Rivalsa nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile

Antonio Bruno Serpetti
18 Aprile 2014

Il nuovo codice delle Assicurazioni (Cod. Ass.), introdotto con d.lgs. n. 209/2005, ha previsto la procedura c.d. del risarcimento o indennizzo diretto: tramite essa il danneggiato da infortunio stradale potrà chiedere il risarcimento del pregiudizio subito direttamente alla propria compagnia assicurativa. Come recita l'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, la compagnia assicuratrice così interpellata “è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”. La nuova procedura è entrata in vigore il 1 febbraio 2007: in caso di sinistro tra due veicoli, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati rivolgeranno pertanto la richiesta di risarcimento direttamente alla propria impresa di assicurazione e non più a quella del responsabile del sinistro.
Nozione

Il nuovo codice delle Assicurazioni (Cod. Ass.), introdotto con d.lgs. n. 209/2005, ha previsto la procedura c.d. del risarcimento o indennizzo diretto: tramite essa il danneggiato da infortunio stradale potrà chiedere il risarcimento del pregiudizio subito direttamente alla propria compagnia assicurativa. Come recita l'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, la compagnia assicuratrice così interpellata “è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.

La nuova procedura è entrata in vigore il 1 febbraio 2007: in caso di sinistro tra due veicoli, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati rivolgeranno pertanto la richiesta di risarcimento direttamente alla propria impresa di assicurazione e non più a quella del responsabile del sinistro.

In base alla precedente normativa (in vigore fino al 31 gennaio 2007), in caso di incidente con un altro veicolo che avesse causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona, e per il quale non ci fossero contestazioni sulla dinamica del sinistro, era possibile utilizzare una procedura di indennizzo diretto rivolgendosi direttamente alla propria compagnia assicurativa solamente se si presentava il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro (il c.d. “modulo blu” o “modulo CAI”) compilato e firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Dal 1 febbraio 2007 è entrata in vigore la procedura dell'indennizzo diretto attivabile anche in assenza del modulo blu.

Il Cod. Ass. non fornisce una regolamentazione completa della disciplina del nuovo istituto, bensì ne tratteggia solo i confini rinviando ad una fonte subordinata (d.P.R. n. 254/2006) la determinazione del funzionamento e le modalità del sistema.

Ambito di applicazione e operatività

Ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass. la procedura di risarcimento diretto opera in presenza dei seguenti presupposti:

  1. sinistro tra due veicoli a motore (identificati e assicurati per la r.c.a.);
  2. danni al veicolo, danni a cose trasportate di proprietà dell'assicurato o conducente;
  3. lesioni personali di lieve entità (pari o inferiori al 9% di danno biologico permanente – cd. “micropermanenti”) subiti dal conducente non responsabile.

Non si applica quindi la nuova procedura: ai sinistri verificatisi in assenza di scontro, dal momento che il regolamento di attuazione precisa che per “sinistro” deve intendersi la collisione tra due mezzi; ai sinistri multipli, laddove siano coinvolti più di due veicoli responsabili (es. nel tamponamento a catena); ai sinistri tra un veicolo e un pedone; tra un veicolo e una bici; né tra due veicoli e un pedone responsabile.

Non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, né al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato.

Il rapporto tra le imprese assicuratrici

L'assicurazione del danneggiato è obbligata in nome proprio ma per conto altrui (cioè per conto dell'assicurazione del responsabile) a risarcire i danni subiti dal proprio assicurato in virtù di una prescrizione inderogabile che la legge collega direttamente alla stipula dell'assicurazione r.c.a. nonché alla verificazione del sinistro.

Si tratta di un incarico di tipo ‘gestorio' e ‘liquidativo' (qualificabile come mandato ex lege, rectius l'impresa del danneggiato è mandataria dell'impresa del responsabile), che trova la sua fonte esclusiva nella legge e non nel consenso delle parti. L'onere della liquidazione è a carico dell'impresa dell'infortunato che è tenuta all'erogazione salva successiva compensazione dei rapporti con l'impresa del responsabile.

La compagnia dell'infortunato liquida un danno ‘per conto di chi spetta' (ovvero della compagnia del responsabile), e dovrà pertanto recuperare quanto corrispostole. Nella pratica, però, non recupererà esattamente la stessa somma liquidata al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e con meccanismi convenzionalmente stabiliti.

Per la liquidazione dei danni alla persona, sono previste delle franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, i cui costi medi vengono calcolati annualmente, sulla base dei risarcimenti corrisposti nell'anno precedente.

Per i danni a cose, le compensazioni avvengono sulla base di costi medi (che possono essere differenziati per macroaree, territorialmente omogenee, in numero non superiore a tre).

L'entità dell'indennizzo dovrà compensare il pregiudizio imputabile al responsabile, in ogni caso non potrà eccedere l'entità del risarcimento che in ogni caso incomberebbe sul responsabile.

