No all’addebito della separazione se il matrimonio è stato celebrato con superficialità

Redazione Scientifica
07 Aprile 2017

Qualora il matrimonio sia stato celebrato con superficialità da parte dei due coniugi e senza che mai tra gli stessi si siano create una vera armonia di intenti e di sentimenti...

La decisione sugli addebiti deve riguardare esclusivamente il thema decidendum cristallizzato negli atti introduttivi del giudizio sino al momento della costituzione davanti al giudice istruttore e nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; parimenti il thema probandum (che deve riferirsi a quanto già delimitato dal thema decidendum) non può che essere quello proposto dalle parti nelle successive memorie ai sensi degli artt. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c..

La circostanza che le parti abbiano tardivamente ampliato l'oggetto dell'indagine ai fini dell'addebito, in violazione delle norme processuali, va rilevata d'ufficio, perché le norme processuali sono stabilite a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare ed efficiente svolgimento del processo, oltre che a tutela del diritto di difesa avversario.

Dunque se è vero che le prove assunte nel giudizio penale celebratosi nel contraddittorio delle medesime parti possono essere utilizzate in sede civile, esse devono avere a oggetto esclusivamente i fatti tempestivamente dedotti come motivi di addebito.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato con superficialità da parte dei due coniugi e senza che mai tra gli stessi si siano create una vera armonia di intenti e di sentimenti, né una forma di dialogo adeguato, gli episodi di prepotenza di un coniuge nei confronti dell'altro non possono ritenersi, alla luce della situazione generale della coppia, determinanti per il fallimento dell'unione.

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