Accertamento con parametri presuntivi

Pierpaolo Ceroli
Paola Bonsignore
19 Dicembre 2016

L'accertamento con parametri presuntivi è una forma di accertamento standardizzato che trae origine dall'art. 3, commi 179 - 189, Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituiva, appunto, i parametri quali strumenti utili alla lotta all'evasione. Tale forma di accertamento potrebbe essere suddiviso in quattro fasi: fase dell'elaborazione statistica, nella quale l'Agenzia delle Entrate determina in base a dati statistici il reddito “normale” che un contribuente appartenente ad un determinato settore e che svolge una determinata attività dovrebbe conseguire; fase dell'accertamento, nella quale l'Ufficio confronta il reddito “normale” determinato nella fase precedente con il reddito dichiarato dal singolo contribuente;fase del contraddittorio endoprocedimentale, nella quale l'Amministrazione avvia il procedimento di accertamento con adesione, invitando il contribuente ad esporre e documentare i fatti e le circostanze che giustifichino l'eventuale scostamento del reddito dichiarato da quello determinato dall'Ufficio con l'utilizzo dei parametri; fase dell'emissione dell'avviso di accertamento, con cui l'Agenzia determina il maggior reddito, le maggiori imposte ed irroga le sanzioni. La fase del contraddittorio è la più importante perché permette all'Agenzia non solo di poter concludere una controversia senza ricorrere alle Commissioni Tributarie – riducendo, così, il contenzioso tributario e creando una cooperazione tra Amministrazione e contribuente – ma, anche, di ottenere nuovi elementi che potrebbe utilizzare in fase di contenzioso al fine di giustificare la propria pretesa che, se fondata esclusivamente sullo scostamento dal reddito “normale” determinato, risulterebbe basata solo su presunzioni semplici, mancanti di quei caratteri di gravità, precisione e concordanza, necessari affinché un avviso di accertamento possa essere ritenuto legittimo.
Inquadramento

L'accertamento con parametri presuntivi è un tipo di accertamento molto simile all'accertamento con studi di settore, in quanto come questo:

  • opera all'interno dell'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relativo agli accertamenti;
  • consente di determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari del contribuente in via presuntiva, tenendo conto del tipo di attività svolta e del settore di appartenenza;
  • ha la necessità di instaurare un contraddittorio con il contribuente prima di poter procedere all'emissione dell'avviso di accertamento.

Ciò che invece distingue le due forme di controllo riguarda:

  • la tipologia di contribuenti soggetti al controllo;
  • i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri;
  • il meccanismo di determinazione del ricavo (corrispettivo o volume d'affari) presunto.
Parametri presuntivi

I parametri, istituiti dall'art. 3, Legge n. 549/1995, sono stati elaborati inizialmente come strumento transitorio, utilizzabile dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito degli accertamenti riguardanti i periodi di imposta compresi tra il 1995-1997, con cui veniva abrogata la norma che prevedeva la determinazione del reddito presunto in base ai coefficienti presuntivi, istituiti nel 1939, e si attendeva l'approvazione degli studi di settore.

Nonostante la loro approvazione, l'art. 4, comma 1, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che i parametri dovevano continuare ad essere utilizzati per tutti quei "contribuenti esercenti attività di impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri".

Al fine della loro elaborazione, il comma 184 della sopracitata Legge, ha incaricato il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate di individuare le caratteristiche e le condizioni di esercizio di un'attività attraverso:

  • la creazione di settori omogenei di attività;
  • l'individuazione, al loro interno, di gruppi di contribuenti che hanno presentato delle dichiarazioni con indici economico-contabili coerenti.

A seguito di tale raggruppamento sarebbe stato possibile individuare i moltiplicatori da applicare ai costi ed ai ricavi dell'attività prevalentemente esercitata dal contribuente nel corso dell'esercizio, necessari per la determinazione dei redditi, dei corrispettivi e del volume d'affari standard.

