Tribunale di Roma: il riconoscimento è costituito dall’esercizio dell’azione ex art. 250 c.c.
31 Agosto 2017
Il caso. Il padre di un minore ha chiesto al Tribunale di Roma di essere autorizzato a riconoscere il figlio ex art. 250 c.c., riconosciuto al momento della nascita solo dalla madre. Costituitasi in giudizio, la donna ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente eccependo la sua totale inadeguatezza, inaffidabilità, aggressività e violenza verbale nonché il suo disinteresse nei confronti del figlio.
La sentenza che tiene luogo del mancato consenso sostituisce il riconoscimento. Accertata l'insussistenza di traumi di gravità tale da pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore a causa del riconoscimento paterno, il Collegio accoglie la domanda del ricorrente e pronuncia sentenza che tiene luogo del mancato consenso della madre. A tale pronuncia giudiziale, da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita. Secondo il Tribunale, infatti, il riconoscimento paterno è costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art. 250 c.c.: tale disposizione perderebbe di significato qualora si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto il minore, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore davanti all'Ufficiale di Stato civile. In questo modo, inoltre, è possibile scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi nel momento in cui il genitore, pur autorizzato al riconoscimento, non potesse più procedere a tale incombente anche per cause da lui indipendenti. |