Ascendenti: diritti e doveri

Giulia Sapi
08 Febbraio 2021

Fino al 2006 l'unico aspetto del rapporto tra nonni e nipoti regolato dalla legge era l'obbligo sussidiario, posto in capo ai primi dall'art. 148 c.c., di fornire i mezzi necessari al mantenimento dei secondi, laddove i loro genitori ne fossero privi;
Inquadramento

Fino al 2006 l'unico aspetto del rapporto tra nonni e nipoti regolato dalla legge era l'obbligo sussidiario, posto in capo ai primi dall'art. 148 c.c., di fornire i mezzi necessari al mantenimento dei secondi, laddove i loro genitori ne fossero privi; obbligazione tuttora vigente ex art. 316 bis c.c..

La L. 8 febbraio 2006, n. 54, modificando l'art. 155 c.c., ha invece per la prima volta sancito anche il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, pure in caso di separazione dei genitori. Si è però posto il problema pratico di come gli ascendenti potessero agire qualora uno o entrambi i genitori ostacolassero il loro rapporto con i nipoti; la giurisprudenza di merito maggioritaria, come poi confermato anche dalla Suprema Corte, ha escluso una facoltà di intervento degli ascendenti nei giudizi di separazione e di divorzio pendenti tra i genitori dei minori.

Tuttavia gli ascendenti potevano rivolgersi ai sensi dell'art. 333 c.c. al Tribunale per i minorenni, segnalando la condotta pregiudizievole dei genitori, che, senza giustificato motivo, avessero interrotto i rapporti tra loro e i nipoti.

Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, modificando l'art. 317 bis c.c., ha introdotto, a fianco del diritto dei minori già sancito dalla riforma del 2006, un corrispondente autonomo diritto degli ascendenti alla conservazione del legame, individuando nel Tribunale per i minorenni, il giudice competente ad emettere i provvedimenti a tutela di tale diritto.

Diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti

Come si è visto, la l. n. 54/2006, che ha introdotto il principio dell'affidamento condiviso, ha per la prima volta riconosciuto l'importanza delle relazioni familiari del minore, e il loro valore nello sviluppo della personalità dello stesso.

In tale ottica è venuto meno il diritto dei genitori di vedersi garantita una frequentazione con i figli, sostituito da quello di questi ultimi a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, ed è stato altresì per la prima volta riconosciuto il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Non dunque un diritto di visita dei nonni con i nipoti, bensì un interesse a vedere garantito quello dei nipoti con loro, fermo restando che ciò corrispondesse al superiore interesse del minore.

Dal momento che l'interesse dei nonni era meramente indiretto, l'unico modo per vedere garantito il corrispettivo diritto del minore era rivolgersi al Tribunale per i minorenni, sollecitando un controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori che ostacolavano il corretto sviluppo della relazione nonni-nipoti.

Ciascun genitore, poi, qualora l'altro avesse ostacolato gli incontri dei minori con i nonni, ben poteva ricorrere al giudice affinché la condotta fosse sanzionata, anche ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..

Nella prassi, tali condotte pregiudizievoli erano poste in essere con maggior frequenza nei casi di crisi della famiglia (fosse essa fondata o meno sul matrimonio); tuttavia il medesimo principio trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui la famiglia fosse unita e la scelta di interrompere i rapporti dei figli con gli ascendenti condivisa da entrambi genitori.

Peraltro, come spesso accade, la novella del 2006 non ha affermato un principio del tutto innovativo, atteso che già da anni la giurisprudenza aveva rilevato l'importanza per i minori di vedersi garantiti gli affetti parentali (vedi Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1981, n. 1115).

Diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti

La riforma della filiazione, compiuta dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal successivo d.lgs. n. 154/2013, attraverso la riformulazione dell'art. 317 bis c.c., ha per la prima volta sancito un diritto soggettivo degli ascendenti, stabilendo che gli stessi «hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e che «l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore».

