Risarcimento diretto

Daniele Accebbi
12 Marzo 2019

La procedura dell'indennizzo diretto (o risarcimento diretto) è stata introdotta dagli artt. 149 e 150 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n.209) e prevede che un soggetto assicurato..
Inquadramento

La procedura dell'indennizzo diretto (o risarcimento diretto) è stata introdotta dagli artt. 149 e 150 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n.209) e prevede che un soggetto assicurato per la circolazione dei veicoli che sia stato coinvolto ed abbia subito dei danni in un sinistro stradale possa ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione (ossia quella con cui sia assicurato il proprio veicolo, - o quello da lui condotto nel caso fosse conducente ma non proprietario) anziché rivolgersi a quella del responsabile. Sarà poi la sua compagnia a rivalersi su quella del responsabile in forza della CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) emanata dall'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) in applicazione dell'art. 13 del d.P.R. 254/2006, attuativo degli artt. 149 e 150 cod. ass.

Va precisato come la richiesta danni attraverso lo strumento dell'indennizzo diretto, prevista come un'agevolazione per il c.d. soggetto debole del rapporto assicurativo, sia per il danneggiato una mera facoltà e non un obbligo, restando una sua scelta quella di agire nei confronti del responsabile civile (e, quindi, della compagnia del medesimo). L'ha confermato espressamente la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 441/2008 e la successiva n. 180/2009 oltre che una pronuncia di merito del 2013. Le medesime hanno altresì sancito il carattere di alternatività delle due diverse procedure (quella ordinaria e l'indennizzo diretto).

IN EVIDENZA

Art. 149 cod.ass.

Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

La responsabilità del sinistro

Va preliminarmente sottolineato che ha titolo per ottenere il risarcimento del danno per mezzo della procedura dell'indennizzo diretto solo il danneggiato che non sia esclusivo responsabile nella causazione del sinistro in cui abbia riportato danni. Del resto è evidente che venga meno la ratio dell'istituto (che agevola ed accelera il risarcimento qualora la compagnia del danneggiato non abbia titolo per rivalersi su quella del responsabile (o parzialmente responsabile).

La responsabilità nel sinistro si desume generalmente dalle dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole (CAI) compilato dalle parti o dal verbale di intervento redatto dalle autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi (polizia municipale o carabinieri). Evidente è la maggiore attendibilità intrinseca del verbale di intervento, di provenienza da un pubblico ufficiale e quindi fidefacente in ordine al contenuto oggetto di percezione diretta da parte del redigente, rispetto a quella della CAI in cui le dichiarazioni contenute non hanno valore confessorio (né di conseguenza la CID costituisce una piena prova superabile solo attraverso la querela di falso) in giudizio (v. Trib. Palermo,sez. V, sent. 4 aprile 2016).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come l'art. 143 cod. ass. ponga una presunzione juris tantum della veridicità dei fatti ivi descritti, superabile con la prova contraria (Cass. civ.,sez. VI - 3, ord. 30 settembre 2016, n. 19353).

Qualora non sussistano prove idonee a ricostruire la dinamica del sinistro al fine di attribuire la responsabilità a carico di uno dei due conducenti si applica la presunzione di un concorso al 50%, in ossequio al dettato di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente decurtazione, in corrispondente misura, del risarcimento attingibile da parte del danneggiato.

IN EVIDENZA

Art. 2054, comma 2, c.c.

Circolazione di veicoli

(Omissis)

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

(omissis)

Le condizioni di applicabilità

Perché si possa ricorrere alla procedura del risarcimento diretto i veicoli coinvolti nel sinistro (entrambi) devono essere:

  • immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato di Città del Vaticano;
  • identificati e regolarmente assicurati;
  • assicurati con compagnie aderenti alla CARD.

