Il matrimonio contratto all'estero fra persone dello stesso sesso

13 Febbraio 2017

L'approvazione dei tre decreti legislativi, entrati in vigore l'11 febbraio 2017 completa la disciplina delle unioni civili. Il Governo ha ottenuto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari adempiendo così alla delega affidatagli dall'art.1, comma 28, l. n. 76/2016. In particolare, il d.lgs. n. 7/2017, dedicato alle norme di diritto internazionale privato, fa chiarezza sulla sorte dei matrimoni conclusi all'estero fra cittadini italiani dello stesso sesso e statuisce che essi debbano essere trascritti nel registro delle unioni civili, delle quali produrranno gli effetti.
Il quadro normativo

Il cittadino italiano può legittimamente contrarre matrimonio all'estero con altro cittadino italiano ovvero con cittadino straniero, indipendentemente dalla presenza di uno specifico elemento di collegamento con lo Stato prescelto per le nozze.

La disciplina del matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano è dettata dall'art. 115 c.c. e dalle norme di diritto internazionale privato previste dalla l. n. 218/1995 e, nello specifico, dagli artt. 27, 28 e dal nuovo art. 32-bis, per il matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso.

La capacità di contrarre matrimonio

Nella valutazione del matrimonio contratto all'estero vige chiaramente il principio di salvezza di detto matrimonio: ovvero, viene salvaguardato il matrimonio contratto da soggetti dotati di adeguata capacità in presenza di tutti i requisiti sostanziali.

In ogni caso, il cittadino italiano è soggetto alle norme in tema di capacità a contrarre matrimonio come disposto dall'art. 84 e ss. c.c., anche quando contrae matrimonio in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite. Perciò la scelta di concludere all'estero un matrimonio non ammesso in Italia non produce il risultato voluto. Oggi la disciplina delle unioni civili di cui alla l. n. 76/2016 combinata con quella introdotta dal d.lgs. n. 7/2017 statuisce con certezza che, qualunque sia l'istituzione prescelta dal cittadino italiano, matrimonio od unione civile, di qualsiasi Stato, produce in Italia i medesimi effetti attribuiti all'unione civile.

L'unica norma che il cittadino italiano è autorizzato a non rispettare per il matrimonio contratto all'estero è quella relativa alle pubblicazioni, salvo che non scelga di sposarsi in Consolato dove allora saranno vigenti tutte le norme formali italiane.

La capacità di contrarre unione civile è disciplinata dall'art. 32-ter l. n. 218/1995 che prevede che sia regolata, come le altre condizioni per contrarre matrimonio, dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile.

La trascrizione in Italia

Il matrimonio celebrato all'estero può essere trascritto in Italia nel paese di residenza comune o di ultima residenza degli sposi.

Naturalmente per il caso in cui il matrimonio celebrato all'estero sia fra persone dello stesso sesso, la trascrizione non può più essere accettata nel registro dei matrimoni.

Sino all'emanazione del decreto n. 7/2017, si erano succedute diverse vicende giurisprudenziali, a fronte del tentativo di trascrivere tali vincoli, in considerazione del fatto che per le ipotesi in cui il paese estero prescelto avesse requisiti sostanziali diversi da quelli dettati nel nostro ordinamento, il matrimonio era comunque validamente concluso.

Negli anni si sono susseguiti vari orientamenti espressi dalle Corti di merito, perlopiù tendenti al riconoscimento della validità di tali matrimoni, assumendo la non contrarietà degli stessi all'ordine pubblico e neppure ai requisiti di cui agli artt. 84 e ss. c.c. con conseguente ammissibilità della trascrizione nei registri interni dello stato civile. Sul punto, la Corte di cassazione aveva in un primo tempo qualificato, secondo l'orientamento tradizionale, tale matrimonio come «inesistente» poiché contratto in assenza dei requisiti minimi per la configurabilità giuridica del vincolo; in seguito, con la sentenza n. 4184/2012, ha mutato orientamento e ha definito il matrimonio fra omosessuali contratto all'estero come «inidoneo alla produzione di effetti» all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

La l. n. 76/2016 interviene puntualmente dando attuazione sia alle istanze della prassi, sia a quelle della comunità europea che, infine, a quelle della Corte Costituzionale, disciplinando le unioni fra persone dello stesso sesso e formalizzando perciò la non ammissibilità del matrimonio.

Il decreto attuativo n. 7/2017 dispone con chiarezza in materia, introducendo la regola in forza della quale il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-bis l. n. 218/1995). Perciò tale matrimonio verrà trascritto nel registro delle unioni civili e di questo istituto produrrà tutti i diritti e i doveri.

Le Unioni civili all'estero

I cittadini italiani che si trovano all'estero, temporaneamente o stabilmente, possono scegliere di concludere direttamente un'unione civile secondo la l. n. 76/2016.

Tale scelta spetta loro anche qualora si uniscano ad un non cittadino italiano.

Il d.lgs. n. 5/2017 (stato civile) introduce l'art 15-bis d.lgs. n. 71/2011 con il quale dispone che luogo di costituzione dell'unione civile all'estero sia la sede consolare; l'art. 12-bis d.lgs. n. 71/2011, invece, introdotto sempre dal medesimo decreto, statuisce sulla ricezione delle dichiarazioni delle parti che intendono costituire l'unione civile, richiamando espressamente i commi 2 e 10 dell'art. 1 l. n. 76/2016. Le regole della celebrazione dell'unione civile, pertanto, sono le medesime sia per l'unione civile celebrata in Italia, sia per quella celebrata all'estero.

Il legislatore, anche con queste nuove regole, ribadisce il principio dell'applicazione necessaria della l. n. 76/2016 alle unioni fra persone dello stesso sesso, anche qualora scelgano di concludere l'unione civile ex l. n. 76/2016 all'estero.

In conclusione

Il combinato disposto degli artt. 1, comma 28, l. n. 76/2016 e 32-bis l. n. 218/1995, come introdotto dal d.lgs. n. 7/2017, prevede che i matrimoni fra persone dello stesso sesso siano trascritti nel registro delle unioni civili, con ciò eseguendo un'equiparazione fra i due istituti e attribuendo a chi si è sposato all'estero i soli diritti derivanti dall'unione civile, senza considerare gli eventuali ed ulteriori effetti sostanziali del matrimonio contratto all'estero.

Il decreto attuativo n. 7/2017, fugando ogni dubbio, ha espressamente sancito tale principio all'art. 32-bis l. n. 218/1995.

Esso ha ribadito il principio dell'applicazione necessaria delle norme dettate per l'unione civile alle unioni fra cittadini italiani dello stesso sesso con il principio di cui all'art. 32-quinquies, in forza del quale l'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

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