Autorevole dottrina (Vaccaro G., Filiazione – Come la riforma cambierà il processo della Famiglia: diritto degli ascendenti, Dossier d'autore di lex24/IV parte, 2013) ha evidenziato come l'introduzione nel nostro ordinamento di un vero e proprio diritto soggettivo degli ascendenti a frequentare i nipoti minorenni contrasti con il principio – di matrice sovranazionale - di centralità del minore nel sistema del Diritto di Famiglia, che era stato affermato proprio dalla novella del 2006.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha, successivamente chiarito che il diritto degli ascendenti non è libero e incondizionato e che, viceversa, può essere escluso o assoggettato a limitazioni qualora non sia funzionale alla crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. 19 maggio 2020, n. 9145; Cass. 25 luglio 2018, n. 19779; Cass. 12 giugno 2018, n. 15238);

In evidenza

Anche dopo la riforma della filiazione, il diritto “di visita” dei nonni è subordinato alla verifica che il rapporto con gli ascendenti sia conforme all'interesse dei nipoti

Legittimazione attiva degli ascendenti

L'art. 317-bis c.c., come novellato dal d.lgs. n. 154/2013, oltre a prevedere un diritto soggettivo degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosce in capo agli stessi la legittimazione ad agire in giudizio affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore, ai sensi dell'art. 336 comma 2 c.c..

La riforma della filiazione ha altresì modificato l'art. 38 comma 1 disp. att. c.c., aggiungendo la previsione che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251, 317 bis c.c.».

Secondo la nuova disciplina, quindi, gli ascendenti,qualora sia loro impedito di mantenere rapporti significativi con i nipoti, possono promuovere un autonomo giudizio davanti al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

La scelta del legislatore delegato di introdurre anche una modifica processuale, assegnando al Tribunale minorile la competenza a decidere in merito alle domande introdotte dagli ascendenti ai sensi del nuovo art. 317 bis c.c., ha causato non pochi dubbi interpretativi, tanto da indurre due diversi Tribunali (Trib.Min. Bologna, Ord. 5 maggio 2014, Trib.Min. Napoli 25 luglio 2014, n. 210) a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 1 disp. att. c.c. per violazione degli artt. 76, 77, 3, 111 Cost.

Secondo i giudici remittenti, infatti: a) «non spettava al legislatore delegato di legiferare sulla competenza, registrandosi, consequenzialmente, sul punto, una norma da ritenere viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa per violazione degli artt. 76, 77 Cost.»; b) la scelta della decretazione delegata si poneva in contraddizione con lo stesso spirito della l. n.219/2012, orientato a concentrare dinanzi al giudice ordinario tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, mentre invece l'art. 317 bis determina una «frantumazione di una tutela processuale che dovrebbe essere univoca e si crea, in danno dei minori, una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell'interesse preminente del minore che illuminava l'intera l. n. 219/2012 e, dunque, la delega legislativa» (così Trib.Min Bologna, cit).

La Corte Costituzionale (C. cost. 24 settembre 2015, n. 194) ha respinto entrambe le questioni ritenendo: a)sotto il profilo dell'eccesso di delega, che il decreto legislativo (che ha poi modificato l'art. 38 comma 1 disp. att. c.c.) avesse comunque portato a termine un'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte operate dal delegante, risultando con esse coerenti; b)sotto il profilo della violazione degli artt.3 e 111 Cost., che la scelta della concentrazione processuale è stata fatta dal legislatore unicamente per le cause pendenti tra le stesse parti (i genitori) e non anche per quelle in cui le parti sono differenti (genitori e ascedenti), e che non è irragionevole «la scelta di attribuire a un giudice specializzato – e da considerarsi “naturale” per la tutela degli interessi dei minori – anche la competenza in discorso, fermo restando che

qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare nell'ambito della discrezionalità di cui esso gode».

I provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni e diretti a regolamentare (o escludere) i rapporti dei minori con gli ascendenti sono reclamabili in Corte d'appello e ricorribili in Cassazione, ex art. 111 Cost. (Cass. 25 luglio 2018, n. 19780)

In evidenza

Gli ascendenti, a cui sia impedito di mantenere rapporti significativi con i nipoti, possono promuovere un autonomo giudizio davanti al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dello stesso.

