Pubblicità dei provvedimenti del giudice

Alessandro Rossi
Alessandro Rossi
08 Ottobre 2021

Il giudice, nel procedimento ordinario di cognizione, può adottare tre tipi di provvedimenti: la sentenza, l'ordinanza e il decreto. Al deposito dei provvedimenti succede l'attività materiale che dà conoscenza o dell'avvenuto deposito dell'atto, la comunicazione, o del contenuto del provvedimento stesso, la notificazione.
Considerazioni iniziali sui provvedimenti del giudice e regime generale di pubblicità

Il giudice, nel procedimento ordinario di cognizione, può adottare tre tipi di provvedimenti: la sentenza, l'ordinanza e il decreto.

La sentenza è il provvedimento con cui il giudice, in maniera totale o parziale, esercita la sua funzione decisoria.

L'ordinanza è l'atto con cui, normalmente, il giudice dirime una questione attinente al processo, nel contraddittorio tra le parti.

Il decreto è, invece, quell'atto processuale con cui il giudice dirime una particolare questione inauduta altera parte, ovvero senza la partecipazione in contraddittorio delle parti.

Per i provvedimenti del giudice è previsto un sistema che ne permetta la conoscibilità in capo alle parti. Questa esigenza è garantita da una fattispecie complessa e che, quindi, prevede vari atti che la integrino.

Preliminarmente può dirsi, comunque, che la fattispecie pubblicitaria dei provvedimenti del giudice inizia con il deposito degli stessi. Quest'attività, nel caso della sentenza, è poi seguita dalla pubblicazione del provvedimento.

Al deposito dei provvedimenti succede l'attività materiale che dà conoscenza o dell'avvenuto deposito dell'atto, la comunicazione, o del contenuto del provvedimento stesso, la notificazione.

Il deposito è quell'attività che si risolve nella consegna, compiuta dal giudice, in cancelleria del provvedimento.

La pubblicazione dell'atto consiste nell'apposizione, da parte del cancelliere, della firma e della data. Questo è ' il momento nel quale la sentenza acquista l'efficacia autoritativa di dictum del giudice.

La comunicazione e la notificazione, come accennato, sono le attività materiali con cui le parti arrivano a conoscere la notizia dell'adozione di un provvedimento -nonché il relativo contenuto nel caso della notificazione- da parte del giudice.

La comunicazione, come previsto ex art. 136 c.p.c., consiste nella divulgazione, compiuta dal cancelliere asservendo ai suoi doveri d'ufficio, alle parti del compimento di alcuni fatti rilevanti per il processo. Tra questi, rientra certamente l'adozione di un provvedimento da parte del giudice.

La comunicazione è compiuta a mezzo di biglietto di cancelleria, ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.c. Questo può essere redatto in via cartacea, nel qual caso è composto da due parti uguali, o tramite supporti informatici. Nel caso in cui sia redatto in forma cartacea, una delle due parti sarà consegnata al destinatario della comunicazione, l'altra, invece, verrà depositata nel fascicolo d'ufficio.

In alcune ipotesi, come nel caso in cui si voglia proporre il regolamento di competenza, la data della comunicazione è idonea a far decorrere i termini per proporre impugnazione.

Con la comunicazione non si dà conoscenza del contenuto del provvedimento ma solo dell'avvenuta emissione e deposito del medesimo.

In evidenza: Atti equipollenti alla comunicazione

La comunicazione, diversamente dalla notificazione, ammette equipollenti.

In materia si può citare la pronuncia Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1997, n. 6474, secondo la quale: «Con riguardo all'impugnazione con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost., l'ordinanza, cui sia riconosciuto contenuto sostanziale di sentenza (quale quella emessa a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti agli avvocati, a norma dell'art. 30, l. 794/1942) resta soggetta al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., che decorre, senza necessità di una successiva sua notificazione, dal momento della relativa pronuncia, ove questa sia avvenuta in udienza o, altrimenti, dal momento dell'avvenuta comunicazione a cura della cancelleria, nel caso in cui sia emessa fuori udienza, non diversamente da quanto stabilisce l'art. 178, comma 3, c.p.c. per il reclamo al collegio (e fermo restando che la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale, come nella specie, il suo rilascio in copia autentica alla parte) atteso che il predetto provvedimento, ancorché abbia natura di sentenza sotto il profilo sostanziale, per essere emesso nelle forme e nei modi dell'ordinanza, resta tale sotto il profilo formale e processuale, senza che il suo contenuto decisorio possa far venir meno l'avvenuta legale e piena conoscenza di esso secondo la previsione del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., con la conseguenza dell'inapplicabilità del termine annuale ex art. 327 c.p.c.».

La funzione di dare legale conoscenza del contenuto dell'atto è, invece, propria della notificazione.

La notificazione è disciplinata dagli artt. 137 c.p.c. a 151 c.p.c. Essa si realizza tramite un subprocedimento strumentale all'atto notificato, nel senso che ne condiziona gli effetti giuridici. La notificazione, differentemente dalla comunicazione, non ammette equipollenti. Compiuta la notificazione, si presume la conoscenza legale dell'atto in capo al destinatario.