Il requisito che i veicoli debbano essere assicurati ha fatto sorgere il dubbio su cosa dovesse intendersi per “assicurati”, ossia se un premio non pagato potesse, inficiando la validità del contratto di assicurazione, impedire di poter azionare la procedura dell'indennizzo diretto. La giurisprudenza ha chiarito tale questione statuendo che sia sufficiente il possesso da parte dell'automobilista del certificato e del contrassegno assicurativo, a prescindere dall'effettivo o tempestivo pagamento del premio, essendo presupposto dell'azione diretta l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo (v. Cass. civ.,sez. VI–3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374 Tuis c. Unipol Ass.Ni S.p.A.; conf.: Cass. civ., sent. n. 5928/2012).

Altra questione ha riguardato l'interpretazione dell'art. 149 cod. ass. laddove si precisa che il sinistro sia consistito in un “urto tra due veicoli”. La giurisprudenza ha chiarito che il sinistro possa aver visto coinvolti anche altri veicoli, purchè i conducenti dei veicoli…terzi non abbiano responsabilità nel sinistro (v. Cass. civ.,sez. III, sent. 7 febbraio 2017 n. 3146; conf.: G.d.P. Milano sez. II, sent. 12 giugno 2018).

Connessa a tale problematica è quella del sinistro determinato dalla concorrente azione causale di condotte umane che non abbiano condotto ad urti, come ad esempio nel caso di uscita di strada di veicolo per effetto di una turbativa alla circolazione posta in essere da altro automobilista senza che vi sia stato urto diretto. Tale questione è stata risolta nel senso di negare l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto (v. Cass. civ., ord. n. 3146/2017; G.d.P. Pozzuoli, sent. 18 novembre 2011).

I danni risarcibili

I danni risarcibili attraverso la procedura dell'indennizzo diretto si suddividono in danni a cose e danni alla persona.

I danni alle cose risarcibili sono:

  • danni derivati al veicolo assicurato;
  • danni alle cose trasportate sul veicolo che siano di proprietà del conducente o dell'assicurato.

Per quanto riguarda i danni al veicolo si precisa sinteticamente come essi consistano, nel caso in cui il costo della riparazione rientri nel valore ante sinistro del veicolo incidentato, nelle spese per la sua riparazione, nel fermo tecnico, nel mancato ammortamento della tassa di circolazione e del premio assicurativo, delle eventuali spese di traino e posteggio dell'auto presso l'autofficina che abbia effettuato il suo recupero e nell' eventuale costo per il noleggio di un'auto sostitutiva. Nel caso in cui invece la riparazione appaia antieconomica in relazione al valore ante sinistro (valutazione rimessa dalla compagnia di assicurazione a perito suo fiduciario a seguito di ispezione del veicolo ma ricavabile dalle riviste specializzate, previa personalizzazione in relazione alle reali condizioni del mezzo), le voci di danno da rimborsare saranno il valore del veicolo ante sinistro, il FRAM (fermo reperimento analogo mezzo), le spese di demolizione, di immatricolazione del nuovo veicolo ed il mancato ammortamento delle tasse automobilistiche (non del premio assicurativo pagato potendosi trasferire l'assicurazione sul nuovo veicolo acquisito).

Per il danno da fermo tecnico, in particolare, secondo l'orientamento più risalente, il danno sarebbe patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, da liquidarsi in via equitativa. «Al contrario, secondo un diverso indirizzo, affermatosi in tempi più recenti ed attualmente prevalente, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso» (Cass. civ., sent. n. 13718/2017).

I danni alla persona risarcibili, invece, sono le lesioni cd “micropermanenti” (ossia inferiori al 9% di invalidità permanente (liquidabili in base alle tabelle R.C.) cagionate al solo conducente.

Per la quantificazione del danno biologico di lieve entità (così va correttamente denominato) occorrerà una valutazione medico legale allo stabilizzarsi delle lesioni, a seguito e sulla base della documentazione sanitaria fornita dal danneggiato. Oltre al danno permanente eventualmente patito dal danneggiato, l'Assicuratore risarcirà anche il danno biologico di carattere temporaneo, consistente nel periodo di inabilità sino alla compiuta guarigione oltre che «i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale perché non aventi base organica ed estranei alla valutazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore» (Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018 n. 7513).

