Notificazione e comunicazione al procuratore costituito

Mauro Di Marzio
04 Aprile 2018

Dopo la costituzione in giudizio, secondo i primi due commi dell'art. 170 c.p.c., tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti.
Inquadramento

Dopo la costituzione in giudizio, secondo i primi due commi dell'art. 170 c.p.c., tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

La costituzione a mezzo di procuratore comporta dunque che tutte le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento — fatto salvo il solo caso, cui la norma si riferisce, in cui la legge dispone diversamente, ossia l'ordinanza che ammette il giuramento, ex art. 237, comma 2, c.p.c. — debbano essere rivolte al procuratore medesimo. Quest'ultimo, difatti, in virtù del congegno della sostituzione procuratoria (art. 82 c.p.c.), in forza del quale la parte partecipa al processo per suo tramite, lungi dal rivestire il ruolo di mero consegnatario, è egli stesso il destinatario della notificazione o comunicazione, in ragione del carattere tecnico del giudizio civile, il che, del resto, giustifica la regola, enunciata dal secondo comma della disposizione, secondo cui è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche quando il procuratore sia costituito per più parti (Cass. civ., 8 novembre 2012, n. 19297). Ai sensi dell'art. 170 c.p.c., in altri termini, le notificazioni e comunicazioni vanno indirizzate al difensore, non alla parte presso di lui. Ciò trova riscontro nella previsione dell'art. 84 c.p.c., che, nel definire i poteri del difensore fondati sul contratto di patrocinio e sulla procura alle liti, stabilisce che il difensore può ricevere tutti gli atti del processo, salvo quelli espressamente eccettuati.

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione della norma è oggetto di responsi non sempre armonici. Si trova talora affermato che la disposizione si applica nei limiti del procedimento di cognizione ordinario, stante la specialità dell'art. 170 c.p.c. rispetto alle regole generali poste dall'art. 136 c.p.c. (Cass. civ., 22 luglio 2004, n. 13661, la quale esclude pertanto che la norma trovi applicazione nella fase di verifica del passivo successiva alla dichiarazione di fallimento). Altre volte, invece, è stato stabilito che la disciplina delle notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento si applica anche al rito camerale, ancorché non sia prevista, in esso, una vera e propria costituzione in giudizio (Cass. civ., 24 gennaio 1991, n. 687, in riferimento al procedimento di riconoscimento del figlio naturale). Quanto al processo di esecuzione, si è talora affermato che la disposizione di carattere generale, contenuta nell'art. 170 c.p.c. è applicabile anche al processo esecutivo per quanto attiene alle notificazioni ed alle comunicazioni da effettuarsi alle parti costituite (Cass. civ., 9 marzo 1967, n. 565). E si è aggiunto che la notifica dell'opposizione a precetto da eseguirsi in cancelleria, a norma dell'art. 480 c.p.c., in caso di mancata elezione di domicilio da parte dell'intimante nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, deve essere fatta al difensore e non alla parte personalmente, stante il carattere generale della regola dettata dall'art. 170 c.p.c. (Cass. civ., 23 ottobre 2003, n. 15861). Altre volte si è affermato che l'art. 170 c.p.c. attiene al processo di cognizione e quindi ha natura speciale rispetto alle norme generali contenute negli artt. 136 e ss. c.p.c. (Cass. civ., 30 luglio 2002, n. 11256). Nel quadro del processo fallimentare, l'art. 170 c.p.c. è stato in passato ritenuto applicabile alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 17 l. fall. (Cass. civ., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass. civ., 21 gennaio 2008, n. 1214).

La norma, inoltre, non si applica nel giudizio di cassazione, nel quale il destinatario delle comunicazioni è il domiciliatario designato a termini dell'art. 366 c.p.c. (Cass. civ., 22 gennaio 1980, n. 488), deve invece ritenersi applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace, quando la parte si sia costituita a mezzo di procuratore (Cass. civ., 18 novembre 1995, n. 11970, concernente i giudizi dinanzi al conciliatore).