L'art. 13 d.P.R. n. 254/2006, per agevolare tali valutazioni, prevede che le compagnie assicuratrici italiane stipulino tra loro, obbligatoriamente, una convenzione di cui dovranno altresì sostenere i costi. Le imprese assicuratrici con sede legale in altri stati membri dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica Italiana hanno facoltà di aderire alla convenzione.

Per la regolazione contabile dei rapporti economici, è prevista una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati, con requisiti di terzietà ed imparzialità, che svolge la propria attività in completa autonomia, rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi. Si occupa di sorvegliare la corretta applicazione delle compensazioni e di dirimere eventuali controversie.

L'A.N.I.A., associazione che raggruppa la totalità delle imprese assicuratrici italiane, in applicazione dell'art. 13 citato, ha emanato la C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), quale convenzione tra imprese assicuratrici con lo scopo di regolamentarne i rapporti in attuazione del sistema risarcitorio diretto.

L'art. 2 della C.A.R.D. prevede: “…L'adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che, operando in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi abbiano deciso di aderire al sistema di risarcimento diretto”.

Fra gli obblighi per le imprese assicuratrici aderenti alla CARD vi è quello di attivare tutti collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l'ente gestore della stanza di compensazione.

La compensazione e i rimborsi tra le imprese, infatti, devono avvenire sulla base di costi medi, calcolati annualmente in relazione ai risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni è competente il Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Per il ruolo di Gestore della Stanza di compensazione è stata designata la CONSAP e in data 31 gennaio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione ANIA – CONSAP, volta a regolare tutti i reciproci rapporti amministrativi, contabili ed informatici necessari al corretto funzionamento della Stanza.

L'ISVAP ha il compito di vigilare sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese medesime.

I criteri di graduazione della responsabilità

L'art. 150, comma 1, lett. a) Cod. Ass. delinea in via generale alcuni criteri di graduazione della responsabilità con l'obiettivo di uniformare e semplificare la valutazione del danno nella nuova procedura risarcitoria e, al contempo, di evitare squilibri nella regolazione dei rapporti e delle compensazioni tra gli assicuratori.
Il Regolamento, di cui all'allegato A d.P.R. 254/2006, ha fissato in concreto tali criteri di responsabilità, che tuttavia non costituiscono parametro esclusivo per la valutazione della condotta del conducente; ciascun sinistro andrà apprezzato in concreto tenendo conto di tutte le circostanze influenti sulla relativa dinamica; cioè la predeterminazione del grado di responsabilità dei conducenti così come prefissato nella allegata tabella non pregiudica le ragioni e gli interessi che il danneggiato potrà far valere nei confronti del responsabile secondo le norme generali.
Nella pratica però si tendono ad applicare i criteri prefissati per agevolare ed evitare valutazioni contrastanti rispetto al medesimo fatto ed ai medesimi soggetti coinvolti nel sinistro (FORTUNATO, La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica, Milano, 2007,31). Tali criteri trovano applicazione anche al di là del singolo sinistro tout court, cioè non sono limitati ai soli casi di risarcimento diretto (R. MAZZON, Le azioni a tutela del danneggiato da circolazione stradale, Giuffré, 2011).

Rapporto tra polizza assicurativa e responsabilità dell'assicurato

Nella procedura di risarcimento diretto assumono rilievo le due polizze, cioè i due contratti di assicurazione rca stipulati dal danneggiato e dal danneggiante con i rispettivi assicuratori.

Il primo contratto vale ad individuare l'impresa tenuta a gestire la pratica relativa al sinistro e ad anticipare l'indennizzo; il secondo contratto ha effetti ai fini della definitiva allocazione dei costi di gestione della procedura risarcitoria.

La nuova procedura determina l'instaurazione di un rapporto diretto e più stretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione di spese legali e di eventuali condotte opportunistiche; ciò dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza.

Le modalità della richiesta di risarcimento diretto

Il danneggiato non responsabile è tenuto a rivolgere la propria pretesa risarcitoria – sia in sede stragiudiziale sia nell'eventuale fase processuale – non più al responsabile civile ed alla rispettiva impresa di assicurazione, bensì alla propria compagnia, cioè all'impresa che ha stipulato la polizza concernente il veicolo danneggiato ovvero quello a bordo del quale si trovava il danneggiato.

La richiesta può essere inoltrata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite telegramma o fax. Il regolamento attuativo è aperto anche alla modalità telematica sempre che lo strumento dell'e.mail non sia espressamente escluso dal contratto. Si percepisce (in particolare, l'inciso “se non è escluso dal contratto”) una sorta di favor verso nuove forme di comunicazione tramite le quali formalizzare le richieste di risarcimento.

L'impresa destinataria della richiesta ne dà immediata comunicazione al responsabile del sinistro e al suo assicuratore.

