Tribunale di Verona: il Presidente della I sezione detta le regole applicative dopo la legge sul “divorzio breve”

Redazione Scientifica
22 Settembre 2015

Con un recente provvedimento, il Presidente della I sezione civile del Tribunale di Verona ha fissato alcune regole da applicare nell'ipotesi di pendenza contemporanea dei giudizi di separazione e divorzio.

Con il provvedimento del 31 luglio 2015, il Presidente del Tribunale di Verona ha ritenuto opportuno modificare, alla luce dell'immediata applicabilità della l. 6 maggio 2015, n. 55, i criteri di assegnazione dei procedimenti di divorzio, in caso di pendenza del procedimento di separazione di fronte allo stesso tribunale (fatta salva la possibilità di modifiche dettate dall'esperienza successiva).

All'esito dell'udienza presidenziale, i procedimenti di divorzio saranno assegnati allo stesso giudice istruttore che si occupa del procedimento di separazione fra le medesime parti.

Le sentenze non definitive di separazione e di divorzio «saranno emesse d'ufficio nella prima udienza davanti al G.I. (rimanendo salva ogni sua diversa valutazione per i procedimenti contumaciali) e i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. verranno quindi assegnati alle parti dal Collegio, se l'istruttoria sarà ritenuta necessaria».

Ferma restando la difficoltà di riunire i due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I. a causa della non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili in essi e di sospendere il giudizio di divorzio ex art. 295 c.p.c. per la mancanza di un nesso di pregiudizialità, gli stessi proseguiranno davanti al medesimo G.I. «con l'adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti».

Alla contemporanea pendenza dei due giudizi e alla sollecita emanazione delle sentenze non definitive, conseguirà che:

  • la decisione in sede divorzile sulle domande relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e mantenimento dei figli assorbirà le analoghe domande ancora pendenti nel giudizio di separazione;
  • la tempestiva emanazione della sentenza non definitiva di divorzio priverà di rilievo la domanda di addebito, sia per quanto riguarda i suoi effetti successori, sia per la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi (si può, infatti, riconoscere un assegno divorzile, caratterizzato dalla sola finalità assistenziale, anche al coniuge colpevole).

Una volta pronunciati i provvedimenti presidenziali in sede di divorzio, non avrà più senso esaminare la domanda relativa all'assegno di mantenimento nella separazione se non nel periodo compreso tra le date di deposito del ricorso di separazione e del ricorso di divorzio.

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