Fondo vittime della strada

Ludovico Berti
19 Febbraio 2019

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada è stato costituito al fine di conseguire l'intento di dare tutela ai danneggiati da sinistri stradali anche nei casi in cui non sia possibile individuare un assicuratore privato tenuto al risarcimento, previsti dagli artt. 283 e 284 cod. ass.
Natura dell'obbligazione del Fondo

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada è stato costituito al fine di conseguire l'intento di dare tutela ai danneggiati da sinistri stradali anche nei casi in cui non sia possibile individuare un assicuratore privato tenuto al risarcimento, previsti dagli artt. 283 e 284 cod. ass..

Il Fondo non è debitore delle vittime che, ai sensi dell'art. 286 cod. ass., vengono liquidate a cura di un'impresa designata dall'IVASS la cui competenza nella liquidazione dei danni perdura anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino a quando venga indicata una nuova impresa designata.

L'impresa designata è quindi il vero legittimato passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato che deve agire in giudizio direttamente nei suoi confronti ed eseguire la sentenza che abbia accolto la sua domanda nei confronti del suo patrimonio.

Nonostante sia ormai pacifico che l'obbligazione assunta dall'impresa designata ha natura risarcitoria tanto che questa è tenuta ad un'obbligazione della stessa natura e contenuto di quella che avrebbe avuto l'impresa del responsabile (Trib. Modena, sez. I, 9 luglio 2013, n. 1099; Cass. civ., 7 febbraio 2006, n. 2596; Cass. civ., 6 aprile 2001, n. 5161; Cass. civ., 21 ottobre 1998, n. 10435; Cass. civ., 19 dicembre 1990, n. 12036), in passato la giurisprudenza riteneva che la sua obbligazione avesse natura indennitaria perché più rispondente ai principi di solidarietà che ai caratteri del risarcimento, potendosi con tale inquadramento meglio giustificare, ad esempio, i limiti al risarcimento dei danni patrimoniali in caso di veicolo non identificato (C. Cost. 29 dicembre 1981 n. 202).

L'impresa designata è quindi tenuta alla stessa identica prestazione di quella cui sarebbe stata tenuta l'impresa del responsabile civile con la conseguenza che ad essa si applicano anche le stesse regole sulla costituzione in mora, sul rispetto dello spatium deliberandi, sulla mala gestio, sulla prescrizione, ecc.

Esercizio dell'azione di risarcimento

Ai sensi dell'art. 287 cod. ass., l'azione per il risarcimento dei danni, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada dal momento che quest'ultima ha la facoltà di avocare a sé l'istruttoria e la definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri, con la conseguenza che è necessario metterla a conoscenza del sinistro fin dall'inizio e l'omissione dell'invio, anche ad uno solo dei due destinatari, comporta l'improponibilità della domanda (Corte Cost., 18 giugno 2014, n. 180; Trib. Nocera Inferiore, sez. II, 29 gennaio 2013, n. 82; Trib. Milano, sez. XII, 4 aprile 2008, n. 3999; Trib. Nola, 10 gennaio 2008; G.d.P. S.Anastasia, 29 gennaio 2007).

Diverso è il regime dei termini nel caso di veicolo assicurato con un'impresa posta in stato di liquidazione coatta, previsto dalla lett. c) del primo comma dell'art. 283 cod. ass., in cui l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.

Nonostante per l'ipotesi di impresa posta in stato di liquidazione coatta la norma non specifichi quali siano i destinatari della denuncia, si ritiene che nel caso di l.c.a. ordinaria debbano essere, per analogia, identificati in quelli previsti per le altre ipotesi e cioè l'impesa designata e la CONSAP, mentre nel caso di l.c.a., in cui al commissario liquidatore sia stato conferito il potere di liquidazione dei sinistri, il destinatario sia solo tale soggetto.

In sostanza la norma ricalca quanto previsto dall'art. 145 cod. ass. e, nel suo silenzio rispetto al contenuto della denuncia, agli effetti di una sua incompletezza ed ai termini entro i quali l'impresa debba effettuare un'offerta o comunicare i motivi per i quali ritenga di non farla, si ritiene che si debba far riferimento all'art. 148 cod. ass., relativo all'azione ordinaria (G.d.p. Torino, 28 ottobre 2009, n. 12178; G.d.P. Palermo, sez. I, 7 maggio 2008, n. 5356).