In evidenza: Sulla non fungibilità della notificazione

Sulla mancata fungibilità della notificazione si pronuncia Cass. civ.,sez. III, 27 febbraio 2019, n.5703, la quale dispone che: «In virtù del principio per cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria ai difensori è inidonea a far decorrere il termine per impugnare».

La notifica viene fatta dall'ufficiale giudiziario. Ne è, in determinati casi, ammesso il compimento anche da parte dell'avvocato.

In evidenza: Notifica compiuta da parte dell'avvocato

Il difensore può effettuare le notifiche secondo un duplice modello:

a) previa autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, può compiere le notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Può compierle sia a mezzo posta, ove non impedito, che tramite consegna “a mani proprie”.

b) senza previa autorizzazione, può procedere alle notifiche tramite p.e.c. all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi ex art. 3-bis l. 53/1994.

Mandrioli - Carratta, Diritto Processuale Civile, Vol. I, Torino, 2019, 518.

La notifica, quando eseguita dall'ufficiale giudiziario, avviene tramite la consegna cartacea di copia dell'atto originale, attestata dallo stesso come conforme, nelle mani del destinatario, di altri soggetti determinati o comunque secondo le altre modalità previste dagli artt. 137-151 c.p.c.

Della notificazione viene fatta una relazione, riportata in calce all'originale dell'atto e alla copia notificata. Con la relazione, la quale contiene anche l'attestazione di conformità, l'ufficiale giudiziario da atto di aver dato luogo alla notificazione, indica le modalità in cui essa è avvenuta, riporta gli estremi del soggetto che ha ricevuto l'atto, la data e il luogo in cui la notificazione è avvenuta. E', infine, sottoscritta, con l'indicazione di data e luogo della relazione, dall'ufficiale giudiziario.

In alternativa, ove non sia previsto un divieto esplicito, la notifica può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale. In quest'ultimo caso, si procede tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, come disposto ai sensi dell'art.149 c.p.c.

In evidenza: Momento di perfezionamento della notifica

L'

art. 149, comma 3 c.p.c.

, il quale disciplina la notifica a mezzo servizio postale, dispone la scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, identificato nel momento in cui consegna il plico all'ufficiale giudiziario, e il notificato, determinato nel momento in cui ha conoscenza legale dell'atto. Il comma dell'articolo in esame è stato introdotto dalla

l. 263/2005

, che ha recepito la regola formulata nella pronuncia

Corte cost., 23 gennaio 2008, n. 28

. Secondo questa sentenza: «Il principio, già affermato nella sentenza della

Corte cost., n. 477/2002

secondo cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si applica a tutte le notificazioni (a mezzo posta e non). Conseguentemente per il richiedente, la notificazione (anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio postale) si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre, per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso».

La pubblicità dei singoli provvedimenti

La pubblicità dei provvedimenti del giudice, intesa come iter che va dal loro deposito al momento in cui si dà conoscenza della loro adozione o del relativo contenuto, va esposta tenendo conto del regime particolare a cui è assoggettato ognuno di essi.

Per la sentenza, la cui forma è disciplinata ex art. 132 c.p.c., il sistema pubblicitario si compone di: deposito, pubblicazione, comunicazione e, eventuale, notificazione.

Il deposito, ai sensi dell'art. 133.1 c.p.c., viene compiuto dal giudice nella cancelleria del proprio tribunale di competenza.

Quando competente è il giudice collegiale, il termine per il deposito, ai sensi dell'art. 275 c.p.c., è di 60 giorni dalla scadenza di quello previsto per la presentazione delle memorie di replica. Il termine è dimezzato quando è competente il giudice monocratico ed è ridotto a 15 giorni nel caso sia competente il giudice di pace.

Il cancelliere dà atto del deposito della sentenza apponendo la data in cui questo avviene e la propria firma, come disposto ex art.133, comma 2 c.p.c. Così si perfeziona la pubblicazione del provvedimento e, da questo momento, la sentenza acquista efficacia di dictum del giudice. Dalla data di pubblicazione decorre il termine semestrale per l'impugnazione della sentenza.

Sempre il comma 2 dell'art. 133 c.p.c. stabilisce che, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione, la sentenza sia comunicata, alle parti costituite, tramite biglietto di cancelleria che contenga il testo integrale del provvedimento.

La notificazione è un'appendice solo eventuale del sistema pubblicitario della sentenza. Questa, pur rientrando nella fattispecie della pubblicità dei provvedimenti del giudice, in quanto permette la conoscenza del contenuto integrale della sentenza, è necessaria solo ai fini di far decorrere il termine «breve» per proporre impugnazione (rispettivamente di 30 giorni per la proposizione dell'appello e di 60 giorni per proporre il ricorso in Cassazione).

Il regime di pubblicità dell'ordinanza, invece, come regola generale si compone di: deposito e comunicazione.

L'art. 134 c.p.c., rubricato «Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza», compie, però, alcune distinzioni.

