Spese straordinarie: rimborso anche se non concordate

25 Gennaio 2017

La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un peculiare aspetto dell'onere di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, che sorge a seguito della disgregazione del nucleo familiare...
Massima

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell'esigenza che ha determinato l'esborso all'interesse del minore, nonché alla utilità e sostenibilità della spesa.

Il caso

Il Tribunale Rieti, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, emessa nel giudizio di opposizione proposto dal sig. M.D. avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla sig.ra M.R.F., quale genitore collocatario del figlio minore D.E. a titolo di rimborso delle somme corrispondenti al 50% delle spese scolastiche sostenute nell'interesse del minore, ritenuta la competenza del G.d.P., nel merito ha respinto l'opposizione, rilevando che l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione non ha efficacia di titolo esecutivo in relazione al contributo per le spese straordinarie, in quanto la misura del contributo relativo alla singola spesa non è determinata, con la conseguente ammissibilità del ricorso monitorio volto alla quantificazione del dovuto e eventualmente alla valutazione della necessarietà della spesa.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ha fatto riferimento al principio di diritto di cui in massima, già affermato dalla stessa con le ordinanze n. 16175/2015 e n. 2127/2016.

La questione

Oggetto della decisione in commento è la controversa questione della rilevanza della clausola di preventiva concertazione delle spese straordinarie nell'interesse della prole, che ricorre frequentemente nei giudizi di crisi familiare (artt. 337-bis e ss. c.c.), e degli effetti del mancato assenso dell'altro genitore.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un peculiare aspetto dell'onere di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, che sorge a seguito della disgregazione del nucleo familiare, consistente nell'obbligo di contribuire anche alle esigenze di natura straordinaria della prole, ovvero a quelle necessità che esorbitano dall'ordinario mantenimento, al cui soddisfacimento è di norma destinato l'assegno periodico, e in tale ambito ha esaminato la ancor più specifica questione dell'acquisizione del previo assenso del genitore non collocatario (o non affidatario).

In merito ai criteri di distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, vi è sostanziale uniformità di orientamento nel senso di distinguere “in negativo” le spese destinate a coprire le esigenze primarie, essenzialmente riconducibili all'obbligo alimentare, ma volte anche a soddisfare diversi aspetti quali «quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando la loro età lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione» (Cass., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 21271), da quelle di natura straordinaria, tali essendo individuabili nelle spese che «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli», precisandosi ulteriormente che, dato quanto sopraindicato, non è ammissibile una loro predeterminazione in via forfettaria ed aprioristica (Cass., 8 giugno 2012, n. 9372).

Nella pratica, la concreta individuazione delle spese da qualificarsi come straordinarie e il conseguente diritto al rimborso pro quota dal genitore che non le ha sostenute ha, in realtà, da sempre sollevato dubbi interpretativi per gli operatori del diritto, dando luogo a pronunce e orientamenti talvolta contrastanti, data anche la necessità di rapportare comunque la decisione al caso concreto e dunque al contesto socio-economico in cui vivono i destinatari del provvedimento.

In caso di contestazione circa la debenza di somme a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, la più risalente giurisprudenza era orientata, inoltre, nel senso che il pagamento potesse e dovesse essere richiesto direttamente al coniuge obbligato dall'avente diritto, azionando il relativo titolo esecutivo, costituito dal provvedimento giudiziale, definitivo o provvisorio, emesso nell'ambito del procedimento di crisi familiare anche sull'accordo delle parti (separazione consensuale, divorzio congiunto, ratifica dell'accordo tra genitori di figli nati fuori dal matrimonio).

In materia deve, tuttavia, registrarsi il risolutivo intervento della Suprema Corte (28 gennaio 2008, n. 1758), che nel censurare la statuizione di inammissibilità della domanda pronunciata dal giudice del merito, ha affermato il principio, ribadito dal provvedimento in esame, per cui il provvedimento giudiziario in materia di spese straordinarie non è suscettibile di esecuzione forzata, non essendo certo, liquido ed esigibile il diritto da esso portato, per essere necessaria la verifica della effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi, della relativa entità, nonché la loro riconducibilità a quelli contemplati dal titolo (così testualmente la Corte di Cassazione nella citata pronuncia: «Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, si sensi dell'art. 155, comma 2, c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474, comma 1, c.p.c., un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia»).

Ulteriore spinosa questione è quella del preventivo obbligo di concertazione tra i genitori e delle conseguenze che possono derivare dal mancato accordo.

É utile a tal fine rammentare l'indirizzo formatosi in materia, a seguito di una nota sentenza della Corte di Cassazione, ove si è affermato che il concetto di spese straordinarie non coincide con quello di «decisioni di maggiore interesse per i figli» (Cass., 5 maggio 1999, n. 4459), apparentemente conseguendone che: a) esclusivamente le spese straordinarie che comportino decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere concordate tra i genitori; b) nel caso in cui le spese straordinarie non siano conseguenza diretta di scelte di notevole rilevanza effettuate in favore del figlio, il genitore non affidatario è tenuto al pagamento delle stesse anche se non è intervenuto nel processo decisionale, sempre che dette spese non superino i limiti della necessità e della congruenza.

In questo contesto giurisprudenziale si inserisce il problema del previo assenso del genitore non collocatario o non affidatario, nel cui ambito il recente orientamento della Corte pare discostarsi dall'orientamento prevalente.