L'impresa medesima, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni ‘per conto' dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione ed il danneggiato, da parte sua, deve rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Tale quietanza ha effetto liberatorio sia verso l'impresa solvens sia verso il responsabile e il suo assicuratore (ABRUGIATI, DI CIO', SERRAIOCCO, GIANNANDREA, Codice dell'assicurazione obbligatoria e della responsabilità civile, Giuffrè, 2009, pag. 208).

Qualora il danneggiato non intenda accettare, ed in effetti non accetti, la somma offertagli, la sua impresa dovrà in ogni caso corrispondergli, entro quindici giorni, la medesima somma che sarà imputata in conto del maggior danno eventuale.

Se all'esito dell'accertamento del danno l'assicuratore non provvede alla formulazione di un'offerta congrua, oppure comunichi i motivi ostativi al risarcimento, o ometta qualsivoglia comunicazione, il danneggiato potrà proporre l'azione giudiziale nei soli confronti della propria impresa di assicurazione (art. 149, comma 6, Cod. Ass.).

L'assicurazione del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio instauratosi e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo in tal modo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando sempre la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime.

La compagnia del danneggiato sostituisce in tutto e per tutto la compagnia del danneggiante nel processo liquidativo, assumendosene in proprio la gestione, “al posto” dell'assicuratore del responsabile. L'esercizio dell'azione diretta nei suoi confronti sottende un pieno ed autentico diritto sostanziale del danneggiato, esercitabile esclusivamente nei confronti del proprio assicuratore (e del responsabile civile) (HAZAN, Guida all'indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative, Giuffré, 2007).

Le spese di lite

Nella procedura di risarcimento diretto le spese legali sono escluse ex lege dal novero dei danni risarcibili da parte delle compagnie di assicurazione.

La non risarcibilità delle spese di assistenza legale stragiudiziale si basa su una presunzione iuris et de iure di mancanza di nesso causale tra l'illecito di cui all'art. 2054 c.c. e la necessità, per il danneggiato, di rivolgersi ad un legale. Quali conseguenze remote ed indirette dell'illecito tali spese non sono risarcibili per il principio secondo cui ogni assicurato di media diligenza, tramite il proprio assicuratore, è in grado di ottenere il giusto risarcimento senza necessità di avvalersi dell'assistenza tecnico – giuridica di un professionista.

Nonostante la ratio della procedura del c.d. “indennizzo diretto” ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 e il d.P.R. n. 254/2006 escludano la risarcibilità delle spese stragiudiziali affrontate dal danneggiato da sinistro stradale, in giurisprudenza si è affermato il contrario sulla base della considerazione che le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell'illecito da sinistro stradale, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.).

Il danneggiato ha diritto a farsi assistere stragiudizialmente dal proprio legale di fiducia o dallo studio tecnico di incidentistica stradale e di richiedere l'indennizzo delle consequenziali spese affrontate in loco indipendentemente dal fatto che costui si sia avvalso o meno della procedura del c.d. “indennizzo diretto”.
Egli ha diritto sia all'intervento legale che a quello tecnico - peritale che si rendono necessari talvolta non solo per la complessità e la novità della disciplina, ma anche per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale ove si consideri sia l'incompetenza tecnica del danneggiato sia il potere economico e l'organizzazione professionale più forte delle società di assicurazioni. Ciò vale anche come principio generale a tutela del consumatore, onde colmare lo squilibrio contrattuale tra le parti rinvenibile nei contratti conclusi tra consumatore e professionista (quali i contratti assicurativi).

L'assistenza tecnica ed informativa al danneggiato

Sono stati previsti dalla nuova normativa a carico delle imprese gestionarie veri e propri obblighi di assistenza tecnica e di informativa.

Se prima l'assicuratore poteva limitarsi a dare qualche indicazione in via "amichevole" al suo cliente danneggiato, ora quest'assistenza è espressamente prevista in «adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede»: connotazione, questa, che assume rilevanza particolare anche ai fini della responsabilità derivante da mancato o non corretto adempimento.

L'art. 9 d.P.R. n. 254/2006 pone a carico dell'assicuratore diretto l'obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, fornendo anche il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento. Viene posto un preciso obbligo di assistenza a carico dell'assicuratore dell'infortunato la cui inosservanza integrerà inadempimento contrattuale.

Nel caso l'assicurazione, in seguito ad espressa richiesta del danneggiato, abbia offerto una somma a titolo di risarcimento senza, tuttavia, aver provato, nell'adempimento del suddetto obbligo, di aver prestato al proprio assicurato l'assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio, legittimamente dovranno essere liquidate al danneggiato le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale (Giudice di pace Acerra, 16 maggio 2008, AGCSS, 2009, 4, 338).

