Accertamento con parametri presuntivi
19 Dicembre 2016
Inquadramento
L'accertamento con parametri presuntivi è un tipo di accertamento molto simile all'accertamento con studi di settore, in quanto come questo:
Ciò che invece distingue le due forme di controllo riguarda:
Parametri presuntivi
I parametri, istituiti dall'art. 3, Legge n. 549/1995, sono stati elaborati inizialmente come strumento transitorio, utilizzabile dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito degli accertamenti riguardanti i periodi di imposta compresi tra il 1995-1997, con cui veniva abrogata la norma che prevedeva la determinazione del reddito presunto in base ai coefficienti presuntivi, istituiti nel 1939, e si attendeva l'approvazione degli studi di settore.
Nonostante la loro approvazione, l'art. 4, comma 1, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che i parametri dovevano continuare ad essere utilizzati per tutti quei "contribuenti esercenti attività di impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri".
Al fine della loro elaborazione, il comma 184 della sopracitata Legge, ha incaricato il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate di individuare le caratteristiche e le condizioni di esercizio di un'attività attraverso:
A seguito di tale raggruppamento sarebbe stato possibile individuare i moltiplicatori da applicare ai costi ed ai ricavi dell'attività prevalentemente esercitata dal contribuente nel corso dell'esercizio, necessari per la determinazione dei redditi, dei corrispettivi e del volume d'affari standard.
Questi strumenti, però, presentano dei limiti che riguardano prevalentemente la fondatezza della presunzione, in quanto determinando il reddito applicando solo delle formule matematico-statistiche, senza considerare tutti i fattori che possono incidere sulla capacità reddituale dell'attività esercitata dal contribuente, come ad esempio l'area territoriale in cui l'impresa opera. Soggetti passivi
Modelli Parametri di Impresa e Professioni 2018
L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 30 gennaio 2018 ha approvato insieme a Redditi 2018 anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri sia per gli esercenti attività di impresa (Parametri Impresa 2018) che per gli esercenti arti e professioni (Parametri Professioni 2018).
Il Modello Parametri Impresa 2018 è composto da un riquadro in cui saranno indicati i dati identificativi dell'impresa (codice fiscale, codice attività, percentuale sui ricavi) e da sei sezioni :
FAC-SIMILE Parametri Impresa 2018
Invece, il modello Parametri Professioni 2018 presenta, oltre al riquadro dedicato ai dati identificativi del professionista ( codice fiscale e codice ATECO), solo 4 sezioni:
Scostamento dal valore standard
La compilazione del modello Parametri con l'utilizzo di supporti informatici consente immediatamente di verificare la congruità, o l'eventuale scostamento, tra quanto dichiarato e quello che dovrebbe essere il reddito standard dell'attività prevalentemente esercitata dal contribuente secondo i parametri attribuiti al settore economico di appartenenza. Se dal confronto di quanto dichiarato ed i redditi standard risulta uno scostamento almeno superiore ad € 258,23 il contribuente può decidere:
Accertamento da parametri presuntivi
Lo scostamento tra quanto dichiarato ed i parametri costituiscono un presupposto per sottoporre il contribuente ad accertamento da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600/1973, il quale gli consente di rideterminare in via presuntiva il reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti. I parametri utilizzati però, essendo frutto di elaborazioni matematico-statistiche, che non tengono conto di altri fattori (quali ad esempio le situazioni personali del contribuente, il fattore territoriale o le condizioni aziendali), di per sé non presentano quelle caratteristiche necessarie per dimostrare che il reddito determinato risponda a quello effettivamente realizzato dal contribuente. Per tale ragione, affinchè l'accertamento sia legittimo, è necessario che l'Ufficio acquisisca maggiori informazioni sull'attività del contribuente, invitandolo ad un contraddittorio endoprocedimentale durante il quale potrà presentare tutti gli atti ed i fatti che possano motivare tale scostamento. L'esito del contraddittorio potrà portare:
In questo ultimo caso il contribuente potrà impugnare l'atto davanti al giudice tributario, esponendo i fatti ed i motivi per i quali ritiene che l'atto sia illegittimo, senza essere pregiudicato dal contraddittorio precedentemente instaurato con l'Agenzia.
