Tribunale di Roma: sì all'uso delle prove illecite nei procedimenti di affidamento dei minori
11 Luglio 2017
Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma di poter depositare, a sostegno della propria richiesta di affidamento esclusivo della figlia, alcune prove su supporto informatico consistenti in registrazioni effettuate da telecamere poste nella sua abitazione che mostrerebbero il padre della minore intento ad assumere sostanze stupefacenti durante una visita alla stessa.
Non esiste nel processo civile un espresso divieto di uso di prove illecite. Secondo il Tribunale di Roma l'eccezione di impossibilità di utilizzo delle riprese presentata dal resistente (in quanto tali videoregistrazioni sarebbero state assunte senza il suo consenso) deve essere respinta. Il Collegio ritiene che nel processo civile non si possa considerare applicabile la sanzione dell'inefficacia della documentazione prodotta in caso di prove precostituite ottenute tramite un'interferenza illecita nella sfera privata di una delle parti poiché manca una specifica norma processuale che sancisca espressamente tale nullità, al contrario di quanto previsto nel processo penale ex art. 191 c.p.p.. Né può ritenersi che il divieto di acquisire documenti al di fuori del processo con modalità ritenute non lecite sia desumibile dalla deroga, contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), alla regola del c.d. consenso informato al trattamento che consente il trattamento dei dati, anche di natura sensibile, se necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sempre che i dati siano tratti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (artt. 13, comma 5, e 24 d.lgs. n. 196/2003). Da tale deroga, infatti, si può dedurre il principio generale della libera utilizzabilità dei dati personali anche sensibili purché sia rispettata la regola di pertinenza rispetto alla finalità di difesa in giudizio e di limitazione temporale nella conservazione delle informazioni, regole che nel caso di specie non risultano violate.
Il Giudice deve operare un bilanciamento nell'interesse primario del minore. Ne consegue che è necessario, compiere un bilanciamento tra diritti e interessi fondamentali, in particolare tra diritto alla difesa e diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali da intendersi come «concreta individuazione da parte del Giudice dell'interesse da privilegiare tra quelli antagonistici, a seguito di una ponderata valutazione della specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio…» (Cass. 5 agosto 2010, n. 18279). Nel caso di specie, l'oggetto della prova riguarda condotte del padre potenzialmente pregiudizievoli per la figlia minore, ambito nel quale i poteri di ufficio riconosciuti al giudice procedente superano i limiti del processo dispositivo, permettendo l'acquisizione di ogni elemento idoneo per valutare correttamente la situazione del minore e scegliere la soluzione migliore nel suo esclusivo interesse. |