Successione necessaria

Carlo Carbone
Corrado De Rosa
10 Agosto 2022

La successione necessaria ricomprende tutti quegli istituti diretti alla tutela dei legittimari. Sono legittimari, secondo la formulazione dell'art. 536 c.c., «le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione».
Inquadramento

*Scheda aggiornata da C. De Rosa

La successione necessaria ricomprende tutti quegli istituti diretti alla tutela dei legittimari. Sono legittimari, secondo la formulazione dell'art. 536 c.c., «le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione». L'uso del verbo ‘‘riservare'' allude al contenuto imperativo delle norme poste a tutela di questi soggetti, le quali si applicano anche contro la volontà espressa dal defunto in atti di donazione o in un testamento.

I legittimari appartengono a tre categorie, elencate nella norma: «il coniuge, i figli, gli ascendenti».

Questa elencazione è stata con il tempo ridisegnata, sulla base di due grandi leggi che hanno inciso sulla cerchia dei legittimari. Innanzi tutto, la l. 19 maggio 1975, n. 151 (art. 172), di Riforma del Diritto di Famiglia, aveva modificato da un lato l'ordine in cui essi sono indicati e aveva attributo al coniuge la qualità di erede (cui è ‘‘riservata una quota di eredità'') ed il suo ingresso nella prima cerchia dei successori, dalla quale fino ad allora era stato escluso.

In secondo luogo, la Legge 10 dicembre 2012, n. 219, di Riforma della Filiazione che, a seguito di un lungo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, ha operato la parificazione tra figli legittimi e naturali, proclamando, quindi, l'unicità dello stato di figlio: «la legge non conosce più figli legittimi e figli naturali ma conosce solamente figli».

In epoca recente, la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) ha introdotto una nuova figura di legittimario: il contraente di unione civile.

L'art. 1, comma 21, della citata legge, con specifico riferimento alle successioni, stabilisce che alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III (“Delle indegnità”, artt. 463466 c.c.) e dal capo X (“Dei legittimari”, artt. 536564 c.c.) del titolo I (“Disposizioni generali sulle successioni”), dal titolo II (“Delle successioni legittime”, artt. 565 586 c.c.) e dal capo II (“Della collazione”, artt. 737751 c.c.) e dal capo V-bis (“Del patto di famiglia”, artt. 768-bis 768-octies c.c.) del titolo IV (“Della divisione”) del libro secondo (“Disposizioni generali sulle successioni”) del codice civile”.

Pertanto, i soggetti legati da unione civile hanno i diritti di legittima del coniuge, e la chiamata alla successione – incluse le cause di incapacità o di indegnità – è regolata allo stesso modo della chiamata del coniuge regolarmente coniugato.

Indi, il contraente di unione civile ha diritto alla quota di legittima (art. 540 c.c.), che potrà reclamare in presenza di testamento in favore d'altri, o nel caso in cui l'altro contraente abbia disposto, in vita, con donazioni in favore d'altri, incidendo la quota, e, in assenza di testamento, è chiamato alla successione ex lege in concorrenza con i discendenti dell'altro contraente, o, in assenza di essi, con i genitori o altri ascendenti, fratelli e sorelle.

Coniuge e unito civilmente sono categorie evidentemente alternative: la preesistenza di coniugio costituisce impedimento e fonte di nullità dell'unione civile, e viceversa.

L'art. 536 c.c. oltre alla «quota di eredità» contempla anche la riserva di «altri diritti nella successione».

Considerando poi la posizione rispettiva delle categorie di legittimari, essa è stata disposta per ‘‘gradi'': la vocazione dei figli esclude quella degli ascendenti; il coniuge o l'unito civilmente, invece, concorre con gli uni e con gli altri. Può dirsi, perciò, che vi sono due classi di legittimari: la classe dei parenti, ripartita in due ordini (figli ed ascendenti); e la classe del coniuge, anch'essa in due ordini (coniuge legittimo e coniuge putativo). Condizione identica a quella del coniuge ha il soggetto unito civilmente con il defunto al momento della morte. Nell'ambito di ciascuna classe, i membri del primo ordine escludono quelli del secondo, mentre si ha concorso tra gli appartenenti all'una e all'altra classe.

Non sono contemplati i fratelli e le sorelle del de cuius, il che, invero, ha sollevato qualche perplessità e finanche dubbi di costituzionalità in dottrina , argomentandosi dal fatto che sono eredi necessari – in assenza dei genitori - persino i nonni del defunto, che non appartengono alla sua famiglia d'origine.

La tutela dei legittimari

I figli concorrono soltanto con il coniuge dell'ereditando o con il soggetto unito civilmente con il medesimo.

In tal caso, se il figlio è uno solo, la sua quota riservata è di un terzo (anche la quota del coniuge e la quota disponibile sono, ciascuna di un terzo); se i figli sono due o più di due la quota riservata è di un mezzo (al coniuge ne spetta un quarto; la disponibile è anch'essa di un quarto).

Nel caso in cui manchi il coniuge o l'unito civilmente dell'ereditando, se un solo figlio viene alla successione allora la quota riservata è della metà (la disponibile è anche della metà). Se, invece, i figli sono due o più di due, la quota riservata è di due terzi e la disponibile è di un terzo.