Nell'esordire, disponendo che, dopo la costituzione in giudizio, tanto dell'attore quanto del convenuto o delle altre eventuali parti processuali, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, a meno che la legge non disponga altrimenti, la norma stabilisce dunque la regola generale secondo cui il procuratore costituito è destinatario della comunicazione o notificazione di tutti gli atti endoprocessuali. L'ambito di applicazione della norma risulta cioè limitato agli atti interni a ciascun grado di giudizio, restandone esclusi gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione ed il provvedimento finale, riguardo ai quali trovano applicazione gli artt. 330 e 285 c.p.c.. Né l'operatività della disposizione richiede che la parte abbia eletto domicilio presso il procuratore, essendo questi destinatario degli atti menzionati indipendentemente da essa (Cass. civ., 5 maggio 2003, n. 6822; Cass. civ., 9 maggio 1994, n. 4475). La disposizione non è peraltro applicabile nei confronti del difensore-assistente (Cass. civ., 20 febbraio 1982, n. 1076; Cass. civ., 22 luglio 1981, n. 4718).

Destinatario della notificazione è il procuratore effettivamente costituito e non quello eventualmente diverso risultante dagli atti (Cass. civ., 7 maggio 1998, n. 4609). Per altro verso la veste di destinatario delle notificazioni e comunicazioni endoprocessuali del difensore viene meno con il cessare dei poteri rappresentativi (Cass. civ., 11 febbraio 2009, n. 3338; Cass. civ., 18 febbraio 2008, n. 3964; Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1180).

Il disposto dell'art. 170 c.p.c. in tanto può operare in quanto la parte notificante abbia consapevolezza della costituzione in giudizio e, dunque, dell'esistenza di un procuratore costituito al quale la notificazione deve essere indirizzata. Per tale ragione è valida la notificazione effettuata alla parte personalmente quando la costituzione non risulti dagli atti di causa (Cass. civ., 3 ottobre 1997, n. 9663). In caso di costituzione risultante dal solo verbale d'udienza, l'applicabilità dell'art. 170 c.p.c. non è esclusa, giacché, alla stregua dei poteri di controllo del cancelliere (art. 74 disp. att. c.p.c.) il verbale di udienza, in cui si dia atto della costituzione di una parte per mezzo di un determinato procuratore, costituisce prova, sino a querela di falso, dell'avvenuto conferimento di procura al predetto difensore (Cass. civ., 28 luglio 1983, n. 5198).

Si dà sovente il caso che la parte si sia costituita a mezzo di più procuratori. In tal caso, avendo essi i medesimi poteri di rappresentanza, ciascuno è legittimato a ricevere la notificazione o comunicazione (per varie ipotesi v. Cass. civ., 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12963; Cass. civ., 17 giugno 2004, n. 11344; Cass. civ., 19 luglio 2001, n. 9787; Cass. civ., 29 agosto 2000, n. 11357; Cass. civ., 10 maggio 2000, n. 5961; Cass. civ., 11 aprile 2000, n. 4600). Mentre, inoltre, è ammissibile che una parte possa avere due difensori, non è concepibile che possa eleggere domicilio in due luoghi diversi. Ne consegue che nell'ipotesi di nomina in corso di causa di un nuovo difensore, accompagnata da una nuova elezione di domicilio, solo il domicilio eletto per secondo deve ritenersi valido ed efficace al fine della notifica degli atti processuali, a nulla rilevando che né il primo difensore, né la prima elezione di domicilio, siano mai stati formalmente revocati (Cass. civ., 28 maggio 2013, n. 13199).