In evidenza: attività prevalente

Il D.P.C.M. 29 Gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, oltre a contenere la lista dei parametri elaborati per i vari settori economici, determina le modalità di individuazione dell'attività prevalente, al fine di applicare il corretto parametro. Infatti, dispone che:

  • nel caso di esercizio di un'unica attività si deve prendere come riferimento il codice attività;
  • nel caso di esercizio di più attività, senza la tenuta di una contabilità separata, è necessario considerare quella da cui derivano maggiori ricavi e/o compensi nel periodo d'imposta;
  • nel caso di associazioni costituite tra persone fisiche, nel cui ambito operano associati o soci che esercitano attività con codici diversi, l'attività prevalente è considerata quella svolta dai soci (o associati) alla quale è imputato un maggior reddito.

Questi strumenti, però, presentano dei limiti che riguardano prevalentemente la fondatezza della presunzione, in quanto determinando il reddito applicando solo delle formule matematico-statistiche, senza considerare tutti i fattori che possono incidere sulla capacità reddituale dell'attività esercitata dal contribuente, come ad esempio l'area territoriale in cui l'impresa opera.

Soggetti passivi

Destinatari dell'applicazione dei parametri presuntivi

Contribuenti per la cui attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore

Contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata e che non hanno ricavi (o compensi) superiori a € 5.164.569

Contribuenti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria, che non hanno compensi superiori ad € 5.164.569, la quale risulta inattendibile (artt. 1 e 2 D.P.R. 570/96) da un verbale d'ispezione

Contribuenti che hanno cessato ed iniziato l'attività entro 6 mesi dalla data di cessazione

Contribuenti che hanno iniziato un'attività nel corso del periodo d'imposta come prosecuzione di attività svolta da altri soggetti

Soggetti esclusi dall'applicazione dei parametri

Contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta

Contribuenti che hanno cessato l'attività nel periodo d'imposta

In evidenza: Contabilità inattendibile

Il D.P.R. 570/96 ha previsto dei criteri di inattendibilità della contabilità sia delle imprese che degli esercenti arti e professioni distinguendo:

Gravi irregolarità delle scritture obbligatorie

Disponibilità liquide non specificate nei conti di mastro relativi a denaro, valori in cassa, depositi bancari o postali

I versamenti/prelevamenti effettuati dall'imprenditore o dai soci non sono rilevati in contabilità, né evidenziati in scritture ausiliarie

I criteri di valutazione delle rimanenze non sono indicati né in nota integrativa, né nel libro degli inventari

Gravi contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati rilevati direttamente

Omessa indicazione di uno o più beni strumentali nelle scritture contabili per un valore superiore al 10% di tutti i beni utilizzati (o comunque di importo superiore a € 25.823)

Scostamento superiore al 10% tra il valore contabile ed il valore rilevato a seguito di ispezioni e verifiche (o comunque di importo superiore a € 25.823)

Mancata iscrizione di lavoratori dipendenti nel libro unico se i compensi superano il 10% delle retribuzioni contabilizzate nel periodo

Modelli Parametri di Impresa e Professioni 2018

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 30 gennaio 2018 ha approvato insieme a Redditi 2018 anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri sia per gli esercenti attività di impresa (Parametri Impresa 2018) che per gli esercenti arti e professioni (Parametri Professioni 2018).

In evidenza: Aggiornamento parametri periodo d'imposta 2017

Con la Circolare 06 Luglio 2018 n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato le novità che hanno interessato i parametri applicabili nel periodo d'imposta 2017 in base a quanto previsto dal D.M. 24/05/2018.

Tali novità riguardano in particolar modo l'applicazione di:

  • 5 specifici indicatori territoriali che tengano conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica;
  • Specifici correttivi cd. “cassa” per le imprese minori in contabilità semplificata per tenere conto del passaggio dal regime contabile basato sul principio di “competenza” a quello “improntato alla cassa”;
  • Specifici correttivi “di crisi” che tengano conto della particolare congiuntura aziendale.

