Vincenzo Fasano
27 Ottobre 2016

La nozione di matrimonio civile, non esplicitata dal Codice civile, si deduce in via interpretativa dal tenore dell'art. 1 l. 1 dicembre 1970, n. 898, che permise al giudice italiano di pronunciare «lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando […] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Inquadramento

La nozione di matrimonio civile, non esplicitata dal Codice civile, si deduce in via interpretativa dal tenore dell'art. 1 legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), che permise al giudice italiano di pronunciare «lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando […] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita». Per l'ordinamento italiano il matrimonio civile è pertanto la “comunione materiale e spirituale” tra un uomo ed una donna. L'unione coniugale è tutelata finché dura la comunione materiale e spirituale ovvero finché persista il consenso di uno dei coniugi: quando esso viene meno, cessa l'interesse pubblico alla salvaguardia del vincolo.

In evidenza

Mentre il diritto canonico definisce il matrimonio una «comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole» (can. 1055, § 1, Codice di Diritto Canonico) ovvero in relazione ai “beni” che è diretto a perseguire (bonum sacramenti, bonum prolis, bonum fidei), il Codice civile non esplicita la nozione di matrimonio.

Il matrimonio civile, inteso come “comunione materiale e spirituale”, è disciplinato sia con riferimento al suo momento costitutivo, cioè all'instaurazione del vincolo (artt. 82 - 142 c.c.), sia con riferimento al contenuto del rapporto, cioè all'insieme delle relazioni coniugali (artt. 143 - 230 c.c.). Il matrimonio è espressione della libertà e dell'autonomia della persona, da intendersi sia in senso positivo, come libertà di contrarre matrimonio con chi e quando si preferisca senza impedimenti discriminatori e nel rispetto dell'inclinazione di ciascuno, sia in senso negativo come libertà di non contrarre matrimonio o di convivere senza matrimonio.

Profilo storico

La concezione moderna di matrimonio civile si forma nel solco del diritto romano e del diritto canonico. La parola italiana “matrimonio” contiene la voce latina matrimonium, formata dal genitivo singolare di mater (ovvero matris) unito al suffisso -monium (collegato al sostantivo munus, dovere). Il matrimonio romano, infatti, come implica la radice mater, aveva una precipua finalità procreativa. Nel diritto romano il matrimonio giunse ad essere un'unione fondata sulla libera volontà degli sposi, istituto riassunto nella classica formula consensus facit nuptias. Il consenso era inteso come volontà effettiva e continua di essere marito e moglie: dalla sua manifestazione iniziale e dal suo perdurare dipendeva l'esistenza stessa del matrimonio, di modo che il divorzio si verificava col venir meno del consenso.

L'essenzialità del consenso degli sposi, mutuato dal diritto romano, divenne un principio cardine del sistema matrimoniale canonico. Nei primi secoli di vita della Chiesa si attinse al diritto romano ed in particolare al broccardo latino matrimonium solo consensu perficitur, ma mentre nel diritto romano quest'espressione indicava la permanenza della affectio, essenziale affinché il matrimonio, rapporto interpersonale di fatto, continuasse ad esistere, nel diritto della Chiesa essa fu impiegato a significare che il matrimonio si considerava senz'altro perfetto, e quindi pienamente valido, ove ci fosse lo scambio del consenso dei nubendi, senza che si dovesse attendere l'unione dei due corpi.

L'Editto di Versailles e la Rivoluzione francese rappresentano l'inizio del processo di secolarizzazione del matrimonio (cf. V. Fasano, Le mariage civil en France au lendemain de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, in Angelicum 90, 2013, 331-342). La moderna concezione del matrimonio civile deve molto al diritto canonico perché le legislazioni moderne, anche dopo aver abbandonato il principio dell'indissolubilità, sono tuttora saldamente ancorate ad una concezione del matrimonio come manifestazione di volontà iniziale, fonte di diritti e obblighi regolati dal diritto, generatrice di uno status che non può cessare per volontà dei coniugi, senza un preventivo intervento regolatore e/o di controllo statale.

Il matrimonio nella Costituzione

Prima ancora di essere un atto civile o religioso, il matrimonio è un atto naturale che promana dall'essere stesso dell'uomo. Il diritto a sposarsi è uno dei fondamentali diritti della persona.

In evidenza

È un diritto sancito dall'art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto» e dall'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

Nella Costituzione italiana s'inscrive tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) ed è garantito a tutti perché momento essenziale di sviluppo della persona umana (art. 3).

