Il provvedimento provvisorio sui figli non matrimoniali non può essere impugnato tramite reclamo
22 Gennaio 2016
La vicenda. Il Tribunale ordinario di Roma, ai sensi degli artt. 316, 337 bis c.c. e 737 c.p.c., nell'ambito di una controversia relativa all'affidamento di figli nati fuori del matrimonio, in via provvisoria ed urgente emetteva un decreto, con cui: assegnava la casa familiare alla madre collocataria, disponeva a carico del padre il pagamento del contributo mensile per il mantenimento dei figli e distribuiva tra i coniugi, in percentuali diverse, il carico delle spese straordinarie. La madre proponeva reclamo avverso il decreto, chiedendo: un aumento dell'assegno di mantenimento, una diversa distribuzione delle spese e la prestazione da parte del padre di garanzia reale o personale per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento. Il reclamato si opponeva, chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del reclamo, oltreché il suo rigetto nel merito.
Provvisorietà. La Corte d'appello nel decidere la questione ricorda che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto l'affido e mantenimento dei figli nati fori dal matrimonio, ha natura provvisoria, che non definisce il procedimento. Difatti - aggiunge il giudice romano - «i provvedimenti provvisori presentano la nota distinta della temporaneità in quanto ad essi dovrà seguire un provvedimento definitivo entro un termine ragionevolmente breve». D'altronde la ratio di questi provvedimenti è quella – tipica della materia in esame – di «adeguamento della regolamentazione ai mutamenti sopravvenuti nel corso del giudizio, al fine di preservare il primario interesse dei minori».
Impugnazione. Il rimedio utilizzabile avverso i predetti provvedimenti non si riscontra però nel reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c.., poiché la norma fa espresso riferimento ai soli provvedimenti adottati dal Presidente, che hanno carattere temporaneo e urgente. Ugualmente non è esperibile il rimedio di cui all'art. 739 c.p.c. – richiamato dalla reclamante – che invece presuppone una pronuncia definitiva. Inoltre, l'art. 38 disp. att. c.c. – come novellato – non prevede, «vuoi per la struttura del procedimento camerale, vuoi per l'oggetto della controversia, volta a disciplinare le conseguenze sui figli della cessazione della convivenza tra i genitori», la possibilità di impugnare i provvedimenti provvisori eventualmente emessi dal Tribunale in composizione collegiale. Difatti, «il rito camerale si traduce in una disciplina assai celere e stringata, priva di scansioni temporali e processuali e di termini per adempimenti processuali».
Concludendo. Il provvedimento provvisorio in questione, non avente natura cautelare e modificabile dal giudice che procede, va impugnato ex art. 709 ter c.p.c., ovverosia «nei modi ordinari», che non si identificano, appunto, nel reclamo; il provvedimento, in altri termini, potrà essere impugnato solo con la pronuncia conclusiva del procedimento. Sulla base di tali argomenti, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo. |