Trascrizione del trasferimento immobiliare contenuto in un accordo di negoziazione assistita

Carla Loda
05 Aprile 2017

Il provvedimento del Tribunale di Pordenone esamina innanzitutto alcune delle norme che regolano la negoziazione assistita in ambito familiare...
Massima

L'accordo di negoziazione assistita contenente il trasferimento di una quota di un bene immobile una volta superato il vaglio del Procuratore della Repubblica deve essere trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari anche se privo di autenticazione notarile poiché l'accordo predetto, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014 convertito con l. n. 162/2014, produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio i quali non richiedono alcuna ulteriore autenticazione (notarile) per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari in essi contenuti.

Il caso

I signori Tizio e Caia definivano le condizioni della loro separazione personale attraverso la sottoscrizione di un accordo di negoziazione assistita pattuendo il trasferimento della quota di 1/2 della piena proprietà di un bene immobile in favore della moglie.

Il predetto accordo, munito del nullaosta del Procuratore della Repubblica, veniva annotato a margine dell'atto di matrimonio dal competente Ufficiale di Stato Civile e depositato presso l'Ordine degli Avvocati in adempimento delle previsioni di cui agli artt. 6, comma 3, e 11 d.l.n. 132/2014 convertito con l.n. 162/2014.

Successivamente l'accordo veniva presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, ma il Conservatore non procedeva alla trascrizione ritenendo che non fosse sufficiente l'autenticazione dei due legali che avevano assistito i coniugi nella negoziazione, essendo a suo avviso necessaria l'ulteriore autenticazione da parte di un Notaio.

La questione

Il Conservatore dei registri immobiliari di Pordenone negava la trascrizione del trasferimento immobiliare realizzato con l'accordo di negoziazione assistita di separazione ritenendo che l'accordo predetto non è una sentenza, né un atto pubblico e neppure una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Il Conservatore riteneva che alla fattispecie de quo debba essere applicato il comma 3 dell'art. 5 d.l. n. 132/2014 che dispone che «se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

La posizione del Conservatore nasce, con tutta evidenza, dal silenzio del d.lgs n.132/2014 convertito con l. n. 162/2014 che nulla ha previsto in merito, mancando di armonizzare la normativa codicistica e quella che ha introdotto la negoziazione assistita.

Le soluzioni giuridiche

Il provvedimento del Tribunale di Pordenone esamina innanzitutto alcune delle norme che regolano la negoziazione assistita in ambito familiare ed osserva quanto segue:

- l'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 equipara l'accordo di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, etc., che non richiedono alcuna ulteriore autenticazione (notarile) per la trascrizione di eventuali trasferimenti immobiliari;

- gli artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, del predetto d.l. prevedono che siano gli avvocati a certificare l'autografia delle firme dei coniugi e ad autenticare le copie dell'accordo;

- l'art. 6 comma 1 d.l. n. 132/2014 prevede che sia necessario almeno un avvocato per parte nelle negoziazioni assistite in materia familiare;

- l'art. 6, comma 2, richiede sempre il vaglio (autorizzazione o nullaosta, a seconda che vi siano o meno figli minori, maggiorenni non economicamente autonomi o portatori di handicap grave) da parte del Procuratore della Repubblica.

Fra i precedenti noti si rileva che già il Tribunale di Roma (con i decreti 17 novembre 2015, 17 maggio 2016 e 17 marzo 2017) si è espresso per l'equipollenza, ricavabile dalla normativa di cui al d.l. n. 132/2014, fra l'accordo di separazione in regime di negoziazione assistita autorizzato dal PM ed il verbale di separazione consensuale omologato, giungendo ad affermare che anche l'accordo di negoziazione può essere trascritto, alla luce dell'identità (pattizia) della fonte e le finalità di tutela perseguite che appaiono essere le medesime.

La motivazione del decreto 16 marzo 2017 riporta testualmente: «va ricordato, invero, che l'art. 5 d.l. n. 132/2014, di portata generale, dopo aver stabilito al comma 2 che in tutti i casi di negoziazione assistita «gli avvocati certificano l'autografia delle firme

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delle parti, al comma 3 precisa che per potersi procedere alla trascrizione di un atto soggetto a tale formalità «…la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». Ulteriori e dirimenti considerazioni, tuttavia, portano ad escludere, all'interno di una prospettiva esegetica costituzionalmente orientata, che l'intervento del predetto “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” sia necessario in un procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall'art. 6 d.l. n. 132/2014. Infatti ai sensi del comma 3 di tale ultima disposizione, in materia di famiglia, l'accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell'autorizzazione o (come nel caso in esame) per il rilascio del nulla osta ed infine “…produce gli effetti e tiene luogo del provvedimenti giudiziali che definiscono… i provvedimenti di separazione giudiziale…”. Poiché i provvedimenti giudiziali - sentenze, ordinanze, decreti - non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autorizzati” ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, risulta evidente che neppure gli accordi di negoziazione assistita dovranno essere soggetti a tale adempimento, pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza».

E ancora: «in definitiva, alla sostanziale inutilità di ulteriori “autenticazioni” deve necessariamente pervenirsi valorizzando: - la lettera della legge che espressamente equipara l'Accordo di Negoziazione (munito di nullaosta/autorizzazione) ai “provvedimenti giudiziali”; - l'inquadramento sistematico dell'art. 6 citato, nel più ampio compendio relativo alla natura, struttura e formazione degli atti oggetto di trascrizione».