L'azione diretta

L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata ma il Fondo può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello, senza però assumere la qualificazione di legittimato passivo (art. 287, comma 3, cod. ass.).

La SC ha infatti precisato che la legittimazione passiva spetta solamente all'impresa designata e la partecipazione del Fondo alla controversia riguarda solo i rapporti interni fra tali due soggetti perciò aspetti indifferenti per il danneggiato: l'impresa designata, infatti, anticipa in proprio la somma dovuta in base ad un'obbligazione costituita dalla legge che poi, però, recupera dal Fondo (Cass. civ., Sez. Un., 3 febbraio 1982, n. 637, in Riv. giur. circol. trasp. 1982, 546).

La norma prevede, inoltre, che nel giudizio promosso nei confronti dell'impresa designata si debba citare, quale litisconsorte necessario, anche il responsabile del sinistro (ovviamente in caso di veicolo non identificato solo se successivamente individuato), a parte il caso di l.c.a. ordinaria in cui litisconsorte è solo il commissario liquidatore e non il responsabile.

Infatti, secondo la giurisprudenza l'obbligo risarcitorio derivante da una sentenza resa nei confronti del responsabile, conducente/proprietario, non è opponibile all'impresa designata che non abbia partecipato al giudizio, nei cui confronti l'estensione del giudicato opera esclusivamente nei limiti determinati dall'art. 289 cod. ass., e, in particolare, solo con riferimento alle sentenze ottenute dal danneggiato contro lo stesso assicuratore oppure, nei confronti dell'impresa in l.c.a. (Cass. civ., 20 dicembre 2017, n. 30522; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22881).

Ciò perché per estendere il giudicato a soggetti diversi dalle parti del giudizio in cui esso si è formato è necessaria la presenza di un contratto assicurativo che preveda una posizione non autonoma dell'assicuratore, ipotesi che in tali fattispecie non sussiste derivando l'obbligo risarcitorio dell'impresa designata dalla legge e non da un rapporto contrattuale.

Con riferimento al rapporto fra l'impresa designata ed il responsabile civile, la giurisprudenza ha assunto due diversi orientamenti: secondo il primo, tra tali soggetti v'è solidarietà con la conseguenza che l'impresa designata ha azione di regresso verso i responsabili e l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei soggetti sprigiona effetti anche sugli altri (Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10827; Cass. civ., 5 dicembre 2003, n. 18644; Cass. civ., 10 marzo 1994, n. 2313; Cass. civ., 23 gennaio 1991, n. 643; Cass. civ., 5 luglio 1989, n. 3207; Cass. civ., 12 settembre 1984, n. 4790).

Secondo un diverso orientamento, fra l'impresa designata ed il responsabile civile non vi è alcuna solidarietà con la conseguenza che solo dopo il pagamento, l'impresa può agire in surroga nei confronti del responsabile per recuperare quanto versato al danneggiato e l'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti del responsabile civile non sprigiona effetti nei confronti dell'impresa designata (Cass. civ., 28 febbraio 2002, n. 2963; Cass. civ., 1 febbraio 2011, n. 2347; Cass. civ., 25 settembre 2000, n. 12671).

La dottrina, ritiene preferibile il primo orientamento che vede sussistere sempre un vincolo di solidarietà riconoscendo all'impresa designata la possibilità di agire in surrogazione ex art. 1203 c.c. nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo non assicurato, di agire in via di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del conducente e del proprietario dell'altro veicolo corresponsabile del sinistro e di agire in surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile ex art. 1916 c.c. (ROSSETTI, Il Diritto delle Assicurazioni, CEDAM, 2001, p. 525).

Pluralità di danneggiati e superamento del massimale

L'art. 291 cod. ass., regola, in modo sostanzialmente analogo all'art. 140 cod. ass., l'ipotesi di pluralità di danneggiati e superamento del massimale, prevedendo che i diritti delle vittime nei confronti dell'impresa designata vangano proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza dell'importo pari al massimale minimo di legge rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'art. 283 cod. ass.

