Esecuzione: obbligazioni alimentari nell’Unione EuropeaFonte: Reg. 18 dicembre 2008 n. 4
01 Febbraio 2022
Inquadramento
Il Regolamento n. 4/2009 persegue l'ambizioso obiettivo di delineare un uniforme e organico regime internazionalprivatistico in materia di obbligazioni alimentari (espliciti, in questo senso, tra gli altri, i considerando 9 e 10 del regolamento). Tale strumento normativo non si limita (come fatto, ad esempio, dal Reg. n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitorialeoggetto di rifusione da parte del regolamento n. 1111/19, destinato ad entrare in vigore il 1° agosto 2022) a disciplinare i soli profili della giurisdizione, del riconoscimento, dell'esecutività ed esecuzione delle decisioni, ma pone (pur se mediante il rinvio al protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007) una regolamentazione anche della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, della cooperazione tra autorità centrali e dell'accesso alla giustizia. Senza dubbio proprio la disciplina dell'esecuzione in uno Stato membro (cd. Stato richiesto o Stato dell'esecuzione) delle decisioni emesse in altro Stato membro (cd. Stato d'origine) assume rilievo centrale nel complessivo quadro normativo delineato dal Regolamento n. 4/2009. Non a caso, la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che il regolamento qui in esame è teso a semplificare al massimo il recupero dei crediti alimentari transfrontalieri (così da tutelare il creditore di alimenti il quale è, di regola, soggetto debole) e ha individuato in tale obiettivo un criterio di interpretazione delle norme in proposito dettate dal legislatore europeo. Da ultimo, Corte giustizia UE, 9 febbraio 2017, C-283/16, ha osservato che lo scopo del regolamento in materia di obbligazioni alimentari è quello della sostituzione delle norme del Reg. n. 44/2001 con disposizioni che, considerata la particolare urgenza correlata alla realizzazione del credito alimentare, semplifichino e rendano più rapido il procedimento di esecuzione della decisione. Di seguito, esaminata la scelta sistematica compiuta dal legislatore comunitario, saranno brevemente illustrati tanto la (differenziata) disciplina dell'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, quanto i rapporti tra il Reg. n. 4/2009 e altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile attualmente in vigore nello spazio giudiziario comune europeo. La scelta sistematica compiuta dal legislatore europeo
La volontà di assicurare la tempestiva esecuzione delle statuizioni in materia alimentare ha indotto il legislatore europeo ad introdurre una disciplina non unitaria relativamente al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. L'art. 16, comma 1, (norma del Capo IV, relativo – appunto - al riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni) precisa infatti che la prima sezione (artt. 17 – 22) è applicabile alle sole decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 in materia di legge applicabile e che la seconda sezione (artt. 23 – 38) è invece applicabile agli Stati membri (dopo la Brexit, la sola Danimarca) non vincolati da tale protocollo. La terza sezione (artt. 39 – 43) contiene infine disposizioni applicabili a tutte le decisioni. Di grande rilievo (anche) con riferimento all'esecuzione delle decisioni sono inoltre le norme (che non vengono qui esaminate) in materia di accesso alla giustizia (artt. 44 – 47) e di cooperazione tra autorità centrali (artt. 49 – 63). Tali autorità centrali svolgono un'attività di assistenza della quale le parti del rapporto alimentare possono (ma non devono) avvalersi.
Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo Aja 2007
Come detto, con riferimento alla disciplina del riconoscimento, dell'esecutività e dell'esecuzione della decisione in materia alimentare, il Reg. n. 4/2009 pone un regime parzialmente differenziato a seconda che la decisione sia o meno emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. La differenza (che si concretizza in un regime circolatorio semplificato per le decisioni adottate in uno Stato vincolato dal citato protocollo) trova fondamento nella consapevolezza del fatto che la prevedibilità delle norme sostanziali relative alle obbligazioni alimentari è destinata ad agevolare l'esecuzione delle decisioni nello spazio giudiziario comune, limitando gli ostacoli che i singoli ordinamenti possono porre ad una simile circolazione. Le norme dettate nella sezione I del Capo IV sono volte, nella prospettiva di massima tutela del creditore, ad assicurare una quanto mai semplice ed immediata realizzazione dei crediti alimentari risultanti da una decisione giudiziaria o (stante il rinvio contenuto all'art. 48) da una transazione giudiziaria e da atti pubblici. In questo senso si comprende la previsione dell'art. 17.1 in base al quale la decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo è riconosciuta automaticamente, senza cioè necessità di ricorrere ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Il riconoscimento automatico della decisione era previsto anche dal Reg. n. 44/2001 (che, prima dell'entrata in vigore del Reg. n. 4/2009, trovava applicazione anche con riferimento alle obbligazioni alimentari) il quale, tuttavia, prevedeva la possibilità di proporre opposizione al riconoscimento per i motivi individuati agli artt. 34 e 35. Analoga possibilità non è invece contemplata dal Reg. n. 4/2009, sì che il giudice dello Stato dell'esecuzione non potrà precludere l'esecuzione neppure ove la stessa risulti in contrasto con l'ordine pubblico. Un simile regime comporta, una possibilie compressione delle garanzie del giusto processo. Tale compressione, funzionale alla pronta soddisfazione del credito alimentare, è stata giustificata ora alla luce della uniformità delle norme sostanziali applicabili negli Stati vincolati dal protocollo dell'Aia sulla legge applicabile (non a caso, del resto, anche tale protocollo – all'art. 13 - ha riguardo al limite dell'ordine pubblico), ora alla luce dello strumento del riesame disciplinato all'art. 19 del medesimo regolamento del 2009. Il secondo paragrafo dell'art. 17 prevede inoltre che le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo sulla legge applicabile che sono esecutive nello Stato d'origine, sono egualmente esecutive anche nello Stato dell'esecuzione, senza necessità di alcuna attestazione di tale esecutività. Anche questa norma costituisce, nella prospettiva di semplificazione della circolazione delle decisioni, elemento distintivo rispetto alla disciplina contenuta nel Reg. n. 44/2001 il quale (artt. 38 ss.) prevedeva la necessità di una dichiarazione di esecutività della decisione straniera. L'esecuzione di una decisione in materia alimentare nello Stato richiesto presuppone la presentazione, da parte del creditore, dei documenti elencati all'art. 20 del regolamento; documenti dei quali, salvo il caso in cui l'esecuzione della decisione sia contestata, le autorità dello Stato dell'esecuzione non possono chiedere una traduzione (norma, questa, tesa a limitare i costi dell'esecuzione a carico del creditore di alimenti che, come detto, è soggetto - di regola - debole). Segue: le limitate garanzie in favore del debitore
La disciplina contenuta nella sezione I, capo IV, del regolamento in esame è tesa, come detto, ad assicurare, nel modo più veloce ed economico possibile, la realizzazione transfrontaliera del credito alimentare; le norme contenute in tale sezione comportano quindi una compressione delle facoltà ordinariamente attribuite al debitore. Un (parziale) recupero, in favore del soggetto passivo del rapporto alimentare, delle garanzie dell'equo processo è perseguito attraverso gli istituti del riesame (art. 19) e del diniego o della sospensione dell'esecuzione (art. 21). Il riesame costituisce un rimedio straordinario, esperibile innanzi al giudice dello Stato membro d'origine, idoneo a superare anche il giudicato e utilizzabile dal debitore in pendenza dell'esecuzione della decisione; esecuzione che, per effetto della domanda di riesame, può, in tutto o in parte, essere sospesa (art. 21.3.) dal giudice dello Stato richiesto. Il rimedio è utilizzabile dal solo convenuto contumace (non anche dal convenuto che, comparso, abbia eccepito l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo o la mancata possibilità di fruire di un tempo minimo per l'esercizio del diritto di difesa) il quale non abbia comunque avuto la possibilità di impugnare la decisione, in presenza di presupposti rigorosamente individuati. L'art. 19 fa riferimento, in particolare, all'ipotesi in cui al debitore contumace non siano stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo da consentirgli di presentare le proprie difese (norma, questa, caratterizzata da una formulazione elastica che non potrà non essere interpretata anche alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e al caso in cui il convenuto contumace non abbia avuto la possibilità di contestare il credito alimentare per forza maggiore o in conseguenza di circostanze eccezionali non imputabili. La