Nella successione dei figli non vi è alcuna distinzione tra figli legittimi e naturali. Tutti i figli vengono alla successione allo stesso modo: è stato soppresso l'istituto della commutazione, mediante l'intervento della Riforma della Filiazione, il quale consentiva ai figli nati nel matrimonio di estromettere i figli del de cuius nati fuori dal matrimonio, corrispondendo loro il valore della quota.

Quando il coniuge o l'unito civilmente superstite è l'unico legittimario, egli è riservatario di metà del patrimonio ereditario in piena proprietà. Inoltre, ed anche nel caso di concorso con altri chiamati, gli sono attribuiti i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, diritti che normalmente si aggiungono alla quota riservata.

Per il coniuge separato, mentre nella codificazione del 1942 il coniuge separato per colpa era escluso dalla successione, sia riservata, sia legittima (art. 585 c.c. richiamato dall'art. 548 c.c.), l'attuale disciplina prevede l'attribuzione di un limitato diritto successorio al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, quando sussistano determinati presupposti.

Dal punto di vista formale, i nuovi artt. 548 e 585 c.c. (entrambi al comma 1) hanno esplicitato la piena chiamata alla successione del coniuge separato senza addebito, che nel sistema precedente si poteva solo dedurre implicitamente dalla esclusione da ogni diritto successorio del coniuge separato per colpa.

Perciò, anche al coniuge separato spetta la riserva disciplinata dall'art. 540 c.c., mentre, in caso di concorso con i figli o gli ascendenti, si applicheranno, rispettivamente, gli artt. 542 e 544 c.c.: si rinvia perciò all'analisi di queste norme.

Al coniuge cui sia stata addebitata la separazione può essere attribuito un assegno vitalizio gravante sulle sostanze ereditarie, se al momento dell'apertura della successione egli gode di un assegno alimentare a carico del defunto, disposto a norma dell'art. 156 c.c.

Naturalmente, occorre che l'addebito sia stato disposto in una separazione giudiziale, così che sarebbe irrilevante un'ammissione di responsabilità contenuta in una separazione consensuale omologata

Quanto al coniuge divorziato, la legge 1 dicembre 1970, n. 898 (modificata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436 e dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) ha riconosciuto ad esso un'attribuzione patrimoniale in considerazione del precedente vincolo matrimoniale. Ai sensi dell'art. 9-bis l. n. 898/1970 di questa legge «a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5 l. n. 898/1970, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in un'unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito». Stante l'espresso riferimento allo stato di bisogno del coniuge superstite, è sufficientemente pacifica la natura di disposizione a titolo particolare (legato) a contenuto alimentare.

Gli ascendenti possono divenire legittimari, e maturano il relativo titolo, soltanto in assenza di figli del de cuius, o loro discendenti; in tal caso è ad essi è riservata la quota di un terzo del patrimonio (art. 538, comma 1, c.c.), qualora non concorrano con il coniuge del defunto; in caso contrario la riserva degli ascendenti è pari a un quarto, ed al coniuge spetta la metà del patrimonio (art. 544 c.c.). In caso di pluralità di ascendenti aventi diritto a riserva, la quota è tra essi ripartita secondo il criterio dettato per la successione legittima (art. 569 c.c.).

Tale criterio prevede che l'ascendente di grado più vicino esclude l'ascendente di grado ulteriore; per il caso di più ascendenti di pari grado, la quota si divide in parti uguali nella stessa linea. Se gli ascendenti sono del medesimo grado ma di linee differenti, metà della quota si divide tra gli ascendenti della linea paterna e l'altra metà tra gli ascendenti della linea materna.

I diritti di uso e di abitazione del coniuge superstite

Il comma 2 dell'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge e all'unito civilmente superstite una speciale riserva, costituita dal diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, quando questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (art. 540, comma 2, c.c.).

L'attribuzione dei due diritti mira a consentire al coniuge superstite di continuare a vivere nella casa e tra le cose dove si è svolta la vita coniugale, e nello stesso tempo assicurargli sicurezza e stabilità di vita in una casa che costituisce anche un simbolo importante del suo stato sociale.

Oggetto del diritto di abitazione è la «casa adibita a residenza familiare», identificata con il luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita familiare fino alla morte (cfr. art. 144 c.c.). Sono, perciò, escluse le seconde case, ad esempio per la villeggiatura. Non è però infrequente che una famiglia alterni sistematicamente periodi di dimora in due o più case, in relazione agli impegni lavorativi dei coniugi ed al loro tenore di vita. In tal caso, l'individuazione della casa adibita a residenza familiare dovrà essere fatta ricorrendo a criteri qualitativi, sia di carattere oggettivo, sia di carattere soggettivo, escludendosi per lo più la possibilità che il diritto di abitazione possa avere come oggetto più case.

Oggetto del diritto di uso è qualsiasi cosa mobile che si trovi nella casa in funzione dell'abitare. Sono esclusi quei beni che, pur destinati alla funzione dell'arredare, costituiscono in realtà forme di investimento o strumenti per l'attività lavorativa, in relazione al tenore di vita della famiglia ed alla professione svolta dal coniuge.

