Dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere

Rita Russo
29 Aprile 2022

La legge di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) detta anche legge d.i.p. ha esteso a tutte le sentenze civili straniere non soggette a norme pattizie il riconoscimento di efficacia in Italia senza la necessità di procedimenti preventivi di valutazione, salvo che vi sia contestazione ovvero che manchi l'ottemperanza oppure ancora che si debba provvedere ad eseguire in via coattiva. In questi ultimi casi trova applicazione l'art. 67 della l. n. 218/1995.
Inquadramento

La legge di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) detta anche legge d.i.p. ha esteso a tutte le sentenze civili straniere non soggette a norme pattizie (come il Concordato con la Santa Sede) il riconoscimento di efficacia in Italia senza la necessità di procedimenti preventivi di valutazione, salvo che vi sia contestazione ovvero che manchi l'ottemperanza oppure ancora che si debba provvedere ad eseguire in via coattiva.

In questi ultimi casi trova applicazione l'art. 67 della l. n. 218/1995 il quale prevede che in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. Questa è la condizione perché la sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, pur se automaticamente riconosciuto, possa essere portato ad esecuzione forzata in Italia. Per le sentenze emesse da un'autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE), invece, opera il diritto europeo, con procedure più snelle.

La differenza tra riconoscimento automatico e dichiarazione di efficacia

Nell'ordinamento italiano vige il principio del riconoscimento automatico della sentenza straniera o di un provvedimento ad essa equivalente, secondo quanto stabilito negli artt. 64 e ss. della l. n. 218/1995 Tuttavia, al fine di realizzare un equilibrio tra certezza dei diritti e imperatività delle norme interne fondamentali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 64 e 67 della l. n. 218/1995, il diritto italiano limita il riconoscimento automatico delle sentenze straniere al rispetto di determinate condizioni ed ai soli effetti relativi all'accertamento del diritto contenuto nel titolo, mentre ai fini della esecuzione forzata è necessarial'autorizzazione preventiva del giudice nazionale.

In termini pratici, questo significa che la sentenza straniera può anche essere notificata al soggetto condannato senza ricorrere ad alcuna preventiva procedura di delibazione, ma ove l'obbligato non esegua spontaneamente la sentenza, essa non può essere utilizzata quale titolo esecutivo, perché diviene tale solo dopo che è stato emesso il provvedimento della Corte d'appello previsto dall'art. 67 l. n. 218/1995 (exequatur). Per l'esattezza, il titolo esecutivo è costituito dal nuovo documento, formato dalla sentenza straniera e dal provvedimento di exequatur.

Il provvedimento della Corte d'appello è altresì necessario quando sono contestati, dalla parte che vi ha interesse, i presupposti del riconoscimento. Il controllo esercitato dal giudice della Corte d'appello, ai fini dell'exequatur, non si estende al merito della decisione, salvo che esso produca effetti incompatibili con l'ordine pubblico. A tal fine non deve farsi riferimento esclusivamente all'ordinamento giuridico nazionale, ma all'ordine pubblico internazionale che consiste nel complesso dei principi cardine dell'ordinamento giuridico (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613). A tal fine, si devono considerare non solo i principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche valutare il modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico (Cass. civ., sez. un., 08 maggio 2019, n. 12193).La compatibilità con l'ordine pubblico va delibata al momento della definizione del giudizio di exequatur (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1782).

Dal principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere discende la presunzione di efficacia che accompagna la decisione straniera, di modo che le condizioni ostative, espressamente previste dalla l. n. 218/1995, vanno intese alla stregua di eccezioni da interpretare in senso restrittivo.

La procedura della dichiarazione di efficacia

La l. n. 218/1995 non contiene specifiche regole processuali per la dichiarazione di efficacia ma giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità ritiene che si tratti di procedimento ordinario contenzioso nel rispetto del principio del contradditorio (Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 2012, n. 17065).La legge non specifica sel'istanza debba essere proposta con citazione o con ricorso, e per questa ragione le Corti di merito ritengono che non assuma valore dirimente la forma dell'atto introduttivo del giudizio, alla esclusiva e necessaria condizione che il contraddittorio sia stato assicurato (App. Bari, sez. I, 10 dicembre 2004, n. 11239).