Relativamente all'utilizzo delle presunzioni su cui fondare l'accertamento e l'importanza del contraddittorio, la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016 ha invitato tutti gli Uffici a valutare attentamente i risultati ottenuti, nel caso di specie, dai parametri, i quali per avere le caratteristiche di cui all'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, dovranno essere in un certo qual modo “realistici e coerenti con l'effettiva capacità contributiva del soggetto indagato… le presunzioni … devono essere applicate … secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione”. In altri termini, soprattutto nel caso di rilievi di ammontare considerevole, dovrebbero essere evitati accertamenti eseguiti “… senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l'attività dallo stesso svolta.”
Con la circolare 19/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che a decorrere dal 2019 saranno inviate lettere nei confronti di contribuenti che presentano particolari anomalie dichiarative tra le quali vi rientrano “i contribuenti per i quali sono emerse particolari anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”, ciò al fine di favorire l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione delle basi imponibili. Nonostante l'ufficio fa esplicito riferimento ai soli “studi di settore” è possibile ritenere che possano rientrarvi anche i “parametri presuntivi”.
L'art. 7-bis, D.L. n. 193/2016, convertito con modifiche Legge n. 225/2016, abolito e sostituito dall'art. 9-bis D.L. 50/2017,aveva previsto l'abolizione dei parametri presuntivi, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sostituendoli con gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tale decorrenza, però, è slittata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 a seguito delle disposizioni di cui all'art.1 c. 931 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in quanto l'Agenzia delle Entrate, incaricata dell'elaborazione dei citati indicatori, non vi ha provveduto nei termini utili per assicurare un trattamento fiscale uniforme a tutti i contribuenti. Tali indici hanno l'obbiettivo di creare una maggiore collaborazione del contribuente nei confronti del fisco in quanto attribuiranno a quei soggetti cosiddetti “più affidabili” un indice di premialità più elevato che comporterà delle esclusioni o riduzioni in termini di accertamenti da parte degli Uffici, saranno individuati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. I nuovi indicatori varieranno in funzione all'attività economica prevalente, e saranno calibrati in base a metodologie statistico-economiche che prendono in considerazione: - gli indicatori di normalità economica; - la stima dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito d'impresa; - il modello di regressione basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti; - il modello di stima che evidenzierà ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi); - una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che permetterà l'individuazione di migliori cluster in termini di numero e di stabilità. Con l'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (Manovrina) si aggiunge un ulteriore tassello alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Gli indici si applicano agli imprenditori, artisti o professionisti che svolgono una delle attività individuate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento da emanare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Il 22 settembre 2017 è stato pubblicato il Provvedimento prot. 191552 che individua i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale da elaborare ed approvati dal Ministro dell'Economia e delle finanze con D.M. 23 Marzo 2018 , .successivamente, con provvedimento prot. n. 93467 del 7 maggio 2018 sono stati individuati ulteriori indici da sottoporre all'approvazione con decreto del MEF.Il DM 28 dicembre 2018 ha infine approvato gli ultimi 106 indici relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e 3 territorialità specifiche che, unitamente ai 69 indici già approvati a marzo, sostituiranno integralmente i parametri e gli studi di settore.
Con gli ISA, ad ogni contribuente è associato su una base da 1 a 10 un grado di affidabilità fiscale. Il comma 6 individua le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, in particolare gli indici non si applicano in quei periodi di imposta in cui il contribuente: - Ha iniziato o cessato l'attività; - Non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività; - Dichiara ricavi (o compensi) di ammontare superiore al limite previsto dal decreto di istituzione o di revisione degli ISA. È previsto, infatti, che entro il: - 31 dicembre dell'anno di riferimento gli indici vengano approvati, - mese di febbraio del periodo d'imposta successivo vengano effettuate le eventuali integrazioni. Inoltre, ogni due anni gli ISA devono essere revisionati. I contribuenti possono indicare in dichiarazione anche quei componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il proprio grado di affidabilità. Tali maggiori elementi concorrono alla determinazione della base imponibile Irap e del volume d'affari ai fini Iva; inoltre non sono assoggettabili a sanzioni e interessi, qualora il versamento pervenga entro il termine del pagamento del saldo delle imposte (con la possibilità di rateizzare). In base al grado di affidabilità, il contribuente può accedere ad un regime premiale che può riconoscere i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per importi non superiori a € 50.000 annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e di quelle in perdita sistematica; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti ex art. 39, co. 1, lettera d) Dpr 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Secondo l'art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, le sanzioni applicabili ai casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, sono quelle di cui all'art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, variabili da 250 a 2.000 euro. In caso di omissione della comunicazione, è anche prevista la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73 e 55 del D.P.R. 633/72.
Per maggiori dettagli si rinvia alla bussola “ISA – Indici sintetici di affidabilità”.
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