Il calcolo della quota di legittima

Al legittimario, secondo legge, spetta una quota di eredità.

In dottrina si è chiarito che la legittima è una quota di eredità ragguagliata al valore di una porzione del patrimonio complessivo netto del defunto, ovvero è una porzione di beni che il legittimario ha diritto a conseguire a titolo di erede e che non può conseguire, come legittima, se non a questo titolo.

La quota di legittima si determina in base a tre operazioni, indicate nell'art. 556 c.c.: si deve considerare, in particolare, non solo il patrimonio di cui il defunto era titolare al momento della morte (relictum), bensì la somma del valore di tale patrimonio, al netto dei debiti ereditari, con il valore dei beni da lui donati durante la sua vita (donatum).

La massa così formata (c.d. patrimonio riunito) è la base per il calcolo della porzione riservata (appunto la legittima) che è frazione di essa; il risultato di tale calcolo è poi la base di partenza per verificare quale quota di eredità spetti al legittimario sul patrimonio relitto.

Esistono poi ‘‘altri diritti'' (cfr. art. 536 comma 1 c.c.), che comprendono i diritti di abitazione e di uso riservati ancora al coniuge in aggiunta alla quota di eredità, nonché, secondo la tesi prevalente, gli assegni vitalizi previsti per il coniuge separato con addebito, e per i figli non riconoscibili.

Si deve ammettere, però, che la categoria ha perso omogeneità, e si è ridotta a formula riassuntiva di una serie di diritti di varia natura, alcuni reali, altri di credito, soggetti a discipline diverse, in particolare quanto ai mezzi di tutela. Per tale ragione, altri ritengono che la formula andrebbe riferita ai soli diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge, proprio perché negli altri casi la disciplina applicabile ai beneficiari è alquanto diversa da quella a cui sono soggetti i legittimari veri e propri. Trascurando questi diritti, già analizzati in precedenza, si deve esaminare la principale tutela riconosciuta ai legittimari dal codice civile, ossia la quota di riserva, e le operazioni per determinarla, e poi la tutela giudiziale in caso di lesione.

La prima operazione consiste nella determinazione del relictum, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore al tempo dell'apertura della successione. La legge prevede espressamente – con il rinvio alle norme in tema di collazione (artt. 747-750 c.c.) – il riferimento a tale momento solo per le donazioni, ma è pacifico che la regola si estende ai beni relitti. Tale momento è decisivo: non vanno calcolati i frutti naturali non ancora percepiti (salvo tenerne conto nella stima dei beni da cui sono prodotti) né i frutti civili non ancora maturati, e sono in generale irrilevanti i mutamenti di valore successivi. Anche le aziende ed il relativo avviamento rientrano nella massa.
Si deve tener conto di tutti i beni di ogni specie, economicamente valutabili, appartenenti al defunto al momento della morte e trasferibili mortis causa. Sono così esclusi i diritti patrimoniali che si estinguono per effetto della morte: usufrutto, uso, abitazione; i diritti per i quali la morte funge da termine finale o da condizione risolutiva: es. acquistati con clausola di riversibilità a favore di donante sopravvissuto al donatario; i diritti acquistati dagli eredi a titolo originario, iure proprio, per effetto della morte del de cuius: il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito ad essi autonomamente spettante nei confronti di chi abbia causato la morte (a titolo di danno morale o di danno biologico), o il diritto derivante da una assicurazione sulla vita (art. 1920 comma 3 c.c.), salvo l'art. 1923 comma 2 c.c.; più in generale i casi di successione c.d. anomala, separata: indennità in caso di morte del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 comma 1 c.c..

Quanto ai beni acquistati sotto condizione, si conteggiano i beni acquistati sotto condizione risolutiva, essendo certa la loro appartenenza attuale; vanno invece esclusi quelli acquistati sotto condizione sospensiva, in quanto ancora non facenti parte del patrimonio. Resta salva la necessità della rettifica del calcolo al verificarsi della condizione. Conclusioni inverse si hanno per i beni alienati sotto condizione: non vanno conteggiati in caso di condizione risolutiva, in quanto efficacemente usciti dal patrimonio; vanno conteggiati in caso di condizione sospensiva, in quanto ancora presenti, salve, in entrambi i casi, le opportune rettifiche.

Principi analoghi valgono per i crediti contestati o di dubbia esigibilità (es. per contestazione giudiziale ancora in corso), che devono essere momentaneamente accantonati, salvi ulteriori provvedimenti rettificativi all'esito della controversia, in proporzione delle rispettive quote.

