Spese straordinarie: quando non serve il consenso preventivo dell'altro genitore
24 Febbraio 2017
Il caso. A seguito della cessazione della convivenza, due genitori hanno regolato tramite scrittura privata i loro rapporti in ordine all'educazione e al mantenimento della figlia adolescente nata fuori dal matrimonio, prevedendo anche l'affidamento alternato della stessa. Lamentando alcuni inadempimenti da parte del padre, la madre ha adito il Tribunale per i minorenni che, inizialmente, ha mantenuto quanto pattuito dagli ex conviventi ma, successivamente, al termine di una nuova procedura promossa dal padre della minore, ha disposto l'affido condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre, pronunciandosi oltre che sul mantenimento indiretto della minore anche sull'ultimazione del ciclo di studi presso l'istituto privato scelto dalla madre. Avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, il padre ha presentato ricorso per cassazione contestando, in particolare, la corresponsione di metà della retta della scuola privata frequentata dalla figlia nonostante fosse in disaccordo con la scelta educativa compiuta dalla ex compagna.
L'opposizione di un genitore non può paralizzare le iniziative nell'interesse del minore. La Suprema Corte ha evidenziato che «non è configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione di “maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso» (Cass. civ., sez. I, n. 19607/2011; Cass. civ., sez. VI-I, n. 16175/2015). La normativa sull'affido condiviso consente ai genitori di accordarsi tra loro in merito alle scelte educative che riguardino i figli, anche derogando d'intesa alle indicazioni impartite dal giudice, ma qualora il rapporto tra i genitori non consenta il raggiungimento di un accordo, occorre tutelare prima di tutto l'interesse del minore. Ne deriva che «l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di iniziative» in ordine alle scelte di vita del figlio, fermo restando comunque il controllo del giudice sull'effettiva realizzazione dell'interesse del minore.
L'affido alternato realizza buoni risultati solo se condiviso da tutti i soggetti coinvolti. Infine, in merito all'affidamento della minore, i Giudici di Legittimità ritengono la scelta dell'affido alternato una «soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione». Al fine di evitare l'effetto destabilizzante derivante dalla continua modifica della casa di abitazione, la Corte ritiene «condivisibile, oltre che adeguatamente motivata» la scelta del Giudici di merito di disporre l'affidamento condiviso della minore. Per questi motivi, rigetta il ricorso. |