Sottrazione internazionale: la domanda di affidamento si propone al giudice dello Stato di residenza abituale del minore
21 Gennaio 2016
La scelta della residenza abituale è una decisione di maggiore interesse da adottarsi di comune accordo tra i genitori e non può essere mutata unilateralmente. Se il minore, abitualmente residente in Italia, è illecitamente trattenuto in altro paese dell'UE, il giudice italiano conserva la competenza giurisdizionale sulla richiesta di affidamento. Non costituisce consenso al trasferimento del minore la richiesta al giudice del paese ove il minore è illecitamente trattenuto di adottare provvedimenti provvisori ex art. 20 Reg. UE 2201/2003, posto che la richiesta di provvedimenti provvisori, in caso di urgenza, può essere presentata anche all'autorità che non ha la competenza giurisdizionale sulla decisione definitiva relativa all'affidamento. |