Secondo la dottrina si devono infine comprendere nel relictum anche i valori di beni acquistati dal de cuius con patto di riservato dominio, segnando tra le passività il debito delle rate di prezzo non ancora versate; analoga regola vale per i beni acquistati in leasing. In pratica, vale una regola diversa da quella prevista per gli acquisti sotto condizione sospensiva, anche se la proprietà non può dirsi formalmente trasferita. Si tratta di un caso in cui l'effetto traslativo non opera con effetti retroattivi, anche a voler ammettere una ricostruzione in termini di vendita sospensivamente condizionata (oggi sicuramente superata). Il riservato dominio, cioè, è adeguato alla sua funzione di c.d. mera garanzia, cosicché la posizione giuridica del compratore – spesso assimilata ad una ‘‘seconda proprietà'' o a un diritto reale sui generis – deve essere computata secondo il suo significato economico. È ormai nella sostanza il compratore ad avere a disposizione il bene, acquisendone il pieno possesso ed assumendo su di sé i rischi (artt. 1523 ss. c.c.). Su di lui grava un debito e solo l'adempimento di esso lo separa dal definitivo acquisto in proprietà. Pertanto, l'indicazione al passivo delle rate non ancora versate consente di valutare equamente il significato economico della posizione giuridica del de cuius rispetto a tale acquisto.

Si devono poi considerare i beni e diritti oggetto di alienazioni simulate, quando la simulazione sia assoluta – in questo caso i beni non sono in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto – o anche relativa soggettiva, quando il negozio simulato non risponda ai requisiti di sostanza e di forma del negozio dissimulato (anche in tal caso il negozio dissimulato sottostante è inefficiente e, quindi, il de cuius deve ritenersi ancora titolare del diritto).

In tal caso il legittimario deve considerarsi terzo anche ai fini della maggiore facoltà di prova (art. 1417 c.c.), perché egli attinge il suo diritto alla quota di legittima non come erede, ma per un diritto proprio che gli perviene dalla legge (Cass. sez. II, 7 gennaio 2019, n. 125).

Nella determinazione del relictum si devono considerare anche i beni oggetto di legato di specie: in generale essi non costituiscono debiti, sono beni della massa ed in quanto tali devono essere considerati, a prescindere dalle disposizioni che li hanno ad oggetto.

Anche la detrazione dei debiti è un'operazione di mero calcolo e non implica alcuna liquidazione del passivo ereditario.

Per ‘‘debiti'' si intendono, sia quelli già esistenti in capo al defunto, anche nei confronti dei legittimari, sia quelli che, a qualsiasi titolo, riguardano la successione, ad esempio perché sorti proprio in occasione di essa: spese funerarie, di sepoltura, per la pubblicazione del testamento, per l'apposizione dei sigilli, per la redazione dell'inventario ecc.

Non si detraggono, invece, i legati, si tratti di legati obbligatori o di specie. Questi ultimi fanno parte della massa dei beni relitti e perciò non devono detrarsi, ma sommarsi ai beni che si devolvono a titolo ereditario. I legati obbligatori costituiscono anch'essi liberalità e non debiti ereditari, né sono beni relitti, perché non danno luogo ad un maggiore attivo dell'eredità. Essi costituiscono un debito a carico degli eredi, salva la riduzione. Si detraggono, al contrario, i debiti derivanti da donazioni obbligatorie non ancora adempiute al tempo della morte, salva la riunione fittizia di quanto consegue il creditore in base al titolo gratuito costituitogli dal defunto. Né le due operazioni si elidono a vicenda o sono inutili al risultato: infatti la detrazione del debito consente di assicurare l'ordine di riduzione delle liberalità previsto dalla legge, in caso di pluralità di donazioni. Invero (art. 556 c.c.), la riducibilità delle donazioni si determina mediante la riduzione dal valore dei beni relitti di ogni debito assunto dal de cuius. Se così non fosse, si rischierebbe di lasciare ineseguita la donazione in oggetto e, eventualmente, di ridurla a vantaggio di eventuali legittimari.

Non si detraggono, poi, le obbligazioni naturali, in particolare i debiti prescritti prima dell'apertura della successione, non essendo questi dei veri e propri obblighi in senso civile: secondo la dottrina, peraltro, è indifferente che sia stata, o no, sollevata l'eccezione di prescrizione.

Quanto ai debiti sottoposti a condizione, vige regola analoga a quella indicata per il calcolo delle attività: si detraggono, se risolutivamente condizionati e non si detraggono, se condizionati sospensivamente; salvo, in entrambi i casi, le opportune rettifiche dipendenti dall'avverarsi della condizione.

L'art. 556 c.c. comunque precisa che la detrazione dei debiti si fa solo dal relictum: se non c'è relictum ma vi sono debiti, la quota legittima può sussistere egualmente, perché essa dovrà essere calcolata sui beni donati. La massa riunita potrebbe, dunque, avere un valore attivo anche se i debiti sono superiori all'attivo: se, ad esempio, Tizio ha donato 100 ad un estraneo, lascia un attivo ereditario di 100 e debiti per 200, la legittima spettante al figlio unico legittimario deve essere calcolata su una massa riunita di saldo attivo pari a 100: 100 (relictum) - 200 (debiti) = 0 (ai fini giuridici); 0 + 100 (donatum) = 100. Pertanto la quota di legittima del figlio è pari a 50.

Al valore netto dei beni relitti, quale risulta dalle due operazioni precedenti, deve sommarsi il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, anche indiretti o dissimulati (purché l'atto dissimulato sia valido, mentre in caso di nullità dello stesso il bene rientra nel relictum, così come nell'ipotesi di simulazione assoluta). L'operazione è detta fittizia in quanto – diversamente dalla collazione (artt. 737 ss. c.c.) – ha carattere meramente contabile, ossia non influisce sulla situazione giuridica dei beni donati, che potranno essere acquisiti dal legittimario solo ad esito dell'azione di riduzione (art. 555 c.c.).