Andranno rifuse altresì le spese per terapie farmacologiche, riabilitative e visite specialistiche sostenute dal medesimo, purchè documentate.

Si precisa come il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona, debba rivolgere in via stragiudiziale alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dalla sua responsabilità nella causazione del sinistro, come prescritto dall'art. 141 cod.ass, ma possa in causa rivolgersi anche (o solo) al Responsabile del danno (azione ordinaria), ove diverso dal conducente del veicolo in cui era trasportato (v. Cass. civ. ord. 5 luglio 2017 n. 16477; Trib. Torino, sez. IV, sent., 11 ottobre 2007 C.M. c. Genertel S.p.a. e altri).

La procedura stragiudiziale

Per ottenere il risarcimento per mezzo della procedura di indennizzo diretto occorre innanzitutto denunciare il sinistro e formulare la richiesta nei confronti della propria compagnia assicurativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o assimilata (ad esempio via posta elettronica certificata nel caso la si possieda o la possieda il soggetto che interviene per il danneggiato, come il suo legale).

La richiesta deve contenere gli estremi per identificare i veicoli coinvolti (targa e generalità dei conducenti), gli estremi dei contratti di assicurazione (intestatario e numero di polizza, ed eventualmente l'agenzia locale ove è stato stipulato il contratto), la data ed il luogo del sinistro. Devono essere allegati gli eventuali documenti in possesso dell'assicurato-danneggiato, sia sanitari che relativi al sinistro (constatazione amichevole o rapporto di intervento delle autorità di polizia).

A seguito della richiesta di risarcimento, che vale come messa in mora, la compagnia assicurativa del veicolo c.d. Gestionaria verificherà la copertura assicurativa del veicolo ritenuto responsabile in tutto o parzialmente del sinistro (attraverso il Sistema Informatico integrato di Controlli auto - SIC), per poi procedere alla formulazione di un'offerta risarcitoria nei termini di legge. Questi termini, prescritti dall'art. 148 cod. ass. sono:

a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la constatazione amichevole, ovvero 30 giorni in presenza di denuncia di sinistro sottoscritta da ambedue i conducenti;

b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone.

Nel caso di invio incompleto della documentazione richiesta da parte dell'assicurato detti termini si intendono sospesi con decorrenza successiva dalla integrazione.

La natura di questi termini è esclusivamente dilatoria, in quanto non implica conseguenze pregiudizievoli per l'assicurato né per l'assicuratore (ad eccezione di una eventuale sanzione da parte dell'istituto interno di vigilanza IVASS). Detti termini, infatti, sono mere condizioni di (im)procedibilità dell'azione giudiziaria, che potrà essere esperita dal danneggiato solo allo spirare infruttuoso di questi. Lo scopo è evidentemente quello deflattivo delle cause, intendendo mettere le compagnie assicurative nella condizione di valutare e risarcire il danno e di chiudere le controversie su sinistri di semplice risoluzione o prive di contestazioni (v. Cass. civ.,sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26098).

La giurisprudenza di legittimità si è preoccupata di chiarire, con riferimento alla messa in mora ed ai termini per l'offerta, come la richiesta di risarcimento debba essere effettuata nei modi prescritti dall'art. 148 cod. ass. perché possa azionarsi, anche in sede giudiziale (a pena di improponibilità), la domanda in regime di indennizzo diretto (v. Cass. civ.,sez. III, sent. 19 dicembre 2016 n. 26098; conf.: Cass. civ. n. 4754/2016).

La procedura giudiziale

Esperita la condizione di procedibilità della richiesta stragiudiziale di risarcimento alla compagnia di assicurazione del proprio veicolo ed attesi i termini per la formulazione di un'offerta da parte della medesima, il danneggiato il quale ritenga di non avere ottenuto un riscontro congruo ha la facoltà di attivare la procedura giudiziale, secondo le forme dell'indennizzo diretto, nei riguardi della propria compagnia.