scelta del concreto strumento processuale da utilizzare per proporre l'istanza di riesame è, alla luce del principio della cd. “autonomia processuale degli Stati membri”, rimesso al singolo legislatore nazionale. L'Italia ha comunicato alla Commissione che il riesame avverso le decisioni adottate dal giudice italiano deve essere proposto avanti allo stesso giudice che ha emesso la decisione; giudice che deve essere adito secondo le regole del procedimento all'esito del quale è stata emessa la decisione oggetto di riesame. La domanda deve essere proposta, in ogni caso, entro un termine (non prorogabile per ragioni relative alla distanza) di 45 giorni decorrenti dal momento in cui il convenuto contumace ha avuto conoscenza effettiva del contenuto della decisione ed è stato messo in condizione di proporre il rimedio o, comunque, dal primo atto di esecuzione (quanto all'ordinamento italiano, quindi, dalla notifica del pignoramento). Ove il riesame sia rigettato, la decisione che ne sia stata oggetto risulterà confermata e, l'esecuzione - eventualmente sospesa ai sensi dell'art. 21.3 del regolamento - riprenderà in Italia, a seguito del deposito di ricorso in riassunzione. Ove il rimedio straordinario in esame sia invece accolto, la decisione di merito sarà dichiarata nulla con conseguente, definitiva estinzione della procedura esecutiva instaurata sulla base di tale decisione; il creditore non perderà tuttavia i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o di decadenza e potrà comunque ottenere in via retroattiva gli alimenti per il periodo riconosciuto dalla sentenza riformata. Il diniego o la sospensione dell'esecuzione (art. 21) sono invece rimedi dei quali il debitore di alimenti può avvalersi (solo) innanzi al giudice dello Stato richiesto dell'esecuzione, utilizzando il rimedio processuale concretamente previsto dall'ordinamento nazionale di tale Stato. L'art. 21.2 distingue il diniego (totale o parziale) dell'esecuzione obbligatorio dal diniego (totale o parziale) facoltativo. In particolare, il diniego è obbligatorio ove il giudice dell'esecuzione ritenga fondata l'eccezione di prescrizione (da farsi valere, in Italia, mediante ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c.) del credito proposta dal debitore esecutato (con previsione che costituisce chiara espressione di favor creditoris, la norma in esame precisa che si ha riguardo al termine di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione una decisione più lungo tra quello contemplato dalla legge dello Stato membro d'origine e quello previsto dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione). Il diniego è invece facoltativo nel caso in cui la decisione in base alla quale è instaurata l'esecuzione risulti “inconciliabile” con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione (viene così introdotto un meccanismo –residuale rispetto al generale istituto della litispendenza - destinato a salvaguardare, in sede di esecuzione, l'armonia delle decisioni). Il paragrafo III dell'art. 21 disciplina invece la sospensione (totale o parziale) dell'esecuzione che è destinata a coordinare l'esecuzione instaurata in uno Stato membro con i rimedi attivati dal debitore nello Stato d'origine e idonei, in astratto, alla caducazione del titolo esecutivo. La sospensione (necessariamente totale) è obbligatoria per il caso in cui la decisione sia stata, quanto alla esecutività, sospesa dal giudice dello Stato d'origine. Facoltativa è, invece, la sospensione (totale o parziale) pronunziabile dal giudice dell'esecuzione a fronte della proposizione (nello Stato d'origine) del riesame. Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo Aja 2007
La mancanza di una comune disciplina preposta alla determinazione dei criteri di individuazione della legge applicabile ha indotto il legislatore europeo, quanto alle decisioni emesse in Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, a disciplinare (sulla falsariga di quanto già previsto dal Reg. n. 44/2001) un regime di circolazione delle decisioni in materia alimentare caratterizzato da un possibile controllo intermedio da parte delle autorità dello Stato richiesto; controllo esercitabile ove sorga contestazione in ordine alla riconoscibilità della decisione od ove la stessa debba essere eseguita coattivamente. Occorre premettere che il campo di applicazione della Sezione 2, capo IV del regolamento in esame è, per il futuro, destinato ad esser sensibilmente ridotto. In conseguenza della c.d. “Brexit”, infatti, nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione (art. 67.2 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica). L'efficacia, in Italia, delle decisioni adottate nel Regno Unito all'esito di procedimenti instaurati a partire dal 1° gennaio 2021 dovrebbe invece, allo stato, ritenersi disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia; Convenzione cui il Regno Unito ha aderito il 28 settembre 2020 (ferma l'applicabilità di norme più favorevoli, secondo quanto previsto dall'52 della stessa Convenzione). Compiuta tale premessa, deve osservarsi che, fermo il riconoscimento automatico (art. 23), l'art. 24 Reg. prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo, non sono riconosciute, su istanza di parte, in quattro ipotesi: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo da consentirgli di svolgere le proprie difese, salvo che questi, avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione; c) se la