documento equivalente) dell'ufficio del registro competente, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, dove figura l'indicazione delle somme, beni o titoli caduti in successione. in alternativa, qualora in relazione alle vigenti norme fiscali gli interessati fossero esonerati dall'obbligo di presentare la predetta dichiarazione, l'attestazione per iscritto di tale circostanza.

Adempimenti

Somme messe in pagamento, anche se materialmente non riscosse dal lavoratore, prima del decesso con effettivo versamento della ritenuta d'acconto.

Per tali somme il datore di lavoro deve rilasciare un CUD intestato al lavoratore deceduto indicante:

  • gli importi effettivamente riscossi dal lavoratore;
  • gli importi sui quali il datore aveva operato e versato la ritenuta anche se non riscossi dal lavoratore;
  • le ritenute effettuate su tali importi e le detrazioni d'imposta spettanti fino alla data del decesso senza obbligo di effettuare il conguaglio.

Il calcolo dell'esatto ammontare avverrà in sede di dichiarazione dei redditi redatta a nome del lavoratore deceduto alla cui presentazione è tenuto uno degli eredi ai sensi del d.P.R. n. 600/73.

Somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione

Le seguenti somme devono essere assoggettate a tassazione separata in capo agli eredi:

  • retribuzione per le ore lavorate o comunque retribuite del mese in cui è avvenuto il decesso;
  • ratei di 13^ e di 14^ o dei premi annui in corso di maturazione, ratei di ferie, permessi, riduzione di orario, ecc. maturati e non goduti;
  • competenze arretrate;
  • ogni altro compenso se messo a disposizione del dipendente, ma per il quale non sia stata effettuata e versata la ritenuta d'acconto relativa.

Il datore di lavoro deve poi:

  • provvedere alla tassazione separatamente con la prima aliquota IRPEF (23%), in quanto poi sarà l'Agenzia delle Entrate a liquidare le imposte dovute;
  • certificare le somme corrisposte e le ritenute operate;
  • rilasciare una certificazione ad ogni erede del defunto.

Le somme in questione risultano assoggettabili a tutte le ritenute previdenziali.

Il CUD deve contenere:

  • i dati del datore;
  • i dati dell'erede nella casella dei percettori;
  • l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti;
  • le ritenute operate e le detrazioni effettuate;
  • i dati del deceduto e il suo numero di codice fiscale, la situazione di eredità o di erogazione di indennità in caso di morte (ciò va indicato nella casella delle annotazioni).

Competenze maturate in costanza di rapporto

Le competenze maturate in costanza di rapporto (quali, ad es. premi di produttività e straordinari) andranno tassate con aliquota del 10% a titolo di imposta sostitutiva.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/08 ha previsto l'applicazione della c.d. detassazione (alle condizioni normative previste in capo al de cuius) anche per le erogazioni agli eredi.

L'applicazione dell'aliquota sostitutiva nella misura del 10% deve essere applicata in presenza delle condizioni soggettive che consentono l'applicazione della agevolazione in capo al de cuius (e non in capo all'erede).

Decesso e assistenza fiscale

Il decesso del contribuente fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti del modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli acconti.

Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Si ricorda che, in caso di conguaglio derivante da assistenza fiscale sospesa o non effettuata, nel modello 770 dovrà essere indicato il codice c (decesso).

Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso

Il datore deve:

  • assoggettarle a tassazione separata come di consueto (art. 17 TUIR);
  • l'imposta così determinata è dovuta agli eredi in proporzione all'ammontare percepito da ciascuno;
  • redigere il CUD.

Nel campo delle indennità di fine rapporto deve indicare la quota spettante riferita all'erede al quale la certificazione è destinata, mentre i restanti punti devono essere redatti con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto.

Gli eredi predisporranno la loro dichiarazione dei redditi computando ai redditi da essi prodotti, anche gli importi ereditati. Sulla risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore non si applica il ticket NASPI istituito dall'art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

Successione legittima

Esistono quattro categorie di soggetti chiamati dalla legge a partecipare alla successione:

  1. PARENTI LEGITTIMI (figli legittimi, legittimati, adottivi): essi partecipano alla successione in parti uguali. Se non ci sono figli e ulteriori discendenti, vengono chiamati gli ascendenti legittimi, i fratelli, o le sorelle; se ci sono solo ascendenti legittimi, succedono il padre e la madre in parti uguali, in mancanza succedono altri ascendenti (es. nonno); se ci sono solo fratelli e sorelle, succedono in parti uguali; se ci sono genitori, fratelli e sorelle, tutti concorrono fra loro in parti uguali (ai genitori non meno della metà); in mancanza di figli, scendenti, fratelli, sorelle, vengono chiamati a succedere gli altri parenti collaterali fino al sesto grado;
  2. PARENTI NATURALI (figli naturali e genitori naturali): essi partecipano alla successione con modalità particolari;
  3. CONIUGE SUPERSTITE: succede se non si trova in stato di separazione legale a lui addebitata (assegno vitalizio in sostituzione degli alimenti che godeva). Il coniuge può concorrere con i figli legittimi e/o naturali, con gli scendenti legittimi e/o fratelli e sorelle, se mancano questi l'eredità è devoluta al coniuge;
  4. STATO: in via residuale, in mancanza di parenti legittimi o naturali e del coniuge.

Fasi della successione

Il trapasso dei rapporti giuridici del deceduto al suo o ai suoi eredi avviene attraverso tre fasi:

  1. apertura della successione che avviene al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, segna il momento in cui il patrimonio del deceduto rimane privo di titolare;
  2. delazione testamentaria (mediante testamento del deceduto) o legittima (dalla legge quando manca il testamento);
  3. acquisto dell'eredità che avviene mediante accettazione espressa (con dichiarazione) o tacita (ad esempio vendita di beni ricevuti).

Sentenze in materia

La sentenza della Cass. 1 giugno 1974, n. 1560 sancisce che il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso vengono acquisiti dagli aventi diritto come diritto proprio e personale, e non come diritto successorio; per questo motivo il datore di lavoro non può compensare suoi eventuali crediti con le indennità che deve pagare, eccezion fatta per le anticipazioni sul TFR effettuate durante il rapporto.

La sentenza della Cass., 22 giugno 2000, n. 8496 afferma, invece, che l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore, pertanto devono essere considerate anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, le indennità sostitutive di mensa e di alloggio ed ogni altro compenso di carattere continuativo, quindi anche le mensilità aggiuntive (l'unica esclusione è rappresentata dai rimborsi spese).

Riferimenti

Normativi:

Art. 565 ss. c.c.

Art. 2122 c.c.

Legge 28 giugno 2012, n. 92

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v. INPS, Circolare 26 luglio 2023, n. 70 

INPS, Circolare 22 marzo 2013, n. 44

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 ottobre 2008, n. 59

Giurisprudenza:

Cass. civ., 22 giugno 2000, n. 8496