Nel ribadire il principio secondo cui: «in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l'educazione e l'istruzione dei figli non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli minori un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli» (Cass., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19607), la Corte sembra, tuttavia, spingersi oltre – secondo alcuni commentatori si tratterebbe di una evoluzione giurisprudenziale “inconsapevole” - affermando che anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per i figli, la mancata informazione dell'altro genitore non comporta in ogni caso la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, in quanto nel caso di mancato previo accordo tra i genitori, il Giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del minore, rapportando l'entità delle stesse all'utilità derivante al minore, nonché la sostenibilità delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori, come già affermato dalle citate Cass., sez. VI, ord. n. 16175/2015 e Cass. ord. n. 2127/2016.

Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla sez. VI, 2 marzo 2016, n. 4182 avente ad oggetto la controversia insorta tra i genitori in merito al rimborso del 50% delle spese scolastiche straordinarie sostenute per il recupero degli anni scolastici del figlio minore; la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e affermato il principio giurisprudenziale del non necessario obbligo di concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, anche scaturenti da decisioni di rilevante interesse per i figli.

Osservazioni

L'eventuale espressa previsione della necessità del preventivo assenso del coniuge non affidatario, non preclude, pertanto, sulla scorta del condivisibile indirizzo inaugurato dalla Cassazione già nel 2015, e confermato con la decisione in commento, al genitore affidatario o collocatario di figli minori (ovvero convivente con figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti), di assumere validamente impegni di spesa, anche in mancanza di accordo con l'altro genitore, sempre che si tratti di spese straordinarie, nell'accezione di cui sopra, ovvero necessarie alla cura, educazione ed istruzione della prole, non comprese nell'ordinario mantenimento (in merito: Cass., 8 giugno 2012, n. 9372).

Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe riconoscere all'atro genitore una sorta di “diritto di veto” circa l'assunzione di oneri straordinari, anche nell'ipotesi-limite in cui essi integrino decisioni di rilevante interesse per i figli (si pensi alle scelte relative al percorso scolastico, come nel caso esaminato dalla Corte, ovvero in materia di cure mediche), ma ciò non è evidentemente ammissibile in considerazione della rilevanza degli interessi di natura pubblicistica che vengono in evidenza in materia di affidamento e mantenimento della prole, improntata al criterio guida del preminente interesse morale e materiale dei figli, come prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità, cui fa espresso richiamo la riforma attuata con la l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 Novembre 1989 (cfr. Cass., 20 giugno 2012, n. 10174).

Volendo, infatti, provare a generalizzare il concetto di «esclusivo interesse morale e materiale» della prole, si deve richiamare, conformemente alla più autorevole elaborazione dottrinale in materia, la necessità che il minore possa godere di uno sviluppo compiuto ed armonico della sua personalità, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche,al di là ed al di sopra di interessi diversi (e, magari, contrapposti) quali potrebbero essere anche quelli dei genitori, allo scopo di ridurre al massimo, entro i limiti di una situazione comunque traumatica, i danni derivanti dai conflitti genitoriali.

Si ritiene, pertanto, che anche in presenza di una espressa statuizione, la quale subordini al previo concerto dei genitori l'assunzione di spese straordinarie, integranti o meno decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione ovvero alla salute della prole, l'autonomia delle parti incontri un necessario limite nel precetto normativo che impone, in tali ipotesi, l'intervento del giudice (art. 155 c.c. attualmente art. 316 c.c. e art. 337-ter, comma 3, c.c.), né rileva che tale intervento non sia stato preventivamente sollecitato da alcuna delle parti, non potendosi escludere che il giudizio circa l'opportunità della decisione, da valutarsi sempre in rapporto al preminente interesse morale e materiale della prole, sia effettuata ex post dal giudice, il cui mancato tempestivo intervento potrà soltanto determinare, in capo al genitore che ha concretamente assunto la determinazione senza il preventivo accordo e sopportato la relativa spesa, l'alea dell'eventuale rigetto della richiesta di rimborso avanzata successivamente all'esborso, ove la spesa sia ritenuta non necessaria o finanche pregiudizievole per il figlio (si pensi, a titolo esemplificativo, alla spesa medica indifferibile ed urgente non concordata con l'altro genitore o, per converso, a quella relativa a trattamento di tipo estetico consentita unilateralmente da uno dei genitori sulla persona del figlio minore).

É da ritenersi, conclusivamente, rimesso al giudice, in caso di contestazione circa la natura della spesa ed il diritto al rimborso da parte del genitore che l'ha sostenuta, l'accertamento dell'effettività e della natura dell'esborso, della sua riconducibilità alle previsioni contenute nel titolo, nonché la rispondenza all'interesse della prole e l'adeguatezza rispetto al livello socio-economico dei genitori, senza che possa costituire motivo assolutamente ostativo all'ammissibilità della domanda di rimborso la circostanza che non sia stato preventivamente acquisito il consenso dell'altro genitore alla effettuazione dell'esborso, pur se la necessità di tale preventivo accorso fosse stata convenuta tra le parti all'atto dell'accordo transattivo definitorio della controversia familiare.

Guida all'approfondimento

D. Chindemi, A. Leonardi, Mantenimento del coniuge e dei figli nella separazione e nel divorzio, Giuffré, 2016


S. Piselli, Affidamento e mantenimento dei figli: unicità dello status e difficile distinguo fra spese “ordinarie” e spese “straordinarie", in Nel diritto, Roma, n. 6, 2014