decisione della quale si chiede il riconoscimento è incompatibile con altra decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro nel quale si chiede il riconoscimento; d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro nel quale è chiesto il riconoscimento. Le ipotesi di mancato riconoscimento contemplate all'art. 24 devono considerarsi eccezionali in quanto i motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni adottate nello spazio giudiziario europeo integrano una deroga alla piena attuazione di quel riconoscimento reciproco delle decisioni cui tende l'intero sistema di cooperazione giudiziaria in materia civile (art. 81, paragrafi 1 e 2 TFUE). Per l'esecuzione delle decisioni emesse in Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia sulla legge applicabile il Reg. n. 4/2009 prevede inoltre una previa dichiarazione di esecutività. In particolare, a partire dall'art. 26, è disciplinato un procedimento (alternativo, autonomo e completo rispetto a quello regolato nell'ordinamento dello Stato richiesto) mediante il quale è possibile (previo deposito dei documenti indicati all'art. 28) conseguire, nello Stato membro richiesto, la dichiarazione di esecutività della decisione esecutiva emessa nello Stato membro d'origine non vincolato dal protocollo. Il procedimento è caratterizzato da una prima fase inaudita altera parte e da una seconda (eventuale) fase a contraddittorio pieno introdotta dal ricorso disciplinato all'art. 32. La competenza a conoscere di tale ricorso è, quanto all'Italia, della Corte di appello che ha pronunciato l'esecutività ai sensi dell'art. 30 e la domanda deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della dichiarazione di esecutività. La cognizione del giudice investito del ricorso è limitata alla verifica dell'esistenza dei presupposti (essenzialmente formali) per la dichiarazione dell'esecutività e dei motivi ostativi al riconoscimento della decisione straniera quali indicati all'art. 24. La decisione resa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 32 è impugnabile mediante i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria del ricorso per cassazione, della revocazione e dell'opposizione di terzo. Disposizioni comuni
Agli artt. 39 – 43 il regolamento detta alcune disposizioni destinate a trovare applicazione con riferimento a tutti gli Stati membri (siano gli stessi vincolati o meno dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile) e che sono tese ad accelerare la procedura di esecuzione della decisione. Tra le altre, l'art. 41 prevede che, salve le disposizioni poste dallo stesso regolamento al fine di assicurare la circolazione delle decisioni, il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Tale disposizione (che ribadisce il principio dell'autonomia processuale degli Stati membri) appare particolarmente significativa ove si consideri che il processo esecutivo (comportando la coattiva trasformazione di un bene in denaro al fine dell'attuazione del titolo esecutivo) costituisce espressione particolarmente intensa della sovranità statale. Ancora, l'art. 42, nel riproporre un principio affermato in via generale dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, esclude in via assoluta la possibilità, per il giudice dello Stato richiesto, di riesame del merito della decisione emessa in altro Stato membro. Viene così ribadito un principio che è effetto della generale equivalenza delle giurisdizioni nazionali; equivalenza che discende dal comune patrominio giuridico che accomuna gli Stati membri. Il rapporto tra il Regolamento n. 4/2009 e altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile
Il Reg. n. 4/2009 pone una disciplina compiuta delle obbligazioni alimentari (sostituendo, con riferimento alla materia qui in esame, il Reg. n. 44/2001, oggi rifuso nel Reg. n. 1215/2012). Con specifico riferimento al profilo dell'esecuzione delle decisioni residuano tuttavia limitati spazi di operatività di altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile. Così, pur se solo in relazione alle decisioni in materia alimentare emesse da Stati membri non vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile, permane l'applicabilità del Reg. n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (ove, chiaramente, il credito alimentare possa considerarsi non contestato ai sensi dell'art. 3 del medesimo testo normativo); regolamento che, con riferimento ai crediti alimentari previsti da decisioni emesse in Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, è sostituito dal Reg. n. 4/2009, art. 68 Maggiore spazio applicativo è invece destinato ad avere il Reg. n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Il vantaggio principale derivante, con riferimento alla materia qui in esame, dall'applicabilità di tale regolamento deve probabilmente essere individuato nella possibilità di acquisire informazioni sui conti bancari del debitore (art. 14, Reg. n. 655/2014). Quanto all'ordinamento italiano, l'art. 3, d. lgs. 26 ottobre 2020, n. 152 prevede espressamente (comma 2) che la ricerca delle informazioni sui conti bancari avvenga secondo le modalità disciplinate all'articolo 492-bis c.p.c. e (comma 1) assegna la competenza a conoscere della domanda tesa alla acquisizione delle informazioni al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ovvero (per il caso in cui il debitore non abbia in Italia residenza, domicilio, dimora o sede) al presidente del Tribunale di Roma. |