Facoltà di intervento dei nonni nei procedimenti riguardanti la crisi genitoriale

Parte della dottrina ha ipotizzato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo agli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti consenta oggi di ritenere ammissibile un intervento ex art. 105

c.p.c. da parte degli stessi nei giudizi di separazione, divorzio o relativi alla regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, risultando superata la motivazione con cui in passato la giurisprudenza di legittimità aveva escluso tale facoltà.

Tuttavia, detta argomentazione non pare completamente convincente, dal momento che la Suprema Corte aveva anche chiarito che oggetto del giudizio di separazione è l'autorizzazione ai coniugi a cessare la convivenza e la determinazione degli effetti che ne derivano, con conseguente difetto di connessione ex art. 40 c.p.c. della domanda fatta valere dagli ascendenti.

A ciò si aggiunga che la riforma ha introdotto una competenza funzionale del Tribunale per i minorenni, che non si ritiene possa essere aggirata in pendenza di un procedimento di separazione, stante anche la riserva di legge sulle norme relative alla competenza.

Concorso al mantenimento dei figli da parte degli ascendenti

Molto prima che venisse riconosciuto nel nostro ordinamento il diritto di nonni e nipoti a mantenere un legame significativo, è stato invece previsto il dovere, a carico dei primi, di fornire i mezzi necessari al mantenimento dei secondi, qualora i loro genitori ne fossero privi.

L'art. 148 c.c. dopo aver stabilito che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, aggiunge che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

L'obbligazione degli ascendenti è pertanto sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non opera quando uno di essi è inadempiente e l'altro sia in grado di mantenerli (Cass. 2 maggio 2018; n. 10419; Cass. civ. 30 settembre 2010, n. 20509).

Il d. lgs. 154/2013 non ha fatto altro che trasportare integralmente il testo dell'art. 148 c.c. nel nuovo art. 316 bis c.c., cosicché i principi sino a oggi espressi con riferimento alla prima norma sono ancora applicabile in funzione della nuova norma (art. 316 bis c.c.).

In evidenza

I nonni non possono essere condannati a versare l'assegno di mantenimento per il nipote in sostituzione del figlio inadempiente quando l'altro genitore del minore è comunque in grado di provvedervi.

È da rilevare come i nonni, subentrando ai genitori privi di mezzi, non assumano un'obbligazione nei confronti del nipote, ma sono invece tenuti a fornire i mezzi per il sostentamento ai genitori stessi.

Autorevole dottrina (Sesta M. (a cura di), Codice della Famiglia, Giuffrè, 2009, 483) ha evidenziato come il legislatore abbia inteso in tal modo escludere ogni intromissione degli ascendenti nell'esercizio della “potestà parentale” (oggi ”responsabilità genitoriale”).

L'eventuale azione del genitore deve essere promossa nei confronti di tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori (Cass. 14 luglio 2020, n. 14951)

La seconda parte del già citato articolo disciplina il procedimento urgente volto ad ottenere, in caso di inadempienza, che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

La giurisprudenza ha ampiamente avuto modo di chiarire che tale procedimento è applicabile anche agli ascendenti.

Casistica

L'interesse dei minori alla conservazione delle relazioni familiari

L'interesse del minore (alla cui realizzazione ogni provvedimento giudiziale deve essere finalizzato) coincide con la conservazione dell'ambiente domestico, scolastico e cittadino, nonché con la conservazione delle già instaurate relazioni familiari. Le relazioni familiari costituiscono peraltro un valore in sé, anzi possono essere considerate uno dei beni non economici fondamentali dei quali è normalmente dotata la persona e che sono tutelati e protetti dal nostro ordinamento (Trib. Min. Messina 19 marzo 2001).

