Per i provvedimenti de potestate già instaurati resta la competenza del Tribunale per i minorenni, se il giudizio di separazione viene incardinato successivamente
05 Giugno 2015
A seguito della riformulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. (art. 3 legge 10 dicembre 2012 n. 219) il legislatore ha inteso che se un giudizio di separazione è in corso al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate si verifica l'effetto attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione: tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; diversamente, se la domanda diretta all'adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni è stata proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori, resta ferma la competenza dell'ufficio Minorile, per non vanificare il percorso processuale svolto. |