Non c’è alterazione di stato se sono rispettate le regole dello Stato in cui l’atto di nascita si è formato

Redazione Scientifica
22 Luglio 2015

Non sussiste il reato di alterazione di stato nella formazione dell'atto di nascita, ove lo stesso risulti formato correttamente, all'esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci (Ucraina), nonché tradotto ed apostillato nel rispetto delle condizioni che ne presidiano la validità e l'efficacia sul piano internazionale, a mente della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

Non sussiste il reato di alterazione di stato nella formazione dell'atto di nascita, ove lo stesso risulti formato correttamente, all'esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci (Ucraina), nonché tradotto ed apostillato nel rispetto delle condizioni che ne presidiano la validità e l'efficacia sul piano internazionale, a mente della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; la scelta di diventare genitori e formare una famiglia che abbia anche figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., che risulterebbero irragionevolmente compressi, laddove venisse vietata la procreazione medicalmente assistita alle coppie affette da sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile di derivazione patologica: al coniuge privo di legame genetico con il bambino nato a seguito di maternità surrogata, qualora l'atto pubblico legalmente formato all'estero ne indichi la qualità di genitore di diritto, tale status può essere riconosciuto e registrato negli atti di stato civile italiani senza che si determini un contrasto con l'ordine pubblico interno; è escluso che il divieto di diventare madre ricorrendo alla fecondazione eterologa possa rientrare tra i principi fondanti dell'ordine pubblico internazionale. (Nella specie, anche alla luce della sopravvenuta sentenza n. 162/2014 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui vieta di praticare tecniche eterologhe di procreazione medicalmente assistita alle coppie sterili – e nell'interesse superiore del minore al mantenimento delle relazioni genitoriali, il Tribunale ha assolto i genitori imputati, ritenendo legittima la trascrizione dell'atto di nascita).

Il nostro ordinamento interno, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa, valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica: il coniuge che abbia dato l'assenso (anche per fatti concludenti) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa con l'utilizzo di gameti maschili estranei alla coppia non può esercitare l'azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica.

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