Le questioni processuali più rilevanti individuate da dottrina e giurisprudenza hanno riguardato le questioni della legittimazione attiva e passiva e del litisconsorzio necessario.

Tuttavia prima di analizzarle si intende soffermarsi brevemente sulla competenza territoriale del giudice adito, questione non priva di importanza essendo fondamentale l'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia ed il foro relativo ove depositare la propria domanda giudiziale di risarcimento (attraverso un atto di citazione). La Corte di Cassazione si è espressa in proposito confermando che per il foro competente si debba individuare quello relativo agli illeciti civili (art. 20 c.p.c. ossia il luogo dove il danno si è prodotto, il forum commissi delicti) e non quello del consumatore (v. Cass. civ., sent. n. 5928/2012).

In alternativa vi sono il forum destinatae solutionis (luogo dell'adempimento) ed il foro generale del convenuto (residenza del convenuto) ex artt. 18-19 c.p.c. (v. G.d.P. Barra-Napoli, 30 settembre 2016; Cass. civ., sent. 24 settembre 1979 n. 492; Cass. civ., sent. n. 97/1969; Cass. civ., sent. n. 4057/1995; Cass. civ., sent. n. 4975/1997).

La legittimazione attiva

Con riferimento alla legittimazione attiva preme esclusivamente dare conto dell'ipotesi della cessione del credito, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non si possa avvalere della procedura di risarcimento diretto il cessionario a cui sia stato ceduto il credito risarcitorio essendo la procedura riservata solo a chi sia titolare di un contratto di assicurazione, sulla quale si fonda il diritto risarcitorio, mentre quello ceduto si fonda sul fatto illecito (v. Cass. civ., sez. III, sent. 28 settembre 2018, n. 23460; conf.: G.d.P. Milano, sent. 12 ottobre 2017 n. 9134).

La legittimazione passiva e l'intervento volontario

Connesso al tema della facoltatività dell'utilizzo dello strumento del risarcimento diretto da parte del danneggiato, si rileva come la giurisprudenza abbia infine ritenuto ammissibile che in un giudizio promosso con la procedura ordinaria nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia intervenga in sua vece, come sostituto processuale (in quanto mandatario della compagnia del civilmente responsabile) o come interveniente adesivo la compagnia del danneggiato. La prima questione è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come sia legittima la presenza della compagnia del responsabile come mandataria, non modificando in nulla la posizione sostanziale delle parti (v. Cass. civ., sent. n. 20408/2016 e Cass. civ., sez. VI-3, ord. 1 agosto 2018 n. 20385). Del resto, a conferma di tale assunto oltre che dell'alternatività delle due procedure, si segnala una pronuncia di merito che reputa non ammissibile la condanna in solido di entrambe le compagnie citate e/o intervenute non essendovi tra di loro un rapporto di G.d.P. Palermo, sez. V, 30 agosto 2011 Sc.Sa. c. Li.So.As. S.p.A. e altri).

Su secondo aspetto invece la giurisprudenza non è concorde, sussistendo due contrapposti orientamenti di merito ancora non risolti da pronunce di legittimità.

Orientamenti a confronto

NON È AMMISSIBILE l'intervnto volontario adesivo dell'assicurazione del danneggiato, non sussistendo l'interesse ad agire né tantomeno i presupposti per l'intervento volontario in giudizio. La compagnia del danneggiato, difatti, non avrebbe alcun interesse giuridicamente rilevante alla soccombenza del proprio assistito. Nonostante tale intervento sia previsto dalla Convenzione CARD, l'adito giudicante ha sancito l'inopponibilità della stessa, trattandosi di un atto di natura privatistica che non può legittimare l'esercizio di diritti dinanzi all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme disciplinanti la materia.

Trib. Torino sent. n. 389/2013

È AMMISSIBILE l'intervento volontario adesivo della compagnia del danneggiato sulla base della figura della delegazione cumulativa: si tratta di un intervento adesivo autonomo ritenuto ammissibile data l'esistenza di un rapporto di provvista tra assicuratore del responsabile e assicuratore del danneggiato; tale rapporto si fonda sulla convenzione CARD a cui devono aver aderito le due compagnie.