Il concreto raggiungimento di un tale obiettivo potrà dirsi effettivamente realizzato solo ove il danneggiato, posto dinanzi ad un'offerta stragiudiziale, sia stato adeguatamente informato dei criteri in base ai quali è stata formulata l'offerta.

Le compagnie di assicurazione, in pratica, nel ricevere una richiesta di risarcimento, debbono fornire ai loro assicurati informazioni esaurienti e suggerire anche eventuali integrazioni della richiesta se incompleta, al fine di porre l'assicurato in condizione di conoscere pienamente e correttamente la reale consistenza, sotto ogni profilo, del suo diritto al risarcimento per i danni subiti al veicolo e per quelli conseguenti al suo mancato utilizzo, per i danni alle cose trasportate e per lesioni lievi alla persona del conducente. Dovranno inoltre essere illustrati i criteri di attribuzione della responsabilità contenuti nell'allegato A del decreto n. 254/2006.

Ogni errore compiuto dall'assicurato nella fase stragiudiziale, ove non imputabile alla propria esclusiva negligenza, potrà dar luogo ad una precisa responsabilità della compagnia, nella misura in cui pregiudichi la regolare prosecuzione della procedura risarcitoria, anche in sede giudiziale.

Legittimazione attiva e passiva nell'azione di rivalsa

L'impresa assicuratrice del danneggiato è legittimata ad agire per conto di quella del danneggiante; è una previsione di natura eccezionale come tale non estensibile al di fuori dell'ambito applicativo del sistema di indennizzo diretto.

L'assicuratore del responsabile civile ha perso la propria legittimazione passiva nei confronti del danneggiato; non è così per il responsabile civile, se non altro perché la responsabilità di chi cagiona un danno a terzi in conseguenza di un evento legato alla circolazione stradale trova la sua fonte normativa negli artt. 2043 e 2054 c.c. (laddove la responsabilità dell'assicuratore del responsabile civile aveva la sua fonte nell'art. 18, l. n. 990/69 interamente abrogato dal nuovo Cod. Ass.).

Il titolo in base al quale il danneggiato agisce nei confronti della propria compagnia assicurativa non è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043-2054 c.c. ma ha natura contrattuale/legale: l'azione diretta nei confronti del proprio Assicuratore ha la sola funzione di accertare l'obbligo della compagnia, (previsto dall'art. 149 Cod.Ass. e dal contratto assicurativo), di provvedere al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, senza incidere sulla posizione del responsabile civile, il quale è totalmente estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria assicurazione.

Il danneggiato potrà avvalersi dell'ordinaria azione aquiliana nei confronti del responsabile, laddove nell'azione diretta avrà quale legittimato passivo la propria compagnia assicurativa e non più la compagnia del responsabile. Il danneggiato ha facoltà ma non l'obbligo nella procedura diretta di citare in giudizio anche il conducente responsabile del sinistro.

La procedura di indennizzo diretto è stata affiancata alla procedura di indennizzo tradizionale (contemplata dall'art. 144 Cod. Ass.) la quale, suscettibile d'applicazione in via residuale nei sinistri non rientranti nella categoria del sistema di indennizzo diretto, prevede invece che il danneggiato da sinistro stradale debba rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro. Sul punto, copiosa recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato che la procedura di indennizzo diretto e la relativa azione diretta sono facoltative per il danneggiato il quale potrà pertanto rivolgere le proprie istanze anche nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante responsabile (cfr. Corte Cost., 29 aprile 2010, n. 154, in Giurisprudenza Costituzionale 2010, 2, 1807 ; Corte Cost. 28 maggio 2010, n.192, in Giurisprudenza Costituzionale 2010, 3, 2278; Corte Cost., sent. 19 giugno 2009, n. 180, in Riv. giur. circol. trasp. 2009, (ant.), 343 ; Corte Cost. 13 giugno 2008, n.205, in Giurisprudenza Costituzionale 2008, 3, 2330 (s.m.), nota di RECIGNO).

Casistica
  • In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il responsabile del danno, che a norma dell'art. 23 l. n. 990/1969, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 l. citata. (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5538, in Diritto & Giustizia 2011, 14 aprile).
  • In ordine al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicolo a motore, l'assicuratore, che vi abbia provveduto per il danno derivante dalla circolazione di un veicolo per il quale è obbligatoria l'assicurazione, condotto da minore (privo di patente) con il quale sia stato stipulato il contratto di assicurazione, non può esercitare, contro il genitore non stipulante, la rivalsa prevista dall'art. 18 l. n. 990/1969 ma può surrogarsi a norma dell'art. 1203 n. 3, c.c. nei diritti del danneggiato verso il predetto genitore, per far valere la responsabilità di questo, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per i danni cagionati dal figlio. (Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2010, n. 17504, in Guida al diritto 2010, 49-50, 50, s.m.).

Sommario