Il secondo comma prevede che l'impresa designata che, decorsi trenta giorni dal sinistro e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, abbia pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponda verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata, rimanendo per i danneggiati pretermessi il diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione della regola proporzionale.

Laddove, invece, l'impresa designata abbia pagato uno o più danneggiati, pretermettendone altri colposamente, dovrà pagargli l'intera somma che sarebbe ad ognuno di loro spettata in applicazione della regola di diminuzione proporzionale, anche se eccedente il massimale.

In tali casi il comma 4 prevede il litisconsorzio necessario fra l'impresa designata e tutti i danneggiati, dovendo il giudice provvedere ai sensi dell'art. 102 c.p.c. ad integrare il contraddittorio in caso di pretermissione di qualcuno di essi.

Anche per l'impresa designata, così come per le compagnie in bonis ex art. 140 cod. ass., è prevista la facoltà di evitare i pregiudizi derivanti dalla colposa omessa individuazione di tutti gli aventi diritto, effettuando un deposito, irrevocabile e vincolato, a favore di tutti i danneggiati, di una somma, compresa nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutti i creditori.

Responsabilità per mala gestio

Il colpevole ritardo dell'assicurazione può esporre l'assicurato ad un esborso superiore al massimale. Tale ipotesi si può verificare anche nei casi di competenza del Fondo con l'unica differenza che occorre accertare se il ritardo sia imputabile all'impresa in bonis oppure a quella designata, al fine di capire quali siano i massimali impegnati, i termini di prescrizione e le regole di rimborso da parte del Fondo.

L'impresa designata deve rispondere non solo per i fatti colposi propri e, quindi, per i ritardi ad essa direttamente imputabili ma anche per il ritardo imputabile all'impresa in bonis, dovendo rispondere ex art. 288 cod. ass. nei confronti dell'assicurato dei diritti nascenti dal contratto e, quindi, anche dell'inadempimento dell'impresa in bonis all'obbligazione di pagare tempestivamente il risarcimento.

Per quanto riguarda l'inadempimento proprio, non essendovi alcun rapporto contrattuale fra l'impresa designata, che risponde ex lege, ed il responsabile, si ritiene che essa risponda nei confronti del danneggiato a titolo extracontrattuale, con conseguente applicazione nell'azione per mala gestio propria della prescrizione quinquennale, differente, quindi, da quella biennale che si applica all'impresa in bonis a quella biennale.

Inoltre, per le somme erogate a titolo di mala gestio propria è escluso il diritto di ripetizione nei confronti del Fondo che sarà limitato al risarcimento ed a quanto versato a titolo di mala gestio imputabile all'impresa in bonis.

Oggetto di contrasto giurisprudenziale è il fatto se il massimale da considerare per calcolare gli interessi a titolo di mala gestio sia il minimo di legge (Cass. civ., 29 marzo 2006, n. 7247; Cass. civ., 10 dicembre 2003, n. 18833; Cass. civ., 2 aprile 2001, n. 4800) o eventualmente quello maggiore pattuito fra il responsabile e l'impresa in bonis (Cass. civ., 13 luglio 2000 n. 9277; Cass. civ., 24 luglio 1998, n. 7298).

Secondo la dottrina per dare risposta al contrasto giurisprudenziale è necessario distinguere l'ipotesi di ritardo imputabile all'assicurazione in bonis da quello in cui il ritardo sia imputabile all'impresa designata.

Nel primo caso, siccome l'impresa designata risponde non per fatto proprio ma per legge, si deve ritenere applicabile il massimale minimo di legge previsto dall'art. 128 cod. ass., così come richiamato dall'art. 283 cod. ass., mentre nel caso di ritardo imputabile all'impresa designata, dovendo questa rispondere per un fatto proprio, non potrà invocare il limite del massimale minimo di legge ma sarà tenuta a rispondere di tutte le conseguenze pregiudizievoli conseguenti al proprio ritardo (ROSSETTI, p. 548).