Nel processoper la dichiarazione di exequatur la Corte d'appello si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 l. n. 218/1995 ad esempio che la decisione non produca effetti contrari all'ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale e che sia stato rispettato il c.d. ordine pubblico processuale, e cioè quelle regole fondamentali del processo,volte principalmente ad assicurare il fair trial e il contraddittorio. Il provvedimento finale contiene la condanna alle spese, se vi è stata resistenza o contestazione, ed è ricorribile per cassazione.

Nel giudizio ex art. 67 l. n. 218/1995 non sono ammissibili - data la natura speciale del procedimento e la prevista competenza in unico grado della Corte d'appello -, domande cumulate di natura diversa da quella del mero accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza (Cass. civ., S.U., 23 ottobre 2006, n. 22663; Cass. civ., S.U., 18 novembre 2008, n. 27338).

Orientamenti a confronto

condizioni ostative all'exequatur - rispetto del diritto di difesa

Il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni.

Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11021.

Non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo.

Ai sensi dell'art. 64, lett. b), l. n. 218/1995, il riconoscimento della sentenza straniera è escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cd. "parità delle armi" costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente esistente per il fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si ritengano contrari al diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che l'adozione di tali provvedimenti abbia determinato anche la contrarietà all'ordine pubblico processuale della sentenza successivamente pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento solo perché, nel corso del processo, il giudice inglese aveva adottato la "freezing injunction", seguita dal "disclosure order" e dal "contempt of court", ritenuti, peraltro, non contrari all'ordine pubblico processuale).

Cass. civ., sez.I, 3 settembre 2015, n. 17519;

Cass. civ. sez. I, 16 settembre 2021 n. 25064.

La irregolarità del procedimento di notifica, rilevanti e decisive nell'ordinamento interno ma inidonee a inficiarne la validità secondo lo ius loci osta al riconoscimento di quella sentenza se in concreto dette irregolarità abbiano inciso sul diritto di difesa della parte citata.

Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2013, n. 7582.

In sede di delibazione di sentenza straniera, il giudice deve valutare gli "effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto.

Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2013, n. 9483;

Cass. sez. un 31 marzo 2021 n. 9006.

Il primato delle norme UE sulla legge d.i.p.

Quanto sopra esposto riguarda le sentenze emesse da autorità giurisdizionali di Stati extraeuropei. All'interno dell'UE vale invece il principio di reciproca fiducia e vigono norme regolamentari in virtù delle quali il ricorso all'exequatur è stato progressivamente abolito. Il rapporto fra la normativa posta dalla l. n. 218/1995 e i Regolamenti UE va risolto nel senso della prevalenza della disciplina contenuta in questi ultimi in quanto fonte normativa gerarchicamente sovraordinata (Cass. civ., sez. I, 20/11/2012, n. 20382)È questo il principio della primauté (primato) del diritto europeo; il Giudice nazionale è tenuto ad applicare i Regolamenti europei disapplicando eventuali norme nazionali difformi (e tale è anche la l. n. 218/1995) siano esse antecedenti che successive alla norma europea.

L'adesione all'UE comporta infatti l'obbligo per gli Stati membri di garantire la piena efficacia del diritto previsto dai Regolamenti comunitari modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tali norme disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale (Corte di giustizia UE, sez. VI, 9 febbraio 2017, n. 283).

All'interno dell'Unione Europea si è adottato un sistema semplificato tanto delle condizioni del riconoscimento che delle procedure per l'efficacia di decisioni. Nella materia "civile e commerciale" il Regolamento UE n. 1215/2012 ha aggiornato il precedente Regolamento CE n. 44/2001 e ha abolito la procedura di exequatur contenuta nel regolamento «Bruxelles I». In atto, se una decisione è riconosciuta come esecutiva nel paese d'origine, sarà esecutiva negli altri paesi dell'UE senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività. La parte contro cui si richiede l'esecuzione deve esserne informata per mezzo di un "certificato" redatto su richiesta di una delle parti interessate, secondo il modello riportato nel Regolamento.

