Il PM non è parte necessaria nel procedimento sulla validità del testamento per incapacità del de cuius
14 Luglio 2017
Il caso. Tizia e Caia, nominate eredi universali dalla de cuius con testamento olografo, avevano citato in giudizio Sempronia chiedendo al Tribunale ordinario di dichiarare la nullità o la annullabilità di un secondo testamento olografo, recante data successiva, con il quale quest'ultima era stata istituita a sua volta erede universale dalla stessa de cuius. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda con provvedimento completamente riformato dalla Corte d'appello che aveva dichiarato il “secondo testamento” invalido ex art. 591 c.c. in quanto redatto dalla de cuius quando era del tutto incapace di intendere e di volere. Avverso quest'ultima sentenza Sempronia ha presentato ricorso per cassazione.
L'intervento del PM non è obbligatorio. La Cassazione ritiene infondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza d'appello per il mancato intervento del PM. Secondo la Suprema corte la controversia inerente la validità del testamento per incapacità naturale della de cuius non rientra nell'ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone per le quali è previsto l'intervento, a pena di nullità, del PM ex art. 70, comma 1 e 2, c.p.c.. dovendosi ricondurre la fattispecie all'ipotesi in cui tale intervento è solo facoltativo (art. 70, u.c., c.p.c.). Nel caso in esame, pertanto, il PM non acquista la qualità di parte necessaria del procedimento e non sussiste, di conseguenza, la necessità, in grado di appello, di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
È onere di chi invoca la validità del testamento provare la capacità del de cuius. Con gli ulteriori motivi di impugnazione, la ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata operasse un'indebita inversione dell'onere della prova ponendo a suo carico l'onere di dimostrare l'effettiva capacità della de cuius al momento del testamento. La Cassazione considera tali doglianze prive di fondamento. Deve evidenziarsi, infatti, che la Corte di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto a monte che la patologia di cui era affetta la de cuius alla data cui risale il testamento fosse tale da determinarne l'assoluta e permanente incapacità di intendere e di volere. Pertanto, è appunto onere della parte che invoca la validità del testamento dimostrare che lo stesso era stato predisposto in un lucido intervallo. |