Tra l'altro tutte queste considerazioni relative al massimale da considerare per valutare la mala gestio perdono di rilevanza sostanziale in considerazione del fatto che, oggi, il valore del massimale minimo di legge è di 5.000.000,00 Euro e quindi certamente capiente per risarcire i danni nella stragrande maggioranza dei casi, essendo veramente rari, ma pur sempre possibili, sinistri con danni superiori a tale somma.

Prescrizione

In tema di prescrizione dell'azione, analogamente a quanto previsto in merito all'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., l'art. 290 cod. ass. prevede che l'azione nei confronti dell'impresa designata è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile e quindi quello biennale previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c., con la precisazione che, ai sensi del terzo comma, è possibile godere della prescrizione più lunga qualora il fatto costituisca anche reato.

Il secondo comma dell'art. 290 cod. ass., prevede i medesimi termini prescrizionali anche per l'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo assicurato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, la cui azione è soggetta ai termini di cui all'art. 2947 c.c.

Da precisare che secondo la giurisprudenza, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del responsabile producono effetti anche nei confronti dell'impresa designata, senza che rilevi stabilire se quest'ultima sia o meno obbligata in solido rispetto al responsabile civile (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8007; Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2010, n. 4943), anche se si registrano decisioni di senso opposto, come ad esempio Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18401.

Sinistri causati da veicolo non identificato

Una delle ipotesi più ricorrenti di intervento del Fondo è certamente quella di sinistro causato da veicolo non identificato che, anche per il fatto di prestare il fianco ad illeciti intenti fraudolenti, è stata ampiamente trattata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Affinché possa ricorrere tale ipotesi non è sufficiente che il danneggiato non abbia avuto l'accortezza di annotarsi i dati identificativi del mezzo ma l'obbligo risarcitorio sorge solo quando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 274; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2001, n. 10484; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762).

Ad esempio la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la legittimazione del Fondo in un caso in cui il danneggiato a causa delle lesioni ricevute non era stato in condizione di annotare i dati del veicolo responsabile datosi nel frattempo alla fuga (Cass. civ., 18 novembre 2005, n. 2449), o in un caso in cui neppure le indagini della Polizia avevano condotto all'individuazione del mezzo responsabile (Cass. civ., 8 marzo 1980, n. 1860); è stata invece esclusa la legittimazione del Fondo in un tamponamento plurimo in cui la situazione era tale da consentire alla vittima l'individuazione del veicolo responsabile (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18308) o in un caso in cui il danneggiato non aveva trascritto i dati identificativi del veicolo responsabile per mera dimenticanza (G.d.P. Napoli, 5 aprile 1998).

Spetta alla vittima l'onere della prova di aver utilizzato la diligenza nell'individuare il veicolo responsabile, oltre che di dimostrare che si trattasse di un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo e, logicamente, il suo coinvolgimento nella causazione dell'evento. Tali prove possono essere date con qualsiasi mezzo ma è compito del giudice verificare, con scrupolo, la compatibilità delle lesioni denunciate con la dinamica del sinistro al fine di scartare le ipotesi manifestamente fraudolente (DI MARZIO, Sinistro cagionato da veicolo sconosciuto: occorre o no la denuncia-querela del danneggiato?, in Ridare.it, 23 dicembre 2014; Trib. Torre Annunziata, sez. II, 12.09.2016, n. 2274).

Secondo la giurisprudenza tali prove possono essere fornite dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto (Trib. Napoli, sez. II, 24 febbraio 2015), ma, tenuto conto che l'impresa designata non può essere a conoscenza della veridicità del fatto illecito allegato, né delle modalità della sua individuazione, non si ritiene applicabile il principio di non contestazione e le conseguenze previste dall'art. 115 c.p.c. (Trib. Napoli, sez. VI, 29 novembre 2016, n. 12905).

Oggetto di contrasto avanti alla Suprema Corte è il fatto se la vittima debba sporgere denuncia- querela contro ignoti per poter accedere al risarcimento erogato dall'impresa designata. Difatti secondo un orientamento che possiamo ritenere minoritario, l'onere di diligenza del danneggiato conduce a ritenere che sia necessaria la denuncia (Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15367), mentre l'orientamento sicuramente maggioritario non ritiene indispensabile tale attività che considera come un mero indizio da valutare, unitamente agli altri, per accertare se il danneggiato abbia agito con la diligenza richiesta per ricercare il veicolo responsabile (Cass. civ., sez. III, 24.03.2016, n. 5892; Cass. civ., 4 novembre 2014, n. 23434), essendo possibile che, anche in presenza di una denuncia della vittima, la domanda venga respinta come è di contro possibile che anche in sua assenza, la stessa venga accolta (Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019).