Il legislatore comunitario ha così delineato un sistema incentrato sulla diretta efficacia negli Stati membri dei provvedimenti giudiziari emessi in uno di essi, salva la possibilità di contestazioni da parte del potenziale esecutato (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613). Il riconoscimento e la esecutività delle sentenze in materia di famiglia sono tuttavia oggetto di regolamentazione specifica, distinta da quella della materia "civile e commerciale".

Il Regolamento CE n. 4/2009 nelle controversie in materia di obbligazioni alimentari

Il Regolamento CE n. 4/2009, del 18 dicembre 2008, entrato in vigore il 18 giugno 2011, si inserisce nel quadro della disciplina introdotta dall'Unione Europea in materia civile e riguarda specificamente le obbligazioni alimentari come categoria giuridica autonoma rispetto alla materia civile e commerciale. La nozione di obbligazioni alimentari (maintenance obligations) va intesa nell'accezione autonoma propria del diritto comunitario, estesa a tutte le obbligazioni alimentari e di mantenimento derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

Il Regolamento dispone che con riferimento alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo del 23 novembre 2007 dell'Aja (tutti gli Stati della UE tranne la Danimarca e la Gran Bretagna) si realizza la completa abolizione dell'exequatur. Se la decisione è stata invece emessa in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell'Aja, pur non essendo necessaria una apposita procedura di riconoscimento, è tuttavia necessaria la dichiarazione di esecutività, per la quale è competente la Corte d'Appello del luogo di residenza del convenuto o del luogo dove deve avvenire l'esecuzione, secondo la procedura semplificata prevista dagli artt. 26 e ss. Reg. CE n. 4/2009. Se la decisione è stata emessa in uno Stato membro vincolato dal Protocollo del 23 novembre 2007 dell'Aja, non è necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e il creditore alimentare può mettere in esecuzione la decisione medesima in qualsiasi Stato membro, rivolgendosi direttamente all'ufficiale giudiziario competente. È sufficiente presentare all'Ufficiale giudiziario una copia autentica della decisione (anche non tradotta) e un estratto della decisione stessa rilasciato dall' autorità giudiziaria d'origine, redatto secondo il modulo allegato al Regolamento tradotto nella lingua ufficiale dello Stato dell'esecuzione. Inoltre, sulla base di questa decisone, il creditore può rivolgersi al giudice nazionale per chiedere provvedimenti cautelari (ad es. un sequestro). È prevista una limitata facoltà di opposizione del convenuto se questi non è comparso nella procedura innanzi allo Stato di origine e se è stato violato il suo diritto di difesa. È bene ricordare che l'abolizione dell'exequatur riguarda solo i titoli che si sono formati a seguito di procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, per gli altri vale la disciplina transitoria di cui all'art. 75 Reg. CE n. 4/2009 e cioè il ricorso alla procedura semplificata per la dichiarazione di esecutività. Detta procedura prevede che, presentata la richiesta corredata dai documenti (la copia del titolo ed il modulo contenente l'estratto della sentenza) la decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame, salvo che ricorrano le specifiche condizioni ostative previste dall'art. 24 Reg. CE n. 4/2009 (contrarietà all'ordine pubblico, violazione del contraddittorio, precedente giudicato). In questa fase la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni, ma è consentito presentare successivamente ricorso instaurando così il contraddittorio.

Per agevolare ulteriormente il recupero dei crediti alimentari è prevista la facoltà -e non l'obbligo- di rivolgersi alla Autorità Centrale (in Italia è un apposito ufficio presso il Ministero di Giustizia) che riceve le domande presentate dai residenti in Italia e le trasmette all'Autorità Centrale dello Stato dove deve essere eseguita la sentenza; l'Autorità Centrale riceve altresì le domande provenienti dalle altre Autorità Centrali e adotta tutte le misure appropriate per avviare e agevolare l'avvio delle azioni esecutive in Italia.