L'art. 29 Cost. riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Il matrimonio è pertanto l'atto che ha per “effetto” la costituzione dello stato coniugale e per “causa” la comunione di vita materiale e spirituale tra coniugi. Ne consegue che il lemma “matrimonio” può essere inteso in due differenti accezioni: come “atto giuridico” costitutivo della famiglia e come “rapporto giuridico”.

La libertà matrimoniale

L'ordinamento giuridico tutela la libertà matrimoniale, ossia la libertà di contrarre o meno matrimonio, sicché la promessa di prendersi reciprocamente come marito e moglie (i cosiddetti sponsali), sebbene rilevante sul piano del costume, non è giuridicamente vincolante, in quanto non obbliga a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che si sia eventualmente convenuto in caso di non adempimento (art. 79 c.c.). Più volte la Corte Costituzionale ribadì la necessità di sottrarre il matrimonio a qualsiasi forma di condizionamento, anche indiretto.

Orientamenti a confronto

Il matrimonio quale libera scelta sottratta a qualunque condizionamento

Divieto di licenziamento per causa di matrimonio

Tra i mezzi scelti dal legislatore per rendere effettivamente operante il divieto del licenziamento delle lavoratrici che contraggono matrimonio vi è la presunzione che il licenziamento, se intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed il compimento di un anno dalla celebrazione stessa, sia stato determinato dal matrimonio della lavoratrice, e non da altre cause (Corte cost. 5 marzo 1969, n. 27).

Normativa sul matrimonio nell'Arma dei Carabinieri

L'art. 1 l. 19 maggio 1976 n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) stabilisce che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale: in pratica, tenuto conto della durata della ferma iniziale, dopo quattro anni di servizio complessivo. La normativa crea una disparità di trattamento tra coloro che sono stati immediatamente raffermati (possibilità del matrimonio dopo quattro anni complessivi) e coloro che hanno dovuto superare, prima della rafferma triennale, l'anno di servizio ad esperimento (possibilità del matrimonio dopo cinque anni complessivi). Si palesa fortemente discriminatorio e irragionevole, nell'ambito di una medesima categoria, che la posizione di “esperimento” abbia a dilatare i suoi scopi, interni al rapporto, ben al di là della subordinazione militare, col proiettarsi entro la sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, al quale si riconnettono valori costituzionalmente protetti (Corte cost. 5 marzo 1987, n. 73).

Matrimonio come frutto di una libera scelta autoresponsabile

Nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere alcunché che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: infatti, il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae a ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento (Corte cost. 2 maggio 1991, n. 189).

La libertà matrimoniale, costituendo un principio fondamentale del nostro ordinamento, è un diritto inviolabile della persona, un valore supremo non limitabile e non condizionabile. Esso comporta al contempo sia la possibilità di essere esercitato (sposarsi) sia la libertà di non essere esercitato (non sposarsi). Nella disciplina civilistica tale libertà è garantita dai requisiti di età e di capacità; dal già ricordato carattere non vincolante della promessa di matrimonio (art. 79 c.c.) e dalla previsione della nullità della condizione testamentaria diretta ad impedire il matrimonio (art. 636 c.c.).

Presupposti per contrarre matrimonio

La celebrazione del matrimonio è solo il momento conclusivo di un procedimento che si svolge in più fasi volte ad accertare l'inesistenza di impedimenti alle nozze e ad a ottenere il consenso libero degli sposi, attribuendo certezza all'esistenza del vincolo. La sua disciplina è contenuta nel Codice civile (artt. 93-113) e nell'ordinamento di Stato civile (artt. 50 - 69 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Per contrarre matrimonio occorre pertanto che:

  • gli sposi abbiano raggiunto l'età prescritta (art. 84 c.c.);
  • non siano interdetti per infermità di mente (art. 85 c.c.);
  • godano della libertà di stato ovvero non siano legati da un precedente vincolo matrimoniale (art. 86 c.c.);
  • non siano legati tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione (art. 87 c.c.);
  • uno degli sposi non sia stato condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altro (art. 88 c.c.);
  • la donna che si risposa abbia rispettato il termine di 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, in modo da evitare dubbi sulla paternità dei figli che dovesse partorire (art. 89 c.c.).

Alcuni requisiti soddisfano esigenze di ordine pubblico, espressione dell'interesse generale al rispetto della monogamia, alla proibizione dell'incesto, alla prevenzione e repressione dell'omicidio. I requisiti di età e di capacità garantiscono invece che il consenso al matrimonio sia espressione di una volontà pienamente libera e consapevole.

