Quando l’espulsione della madre pregiudica la tutela psicofisica della figlia: limiti al divieto di espulsione del minore

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2017

Ritenere di poter escludere il disagio psicofisico di una bambina causato dal distacco dalla madre allontanata dal territorio nazionale mediante il suo allontanamento insieme al genitore comporta una violazione del divieto di espulsione del minore ex art. 9, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 .

Il caso. Una donna albanese, giunta in Italia insieme alla figlia con un visto turistico di tre mesi, ha presentato istanza al Tribunale per i minorenni delle Marche per ottenere l'autorizzazione a rimanere in Italia nell'interesse della minore. Sia il Giudice di primo grado sia la Corte d'appello hanno respinto la richiesta, ritenendo che la breve permanenza della bambina sul territorio italiano non poteva aver determinato un suo inserimento nella realtà sociale tale da causarle, in caso di distacco, un pregiudizio psicofisico. La donna ha, quindi, presentato ricorso per cassazione.

Il temperamento del divieto di espulsione ha il solo fine di realizzare l'interesse del minore. Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie il grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico della minore è rappresentato dalla perdita dell'unico genitore conseguente all'allontanamento. Non risulta, infatti, condivisibile l'argomentazione della Corte d'appello secondo la quale la madre potrebbe portare con sé la figlia evitando così le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal distacco, poiché una simile conclusione contrasta con il divieto di espulsione dei minori stranieri ex art. 19 lett. a) d.lgs. n. 286/1998.

Secondo tale norma, il minore ha comunque il diritto di seguire il genitore e l'affidatario espulsi ma tale temperamento del divieto è finalizzato esclusivamente alla realizzazione dell'interesse del minore stesso.

Ritenere di poter escludere il disagio psicofisico della bambina mediante il suo allontanamento insieme al genitore comporta il venire meno dell'efficacia del divieto espulsivo mentre dalla deroga parziale conseguirebbe «un'eterogenesi non consentita dei fini rispetto al sistema costituzionale e convenzionale del diritto all'unità familiare e della preminenza dell'interesse del minore».

Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso della donna e rinvia alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione.

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