L'inosservanza della disposizione dettata dall'art. 170 c.p.c. dà luogo a nullità della notificazione o comunicazione, la quale si estende agli atti dipendenti, salva l'eventuale sanatoria ex artt. 156-157, c.p.c. (Cass. civ., 15 luglio 2003, n. 11028; Cass. civ., 5 maggio 1999, n. 4456; Cass. civ., 16 gennaio 1990, n. 153): ad esempio, la nullità derivante dall'esecuzione della notificazione alla parte personalmente invece che al difensore rimane sanata se non è fatta tempestivamente valere (Cass. civ., 23 dicembre 1994, n. 11089), nel qual caso neppure può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. civ., 17 giugno 1974, n. 1766); altre volte la nullità è ritenuta insanabile, come nel caso in cui la notificazione della sentenza manchi della data, nel qual caso non si produce l'effetto della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. (Cass. civ., 29 agosto 2011, n. 17688). Bisogna inoltre considerare che alla notifica al procuratore costituito è stabilmente equiparata quella alla parte presso il procuratore (si vedano sul principio le numerosissime decisioni pronunciate in tema di notificazione della sentenza e dell'impugnazione, tra cui Cass. civ., 12 settembre 2011, n. 18640; Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. civ., 2 aprile 2009, n. 8071; Cass. civ., 18 settembre 2008, n. 23843), a condizione dell'espressa menzione, da parte del notificante, nella richiesta di notificazione, del procuratore domiciliatario (Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9431; Cass. civ., 10 luglio 2007, n. 15389; Cass. civ., 18 aprile 2007, n. 9298, hanno dunque giudicato nulla la notifica fatta alla parte nel domicilio del difensore senza alcuna menzione di questo).

Modalità delle notificazioni e comunicazioni al difensore

Con riguardo al luogo presso cui le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, l'art. 170 c.p.c. deve essere integrato con quanto previsto dall'art. 10 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, recante l'«Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore», secondo cui: «Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato», salvo che il presidente del tribunale lo autorizzi a risiedere altrove entro il circondario. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che prevede l'elezione di domicilio dei difensori che esercitino il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, il luogo ove effettuare notificazioni e comunicazioni al difensore va individuato:

a) nella residenza di cui al citato art. 10, se il difensore opera nell'ambito del proprio circondario;

b) nel domicilio eletto, se il difensore operante extra districtum abbia osservato l'onere di domiciliazione previsto dal citato art. 82;

c) nella cancelleria del giudice adito, se il difensore operante al di fuori del proprio circondario non abbia osservato il detto onere di domiciliazione, il che vuol dire, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, se abbia altresì omesso di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143).

Dopo la pronuncia di quest'ultima decisione i termini della questione si sono modificati anche sul piano normativo. L'art. 16-sexies (rubricato «Domicilio digitale») del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 52 del d.l. 25 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. n. 44/2011, gestito dal Ministero della Giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione; in tal senso, la prescrizione dell'art. 16-sexies prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore, stante l'obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell'ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE; pertanto, la norma in esame non solo depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche l'art. 82 del r.d. n. 37/1934, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l'appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria (Cass. civ., 14 dicembre 2017, n. 30139).

Qualora il difensore operi nell'ambito del circondario al quale è assegnato ed abbia indicato un determinato studio, sono nondimeno valide le notificazioni o comunicazioni effettuate presso il diverso studio risultante dall'albo professionale, atteso che l'esigenza della piena conoscenza dell'atto è soddisfatta da tale notifica, essendo, peraltro, la domiciliazione, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte (Cass. civ., 11 novembre 2013, n. 25294, concernente la notificazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 285 c.p.c.). Per converso, sempre nel caso in cui il difensore operi nell'ambito del circondario di appartenenza, ma non sia residente nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario adìto, né vi abbia eletto domicilio, non essendo ciò richiesto ai sensi dell'art. 82 (poniamo che la causa si svolga dinanzi al tribunale di Roma e il difensore abbia lo studio in un comune limitrofo, collocato entro l'ambito territoriale di quel tribunale), il difetto della sua domiciliazione in loco non giustifica l'effettuazione delle notificazioni e comunicazioni presso la cancelleria, dovendo esse essere indirizzate al domicilio risultante dall'albo professionale, anche in mancanza dell'autorizzazione, di cui si è poc'anzi detto, prevista dall'art. 10 della legge professionale forense (Cass. civ., 7 maggio 1999, n. 4602; Cass. civ., 24 luglio 1996, n. 6651; Cass. civ., 3 aprile 1992, n. 4081; Cass. civ., 8 novembre 1989, n. 4676). Riassumendo, a norma dell'art. 170 c.p.c. dopo la costituzione delle parti in giudizio, tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno - salvo che la legge non disponga diversamente - al procuratore costituito e nel suo domicilio, senza necessità che la parte abbia eletto domicilio presso di lui. L'art. 82, r.d. n. 37/1934 integra il contenuto precettivo dell'art. 170 c.p.c. stabilendo che i procuratori esercenti il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale cui sono assegnati, devono, all'atto della costituzione, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario adito, intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria di detto ufficio. Tale norma non è applicabile quando il procuratore sia iscritto nell'albo del medesimo tribunale nella cui circoscrizione si svolge il giudizio. In questo ultimo caso l'eventuale elezione di domicilio assume il valore di mera indicazione del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore e non richiede, quindi, necessariamente la specificazione dell'indirizzo, dovendo le notificazioni essere effettuate, in mancanza, non già presso la cancelleria del giudice adito, bensì nel luogo - risultante dall'albo professionale - ove il procuratore ufficialmente risiede in ragione del suo ufficio, a norma degli artt. 10 e 17, comma 1, n. 7, r.d.l. n. 1578/1933. In particolare l'accertamento del domicilio professionale, in quanto essenziale alla validità e all'astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (Cass. civ., 17 gennaio 2017, n. 920).