Trib. Milano, sent. n. 13052/2011

Il litisconsorzio necessario

Infine occorre rilevare come le più recenti pronunce della Suprema Corte abbiano chiarito la necessità nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato secondo la procedura dell'indennizzo diretto della presenza del responsabile civile del sinistro, trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cass. civ., sez. III, ord., 13 giugno 2018, n. 15404; conf.: Cass. civ., 20 settembre 2017, n. 21896 e Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9188). L'inosservanza di tale prescrizione è fonte di conseguenze altamente pregiudizievoli per il danneggiato, rendendo nulla la sentenza emessa dall'organo giudicante laddove non sia stata rilevata la questione (si tratta di un'eccezione rilevabile d'ufficio fino alla sentenza) e sanato il difetto del contraddittorio prima della sua emissione.

Si precisa come per responsabile civile non debba intendersi necessariamente il soggetto responsabile della causazione del sinistro in quanto nel caso in cui il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro sia diverso dal proprietario dello stesso, sarà quest'ultimo (l'unico) a dover essere citato in giudizio quale litisconsorte necessario.

Casistica

CASISTICA

Facoltatività dell'indennizzo diretto

«I giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» (Corte Cost., ord., 23 dicembre 2008, n. 441); conforme: Corte cost., sentenza n.180/2009 e App. Lecce Taranto Sez. Unica, 22 gennaio 2013)

Assenza valore di piena prova della CID; ammissibile prova contraria

«In tema di sinistri stradali nell'azione esercitata nei riguardi dell'assicuratore del danneggiato, secondo il meccanismo del c.d. indennizzo diretto, la dichiarazione confessoria contenuta nel C.I.D., resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non fa piena prova nemmeno nei riguardi del confitente essendo rimessa al libero apprezzamento del giudice, secondo il disposto del comma 3 dell'art. 2733 c.c. (Trib. Palermo, sez. V, sent. 4 aprile 2016).

«Il modulo di "constatazione amichevole di incidente", quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte. Il giudice di merito, pertanto, può andare in contrario avviso solo ove disponga di prove od indizi (purchè, in questo caso, muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti, violando così l'art. 143 cod.ass.» (Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 30 settembre 2016, n. 19353)

(ir)Rilevanza della validità del contratto assicurativo

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il danneggiato cui siano stati rilasciati il certificato ed il contrassegno assicurativo può agire nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149, d.lgs. n. 209 del 2005, quand'anche il pagamento del premio sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel caso specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è, in virtù del combinato disposto degli artt. 127 del d.lgs. cit. e 1901 c.c., l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo e, dall'altro, che tale azione è la stessa prevista dall'art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie, con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima, anziché del responsabile civile, con accollo liberatorio "ex lege" del debito di quest'ultimo (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 9 ottobre 2015, n. 20374; conforme: Cass. civ., sent. n. 5928/2012)

Collisione tra più di due veicoli

La procedura di indennizzo diretto si applica anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno" (Cass. civ., sez. III, sent. 7 febbraio 2017 n. 3146).

Concorrenza di altre cause del sinistro esclude indennizzo diretto

La procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 non è applicabile qualora il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, sia evento unitario scaturente da una pluralità di condotte illecite che non può essere scisso nelle sue componenti eziologiche ed ascritto, come tale, al solo conducente del veicolo autore della collisione, ma dev'essere addebitato, senza perdere la sua inscindibile qualificazione ontologica, anche a chi, pur non essendo alla guida di veicoli, abbia posto in essere una turbativa della circolazione (nella specie, apertura improvvisa di sportello) di concorrente efficienza causale rispetto alla produzione dello scontro (G.d.p. Pozzuoli, 18 novembre 2011)

