Moglie ricorre alla procreazione assistita all'insaputa del marito: sì al disconoscimento di paternità
20 Aprile 2017
Il caso. Parte attrice ha convenuto in giudizio la moglie e ha chiesto di dichiarare il disconoscimento di paternità del figlio minore avendo scoperto il proprio stato di impotenza e avendo ricevuto una lettera con la quale la moglie lo informava che il figlio era nato grazie a fecondazione eterologa. Avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda, il soccombente ha presentato ricorso per cassazione.
Adulterio o PMA: l'azione di disconoscimento non cambia petitum e causa petendi. La Suprema Corte rileva che nell'azione di disconoscimento di paternità petitum e causa petendi restano identici e unitari quali che siano i fatti che, nell'ambito di quelli tipizzati ex art. 244 c.c., vengano in concreto addotti a sostegno della domanda. Di conseguenza, è consentito il mutamento di tali fattispecie in corso di giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei limiti di deducibilità di nuove prove nelle diverse fasi del giudizio, poiché non comporta la proposizione di una nuova domanda.
Il termine di un anno decorre dal momento della certezza del ricorso alla PMA. La Cassazione precisa, inoltre, che la disciplina contenuta nell'art. 235 c.c. (ora abrogato dalla l. n. 154/2013 e sostituito dall'art. 244 c.c.) relativa ai termini per l'esercizio dell'azione di disconoscimento, è applicabile, per ragioni sistematiche e di identità di ratio, anche alla «filiazione derivante da fecondazione artificiale». Il termine di decadenza di un anno decorre in questo caso dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso alla PMA. Erroneamente, quindi, la Corte d'appello ha valutato la tempestività dell'azione di disconoscimento con riguardo al momento di presunta acquisizione della conoscenza dell'impotenza mentre a fondamento della sua azione il ricorrente ha legittimamente dedotto l'ulteriore circostanza del ricorso alla PMA da parte della moglie a sua insaputa e, in particolare, della lettera con cui la donna ha fatto cenno a «un imprecisato aiuto di laboratorio». Per questi motivi la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello. |