Il Modello Parametri Impresa 2018 è composto da un riquadro in cui saranno indicati i dati identificativi dell'impresa (codice fiscale, codice attività, percentuale sui ricavi) e da sei sezioni :

  • Sezione I, nella quale verranno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'IVA e altri dati utili per la determinazione presunta dei ricavi;
  • Sezione II, riservata ai soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi SP 2018, nella quale indicheranno i dati necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci;
  • Sezione III, saranno indicati i ricavi non risultanti dalle scritture contabili;
  • Sezione IV, saranno indicati dati contabili che non rientrano tra quelli indicati nella sezione I;
  • Sezione V, saranno indicati, se esistono, i codici ATECO delle ulteriori attività esercitate dall'impresa e la corrispondente percentuale sui ricavi;
  • Sezione VI, saranno indicate informazioni concernenti il numero di giorni di apertura dell'attività nel corso del periodo d'imposta, l'inizio dell'attività nel corso dell'anno e/o la cessazione.

FAC-SIMILE Parametri Impresa 2018

Invece, il modello Parametri Professioni 2018 presenta, oltre al riquadro dedicato ai dati identificativi del professionista ( codice fiscale e codice ATECO), solo 4 sezioni:

  • Sezione I, simile al modello precedente, in cui saranno indicati i dati contabili relativi all'imposta sui redditi, l'IVA e gli altri dati utili per la determinazione presunta dei compensi;
  • Sezione II, riservata ai soggetti obbligati alla presentazione del quadro RE del Modello Redditi SP 2018, nella quale indicheranno i dati necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati;
  • Sezione III, saranno indicati i compensi non risultanti dalle scritture contabili;
  • Sezione IV, saranno indicate informazioni concernenti il numero di giorni di apertura dell'attività nel corso del periodo d'imposta, l'inizio dell'attività nel corso dell'anno e/o la cessazione.

Scostamento dal valore standard

La compilazione del modello Parametri con l'utilizzo di supporti informatici consente immediatamente di verificare la congruità, o l'eventuale scostamento, tra quanto dichiarato e quello che dovrebbe essere il reddito standard dell'attività prevalentemente esercitata dal contribuente secondo i parametri attribuiti al settore economico di appartenenza.

Se dal confronto di quanto dichiarato ed i redditi standard risulta uno scostamento almeno superiore ad € 258,23 il contribuente può decidere:

  • di adeguarsi spontaneamente, sia per quanto riguarda le imposte dirette che l'IVA, quindi procederà ad aumentare i ricavi (o compensi) dichiarati, riportandoli anche in dichiarazione IVA annuale ed effettuerà il versamento entro la scadenza di presentazione della dichiarazione. Questo comporterà non solo la non applicazione di sanzioni (né penali, né amministrative), interessi e maggiorazioni, ma anche il non assoggettamento ad un successivo accertamento con parametri;
  • di non adeguarsi rischiando di essere soggetto ad accertamento con parametri da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Accertamento da parametri presuntivi

Lo scostamento tra quanto dichiarato ed i parametri costituiscono un presupposto per sottoporre il contribuente ad accertamento da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600/1973, il quale gli consente di rideterminare in via presuntiva il reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti.

I parametri utilizzati però, essendo frutto di elaborazioni matematico-statistiche, che non tengono conto di altri fattori (quali ad esempio le situazioni personali del contribuente, il fattore territoriale o le condizioni aziendali), di per sé non presentano quelle caratteristiche necessarie per dimostrare che il reddito determinato risponda a quello effettivamente realizzato dal contribuente. Per tale ragione, affinchè l'accertamento sia legittimo, è necessario che l'Ufficio acquisisca maggiori informazioni sull'attività del contribuente, invitandolo ad un contraddittorio endoprocedimentale durante il quale potrà presentare tutti gli atti ed i fatti che possano motivare tale scostamento.