Sono dispensabili gli impedimenti derivanti dall'età (art. 84 c.c.), la parentela in linea collaterale di terzo grado e l'affinità in linea collaterale in secondo grado (art. 87, nn. 3, 5 c.c.), l'affinità in linea retta, nel caso in cui l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo (art. 87, n. 4, c.c.) e il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.).

I requisiti previsti dalla legge sono un temperamento alla libertà di contrarre matrimonio, che non è assoluta, ma si svolge entro i confini tracciati dall'ordinamento. La mancanza dei requisiti prescritti dà luogo ai cd. “impedimenti” che rappresentano contemporaneamente un divieto agli sposi di contrarre matrimonio e un divieto all'ufficiale di stato civile di celebrarlo (art. 136 c.c.). Gli impedimenti sono causa di invalidità delle nozze, fatta eccezione per quello derivante da “lutto vedovile”, che comporta una sanzione amministrativa a carico dell'ufficiale di stato civile e degli sposi (art. 140 c.c.).

La diversità di sesso tra gli sposi, invece, non è espressamente menzionata tra i requisiti per contrarre matrimonio, perché ne costituisce condizione naturale e legittima il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso (Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138; cf. anche Corte cost. 24 maggio 1985, n. 165). Secondo la definizione di Modestino, Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae ed infatti è la coppia eterosessuale quella riflessa nella disciplina matrimoniale, come risulta chiaramente dalle norme che menzionano espressamente il marito e la moglie come soggetti della celebrazione e del rapporto coniugale (artt. 107, 143, 232 ss. c.c.). La differenza di sesso tra gli sposi è però riferita al solo sesso legale, quello risultante dagli atti dello stato civile. Ne consegue che coloro che ottengono la rettifica del sesso negli atti dello stato civile possono contrarre matrimonio con persona di sesso diverso da quello acquisito (Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170; Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097).

Il matrimonio come "atto giuridico"

Il matrimonio come atto giuridico può essere regolato o dal diritto civile o dal diritto canonico. Il cittadino gode della libertà di scelta tra due forme di celebrazione del matrimonio: il matrimonio civile, celebrato davanti all'ufficiale di stato civile ed il matrimonio concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico. Il matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico non costituisce una terza forma: tale ministro agisce come persona delegata dall'autorità dello Stato, per cui l'unione così celebrata è un matrimonio civile totalmente sottoposto alla legge dello Stato. Affinché il matrimonio acattolico possa avere rilevanza giuridica è ovviamente necessario che sia trascritto nei registri dello stato civile.

In evidenza

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile, salvo quanto stabilito dalla l. 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi) e dal R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della l. n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), nonché dagli accordi successivamente intervenuti con i rappresentanti delle diverse confessioni acattoliche. Questo matrimonio, comunemente denominato acattolico, a seguito dell'imprescindibile trascrizione nei registri dello stato civile, produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio civile. Esso, infatti, non costituisce un tipo a sé, ma solo una forma particolare del medesimo matrimonio civile.

Mentre è pacifico che il matrimonio è un atto che ha per “effetto” la costituzione dello stato coniugale e per “causa” la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi; meno pacifica è, invece, in dottrina la natura giuridica del matrimonio. A tal riguardo possiamo sintetizzare quattro diverse teorie:

- pubblicistica, per la quale il matrimonio è un atto amministrativo emanato dall'ufficiale di stato civile (Cf. A. Cicu, Il diritto di famiglia. Teoria generale, Roma, 1914, 215 ss.);

- contrattuale, sostenuta dai canonisti, per la quale il matrimonio è contemporaneamente un sacramento ed un contratto tra le parti (Cf. A. D'Auria, Il Consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica, Roma, 2007, 22-27; ma cf. anche D. Barbero, Sistema del diritto privato italiano, Torino, 1965, 342-343 e 578);

- negoziale, per la quale il matrimonio è un negozio giuridico bilaterale, che si perfeziona con il consenso dei nubendi, o plurilaterale, che si perfeziona anche con la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile (Cf. M.C. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 2001, 32; F. Finocchiaro, Matrimonio civile, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, vol. II, Bologna-Roma, 1993, 5; G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato dir. civ. e comm., A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (a cura di),Milano, 2002, 176; A.M. Benedetti, Il procedimento di formazione del matrimonio e le prove della celebrazione, in Trattato di diritto di famiglia, G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello (a cura di), vol. I, Milano, 2002, 544 ss.; G. Palmieri, Le condizioni per contrarre matrimonio, in Il nuovo diritto di famiglia, G. Ferrando (a cura di), vol. I, Bologna, 2007, 105 ss.);

- della fattispecie complessa, per la quale il matrimonio è una fattispecie particolare, in cui intervengono due soggetti (i nubendi e l'ufficiale di stato civile) che dà luogo, da un lato, ad un negozio giuridico bilaterale, dall'altro ad un atto amministrativo (Cf. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, 330 ss. e 483 ss.).