La stessa soluzione trova applicazione anche laddove negli atti di parte venga indicato uno studio legale sito in circoscrizione diversa da quella del giudice adito, quantunque presso detto studio la parte abbia eletto domicilio; ed invero, l'indicazione, negli atti di parte, di uno studio legale sito in circoscrizione diversa da quella dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo e la stessa elezione di domicilio della parte presso detto studio non autorizzano a presumere, ove difetti una espressa e valida elezione di domicilio ai sensi del citato art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 ad opera del procuratore, che quest'ultimo sia iscritto all'ordine di quella diversa circoscrizione piuttosto che, come di norma e per legale presunzione implicita ex citato art. 82, a quello cui appartiene l'ufficio, in quanto sulla sopraddetta indicazione prevale il domicilio legale risultante dall'albo professionale (Cass. civ., 18 aprile 2002, n. 5635). Sul tema vale rammentare che la verifica del domicilio effettivo del procuratore costituito o del domiciliatario, tramite le risultanze dell'albo professionale, non può considerarsi pregiudizievole rispetto alla possibilità di fruire dell'intero termine concesso dalla legge per presentare un'impugnazione (Cass. civ., 31 ottobre 2017, n. 25806). Ed in ogni caso la notifica a mezzo PEC fatta al procuratore costituito esercente nel circondario è conforme alle prescrizioni degli artt. 170 e 285 c.p.c. ed è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex artt. 325 e 326 c.p.c. (Cass. civ., 17 ottobre 2017, n. 24422).

Ove il giudizio si svolga fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato l'avvocato ed egli abbia eletto domicilio, l'elezione non gli dà diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo, sicché è valida la notificazione effettuata presso il suo studio professionale (Cass. civ., 20 aprile 2009, n. 9349; Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5892; Cass. civ., 9 ottobre 1997, n. 9811, chiariscono che, pertanto, dalla notificazione della sentenza presso lo studio decorre il termine per l'impugnazione), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto notificato lo scopo previsto dalla legge. Allo stesso modo è valida la notificazione della sentenza eseguita alla parte nell'ultimo domicilio eletto nel corso del giudizio definito con la sentenza medesima (in luogo di una precedente elezione, ritenuta superata, avvenuta nella stessa città sede del tribunale), presso il suo difensore, ancorché fuori dal comune in cui si trovi l'ufficio giudiziario, essendo la domiciliazione in detto comune, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte (Cass. civ., 6 novembre 2012, n. 19109).

Non mancano decisioni di segno contrario, che affermano il carattere vincolante dell'elezione, ammettendo quale unica forma alternativa di notificazione quella in mani proprie del difensore (Cass. civ., Sez. Un., 17 gennaio 1997, n. 479; Cass. civ., 27 luglio 1994, n. 7012). Viene cioè affermato che dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto (Cass. civ., 1° dicembre 2010, n. 24373).