Il comma 2 dell'art. 287 cod. ass., prevede che il danneggiato che abbia fatto richiesta all'impresa designata, e per conoscenza alla CONSAP quale gestore del Fondo, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile sicché la condizione di proponibilità deve ritenersi assolta anche se la denuncia di sinistro sia stata inviata solo a tali soggetti e non all'effettivo responsabile ed alla sua assicurazione.

La SC ha tra l'altro precisato che una volta instaurato il giudizio nei confronti dell'impresa designata, la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, rimane stabilizzata anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti però la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza, potrà agire in via di regresso (Cass. civ., 22 novembre 2016, n. 23710).

Tale conclusione viene giustificata dalla S.C. attraverso il richiamo all'art. 292, comma 1, cod. ass. che, prevedendo l'azione di regresso dell'impresa designata anche per l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 283 cod. ass., presuppone che un responsabile sia stato poi necessariamente identificato con la conseguenza che il giudizio, una volta instaurato, prosegue nei confronti dell'impresa designata che però potrà recuperare la somma dal responsabile individuato.

Per quanto riguarda i danni risarcibili il secondo comma dell'art. 283 cod. ass. distingue due ipotesi: la prima riguarda il caso in cui dal sinistro siano conseguiti danni alla persona di lieve entità (cd. micropermanenti) in cui il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona e non per i danni materiali; la seconda ipotesi riguarda il caso di danni gravi alla persona, in cui il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose ma con una franchigia di euro 500.

Nonostante la norma faccia solo riferimento ai danni lievi o gravi alla persona, senza precisare il significato di tali riferimenti, si ritiene che il discrimine sia quello del 9% di invalidità biologica e quindi il significato da dare sia quello delle macro o micro invalidità stabilito dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (Cass. civ., 27 novembre 2015, n. 24214; Trib. Monza, 4 ottobre 2012).

Il comma 3 dell'art. 283 cod. ass., prevede uno speciale regime di liquidazione del danno biologico, stabilendo che venga determinato in base ai criteri di cui al d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38 relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sicché per la liquidazione si dovrà far riferimento alla tabella di indennizzo del danno biologico dell'INAIL prevista dal DM 12 luglio 2000 (in Gazz. Uff. 25 luglio 2000, n. 172).

Sempre il terzo comma prevede un altro speciale regime di liquidazione del danno patrimoniale da morte di un prossimo congiunto, stabilendo che «la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» e quindi in base alle disposizioni di cui al d.P.R. 1124/65.

In merito all'interpretazione da dare al riferimento “conviventi a carico” la giurisprudenza è discorde perché, alcune pronunce aderiscono ad un'interpretazione letterale e individuano, come aventi diritto, solo i conviventi con il deceduto ed a carico dello stesso (Cass. civ., 4 novembre 1986, n. 6450; Cass. civ., 27 giugno 1990, n. 6532) mentre l'orientamento maggioritario ritiene che, tale locuzione non valga come criterio di selezione degli aventi diritto che possono, di contro, essere individuati anche in tutti coloro che dimostrino una dipendenza economica dalla vittima deceduta (Cass. civ., 14 maggio 1984, n. 2935) anche perché, aderendo al primo orientamento, si creerebbe un aperto contrasto con le finalità perseguite dalla Quinta Direttiva (2005/14) il cui proposito è quello di garantire la massima tutela alle vittime di sinistri causati da veicoli non identificati oltre ad un'irrazionale disparità di trattamento tra congiunti conviventi a carico e gli altri (ROSSETTI, cit., p. 539).

Sinistri causati da veicoli non assicurati

Un altro classico caso di intervento del Fondo è quello di sinistri causati da veicoli non assicurati che ricorre quando il contratto di assicurazione manchi del tutto o sia insanabilmente nullo fin dall'origine.