Sono soggette a riunione fittizia tutte le liberalità tra vivi, comprese le donazioni obnuziali, a chiunque fatte: se donatario è il legittimario non rileva l'eventuale dispensa dall'imputazione; se donatario è il coniuge o un discendente del de cuius non rileva l'eventuale dispensa dalla collazione. La riunione fittizia, infatti, è un calcolo puramente aritmetico, ed in nessun modo il donante può impedire che le donazioni da lui compiute siano fittiziamente riunite ai sensi dell'art. 556 c.c.. Anche la dispensa dalla imputazione ex se a favore del legittimario che agisca in riduzione (art. 564 comma 2 c.c.) ha solo lo scopo di permettere al legittimario di conseguire la donazione in più della legittima, ma non può certo modificare la base del calcolo per la determinazione della legittima stessa.

Non si fa luogo a riunione fittizia quando il bene donato sia stato ritrasferito, a titolo gratuito, dal donatario al donante: ciò prescinde, invero, da un presunto effetto di mutuo dissenso della donazione, essendo piuttosto legato al fatto che il bene ormai si trova nel patrimonio del de cuius; il donatario non può essere chiamato alla riunione fittizia di un bene che ha restituito al de cuius gratuitamente (diverso sarebbe il caso di un trasferimento a titolo oneroso). Se il legittimario trova il bene nel relictum, non può pretendere di calcolare due volte la legittima su di esso, sia come bene relitto, sia come bene donato; se non lo trova perché ad esempio il defunto, tornatone in titolarità, lo ha dissipato, non può pretendere l'equivalente pecuniario a carico del donatario.

Il principio della intangibilità della legittima

Il c.d. ‘‘principio di intangibilità'' della legittima si desume dall'art. 549 c.c., secondo il quale il testatore non può imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme relative alla divisione ereditaria.

Tale principio deriva dal precetto generale secondo il quale le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (art. 457 comma 3 c.c.).

Si possono distinguere due forme di intangibilità: l'intangibilità quantitativa o ‘‘in valore'', e l'intangibilità qualitativa o ‘‘reale''.

L'intangibilità quantitativa mira ad assicurare al legittimario solo un valore economico pari alla quota spettantegli, calcolata sul patrimonio ‘‘riunito'' (art. 556 c.c.).

L'intangibilità qualitativa assicura invece al legittimario il diritto di conseguire la quota ‘‘in natura'' di beni ereditari; egli ha cioè il diritto di conseguire una quota formata, in proporzione alla sua entità, di una parte di ogni cespite ereditario.

Nel nostro ordinamento vige il principio dell'intangibilità quantitativa: il testatore, cioè, è libero, nella formazione della quota del legittimario, di stabilire i beni che intende assegnare come quota del patrimonio, essendo solo richiesto che al legittimario competa una ‘‘quota'' in valore del patrimonio riunito. Proprio per questo, è possibile indifferentemente procedere con istituzione in quota, o in legato (artt. 551 e 552 c.c.).

L'art. 588 comma 2 c.c. consente esplicitamente di formare quote ereditarie mediante l'attribuzione di beni determinati in funzione di quota (institutio ex re certa). Ancora, significative sono le norme in materia di divisione (espressamente eccettuate dal divieto di cui all'art. 549 c.c.): l'art. 734 comma 1 c.c. consente al testatore di dividere i suoi beni fra gli eredi in piena libertà di scelta, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, e l'art. 733 c.c., consente di stabilire, per la formazione delle porzioni, particolari norme vincolanti per gli eredi.

Il divieto di pesi si applica anche ai legati ex lege a titolo di legittima previsti a favore del coniuge (art. 540 comma 2 c.c.).

La cautela sociniana

Il principio dell'intangibilità della legittima, confermato, come si è detto, nell'art. 549 c.c., non è privo di eccezioni.

Un primo temperamento al principio della intangibilità della legittima è dato dall'art. 550 c.c. che prevede la c.d. cautela sociniana, dal nome di un giurista del '500, Mariano Socino, che ne sostenne la validità in un celebre parere. Si legge nella norma citata che «quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile».

L'art. 550 c.c. non disciplina una autonoma disposizione attributiva, ma prevede un rimedio a tutela del legittimario in un'ipotesi particolare, ossia nel caso in cui il testatore abbia attribuito ad altri, con legato o donazione, un usufrutto o una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, ed il legittimario sia chiamato a succedere, per legge o per testamento, nella nuda proprietà della disponibile o di una parte di essa.

In tale ipotesi, anche se l'attribuzione fatta al legittimario non ha un valore inferiore a quello della legittima, la disposizione può risultare comunque svantaggiosa per il legittimario per due motivi: anzitutto perché il peso costituito dall'usufrutto o dalla rendita può risultare successivamente più oneroso di quello calcolato al momento dell'apertura della successione, qualora la durata della vita del titolare sia più lunga di quella media; inoltre perché il legittimario non ottiene la piena disponibilità dei beni oggetto dell'attribuzione.

