No all’addebito della separazione se il matrimonio è stato celebrato con superficialità
07 Aprile 2017
La decisione sugli addebiti deve riguardare esclusivamente il thema decidendum cristallizzato negli atti introduttivi del giudizio sino al momento della costituzione davanti al giudice istruttore e nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; parimenti il thema probandum (che deve riferirsi a quanto già delimitato dal thema decidendum) non può che essere quello proposto dalle parti nelle successive memorie ai sensi degli artt. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.. La circostanza che le parti abbiano tardivamente ampliato l'oggetto dell'indagine ai fini dell'addebito, in violazione delle norme processuali, va rilevata d'ufficio, perché le norme processuali sono stabilite a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare ed efficiente svolgimento del processo, oltre che a tutela del diritto di difesa avversario. Dunque se è vero che le prove assunte nel giudizio penale celebratosi nel contraddittorio delle medesime parti possono essere utilizzate in sede civile, esse devono avere a oggetto esclusivamente i fatti tempestivamente dedotti come motivi di addebito.
Qualora il matrimonio sia stato celebrato con superficialità da parte dei due coniugi e senza che mai tra gli stessi si siano create una vera armonia di intenti e di sentimenti, né una forma di dialogo adeguato, gli episodi di prepotenza di un coniuge nei confronti dell'altro non possono ritenersi, alla luce della situazione generale della coppia, determinanti per il fallimento dell'unione. |