Nulla quaestio in caso di totale mancanza della copertura assicurativa, mentre è più complesso il discorso nel caso di presenza di un contratto poiché, in tal caso, prima di poter concludere che si tratti di un veicolo non assicurato, è necessario accertarne la sua validità.

Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto un veicolo non assicurato in caso di contratto stipulato con un'impresa non autorizzata all'esercizio (Cass, civ., 30 giugno 1998, n. 6450), di omesso pagamento del premio, se il sinistro è avvenuto oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4353; Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23313), o di sinistro causato da veicolo destinato a competizioni sportive durante la circolazione illegale su strada pubblica (Cass. civ., 15 febbraio 1992, n. 1877).

Nei casi di veicolo non assicurato, così come in tutti gli altri casi previsti dal comma 1 dell'art. 283 cod. ass., (ed a parte il già esaminato caso di sinistro causato da veicolo non identificato), il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose, senza alcun limite, se non quello di cui all'art. 128 cod. ass., rappresentato dal massimale minimo di legge.

Sinistri causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario

Un'ulteriore ipotesi di intervento del Fondo è quella di sinistro causato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria che ricorre solo in caso di circolazione contro la volontà del proprietario (prohibente domino) e non nei casi di circolazione contro il consenso del proprietario (invito domino).

La prima ipotesi si ha, ad esempio, in caso di furto o di azione violenta, mentre la seconda quando un figlio utilizzi l'auto del padre senza il suo consenso.

In presenza di una circolazione invito domino non vi è intervento del Fondo e la responsabilità dell'assicurato continua ad essere garantita dall'impresa di assicurazione.

La giurisprudenza ha ritenuto che vi fosse una circolazione prohibente domino in un caso in cui la vettura era stata rubata all'interno di un giardino recintato e protetto da un cancello automatico nonostante le chiavi fossero nell'abitacolo (Trib. Padova, sez. II, 19 ottobre 2016, n. 2851).

La SC, invece, ha ritenuto che la circolazione fosse avvenuta invito domino, rigettando la domanda proposta nei confronti del Fondo, in un caso in cui nonostante il furto, era emersa l'evidente leggerezza del proprietario che aveva lasciato l'auto aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto (Cass. civ., sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20373).

In questi casi, il risarcimento è previsto sia per i danni alla persona che per quelli alle cose ma è limitato ai terzi non trasportati e ai trasportati contro la propria volontà ovvero inconsapevoli della circolazione illegale, con la conseguenza che dovranno essere esclusi dal risarcimento tutti i trasportati consenzienti o consapevoli della circolazione illegale.

La SC ha applicato un'interpretazione restrittiva della norma ed ha ritenuto che il terzo trasportato consenziente, anche se inconsapevole del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro, non ha azione per il risarcimento dei danni subiti nei confronti del Fondo, ma unicamente nei confronti del conducente del veicolo al momento del sinistro (Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2012, n. 18159).

Sinistro causato da veicolo assicurato con impresa posta in stato di liquidazione coatta

Un'ulteriore ipotesi di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è quella di sinistro causato da veicolo assicurato con impresa in stato di liquidazione coatta o che venga posta in tale stato successivamente al sinistro.

Anche in questo caso, la ratio è quella di garantire le vittime di tali sinistri, evitando che percepiscano il risarcimento in tempi lunghissimi dovendosi insinuare al passivo della procedura e concorrendo con tutti gli altri creditori.

L'ipotesi di sinistro causato da veicolo assicurato con impresa già posta in stato di liquidazione, si può verificare solo nel periodo intercorrente fra la messa in liquidazione coatta e la scadenza del contratto assicurativo perché l'impresa, tramite l'impresa designata, continua a garantire la copertura delle polizze fino alla prima scadenza del contratto, dopo di ché il contratto si risolve di diritto ed il veicolo deve ritenersi come non assicurato sicché si dovrà agire sempre nei confronti dell'impresa designata ma secondo quanto stabilito dall'art. 283 lett. b) cod. ass.

