La clausola che prevede la revoca dell'assegnazione della casa familiare se il coniuge intrattiene una convivenza more uxorio è nulla
17 Febbraio 2017
Il caso. Nell'ambito di un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi avevano previsto l'automatico venir meno dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, genitore collocataria, qualora la donna avesse instaurato una convivenza more uxorio.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare deve rispondere all'interesse del minore. Secondo il Tribunale di Palermo, l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, avendo ad oggetto diritti disponibili, non è suscettibile di controllo da parte dell'organo giurisdizionale a meno che non venga in rilievo la tutela dell'interesse prioritario della prole. Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minori non giustifichi la revoca automatica dell'assegnazione della casa coniugale trattandosi, giacché l'interesse tutelato dalle norme relative consiste nell'assicurare al figlio la conservazione dell' habitat domestico anche in caso di disgregazione del nucleo familiare. Dall'interpretazione dell'art. 337-sexies c.c., quindi, discende che la mera circostanza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare occorrendo, invece, che la relativa revoca sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Il Tribunale di Palermo, pertanto, dispone la rimessione della causa a ruolo allo scopo di consentire la comparizione personale dei coniugi e verificare la loro disponibilità a rimodulare le condizioni della domanda congiunta di divorzio. |