L'esito del contraddittorio potrà portare:

  • alla risoluzione della controversia senza ricorso alle Commissioni Tributarie in quanto le parti (Ufficio e contribuente) hanno trovato un accordo;
  • all'emissione dell'avviso di accertamento.

In questo ultimo caso il contribuente potrà impugnare l'atto davanti al giudice tributario, esponendo i fatti ed i motivi per i quali ritiene che l'atto sia illegittimo, senza essere pregiudicato dal contraddittorio precedentemente instaurato con l'Agenzia.

In evidenza: mancata risposta del contribuente al contraddittorio

Nel caso in cui il contribuente non dovesse presentarsi al contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, quest'ultima potrà in ogni caso emettere l'avviso di accertamento fondando la propria pretesa solo sui parametri in quanto non è stato possibile, nonostante l'invito, ad instaurare il contraddittorio.

Relativamente all'utilizzo delle presunzioni su cui fondare l'accertamento e l'importanza del contraddittorio, la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016 ha invitato tutti gli Uffici a valutare attentamente i risultati ottenuti, nel caso di specie, dai parametri, i quali per avere le caratteristiche di cui all'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, dovranno essere in un certo qual modo “realistici e coerenti con l'effettiva capacità contributiva del soggetto indagato… le presunzioni … devono essere applicate … secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione”.

In altri termini, soprattutto nel caso di rilievi di ammontare considerevole, dovrebbero essere evitati accertamenti eseguiti “… senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l'attività dallo stesso svolta.

Con la circolare 19/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che a decorrere dal 2019 saranno inviate lettere nei confronti di contribuenti che presentano particolari anomalie dichiarative tra le quali vi rientrano “i contribuenti per i quali sono emerse particolari anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”, ciò al fine di favorire l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione delle basi imponibili. Nonostante l'ufficio fa esplicito riferimento ai soli “studi di settore” è possibile ritenere che possano rientrarvi anche i “parametri presuntivi”.

Abolizione dei parametri ed istituzione degli indici sintetici di affidabilità

L'art. 7-bis, D.L. n. 193/2016, convertito con modifiche Legge n. 225/2016, abolito e sostituito dall'art. 9-bis D.L. 50/2017,aveva previsto l'abolizione dei parametri presuntivi, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sostituendoli con gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tale decorrenza, però, è slittata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 a seguito delle disposizioni di cui all'art.1 c. 931 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in quanto l'Agenzia delle Entrate, incaricata dell'elaborazione dei citati indicatori, non vi ha provveduto nei termini utili per assicurare un trattamento fiscale uniforme a tutti i contribuenti.

Tali indici hanno l'obbiettivo di creare una maggiore collaborazione del contribuente nei confronti del fisco in quanto attribuiranno a quei soggetti cosiddetti “più affidabili” un indice di premialità più elevato che comporterà delle esclusioni o riduzioni in termini di accertamenti da parte degli Uffici, saranno individuati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

I nuovi indicatori varieranno in funzione all'attività economica prevalente, e saranno calibrati in base a metodologie statistico-economiche che prendono in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica;

- la stima dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito d'impresa;

- il modello di regressione basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;

- il modello di stima che evidenzierà ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);

- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che permetterà l'individuazione di migliori cluster in termini di numero e di stabilità.

Con l'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (Manovrina) si aggiunge un ulteriore tassello alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Gli indici si applicano agli imprenditori, artisti o professionisti che svolgono una delle attività individuate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento da emanare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Il 22 settembre 2017 è stato pubblicato il Provvedimento prot. 191552 che individua i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale da elaborare ed approvati dal Ministro dell'Economia e delle finanze con D.M. 23 Marzo 2018

,

.successivamente, con provvedimento prot. n. 93467 del 7 maggio 2018 sono stati individuati ulteriori indici da sottoporre all'approvazione con decreto del MEF.

Il DM 28 dicembre 2018 ha infine approvato gli ultimi 106 indici relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e 3 territorialità specifiche che, unitamente ai 69 indici già approvati a marzo, sostituiranno integralmente i parametri e gli studi di settore.