In posizione intermedia si colloca l'opinione secondo cui occorrerebbe distinguere tra l'elezione ex lege (stabilita nell'interesse esclusivo dei notificanti, che potrebbero perciò scegliere la notifica al domicilio reale) e quella fatta dal difensore (dipendente da esigenze organizzative di quest'ultimo, con conseguente invalidità delle notificazioni effettuate in luogo diverso: Cass. civ., 21 dicembre 2001, n. 16145).

La notificazione o comunicazione al difensore può essere effettuata presso il suo studio mediante consegna dell'atto a persona addetta ad esso (Cass. civ., 2 aprile 1996, n. 3056; Cass. civ., 22 febbraio 1988, n. 1907). È parimenti valida la notificazione nei riguardi di persona qualificatasi come collega di studio del difensore (Cass. civ., 2 giugno 1995, n. 6194; Cass. civ., 2 agosto 1990, n. 7720). Se la parte abbia eletto domicilio presso un procuratore abilitato all'esercizio del ministero dinanzi al giudice adito, in mancanza dell'indicazione dell'ubicazione dello studio, le comunicazioni e notificazioni vanno eseguite non già presso la cancelleria, bensì presso il domicilio del procuratore risultante dall'albo in cui è iscritto (Cass. civ., 17 novembre 1999, n. 12775; Cass. civ., 23 marzo 1985, n. 2087). È ammissibile la notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c. (Cass. civ., 21 novembre 1981, n. 6192). È stata invece ritenuta viziata la notificazione ad altro avvocato avente lo studio nel medesimo stabile (Cass. civ., 23 dicembre 1982, n. 7122).

Come si è visto, fermo quanto osservato in ordine all'utilizzo della PEC, qualora l'avvocato che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale di appartenenza non provveda ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo, deve intendersi abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845). La domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera inoltre non solo in caso di mancata elezione di domicilio da parte del difensore, ma anche in ipotesi di invalidità o inefficacia di tale elezione, ad esempio per irreperibilità del domiciliatario (Cass. civ., 9 febbraio 2001, n. 1856; Cass. civ., 18 aprile 2000, n. 4984; Cass. civ., 16 aprile 1984, n. 2714). Sebbene il domicilio risulti eletto presso la cancelleria, ai sensi dell'art. 82 più volte ricordato, è valida la notificazione eseguita presso lo studio professionale del difensore.

La notificazione o comunicazione eseguita presso la cancelleria è valida, senza che assuma rilievo l'articolazione dell'ufficio giudiziario in sezioni (Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13615). Quando ricorrano i presupposti per l'effettuazione della notificazione presso la cancelleria, la consegna della copia dell'atto non deve necessariamente avvenire nelle mani del capo dell'ufficio, secondo quanto previsto dalla lettera dell'art. 141, comma 1, c.p.c., potendo invece procedersi nei confronti di chiunque vi sia addetto, come ad esempio il segretario, e sia obbligato come tale tenuto a riferire al capo dell'ufficio per dovere di servizio (Cass. civ., 1 febbraio 1983, n. 854; Cass. civ., 24 novembre 1986, n. 6908).

Presso tale domicilio può — ma, come si è già osservato, non necessariamente deve — essere notificata la sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione (Cass. civ., 23 dicembre 2009, n. 27108; Cass. civ., 3 agosto 2007, n. 17055; Cass. civ., 15 febbraio 2007, n. 3458; Cass. civ., 25 agosto 2005, n. 17342; Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15274; Cass. civ., 28 aprile 2004, n. 8169; Cass. civ., 23 dicembre 1999, n. 14476). Anche la notificazione dell'atto di appello contro la sentenza pronunciata nel giudizio in cui ha operato la domiciliazione legale deve essere eseguita presso la cancelleria del giudice di primo grado, sicché deve considerarsi giuridicamente inesistente la notificazione avvenuta presso la cancelleria del giudice d'appello (Cass. civ., 4 agosto 2011, n. 16951). La sussistenza del vizio di inesistenza è stata riconosciuta anche nel caso di notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso la cancelleria del giudice d'appello nonostante l'avvenuta elezione di domicilio presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio (Cass. civ., 7 aprile 2009, n. 8377).