Natura del diritto degli ascendenti ad avere rapporti con i nipoti

Gli ascendenti hanno sì il diritto, previsto dall'art. 317 bis c.c., di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ma tale posizione soggettiva è piena solo nei confronti dei terzi, mentre diviene recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti, qualora non sia funzionale alla loro crescita serena ed equilibrata, sicché la frequentazione con i nonni comporti loro turbamento e disequilibrio affettivo Cass. 25 luglio 2018, n . 19779

La volontà del minore di non avere rapporti con gli ascendenti

La volontà espressa dal minore, ritenuta matura e consapevole a seguito dell'ascolto, deve essere tenuta in debita considerazione: l'opinione del minore, che rifiuti di avere rapporti con gli ascendenti, può essere, per tali motivi, sufficiente ad escludere il ripristino del legame relazionale con i nonni stessi.

Trib. Minorenni Caltanisetta, 9 ottobre 2018

Intervento degli ascendenti separazione e divorzio

Anche in seguito alla novella dell'art. 155 comma 1 c.c., operata dalla l. n. 54/2006, gli ascendenti non sono titolari di alcun diritto a conservare rapporti e relazioni con i nipoti, ma solo di un mero interesse di natura morale o affettiva, il quale non li legittima ad intervenire nei giudizi di separazione o divorzio. In assenza di un dato normativo che autorizzi un'iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti, come avviene nei giudizi de potestate (art. 336 comma 1 c.c.), non è consentito l'intervento degli stessi nei giudizi di separazione e di divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte, né uno specifico diritto di difesa, come avviene nei procedimenti di adozione. D'altra parte, una lettura sistematica del quadro normativo, alla luce delle norme che disciplinano la revisione delle condizioni della separazione (art. 155 ter c.c., art. 710 c.p.c.) e che sono intese a dirimere i conflitti fra i genitori (art. 709 ter c.p.c.), induce a ritenere che questi ultimi siano gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione sostitutiva all'esercizio dei diritti dei minori (Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28902).

È inammissibile l'intervento adesivo degli avi nel procedimento di separazione personale tra i coniugi in quanto, dall'individuazione dell'oggetto del giudizio e dalla regola della legittimazione esclusiva ad agire dei coniugi, deriva che non esistono diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo di separazione né interesse a sostenere le ragioni di una delle parti che possano legittimare l'intervento di terzi. L'aspirazione dei nonni ad avere rapporti con i nipoti riceve una tutela indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione ex art. 336 c.c. a sollecitare il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori da parte del tribunale per i minorenni (Trib. Bari, sez. I, 27 gennaio 2009).

Natura sussidiaria dell'obbligazione di mantenimento dei nonni ai sensi dell'art. 148 c.c. (oggi art. 316-bis c.c.)

L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli

Trib. Bari, 9 aprile 2019.

Suddivisione del contributo tra i nonni

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex artt. 147, 148 c.c. grava su entrambi i genitori, con la conseguenza che, nella determinazione della somma da porre a carico degli ascendenti paterni, va considerato il contributo che anche i nonni materni sono tenuti a fornire in proporzione alle proprie condizioni economiche (App. Ancona 27 marzo 2010)

Obbligo degli ascendenti e dovere dei genitori

L'obbligo degli ascendenti di pari grado di concorrere al mantenimento dei figli dei propri discendenti non subentra nel caso in cui uno solo dei due genitori versi in uno stato di impossibilità ma solo nel caso in cui anche i mezzi economici dell'altro genitore (sul quale grava l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli per intero) non siano sufficienti (Trib. Roma 7 aprile 2004)

Domanda di ingiunzione proposta ex art. 148 c.c.

(oggi art. 316 bis c.c.)

L'art. 148 c.c. è utilizzabile sia come strumento di distrazione dei redditi sia per ottenere la condanna del coniuge e degli ascendenti al pagamento delle somme necessarie al mantenimento dei minori indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi. Il provvedimento di cui all'art. 148 commi 3 e 4

c.c. deve, inoltre, essere impugnato secondo le norme dell'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale che l'ha emesso e non nelle forme del reclamo alla Corte d'appello (Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2007, n.9132)

Sommario