La domanda di divorzio dell’interdetto giudiziale, non introdotta dal curatore speciale, è improponibile
05 Giugno 2015
La legittimazione processuale a promuovere per l'interdetto giudiziale il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio spetta solo al curatore speciale, in applicazione analogica dell'art. 4, quinto comma, l. n. 898, 1 dicembre 1970, disciplinante l'ipotesi di interdetto convenuto nel giudizio di divorzio. Ne consegue, quando il giudizio sia introdotto dal tutore, pur regolarmente autorizzato dal giudice tutelare, che l'improponibilità della azione determina la caducazione dell'ordinanza presidenziale emessa ex art. 4, ottavo comma, l. 898 del 1970, non trovando applicazione l'ultrattività prevista dall'art. 189, secondo comma, disp. att. c.p.c.. |