A sostegno della tesi sopra esposta il Tribunale friulano sottolinea come, in ambito extra-familiare, gli accordi di negoziazione assistita possono essere conclusi con l'assistenza di un solo avvocato per entrambe le parti, mentre in materia familiare è necessariamente richiesta la presenza di almeno un avvocato per parte, con ciò sottolineando la particolare natura dei diritti coinvolti.

Infine il Tribunale richiama, in via analogica, l'istituto del lodo arbitrale laddove non è necessario l'ulteriore intervento (autenticazione) di un notaio per la trascrizione.

Osservazioni

In conseguenza della crisi del rapporto coniugale i coniugi, in sede di separazione personale o di divorzio, possono prevedere - oltre alla modifica del proprio status, all'eventuale affidamento dei figli minori e ad un assegno di mantenimento - disposizioni in base alle quali uno dei coniugi trasferisce all'altro (o alla prole) determinati diritti reali immobiliari.

La natura dei trasferimenti di tali diritti ai fini della definizione degli accordi di separazione o di divorzio è stata oggetto di un vivace dibattito che di volta in volta ha offerto diverse ricostruzioni con riferimento alla causa delle pattuizioni contenenti tali disposizioni. La giurisprudenza e la dottrina paiono ora concordi nel ritenere che il trasferimento a favore di uno dei coniuge in esecuzione degli obblighi assunti nell'accordo, pur essendo a titolo gratuito, non si sostanzia in una donazione né in un atto di liberalità, ma è manifestazione della volontà dei coniugi di ridefinire gli assetti economico-patrimoniali conseguenti alla crisi del matrimonio.

In particolare la dottrina più recente inquadra gli atti di trasferimento in oggetto nell'ambito dei cosiddetti negozi a causa esterna (G. Oberto, Prestazioni una tantum e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e di divorzio, Milano, 2000). Anche la tesi maggiormente accreditata e ormai prevalente in giurisprudenza ravvisa in tali negozi una causa propria quanto ai presupposti ed alle finalità (da individuarsi nella «realizzazione del coacervo degli interessi personali e patrimoniali che accompagnano la crisi familiare»), riconoscendone la natura di contratto atipico - meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. - volto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed a fornire un nuovo assetto al patrimonio familiare (ex multis Cass. civ. n. 4306/1997 e Cass. civ. n. 11342/2004).

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è occupata della natura del verbale di separazione consensuale nell'ipotesi in cui le parti avessero previsto nello stesso il trasferimento, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, di beni immobili partendo dalla previsione di cui all'art. 2657 c.c. che, come noto, dispone che titolo per la trascrizione sia la sentenza, l'atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e che l'elenco previsto nella predetta norma abbia carattere tassativo.

Il più accreditato orientamento giurisprudenziale afferma, dunque, la natura di atto pubblico -ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c.- del verbale di separazione consensuale con la conseguenza che, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, gli venga attribuito, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione (tale orientamento trae origine dalla pronuncia n. 4306/1997 della Suprema Corte).

In relazione alla necessità di adempiere agli obblighi documentali, di menzioni urbanistiche e catastali che la legge prevede a pena di nullità del trasferimento immobiliare, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che non vi è alcuna preclusione all'omologabilità degli accordi di trasferimento di beni immobili, ove le parti forniscano, con proprie autocertificazioni e conseguente assunzione di ogni responsabilità, tutti i dati e le dichiarazioni necessari per legge all'attuazione del trasferimento immobiliare (App. Milano, decr., 12 gennaio 2010).

Il Tribunale di Pordenone, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 e 6 d.l. n. 132/2014, non dubita che le parti che decidono di regolamentare la loro separazione attraverso un accordo di negoziazione assistita possano pattuire in tale accordo una cessione immobiliare. Pure la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, 16 luglio 2015, n. 65/E, nel confermare l'esenzione di tali atti dalle imposte e tasse, ne comprova l'ammissibilità.

Secondo il Tribunale di Pordenone il legislatore ha voluto attribuire all'accordo di negoziazione assistita in materia familiare gli effetti che ne consentono la trascrizione. Tale interpretazione si giustifica anche alla luce delle seguenti considerazioni: innanzitutto ove il legislatore ha voluto prevedere che l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita non fosse trascrivibile lo ha previsto espressamente all'art. 5, comma 3, mentre identica previsione non è contenuta nell'art. 6, norma speciale dettata per le negoziazioni assistite c.d. familiari. Se poi l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita che contiene trasferimenti di diritti reali immobiliari non potesse essere trascritto, verrebbe vanificato l'intento del legislatore di contenere e snellire il contenzioso familiare e di favorire interventi di accompagnamento dei coniugi verso soluzioni consensuali, affinché il procedimento giudiziale sia riservato a quelle questioni che effettivamente richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Le argomentazioni del Tribunale di Pordenone appaiono in sintonia con l'istituto della negoziazione assistita in materia familiare che attribuisce grande responsabilità al ruolo dell'Avvocatura conferendole importanti funzioni - ivi compreso il potere di autenticare la copia dell'accordo e di certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti - e attribuendo ai legali il ruolo di professionisti esperti in negoziazione e gestione dei conflitti.

Sarebbe infatti curioso ritenere che l'autenticazione degli avvocati è valida laddove l'accordo di negoziazione assistita interviene sullo status delle persone, sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e sugli aspetti economici della disgregazione della famiglia, mentre non lo è relativamente agli accordi fra coniugi che contengono trasferimenti immobiliari.

Guida all'approfondimento

F. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Torino, 1997

G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, Giuffré, 1999

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