Procedura stragiudiziale e proponibilità domanda giudiziale

La legge distingue tra sinistri con soli danni a cose (art. 148, comma 1) e sinistri con danni alla persona (art. 148, comma 2), al fine di diversamente disciplinare i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, di conseguenza, i tempi della mora dell'assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 145, comma 1, dello stesso cod. ass. (v. Cass. civ., 27 novembre 2015, n. 24205). Si è quindi posto in rilievo che nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 cod. ass.) l'azione del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all'art. 148 cod. ass., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma 1 e art. 145 cod. ass.). E si è osservato come dalla ricezione della richiesta l'assicuratore ha precisi termini, individuati dall'art. 145 cod. ass., per formulare l'offerta di risarcimento al danneggiato: a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la constatazione amichevole, ovvero 30 giorni in presenza di denuncia di sinistro sottoscritta da ambedue i conducenti; b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone. (Cass. civ., sez. III, sent. 19 dicembre 2016 n. 26098; conforme: Cass. civ., sent. n. 4754/2016)

Foro territoriale competente

Forum commissi delicti: «L'azione diretta di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni si origina dalla legge, mentre l'esistenza del contratto assicurativo è solo un presupposto legittimante. Di conseguenza essa è originata dall'illecito e trova la sua giustificazione in esso e la posizione contrattuale del danneggiato verso la propria assicurazione non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale, ma come quella di chi ha subito un illecito civile». Fori alternativi: forum destinatae solutionis (luogo adempimento) e foro generale residenza convenuto (v. G.d.P. Barra- Napoli del 30 settembre 2016; Cass. civ., sent. 24 settembre 1979 n. 4929; Cass. civ., sent. n. 97/1969; Cass. civ., sent. 4057/1995; Cass. civ., sent. 4975/1997).

Assenza di legittimazione attiva del cessionario

Nel caso di procedura di indennizzo diretto il cessionario non è titolare di alcuna polizza e non è legittimato attivamente ad evocare in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo danneggiato, in quanto l'azione proposta ai sensi dell'art. 149 si fonda su una polizza assicurativa che legittima esclusivamente il titolare della stessa. Infatti, il ceduto M. ha trasferito solo il diritto derivante dal fatto illecito, ma non anche quello derivante dal contratto di assicurazione. Nell'ipotesi eccezionale prevista all'art. 149 cod. ass. il cessionario esercita il diritto al risarcimento nascente da un contratto. In sostanza, la società attrice non è danneggiata dall'evento. In questi termini è anche la finalità della norma che tende a tutelare il soggetto debole al fine di consentirgli di avvalersi di un'ulteriore facoltà contrattuale, oltre a quella prevista all'art. 144 cod.ass. dall'art. 2043 c.c. o art. 2054 c.c. Il profilo di assoluta specialità della norma e incompatibile con la cessione. Cass. civ., sez. III, sent., 28 settembre 2018, n. 23460; conforme: G.d.P. Milano, sent. 12 ottobre 2017 n. 9134).

Legittimità ad agire come sostituto processuale in forza di mandato rappresentanza

È altresì infondata anche la tesi secondo cui il mandato in forza del quale si è costituita l'Axa sarebbe nullo per illiceità della causa. Infatti agisce quale mandataria di Vittoria Ass.ni e a tutela di un diritto di quest'ultima, non in proprio. Le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica di Vittoria ass.ni. Quindi il mandato conferito ad Axa non viola alcun precetto normativo in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti della Vittoria Ass.ni (Cass. civ., sent. n. 20408/2016); conf.: Cass. civ., sez. VI-3, ord., 1 agosto 2018 n. 20385; sull'inammissibilità della condanna in solido delle assicurazioni: G.d.p. Palermo, sez. V, 30 agosto 2011)

Litisconsorzio necessario

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, art. 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, cod. ass. (Cass. civ., sez. III, ord., 13 giugno 2018, n. 15404) conformi: Cass. civ., 20 settembre 2017, n. 21896 e Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9188; nello stesso senso, riferendosi al responsabile civile: Cass. civ. sez. III, ord., 13 giugno 2018, n. 15404).

Sommario