Il matrimonio come "rapporto"

Il matrimonio come rapporto è regolato unicamente dal diritto civile: una volta scelta liberamente la forma di celebrazione, la società coniugale rimane disciplinata esclusivamente dalle leggi civili. La disciplina del rapporto matrimoniale è unica.

La legge regolamenta i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando per essi una serie di diritti e di doveri reciproci. La l. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) ha adeguato la disciplina sui diritti e doveri dei coniugi all'indirizzo di cui all'art. 29 Cost. in base al quale il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. I più importanti diritti-doveri dei coniugi, tutti basati sulla reciprocità, sono:

A) La fedeltà intesa come l'osservanza reciproca da parte dei coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio, soprattutto (ma non esclusivamente) per ciò che riguarda l'astensione da rapporti sessuali con altre persone. Fedeltà è dedizione fisica e spirituale che dura quanto il matrimonio e non viene meno per infermità, limite di età o altro impedimento al debito coniugale corporale. La sua inosservanza non ha rilevanza penale, rilevando solo come elemento di addebito di responsabilità in caso di separazione personale dei coniugi. Anche in questo caso, la violazione del dovere di fedeltà ed il conseguente addebito della separazione non giustifica la condanna al risarcimento del danno in assenza dell'ingiusta lesione di un diritto costituzionalmente protetto (Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2012, n. 610). Non si dimentichi che la violazione degli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello di fedeltà, richiede infatti un rapporto di causalità rispetto all'intollerabilità della convivenza, ai fini della pronuncia di addebito (Cass. civ., sez. VI, 6 giugno 2013, n. 14366).

B) Dovere di contribuzione: i coniugi sono obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità di lavoro e professionale. L'obbligo di contribuzione può essere assolto sia direttamente con i proventi di un lavoro professionale, sia indirettamente con il lavoro casalingo. Chiara è la differenza col dovere di assistenza che interviene solo nei confronti dell'altro coniuge quando questi si trovi in difficoltà. Poiché il dovere di contribuzione deve essere commisurato alle attitudini dei coniugi, una situazione contingente di mancanza di redditi comporta anche il dovere di ricerca di una attività lavorativa. L'obbligo di contribuzione permane anche dopo la separazione, trasformandosi in dovere di mantenimento.

C) Dovere di coabitazione e residenza della famiglia: a seguito del matrimonio sorge tra i coniugi anche l'obbligo di coabitazione (art. 143 c.c.). Non solo ne discende il diritto di ciascun coniuge di vivere con l'altro, ma l'art. 146 c.c. giunge a sospendere il diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti di quel coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi. Posto che la coabitazione rappresenta la base indispensabile della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ogni coppia troverà le modalità più idonee per giungere all'attuazione di questo diritto-dovere e quindi all'individuazione della loro casa familiare. In caso di disaccordo soccorre l'art. 144 c.c., specificando che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. La concreta individuazione della casa familiare è frutto di un accordo dei coniugi espresso o tacito. In assenza di una soluzione condivisa, ciascun coniuge -senza formalità- può chiedere l'intervento del giudice (art. 41 disp.att. c.c.) e questi, qualora non riesca a raggiungere una soluzione concordata, decide (con provvedimento non impugnabile) la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia (art. 145 c.c.). Vi è da precisare, altresì, che l'esigenza avvertita da uno dei due coniugi, dopo anni di matrimonio infelice, di lasciare l'abitazione coniugale e chiedere la separazione è sufficiente a provare quell'impossibilità di convivenza prevista dalla legge per escludere l'addebito e lasciare la libertà, costituzionalmente garantita, a uno dei coniugi di sciogliere l'unione (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).

D) Indirizzo della vita familiare: i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.) ovvero pongono in essere un accordo durevole sulle linee fondamentali di svolgimento della vita familiare. Si pensi, ad esempio, alla scelta del tenore di vita della famiglia, alla determinazione del contributo dovuto da ciascun coniuge per soddisfare le necessità familiari e alla individuazione dei compiti spettanti ad ogni membro del nucleo familiare.

E) L'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli: grava su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i propri figli in base alla loro volontà, nonché in base alle loro inclinazioni ed attitudini. L'art. 144 c.c., prevedendo l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, comporta necessariamente che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d'intesa. Ne consegue che un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli (art. 147 c.c.), anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Qualora tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d'intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione coniugale ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2005, n. 17710).

Sommario