Prescindendo dalla questione se la legittima sia stata lesa, o no, il legislatore persegue qui uno scopo di semplificazione, ossia vuole evitare le complesse controversie che sorgerebbero se si dovesse stimare il valore dell'usufrutto o della rendita, tenuto conto dell'alea derivante dall'incerta durata della vita del beneficiario. La legge concede perciò al legittimario la facoltà di scegliere se dare esecuzione alla disposizione, ottenendo l'attribuzione della nuda proprietà, oppure abbandonare la nuda proprietà della disponibile e conseguire la piena proprietà della quota di legittima: in questo secondo caso, il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa facoltà di scelta prevista dal primo comma spetta al legittimario quando il de cuius abbia disposto a favore di altri, con legato o donazione, della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile, lasciando al legittimario l'usufrutto della disponibile o di parte di essa: in tal caso il legittimario può abbandonare l'usufrutto e conseguire la legittima in piena proprietà.

Il legato in sostituzione di legittima

Il legato in sostituzione di legittima – detto anche a tacitazione di legittima – è utilizzato dal testatore allo scopo di privare il legittimario della quota riservata sostituendola con una vocazione a titolo particolare attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito (legato obbligatorio), disponendo a titolo universale di tutto l'asse ereditario in favore esclusivo di altri. Ciò che qualifica il legato sostitutivo, quindi, è la volontà del de cuius di escludere il legittimario dall'eredità: solo in questo senso si può dire che il legittimario beneficiato con un legato tacitativo è ‘‘diseredato'' dal testatore, ossia (più correttamente) è pretermesso; ciò non significa peraltro che il de cuius intenda escludere il legittimario dalla successione legittima, nel caso che l'erede istituito non voglia o non possa accettare l'eredità e non vi sia luogo a sostituzione, accrescimento o rappresentazione.

La funzione dell'istituto, che costituisce un'espressione dell'autonomia testamentaria, sta nella valorizzazione di interessi soggettivi del de cuius, nonché di interessi oggettivi, quale quello di evitare un eccessivo frazionamento dei beni ereditari.

Il vecchio codice, infatti, non prevedeva il legato in sostituzione di legittima (legato c.d. privativo) ed era stata la dottrina, sollecitata da esigenze pratiche, ad elaborare l'istituto, con il quale il testatore attribuiva al legittimario beni determinati in soddisfazione della legittima, con l'evidente utilità di evitare l'eccessivo frazionamento di alcuni beni ereditari (si pensi ad un'azienda) e di escludere, nel contempo, dalla comunione ereditaria uno dei legittimari.

Prima che si addivenisse all'attuale formulazione della norma, si erano configurate molte divergenze in dottrina, e su tutte quella relativa alla qualifica ereditaria del legittimario che riceveva il legato sostitutivo. Molte di esse, come vedremo, sono state superate dall'art. 551 c.c. come formulato nel codice del 1942, e ad oggi immutato.

L'azione di riduzione

Gli artt. 553-564 c.c. disciplinano gli strumenti giuridici a tutela dei diritti dei legittimari (art. 536 ss. c.c.). Tale tutela, genericamente designata ‘‘azione di riduzione'', consta in realtà di tre azioni distinte ed autonome, pur se strettamente connesse:

  • l'azione di riduzione in senso stretto, volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ai singoli legittimari sul modello della querela inofficiosi testamenti del diritto romano;
  • l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive;
  • l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, volte a far recuperare al patrimonio del legittimario i beni – in possesso, rispettivamente, dei destinatari delle disposizioni lesive o di terzi acquirenti – oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci dall'azione di riduzione.

L'azione di riduzione è, dunque, come si è detto, il mezzo specifico concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima.

L'art. 564 c.c. prevede due condizioni per il legittimario che intende agire in riduzione: l'accettazione con il beneficio d'inventario (salvo eccezioni) e la imputazione di tutto ciò che egli abbia ricevuto, per successione o donazione, dal defunto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 564 c.c.: «In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato».

L'imputazione del legittimario, prevista dal secondo comma, non costituisce una condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ma, piuttosto, un'operazione contabile necessaria per il calcolo della quota spettante in concreto al legittimario, in aggiunta alle altre operazioni stabilite dalla legge (art. 556 c.c.).

Il legislatore stabilisce un ordine in cui si deve procedere alla riduzione delle fattispecie lesive della legittima: prima si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato; poi si passa alla riduzione delle disposizioni testamentarie; e, infine, se neanche con questa riduzione si riesce ad integrare la legittima, si procederà alla riduzione delle donazioni.

Le donazioni non possono essere ridotte se non dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento: la norma, che è inderogabile, è fondata sul principio di irrevocabilità delle donazioni: se, infatti, la legge permettesse di ridurre le liberalità inter vivos prima di quelle testamentarie, ciò consentirebbe al de cuius, dopo aver effettuato una donazione di per sé non lesiva della legittima, di rendere tale atto riducibile disponendo di altri beni per testamento.