Quando l'ordinanza è adottata in udienza, è inserita nel processo verbale che sarà poi depositato in cancelleria. In questo caso, allora, non si procede alla comunicazione della stessa. Quando, invece, l'ordinanza è adottata fuori udienza, questa sarà comunicata alle parti.

Questo salvo eccezioni, in quanto può essere prevista la notificazione anche delle ordinanze. Ad esempio, è disposta, ai sensi dell'art 292 c.p.c., la necessità della notifica dell'ordinanza che ammetta il giuramento o l'interrogatorio nei confronti della parte contumace.

In evidenza: Effetti mancata notificazione al contumace dell'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale

La notifica dell'ordinanza con cui si ammette l'interrogatorio formale non è idonea a far decorrere alcun termine. In questo caso l'ammissione dell'interrogatorio sarà nulla.

Conformemente a quanto affermato, si pronuncia Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1981, n. 3654, la quale dispone che: «In base all'art. 292 c.p.c., al contumace devono essere notificate, sotto pena di nullità, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del giuramento a lui differito e le comparse contenenti domande nuove e riconvenzionali; per il carattere tassativo della norma, non devono essere notificati altri atti processuali, e quindi nemmeno gli atti di riassunzione del processo interrotto o sospeso».

Un ulteriore caso in cui è prevista la notifica dell'ordinanza è all'esito del procedimento di cognizione sommaria ex art. 702-ter c.p.c. Qui la notificazione è idonea al decorso del termine breve per impugnazione, come disposto ai sensi dell'art. 702-quater.

In evidenza: Pubblicazione dell'ordinanza con cui si conclude il processo sommario di cognizione

L'ordinanza che conclude il processo di cognizione sommaria viene anche pubblicata.

Conformemente a quanto affermato, si pronuncia Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2018, n. 16893, la quale dispone che: «Ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, il termine «lungo» di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza».

Il sistema pubblicitario dell'ordinanza, quindi, non è incentrato solo sul binomio deposito-comunicazione. Può essere suscettibile di variazioni che vanno valutate caso per caso, a seconda della funzione svolta dal procedimento.

Quest'ultima considerazione, espressa per l'ordinanza, vale anche per il decreto.

Sulla pubblicità del decreto, l'art. 135 c.p.c., rubricato «forma e contenuto del decreto», non si presenta come molto completo.

Per quanto rileva al fine della disciplina della pubblicità, il citato articolo impone che, ove il decreto sia pronunciato su ricorso, venga redatto in calce allo stesso. Quando, invece, sia pronunciato su istanza verbale, il decreto è pronunciato e inserito nel processo verbale d'udienza.

Se ne deduce, allora, che il decreto, il quale può essere pronunciato anche su istanza d'ufficio, verrà depositato unitamente al ricorso o al processo verbale che lo contiene.

Venendo alla comunicazione, non è prevista come regola la comunicazione del decreto. L'art. 136 c.p.c., rubricato «Comunicazioni», prevede che il cancelliere compia le comunicazioni che «sono prescritte dalla legge o dal giudice». Il giudice, allora, può di certo ordinare anche la comunicazione del decreto.

Il sistema di pubblicità appena esposto, come già detto relativamente all'ordinanza, può subire variazioni.

Questo è il caso, ad esempio, del decreto con cui si conclude il procedimento in camera di consiglio.

L'art. 739 c.p.c., il quale tratta il reclamo avverso al decreto emesso in camera di consiglio, prevede che il decreto, al fine di far decorrere il termine di 10 giorni per proporre reclamo, debba essere comunicato, quando è emesso nei confronti di una parte, o notificato, nel caso in cui sia emesso nei confronti di più parti.

Alcune particolarità sono presenti anche nel sistema pubblicitario del decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'art. 643 c.p.c. si dispone che l'originale del decreto e del ricorso siano depositati in cancelleria (comma 1) e che copie conformi degli stessi siano notificate al debitore (comma 2).

Questo sistema pubblicitario, il quale impone il binomio deposito-notificazione per il decreto ingiuntivo, si spiega in ragione della mancata conoscenza dell'instaurazione del procedimento in capo alla controparte. Il decreto ingiuntivo, infatti, è emesso inaudita altera parte ed è ragionevole imporre al procedente la notifica nei confronti della controparte, la quale versa nella mancata conoscenza dell'avvio del procedimento e dell'emissione del provvedimento stesso.

Riferimenti
  • Carrea, Sub art. 739, in Carratta (a cura di) Codice di Procedura Civile Ragionato, Roma, 2020;
  • Di Marzio, Sub artt. 133,134,135 e 136 del Codice di Procedura Civile, in De Jure;
  • Mandrioli- Carratta, Diritto Processuale Civile, Vol. I, Torino, 2019; 2
  • Fradeani, Sub artt. 133, 134, 135 e 136, in Carratta (a cura di) Codice di Procedura Civile Ragionato, Roma, 2020;
  • Giordano, Sub art.739 del Codice di Procedura Civile, in De Jure.

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