Il Regolamento CE n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale

Il riconoscimento e la esecutività delle sentenze e dei provvedimenti emessi all'interno della UE che riguardano la responsabilità genitoriale, quali le decisioni sull'affidamento e sul diritto di visita, sono disciplinate specificamente dal Regolamento CE, 27 novembre 2003, n. 2201 detto anche Bruxelles II-bis. Rispetto alla l. n. 218/1995 sulla quale prevale, esso prevede una procedura semplificata.

In particolare il regolamento dispone che le decisionirelative alla responsabilità genitoriale (ad esempio l'affidamento) su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, che sono riconosciute senza necessità di alcuna formalità e sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate. L'istanza per la dichiarazione di esecutività deve essere proposta al giudice competente dello Stato membro nel quale si chiede il riconoscimento e l'esecuzione della decisione. Il giudice deve dichiarare, senza indugio, che la decisione è esecutiva in tale Stato membro. In questa fase, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni al giudice. Ciascuna delle parti può successivamente proporre opposizione contro la decisione, che non comporta riesame nel merito ma solo la valutazione della sussistenza delle condizioni ostative previste dagli artt. 22, 23, 24 Reg. CE n. 2201/2003.

Più spedita ancora è la procedura per il riconoscimento delle decisioni in materia di diritto di visita: se esso èconferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine; il giudice di origine rilascia il certificato sulla base del modello standard allegato al testo del Regolamento. Il giudice non può però rilasciare il certificato se le parti interessate non hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; ed in particolare deve essere dataal minore la possibilità di essere ascoltato salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità. Esiste un margine di discrezionalità anche da parte dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro ove è chiesta l'esecuzione, che può stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito, a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.

Casistica

Recupero crediti alimentari nei paesi UE

Lo scopo perseguito dal Regolamento CE n. 4/2009 è quello di facilitare il più possibile il recupero dei crediti alimentari internazionali (Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2014, C-400/13 e Corte di giustiza UE C-408/13).

Autorità centrali

Un creditore che intende recuperare alimenti può presentare una domanda, ai fini dell'esecuzione di una decisione, all'autorità centrale dello Stato membro nel quale risiede, la quale deve trasmetterla all'autorità centrale dello Stato membro richiesto (Corte di giustizia UE, sez. VI, 9 febbraio 2017, n. 283).

Esecuzione diretta nei paesi UE

Un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all'autorità competente di quest'ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione (Corte di giustizia UE, 9 febbraio 2017, n. 499).

Astreinte e punitive damages

L'astreinte, aventefunzione di coartare all'adempimento, a tutela del creditore e dell'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, comminata nel provvedimento del giudice belga, non contrasta con l'ordine pubblico italiano.(Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613).

Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero ed alla loro compatibilità con l'ordine pubblico (Cass. civ., sez. un., 05 luglio 2017, n. 16601)

Interesse ad agire

L'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, ai sensi dell'art. 67 l. n. 218/1995, sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma, e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera, o la contestazione del suo riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata. (Cass. civ., sez. I, 1 agosto 2007, n. 16991).

Diritto di visita

Il giudice tutelare, in qualità di giudice dell'esecuzione (ex art. 48 e 49 Reg. CE n. 2201/2003) è competente a provvedere in merito ad una decisione sul diritto di visita assunta tra cittadini comunitari in ambito comunitario, non solo esercitando un potere di vigilanza, al più puntualizzando meglio modalità, tempi e luoghi del diritto di visita ma ponendo in essere tutte le attività che possano inizialmente rendersi necessarie per attivare in concreto l'esercizio del diritto di visita ed eventualmente rimuovere gli ostacoli sopravvenuti (Trib. min. Milano, 24 luglio 2009).

Sommario