L'azione di restituzione

Una volta ottenuta la riduzione di disposizioni testamentarie a titolo universale, il legittimario diviene, secondo i casi, erede unico o erede per quota: nella prima ipotesi avrà diritto alla restituzione di tutti i beni ereditari (salvo che ne sia già in possesso), nella seconda parteciperà alla comunione ereditaria e potrà ottenere l'assegnazione dei beni che gli spettano solo in sede di divisione.

L'art. 560 c.c. regola invece la ‘‘riduzione'' – più propriamente la restituzione conseguente alla riduzione dei legati e delle donazioni – riferendosi espressamente ai beni immobili, con una norma, in verità ritenuta derogabile in base all'accordo tra le parti coinvolte.

«1. Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

2. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

3. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario».

L'azione di restituzione conseguente alla riduzione ha qui funzione divisoria, cioè comporta lo scioglimento della comunione sul bene instauratasi tra il legittimario ed il legatario o donatario per effetto della riduzione.

L'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive ridotte

Rese inefficaci, per effetto della riduzione, le disposizioni lesive rispetto ai legittimari, nella misura necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata, i medesimi potranno agire verso i beneficiati per la restituzione dei beni oggetto della disposizione ridotta.

Tale azione mira concretamente a soddisfare il legittimario leso o pretermesso, ma non è indispensabile: si pensi al caso in cui il legittimario sia già in possesso dei beni e le disposizioni lesive siano disposizioni a titolo universale: con l'azione il legittimario preterito otterrà una quota astratta di eredità, ma non beni concreti che gli saranno assegnati solo con la divisione.

Ove, poi, i beni da restituire non appartengano più al beneficiato, perché alienati ad un terzo, o per altra causa imputabile allo stesso beneficiato (arg. ex art. 744 c.c.), il legittimario potrà esperire l'azione di restituzione per il tantundem: oggetto dell'azione non è il risarcimento del danno o la restituzione per equivalente, ma il valore dei beni secondo le valutazioni all'apertura della successione.

L'azione di restituzione non ha, infatti, carattere reale in questo caso, ma meramente personale.

L'azione di restituzione in esame ha carattere personale perché esperibile contro soggetti determinati e, precisamente, contro gli onorati delle disposizioni lesive e non contro i terzi acquirenti, nei confronti dei quali è invece esperibile l'azione espressamente prevista dall'art. 563 c.c..

Invero, tale conclusione non è pacifica in dottrina. Alcuni Autori ritengono che anche l'azione di restituzione verso i beneficiari abbia natura reale, in quanto il fondamento di essa è nella proprietà dei beni, o nella qualità di erede conseguita con la pronuncia di riduzione. In contrario si può osservare che la necessità della previa escussione del donatario, quale requisito per l'azione verso i terzi, rende evidente la natura personale dell'azione. Pur se abbia alienato il bene, il donatario conserva la legittimazione passiva all'azione di restituzione, l'oggetto della quale si converte nell'equivalente in denaro. La legittimazione passiva alle azioni reali è legata al possesso o alla detenzione della res, almeno al momento della domanda giudiziale (cfr. art. 948 c.c.), mentre è tipico delle azioni personali di restituzione che esse si trasformino nel diritto all'equivalente, quando l'obbligato non è in grado di restituire il bene in natura. Ottenuta la riduzione, il legittimario domanda la restituzione dei beni quale erede, ma nei confronti del donatario fa valere una pretesa personale, fondata sull'inefficacia sopravvenuta del titolo di acquisto dell'onorato liberale.

Natura dell'azione di riduzione e delle azioni di restituzione

L'azione di riduzione è, in termini generali, munita di efficacia retroattiva non solo fra le parti, ma anche nei confronti dei terzi (retroattività reale): l'art. 563 c.c., infatti, ammette l'azione anche nei confronti degli aventi causa dal donatario o dal beneficiario di una disposizione testamentaria. Già dall'art. 561 c.c. si desume che la sentenza che dispone la riduzione produce effetti anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti di godimento o di garanzia dal destinatario della disposizione ridotta.

Distinta dall'azione di riduzione e dall'azione di restituzione nei confronti dei beneficiari, che sono azioni personali, è l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, che invece si atteggia come azione reale.

È diversa già la causa petendi: l'azione di restituzione verso i beneficiari è una conseguenza diretta della riduzione, mentre l'azione verso il terzo si collega ad una fattispecie complessa, composta dal giudicato di riduzione e dalla vana escussione dei beni del donatario contro cui esso è stato pronunciato. Diverso è anche il petitum: oggetto della prima sono i beni in natura, se si trovano nel patrimonio del beneficiario, o il controvalore in denaro; oggetto della seconda sono soltanto i beni, salva la possibilità del terzo convenuto di trattenerli pagando l'equivalente. La previa escussione dei beni del donatario è presupposto dell'azione, che non ne scalfisce la natura reale, ma in qualche modo la delimita.

Da queste brevi indicazioni può dedursi la diversità di natura tra le due azioni restitutorie: l'azione contro i beneficiari ha natura personale; l'azione contro i terzi ha natura reale. Ciò si badi, non deve far confondere l'azione contro i terzi con la petitio hereditatis. In comune con questa ha sicuramente l'indipendenza dalla prova della proprietà, fondandosi sul titolo ereditario del legittimario (c.d. universalità). Da essa però differisce perché ha ad oggetto beni individuati dall'attribuzione specifica fatta a favore del soggetto contro cui è pronunciata la riduzione, avvicinandosi all'azione di rivendica.

