Alle Sezioni Unite il compito di definire la natura della litispendenza internazionale
09 Maggio 2016
Il caso. Il Sig. L., cittadino italiano, chiedeva al Tribunale di Bolzano la pronuncia di separazione dalla moglie, Sig.ra F., anch'essa cittadina italiana. Costei eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la litispendenza rispetto ad altro procedimento, tra le stesse parti, già radicato in Svizzera. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione e l'esistenza della litispendenza internazionale ex art. 7 l. n. 218/1995. L. ricorreva in appello. La Corte territoriale respingeva l'impugnazione, affermando la giurisdizione italiana, negata dal Tribunale, ma confermando la litispendenza internazionale, con la conseguente sospensione del procedimento. L. ricorre in sede di legittimità. Il P.G., dopo aver interpretato il ricorso come istanza di regolamento necessario di competenza, ne chiede il rigetto. La Suprema Corte rimette la decisione al Primo Presidente perché valuti l'assegnazione alle Sezioni Unite, in presenza di una «sostanziale questione di giurisdizione e, al contempo, per la soluzione di una questione ”di massima di particolare importanza”, ai sensi dell'art. 374, secondo comma ult. parte c.p.c.”».
I dubbi odierni della Cassazione. Premette la Cassazione che il ricorso contiene una vera e propria domanda di accertamento della giurisdizione del giudice italiano e di negazione di quella del giudice elvetico, situazione questa di per sé sufficiente ad investire le Sezioni Unite. Osserva nel contempo come le stesse Sezioni Unite, con due ordinanze (2 agosto 2011, n. 16862 e 8 giugno 2011, n. 12410), ancorché emesse ancora in relazione al pregresso Regolamento CE 44/2001, abbiano precisato che, nel caso di litispendenza internazionale, non si configura un'ipotesi di sospensione necessaria, bensì di giurisdizione. Il giudice successivamente adito, infatti, risulta privo di potestas judicandi sino a quando non sia compiuto l'accertamento della competenza di quello preventivamente adito. Nel contempo la pronuncia evidenzia come le Sezioni Unite abbiano volutamente inteso discostarsi da precedenti decisioni, rese sempre a Sezioni Unite e richiamate dal PG (Cass. Sez. U. 13 febbraio 1998, n. 1514; 17 maggio 2002, n. 7299) , «frutto di errore metodologico che configurava la litispendenza internazionale come una nuova ipotesi di sospensione necessaria», in un contesto in cui le parti «vengono oltretutto private della facoltà di provocare una controllo sulla mancata sospensione del processo».
La rimessione alle Sezioni Unite. La pronuncia in esame evidenzia come la suddetta riflessione non sia stata adeguatamente esaminata dalla giurisprudenza successiva proprio delle Sezioni Unite «onde sembrerebbe utile e necessario un più meditato esame dell'overrulling compiuto dalle stesse Sezioni Unite nel 2011, ma successivamente apparentemente non confermato». Precisa inoltre come sarebbe necessario un nuovo intervento delle stesse per dirimere il contrasto interpretativo sorto in seno ad esse.
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