La notificazione effettuata in cancelleria nonostante l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito è nulla, ma sanabile attraverso il raggiungimento dello scopo (Cass. civ., 7 aprile 2009, n. 8377).

Regole particolari trovano applicazione nei riguardi dell'avvocatura dello Stato la quale assuma il patrocinio di enti non statali sia assunta dall'avvocatura dello Stato. Secondo un primo indirizzo, in ipotesi di patrocinio di un ente non statale, anche sull'avvocatura dello Stato grava l'onere di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 già menzionato e devono pertanto, in mancanza della suddetta elezione, ritenersi valide le notificazioni effettuate presso la cancelleria del giudice procedente, a nulla rilevando che il citato art. 82 preveda il suddetto onere solo a carico di coloro che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale cui sono assegnati, giacché, essendo la norma intesa ad evitare le difficoltà di comunicazioni e notificazioni da effettuarsi in luoghi lontani dalla sede ove si svolge il processo, il riferimento al tribunale cui è assegnato il difensore (in quanto diverso da quello nella cui circoscrizione si svolge il giudizio) rileva solo quale circostanza presa in considerazione perché comportante la necessità di notificazioni al di fuori della circoscrizione in cui è situato l'ufficio giudiziario procedente e non può, perciò, essere intesa quale implicita esclusione del suddetto onere per quei difensori che (come gli avvocati dello Stato) non siano «assegnati» ad alcun tribunale (Cass. civ., 4 febbraio 2002, n. 1408). Più di recente — ribadendo un orientamento preesistente — è stato viceversa affermato che nelle controversie in cui la difesa di enti non statali sia assunta dall'avvocatura dello Stato, sia a titolo di patrocinio obbligatorio che a titolo di patrocinio facoltativo, la notificazione della sentenza effettuata presso la cancelleria, sia pure in difetto dell'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adìto, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti dell'ente difeso dall'avvocatura. Non è infatti applicabile la disciplina speciale dettata dall'art. 82 di cui si è detto, non richiamata dal r.d. 30 ottobre 1933, n.1611, recante l'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, la quale è incompatibile tanto con l'art. 11 di tale decreto, relativo alle ipotesi di patrocinio obbligatorio, quanto con l'art. 1, comma 2, espressamente richiamato dall'art. 45 per le ipotesi di patrocinio facoltativo. Trova pertanto applicazione la normativa generale del codice di procedura civile in materia di notificazioni, con la conseguenza che, una volta costituitasi in giudizio l'avvocatura dello Stato, le notificazioni devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., presso l'ufficio della stessa nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il giudizio (Cass. civ., 3 settembre 2009, n. 19128; ma v. già Cass. civ., 14 gennaio 1999, n. 364, concernente la difesa in giudizio delle allora Ferrovie dello Stato).

Procuratore costituito per più parti

Ai sensi del comma 2 dell'art. 170 c.p.c., qualora il procuratore sia costituito per più parti, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto da notificare o comunicare. Occorre in proposito tener presente che, come emerge dalla stessa rubrica dell'art. 170 c.p.c., la quale ha tratto alle notificazioni e comunicazioni «nel corso del procedimento», tale disposizione non si applica agli atti introduttivi dei singoli gradi del giudizio, che vanno viceversa consegnati il numero di copie pari al numero delle parti destinatarie della notificazione, quantunque costituite a mezzo del medesimo procuratore.

Merita qui accennare che l'art. 285 c.p.c. poneva in passato una rilevantissima deroga all'applicazione dell'art. 170 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, nel caso di procuratore di più parti, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto da notificare: esso, infatti, rinviando ai soli commi 1 e 3 dell'art. 170 c.p.c. richiedeva che la sentenza dovesse essere notificata in tante copie quante le parti pur rappresentate dal medesimo procuratore. L'art. 285 c.p.c. è stato però novellato introducendovi il rinvio all'art. 170 c.p.c. nel suo complesso.

Riferimenti

Matteini Chiari-Di Marzio, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014.

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