Più frequente è quindi la seconda ipotesi, che riguarda invece il caso di impresa posta in liquidazione coatta successivamente al sinistro, in cui la legittimazione, a parte, come vedremo, il caso di commissario liquidatore autorizzato alla liquidazione dei sinistri, spetta all'impresa designata sia quando la l.c.a. intervenga prima dell'introduzione del giudizio sia quando intervenga successivamente a tale momento, oltre a quando intervenga dopo la sentenza pronunciata contro l'impresa in bonis (ma ovviamente prima dell'avvenuto pagamento da parte di questa).

Nel caso in cui l'impresa venga posta in l.c.a. successivamente al sinistro ma prima che cominci il giudizio, così come, nel caso in cui al momento del sinistro l'impresa si trovi già in l.c.a., allora il danneggiato dovrà inviare all'impresa designata la denuncia di sinistro seguendo le regole contenutistiche dettate dall'art. 148 cod. ass. e dovrà direttamente agire nei confronti di questa convenendo, quale litisconsorte necessario, anche il commissario liquidatore.

La liquidazione coatta amministrativa di un'impresa di assicurazioni durante il processo comporta la perdita della capacità ex art. 200 l.f. che è causa di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.. Nel caso in cui l'impresa in bonis sia parte del giudizio, l'interruzione consegue alla dichiarazione del procuratore costituito o dalla certificazione dell'ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., ex art. 300 c.p.c., mentre nel caso di sua contumacia, l'interruzione potrà essere disposta solo se l'evento interruttivo venga dimostrato in giudizio, ad esempio con la produzione del decreto di liquidazione da parte di qualsiasi parte costituita o se risulti dalla relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c.

Una volta interrotto il processo il secondo comma dell'art. 289, cod. ass., prevede che debba essere riassunto dal danneggiato nei confronti dell'impresa designata, quale debitore sostanziale ex art. 286 cod. ass. e nei confronti del commissario liquidatore, quale litisconsorte necessario ex art. 287, comma 5, cod. ass., ma rimane sostanzialmente sospeso fino a che non siano «decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta» (ZARDO, Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa: le novità dell'assicurazione r.c. auto, in Assicurazioni, 2008, I, 111).

La SC ha affermato che ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio, deve essere comunicata la pendenza del giudizio all'impresa designata alla quale, è opponibile, nei limiti del massimale di legge, tutto ciò che accade dopo la ricevuta informazione, a prescindere dal suo intervento nel processo (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11569), mentre se prima della pubblicazione del decreto di liquidazione la sentenza ottenuta dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione in bonis passasse in giudicato sarebbe opponibile all'impresa designata ex art. 289 cod. ass.

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, vi è una sostanziale differenza a seconda che la procedura di liquidazione sia ordinaria o se il commissario liquidatore sia stato autorizzato a liquidare i sinistri con il decreto di messa in liquidazione.

Nel primo caso ci si deve regolare come per tutte le altre ipotesi di intervento del Fondo, agendo direttamente nei confronti dell'impresa designata alla quale si deve inviare la denuncia di sinistro, inviata per conoscenza anche alla CONSAP e nel giudizio si deve convenire quale litisconsorte necessario anche il commissario liquidatore dell'impresa posta in l.c.a.

In tal caso, la richiesta scritta di risarcimento deve essere inviata all'impresa designata ed alla CONSAP, anche se già inviata all'impresa quando era in bonis. Nel silenzio della norma si ritiene che il contenuto della richiesta debba essere, per analogia, il medesimo di quello previsto dall'art. 148 cod. ass.

Nel caso in cui il commissario liquidatore dell'impresa posta in l.c.a. sia autorizzato a liquidare i sinistri, non vi è più la legittimazione dell'impresa designata ma di tale soggetto che, in virtù dei poteri conferitigli agisce quale mandatario ex lege del Fondo di garanzia acquisendo il potere di liquidare i sinistri verificatisi sia prima che dopo il decreto di liquidazione coatta e fino alla scadenza del contratto o del periodo per il quale è stato pagato il premio (art. 293 cod. ass.).

