Provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale: competente il Tribunale ordinario se adito per primo
20 Gennaio 2016
Separazione, affidamento e forte conflittualità familiare. Avanti al Tribunale ordinario di Foggia pendeva il procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale tra due coniugi, avente come oggetto specifico il regime di affidamento del figlio minore, fortemente contestato. In un secondo momento, il Procuratore della Repubblica, sulla base dell'istanza formulata dal padre, proponeva un procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Bari, per l'accertamento dei presupposti per l'emissione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, nel contesto di una forte conflittualità familiare sviluppatasi tra i predetti coniugi. Il Tribunale minorile, però, dichiarava, ai sensi del novello art. 38 disp. att. c.c., la propria incompetenza. Avverso a tale provvedimento il padre proponeva regolamento di competenza.
La concentrazione delle tutele. La Cassazione, nel decidere la questione in esame, ha ricordato il principio ormai pacifico in sede di legittimità per cui è «sempre più frequente l'interrelazione delle misure c.d. de potestate con i provvedimenti da assumere in tema di affidamento dei figli minori nei conflitti familiari» (Cass., n. 1349/2015). D'altronde secondo la linea interpretativa della Corte Suprema è ius receptum che «la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare sono sostanzialmente indistinguibili. Nella interconnessione tra tali domande risiede la necessità che sia un unico giudice, il tribunale ordinario, a decidere per entrambi i profili» (Cass., n. 8362/2007). Tale orientamento ha come obiettivo quello di concentrare le tutele e di predisporre soluzioni giuridiche «ispirate a principi di coerenza logica e ancorate alla valutazione concreta del loro impatto operativo» (cit. Cass. n. 8362/2007).
Vis attractiva. Il ragionamento della Cassazione continua riprendendo la parole della sent. n. 2833/2015, per cui «l'art. 38 disp. att. c.c., pur rilevando un netto favor legislativo per la concentrazione delle tutele, presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non afferma l'applicabilità di questo principio in forma assoluta», bensì, «la vis attractiva verso il giudice ordinario» opera «soltanto quando il giudizio relativo al predetto conflitto sia stato instaurato anteriormente all'azione rivolta in via principale all'ablazione e/o limitazione della responsabilità genitoriale, dovendo, nell'ipotesi contraria, essere prescelta una interpretazione testuale della disposizione e mantenere la competenza del tribunale per i minorenni (…)».
Concludendo. In definitiva, il superiore interesse del minore risulta rispettato se è sussistente un «quadro di distribuzione della competenza tendenzialmente stabile, predeterminato e non rimesso alle scelte processuali delle parti». Sulla base di tali argomenti la Cassazione stabilisce che, nel caso di specie, essendo stato introdotto per primo il procedimento relativo al conflitto coniugale (azione di modifica delle condizioni preesistenti), rispetto all'azione rivolta al Tribunale per i minorenni, la competenza è del primo Tribunale adito, ovvero quello ordinario di Foggia. |