Brescia: sottoscritto il Protocollo d’intesa sulla procedura di negoziazione assistita
17 Settembre 2015
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, d'intesa con il Comune, l'Ordine degli avvocati e l'AIAF ha stilato un Protocollo in merito alla prassi da seguire nelle procedure di negoziazione assistita. Di seguito i punti convenuti:
1) l'accordo di negoziazione assistita dovrà essere depositato, a cura di uno degli avvocati che l'hanno sottoscritto, in originale presso la Procura della Repubblica competente. In particolare, tale atto dovrà essere corredato dalla documentazione di cui agli allegati 1 – 3 del Protocollo in esame;
2) la Procura della Repubblica presso il Tribunale provvederà a mettere a disposizione dell'avvocatura un apposito sportello presso l'Ufficio “Ricezione Atti”;
3) il Cancelliere addetto provvederà alla ricezione dell'accordo di negoziazione, previa identificazione del depositante a mezzo dell'allegato 2 e provvederà, altresì, ad apporre sui moduli di cui all'allegato 3, in duplice copia, timbro attestante la data del deposito stesso, rilasciandone una copia all'avvocato e allegando l'altra all'accordo depositato;
4) in attesa che la Segreteria della Procura si doti di posta elettronica certificata, sarà cura degli avvocati procedenti provvedere alla verifica del rilascio del nulla osta/autorizzazione o comunicazione relativa all'invio al Tribunale in caso di ritenuta non congruità dell'accordo formulato che, in ogni caso, il Pubblico Ministero apporrà sull'unico originale depositato entro tre giorni lavorativi dalla data del deposito dell'accordo. L'avvocato che ha effettuato il deposito avrà cura di provvedere al ritiro dell'originale dell'accordo che verrà consegnato con apposizione dell'autorizzazione/nulla osta o comunicazione relativa all'invio al Tribunale nel caso di non ritenuta congruità dell'accordo formulato. In quel frangente il Cancelliere apporrà la data della comunicazione e della consegna alle parti su entrambi i moduli di cui all'allegato 3, sia su quello trattenuto dalla Procura, sia su quello a mani dell'avvocato;
5) il legale ne darà comunicazione al collega in modo che entrambi possano estrarre copia conforme all'originale dell'accordo così come autorizzato per gli usi di legge. Tale originale rimarrà depositato presso lo studio dell'avvocato designato dalle parti nello stesso accordo; 6) sarà cura degli avvocati delle parti trasmettere al Comune competente, inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, a cura della segreteria o della cancelleria, come da circolare del Ministero dell'Interno (24 aprile 2015, n. 6), una copia autentica dell'accordo, munito delle certificazioni e delle attestazioni di conformità ex art. 5, comma 2, d.l. n. 132/2014. La data di comunicazione dovrà risultare dal modulo all'allegato 3;
7) nell'accordo gli avvocati dovranno dare atto di aver tentato la conciliazione delle parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e, in caso di presenza di minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'accordo dovrà anche essere corredato del modulo standard per la trasmissione ai Comuni, predisposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'ISTAT di cui all'allegato 4. La trasmissione potrà essere effettuata a mezzo deposito presso l'Ufficio Matrimoni del Comune di Brescia, oppure tramite trasmissione a mezzo PEC. L'accordo così trasmesso, corredato dal corrispondente modulo standard, è firmato digitalmente per attestarne la conformità con l'originale;
8) ai fini della trascrizione dell'accordo l'Ufficiale di Stato Civile verificherà la sussistenza delle condizioni prescritte dal d.l. n. 132/2014 e dalle ulteriori disposizioni ministeriali.
9) agli avvocati che violano l'obbligo di trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile competente, entro il termine di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 6, comma 4, d.l. n. 132/2014 da parte del Comune procedente;
10) qualora l'accordo non contenga le informative e le certificazioni previste dal d.l., il Comune non provvederà alla trascrizione e richiederà l'invio di un nuovo accordo, che dovrà essere munito di una nuova autorizzazione/nulla osta del Procuratore della Repubblica, dal cui rilascio inizierà nuovamente a decorrere il termine di 10 giorni sopra citato;
11) esula dalla competenza dell'Ufficiale di Stato Civile qualunque controllo in merito alle pattuizioni o agli adempimenti di natura patrimoniale eventualmente stabiliti ovvero contenuti nell'accordo medesimo;
12) l'Ufficiale di Stato Civile provvederà alla trascrizione dell'accordo oltre che all'annotazione negli atti di nascita dei coniugi e nell'atto di matrimonio;
13) l'Avvocato designato dalle parti nell'ambito dell'accordo di negoziazione assistita, trasmetterà, a mezzo PEC, all'Ordine degli Avvocati di Brescia, copia informale dell'accordo di negoziazione assistita con relativa autorizzazione/nulla osta/comunicazione relativa all'invio al Tribunale nel caso di non ritenuta congruità dell'accordo formulato ex art. 11 d.l. n. 132/2014;
14) l'Ordine degli Avvocati di Brescia predisporrà un archivio ai fini statistici per la conservazione dei predetti atti.
Le parti hanno convenuto anche che il Protocollo in esame abbia carattere sperimentale e sia valido per un anno dalla data di sottoscrizione intendendolo tacitamente rinnovato ogni anno, salvo necessità di modifiche o integrazioni. |