Come si è osservato in dottrina, i limiti posti dall'art. 563 c.c. non incidono sulla natura reale dell'azione. La previa escussione del donatario è piuttosto una condizione dell'azione, che crea una peculiarità ma non ne modifica la natura. La facoltà del terzo di liberarsi pagando l'equivalente, invece, non è prova di una natura personale: essa è un diritto di riscatto, che estingue l'azione, senza modificare l'oggetto di essa (il che è tipico invece delle azioni personali). Il terzo che si avvale di questa facoltà, infatti, non è condannato a pagare l'equivalente, come invece accade al donatario che sia chiamato in restituzione e non sia più nella disponibilità del bene. Il pagamento è condicio iuris di efficacia della dichiarazione del terzo: senza il pagamento o almeno l'offerta reale della somma dovuta, non pagata dal donatario insolvente (e primariamente escusso), la dichiarazione è priva di effetto ed il terzo è condannato alla restituzione in natura.

È vero che l'azione è esercitabile nei confronti di terzi ‘‘qualificati'', ma essi sono convenuti in forza della posizione di aventi causa dagli onorati testamentari o dai donatari, per i quali non sussiste la legittimazione passiva alla petitio hereditatis e pertanto sempre per un immancabile presupposto di natura reale.

Il terzo acquirente non subentra al beneficiario nell'obbligazione di restituire la cosa che è oggetto, come visto, dell'azione di restituzione primaria. Un obbligo di restituire in natura non sorge affatto in capo al beneficiario, se egli prima del giudicato di riduzione ha già alienato il bene: egli è tenuto, a titolo principale e non secondario, a corrispondere solo l'equivalente in denaro. L'oggetto della restituzione nei confronti del beneficiario è il valore (la legittima è, infatti, quota in valore) monetario, e solo esso, per cui il beneficiario non è mai chiamato alla restituzione del bene (a differenza del terzo di cui all'art. 563 c.c.), e quel che lui versa non è un ‘‘risarcimento'' per la mancata restituzione del bene in natura. La natura personale, infine, è contraddetta dal richiamo nell'art. 563 comma 2 c.c. nel caso di restituzione di beni mobili, all'art. 1153 c.c.: la tutela possessoria è opponibile a chi agisca con azione petitoria, e non a chi agisca in restituzione con una azione personale (es. il locatore per la restituzione della res).

Esistono, invero, differenze importanti di disciplina, solo parzialmente superate da un recente intervento normativo, tra l'ipotesi in cui il beneficiario della disposizione lesiva abbia gravato i beni di diritti parziari, e la più grave ipotesi in cui egli abbia dismesso il bene alienandone la proprietà a terzi.

La riforma del 2005: il c.d. diritto di opposizione

Una importante modifica alla disciplina dell'azione di restituzione è stata apportata dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (art. 2, comma 4-novies d.l. n. 35/2005), che è intervenuto proprio sugli artt. 561 e 563 c.c., attenuando i principi generali che abbiamo esposto.

Il nuovo comma 4 dell'art. 563 c.c. prevede che il decorso del predetto termine ventennale, che preclude la tutela reale dei legittimari (e quindi la possibilità di chiedere i beni in natura, liberi da pesi, nei confronti dei terzi aventi diritto) possa essere ‘‘sospeso'' nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante (i ‘‘futuri legittimari'', per così dire), che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di ‘‘opposizione'' alla donazione. L'opposizione ha effetto per 20 anni dalla sua trascrizione, dopo di che perde effetto se non viene ‘‘rinnovata'', e consente la ripresa del decorso del termine di legge per il ‘‘consolidamento'' degli acquisti.

L'azione di restituzione è ora esperibile solo entro 20 anni dalla trascrizione della donazione; decorso tale termine – e salvo quanto previsto dal nuovo comma 4 – il legittimario, esperita vittoriosamente l'azione di riduzione – non può più ottenere dal terzo la restituzione degli immobili, ma solo il pagamento, a carico del donatario, dell'equivalente in denaro, con la conseguenza che l'incapienza del patrimonio di quest'ultimo comporta di fatto l'impossibilità per il legittimario di soddisfare i suoi crediti.

La tutela reale del legittimario, imperniata sugli artt. 561 e 563 c.c., e completata dall'art. 2652, n. 8, c.c., incidendo sulla successiva circolazione del bene oggetto della disposizione liberale, crea difficoltà nella commercializzazione, al punto da destare preoccupazioni per il crearsi di una nuova ‘‘manomorta''. In particolare nei primi anni del nuovo secolo, quando il fenomeno donativo ha avuto una forte reviviscenza, per l'introduzione del regime, poi ridotto, di defiscalizzazione.

La situazione dei beni di provenienza donativa si caratterizza per una instabilità durevole, per il timore dei potenziali acquirenti di vederseli sottratti in seguito all'azione di restituzione.

*Scheda aggiornata alla Legge sulle Unioni Civili

Sommario