In evidenza: Ulteriori indicazioni del DM 28 dicembre 2018

Il DM 28 dicembre 2018, oltre ad approvare gli indici applicabili a partire dal periodo d'imposta 2018, indica anche alcune cause di esclusione dall'applicazione degli indici stessi, ulteriori rispetto a quelle già previste dal comma 6 dell'articolo 9-bis del D.L. 50/2017.

L'articolo 2 del decreto 28 dicembre 2018 ha quindi previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applichino anche nei confronti:

  • dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
  • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui al terzo punto, è stato stabilito, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto, che “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di contribuenti comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96”. Tale previsione, in coerenza con quanto disposto dal Dl 50/2017, risponde all'esigenza di acquisire le informazioni necessarie alle future elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale, nell'ottica di una possibile applicazione anche a tale tipologia di soggetti.

Nel decreto sono contenuti anche alcuni interventi di rettifica del precedente Dm del 23 marzo 2018, finalizzati a rendere coerenti e omogenei i contenuti dei due decreti e correggere alcuni refusi della precedente disposizione.

Con gli ISA, ad ogni contribuente è associato su una base da 1 a 10 un grado di affidabilità fiscale.

Il comma 6 individua le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, in particolare gli indici non si applicano in quei periodi di imposta in cui il contribuente:

- Ha iniziato o cessato l'attività;

- Non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività;

- Dichiara ricavi (o compensi) di ammontare superiore al limite previsto dal decreto di istituzione o di revisione degli ISA.

È previsto, infatti, che entro il:

- 31 dicembre dell'anno di riferimento gli indici vengano approvati,

- mese di febbraio del periodo d'imposta successivo vengano effettuate le eventuali integrazioni.

Inoltre, ogni due anni gli ISA devono essere revisionati.

I contribuenti possono indicare in dichiarazione anche quei componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il proprio grado di affidabilità. Tali maggiori elementi concorrono alla determinazione della base imponibile Irap e del volume d'affari ai fini Iva; inoltre non sono assoggettabili a sanzioni e interessi, qualora il versamento pervenga entro il termine del pagamento del saldo delle imposte (con la possibilità di rateizzare).

In base al grado di affidabilità, il contribuente può accedere ad un regime premiale che può riconoscere i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per importi non superiori a € 50.000 annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e di quelle in perdita sistematica;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti ex art. 39, co. 1, lettera d) Dpr 600/1973 e art. 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Secondo l'art. 9-bis comma 16 del DL 50/2017, le sanzioni applicabili ai casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, sono quelle di cui all'art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, variabili da 250 a 2.000 euro.

In caso di omissione della comunicazione, è anche prevista la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 comma 2 del D.P.R. 600/73 e 55 del D.P.R. 633/72.

Per maggiori dettagli si rinvia alla bussola “ISA – Indici sintetici di affidabilità”.

Riferimenti

Normativi

  • D.M. 28 dicembre 2018
  • D.M. 24/05/2018
  • Art. 7-bis, D.L. n. 193/2016, convertito con modifiche L. 1 Dicembre 2016, n. 225
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 29 gennaio 2016
  • Art. 3, co. 179 - 189, L. 28 dicembre 1995, n. 549
  • Art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • Art. 4, co.1, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195
  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996
  • Art. 53 Cost.
  • Art. 93 Cost.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. trib., 11 settembre 2013, n. 20802
  • Cass. civ., SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26638
  • Cass. civ., sez. trib., 11 febbraio 2009, n. 3289
  • Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2008, n. 2816
  • Cass. civ., sez. trib., 10 ottobre 2008, n.24912

Prassi

  • Agenzia delle Entrate Circolare 06 Luglio 2018 n. 14/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 aprile 2016, n. 16/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare 7 Agosto 2000, n. 157/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare d3 Ottobre 2000, n. 175/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare 21 Giugno 1999, n. 136/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare 13 Maggio 1996, n. 117/E
Sommario