Ne consegue che la denuncia di sinistro debba essere inviata, a mezzo raccomandata, a pena di improcedibilità, ed anche se sia stata inviata precedentemente all'impresa in bonis, al commissario liquidatore ed anche la successiva azione dovrà essere promossa nei suoi confronti ex art. 294 cod. ass., ma svolgendo tutta l'attività di accertamento del sinistro e di stima del danno sempre per conto del CONSAP, la sentenza che abbia accolto la domanda della vittima potrà essere eseguita solo nei confronti di quest'ultimo soggetto e non nei confronti della procedura di liquidazione (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2013, n. 1865).

Ovviamente come nelle ipotesi di l.c.a. ordinaria, anche nell'ipotesi in cui con il decreto di liquidazione vanga conferita la possibilità al commissario di liquidare i sinistri, al momento della l.c.a. si verifica un'ipotesi di interruzione del processo già instaurato nei confronti dell'impresa in bonis, che dovrà essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore.

Il commissario può ex art. 257 cod. ass., trasferire il portafoglio ad altra impresa, che assume a proprio carico i relativi rischi dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di liquidazione ed assume anche la legittimazione passiva rispondendo di tutti i sinistri verificatisi dopo tale termine e fino allo scadere del periodo per cui è stato pagato il premio senza che possa prima recedere dal contratto.

Nell'ipotesi di sinistro con veicolo assicurato con impresa posta in l.c.a., il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose, senza alcun limite, se non quello di cui all'art. 128 cod. ass., rappresentato da massimale minimo di legge.

Come nelle altre ipotesi, l'impresa designata o il commissario liquidatore, possono essere condannati al pagamento di somme superiori al massimale in caso di mala gestio e per le somme erogate a titolo di spese legali.

Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

In tutti i casi previsti dall'art. 283 cod. ass., vi è un soggetto che paga per conto di un altro soggetto, sicchè il Codice delle assicurazioni, all'art. 292 prevede un sistema di rimborso diverso a seconda che a pagare sia stata l'impresa designata o la CONSAP.

L'impresa designata che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno, nei casi di veicolo non identificato, veicolo non assicurato e circolazione prohibente domino, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, salvo l'importo erogato a titolo di risarcimento per mala gestio propria.

Secondo un minoritario orientamento tale azione deve essere inquadrata in realtà come una surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, c.c. dal momento che l'impresa designata subentra nei diritti del danneggiato (Cass. civ., 1 febbraio 2011, n. 2347), sicché non dovrebbero essere applicabili gli artt. 1299 e 2055 c.c. e l'impresa designata può pretendere il rimborso totale di quanto pagato anche da uno solo degli eventuali corresponsabili ma nel termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 2952 (Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15357; Cass. civ., 17 settembre 2005, n. 18446; Cass. civ., 15 gennaio 2002, n. 366), mentre secondo l'orientamento maggioritario si tratta di un'azione di rivalsa ritenendo che l'impresa assolva un obbligo di solidarietà imposto dalla legge per cui la prescrizione è quella decennale (Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10827; Cass. civ., 19 giugno 2013, n. 15303).

Nel caso di impresa posta in liquidazione coatta, l'impresa designata che ha risarcito il danno è invece surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Una volta pagato il risarcimento l'impresa designata si dovrà insinuare al passivo dell'impresa posta in l.c.a. e in caso di incapienza del patrimonio e di mancato recupero di quanto pagato, il credito residuo verrà rimborsato dalla CONSAP.

Anche nell'ipotesi di l.c.a l'impresa designata ha titolo per insinuarsi di tutto il risarcimento corrisposto al danneggiato a parte quella quota che dovesse essere stata liquidata a titolo di mala gestio propria (Cass. civ.,Sez. Un., 2 aprile 2007, n. 8085).

Nel caso di impresa posta in l.c.a. con poteri al commissario di liquidare i sinistri, la CONSAP, dopo aver anticipato le somme al commissario per risarcire il danneggiato, può insinuarsi al passivo della procedura per tentare il relativo recupero e nel caso di incapienza dell'attivo, tali somme resteranno definitivamente a suo carico, mentre nei casi di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato, il risarcimento viene pagato dall'impresa designata che poi recupera le somme corrisposte dalla CONSAP, al netto degli importi recuperati dai responsabili ex art. 286, comma 2, cod. ass.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario